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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 25 novembre 2025

Cassazione n. 39815/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Sent. n. sez. 1076/2025 CC - 25/11/2025 R.G.N. 15089/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 agosto 1954 avverso l'ordinanza del 21 novembre 2024 della Corte di appello di Bari; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria dell'Avvocatura dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha concluso per l'inammissibilità o, comunque, per il rigetto del ricorso; letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Bari, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 39815/2025 Roma, lì, 11/12/2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 21 novembre 2024 la Corte di appello di Bari ha rigettato la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura della custodia cautelare dal 5 febbraio 2015 (data in cui fu tratto in arresto) al giorno 12 marzo 2015 (data in cui la misura fu revocata) per poi essere definitivamente assolto dall'addebito con sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bari in data 15 settembre 2017 (irrev. 5 marzo 2022).

La misura cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] fu disposta in quanto gravemente indiziato dei reati di cui agli artt. 319, 353-bis e 353 cod. pen. (rispettivamente, capi A, B e C ordinanza di custodia cautelare).

1.1. Più in particolare, l'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente la colpa grave di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., poiché il ricorrente, al tempo sindaco del Comune di Gioia del Colle (BA), aveva intrattenuto rapporti con l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], usando un linguaggio criptico – i cui termini erano stati suggeriti dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] - e affrontando questioni relative ad alcune gare da effettuare, al punto che l'imprenditore millantava, anche nei confronti di terzi, di essere l'affidatario in pectore dell'appalto.

2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione.

Secondo il ricorrente i giudici della riparazione sono incorsi in errore nell’affermare la colpa grave ostativa, in forza di un generico riferimento all'ordinanza di custodia cautelare, nonché attraverso il rinvio alla sentenza di appello, questa emessa nei confronti di altri imputati.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione, per non essersi la Corte della riparazione confrontata, in alcun modo, con le argomentazioni spese nella sentenza di assoluzione del Giudice dell’udienza preliminare, poi confermata in appello.

Quanto al reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (capo B), si deduce l’assenza di collusioni del [OSCURATO:PERSONA] con i diversi interlocutori pubblici e privati con cui aveva contatti, tra i quali il [OSCURATO:PERSONA] (che millantava rapporti inesistenti), le cui pressioni, secondo quanto affermato dal giudice di prime cure, erano rimaste senza esito.

Quanto al reato di turbata libertà degli incanti (capo C), il ricorrente osserva come “non vi fosse nessun elemento che consentisse di ipotizzare una qualsiasi interferenza nella designazione dei membri della commissione da parte dell’odierno istante, il quale – sebbene monitorato (insieme agli altri imputati) – non era coinvolto in alcuna delle conversazioni intercettate”.

Infine, con riguardo al reato di cui al capo A, esclusa già in prime cure ogni forma di collusione, [OSCURATO:PERSONA] non aveva influenzato l’attività amministrativa, non rilevando che il ricorrente avesse suggerito al suo interlocutore di utilizzare un linguaggio criptico, trattandosi di una “ingenuità”.

Infine, la Corte della riparazione non ha valutato la concreta incidenza di tale comportamento rispetto all'adozione del provvedimento cautelare.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Essendo stata dedotta una ipotesi di c.d. ingiustizia sostanziale, è compito del giudice della riparazione valutare se l'imputato abbia tenuto una condotta dolosa o gravemente colposa, tale da indurre in inganno l’autorità giudiziaria - anche in relazione concausale - quanto alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare.

In tal modo la connotazione solidaristica dell'istituto viene quindi ad essere contemperata con il dovere di responsabilità gravante su tutti i consociati (cfr., Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, D’Ambrosio, in motivazione; Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, in motivazione; Sez. 4, n. 18446 del 06/05/2025, Zampaglione, non mass.; Sez. 4, n. 6628 del 23/1/2009, Totaro, non mass. sul punto).

2.1. Questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha più volte ribadito che il giudice della riparazione deve procedere ad una autonoma valutazione delle risultanze processuali rispetto al giudice penale.

Ciò in quanto è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione" (Sez.

U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263 – 01; Sez.

U, Sarnataro, cit.).

La valutazione deve essere effettuata ex ante, e ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare, seppur in presenza di un errore dell'autorità procedente: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (Sez.

U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663).

Inoltre, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio.

L'autonomia tra i due giudizi riguarda la valutazione dei fatti, ma non l'accertamento degli stessi, irrevocabilmente compiuto nel giudizio di cognizione.

Per tale ragione, la sussistenza del dolo o della colpa grave ostativi al riconoscimento del diritto all'indennizzo non può essere desunta da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate (cfr., Sez.

U n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, in motivazione, secondo cui il giudice dell'equa riparazione, deve valutare se certi comportamenti “accertati o non negati”, e pur sempre riferibili alla condotta cosciente e volontaria del soggetto, possano avere svolto un ruolo almeno sinergico nel trarre in errore l'autorità giudiziaria; Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350 - 01; Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039 - 01; Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Patanella, Rv. 262957 – 01; Sez. 3, n. 19998 del 20/04/2011, Vaccarella, Rv. 250385 – 01).

3. Nel caso in esame la Corte della riparazione ha ritenuto ostativi al riconoscimento dell’indennizzo i rapporti del ricorrente con persone imputate nel medesimo procedimento, e le interlocuzioni con gli imprenditori circa i bandi futuri del Comune, con i quali erano intrattenute conversazioni caratterizzate dall’utilizzo di un linguaggio criptico, teso a dissimulare l’effettivo oggetto dei dialoghi.

3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Contrariamente a quanto si assume nel ricorso (p. 5), tali fatti, già specificati nel provvedimento cautelare, non solo non sono stati esclusi, ma sono stati positivamente accertati dai giudici di merito, e più in particolare dalla Corte di appello la quale, intervenuta su impugnazione del pubblico ministero, ha ricostruito le circostanze di fatto (poi ritenute integranti la condotta ostativa) in ragione della sentenza irrevocabile emessa nei confronti dei coimputati, confortata sul punto dalle prove ritualmente acquisite nel processo celebrato nei confronti del ricorrente (cfr., p. 6 sentenza del 20 ottobre 2021, allegata al ricorso).

La decisione definitiva, acquisita ex art. 238-bis cod. proc. pen. ed ampiamente richiamata dalla sentenza emessa dalla Corte di appello, è dunque utilizzabile anche nei riguardi del [OSCURATO:PERSONA] (Sez. 4, n. 47120 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Biamonte, non mass., proprio in materia di ingiusta detenzione; Sez. 5, n. 7993 del 13/11/2012, dep. 2013, Miceli, Rv. 255058 – 01).

3.2. Quanto, invece, al secondo motivo di ricorso, con riguardo ad ogni imputazione il ricorrente ha riepilogato le ragioni che hanno condotto il Giudice dell'udienza preliminare ad assolverlo (pp. 7 e ss., nonché pp. 3 e ss. memoria del 17 settembre 2025), proponendo un'analisi dei comportamenti analoga a quella relativa all’accertamento della responsabilità penale, già esclusa dai giudici della cognizione e che costituisce, invece, il presupposto per ottenere l’indennizzo: inequivoci, sul punto, i ripetuti riferimenti alla insussistenza degli elementi costitutivi delle fattispecie contestate.

Non è questa la regola di valutazione che occorre applicare per affermare od escludere la colpa grave.

Come anticipato, infatti, compito del giudice della riparazione non è stabilire se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) la produzione dell'evento "detenzione".

3.3. Infine, il ricorso difetta della necessaria specificità nella parte in cui lamenta la mancata valutazione della relazione sinergica tra il comportamento ostativo e l’adozione del provvedimento cautelare.

La Corte distrettuale ha infatti ritenuto, con motivazione adeguata e coerente sotto il profilo logico e nel rispetto delle norme applicabili, che la condotta del [OSCURATO:PERSONA] aveva sostanzialmente contribuito ad ingenerare la rappresentazione di una condotta illecita dalla quale è scaturita, con rapporto sinergico, la detenzione ingiustamente sofferta.

Osserva sul punto il Collegio che la condotta colposa, ricostruita in ragione degli esiti del giudizio di merito, oltre che del contenuto del provvedimento cautelare, è stata quindi valutata anche nella sua rilevanza causale, con motivazione di certo non manifestamente illogica: i giudici della riparazione, infatti, hanno evidenziato non solo i rapporti del [OSCURATO:PERSONA] con gli imprenditori interessati ai lavori che avrebbe dovuto eseguire il Comune, ma anche il suggerimento, da parte dello stesso ricorrente, dell’uso di un linguaggio criptico (circostanza ammessa in ricorso e definita una "ingenuità": p. 11), che ha rafforzato il convincimento circa il carattere illecito delle condotte in essere.

A fronte di tali argomentazioni, il motivo di ricorso appare generico e non riesce ad isolare alcun vizio della motivazione.

Correttamente, quindi, i giudici della riparazione hanno ritenuto che tali frequentazioni, ed i connessi dialoghi, hanno concorso a dar causa alla detenzione patita, poiché tali da denotare (quantomeno) grave imprudenza, e perciò ostativi al riconoscimento del diritto all'indennizzo.

Hanno quindi ritenuto, i giudici della riparazione, che il carattere criptico del linguaggio utilizzato ha (quantomeno) contribuito a creare la falsa rappresentazione del reato posta a fondamento del provvedimento cautelare.

In tal modo è stata fatta corretta applicazione del principio per cui la condizione ostativa può essere integrata da comportamenti quali le frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento o in procedimento diverso, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, così da essere poste quanto meno in sinergia con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, Denaro, Rv. 282565; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498 - 01), ovvero dall'utilizzo, nel corso di conversazioni intercettate, di frasi in "codice", destinate a occultare un'attività illecita, anche se diversa da quella oggetto dell'accusa e per la quale fu disposta la custodia cautelare, o comunque tali da rimandare a rapporti quantomeno opachi (Sez. 4, n. 44997 del 19/11/2024, Marino, non mass.; Sez. 4, n. 46584 del 12/11/2024, Chaudhri, non mass.; Sez. 4, n. 3374 del 20/10/2016, dep. 2017, Aga, Rv. 268954 – 01, con conferma della decisione di rigetto in un caso in cui "l'allusività delle conversazioni, l'uso di termini fuori contesto e lo stesso riferimento a pagamenti privi di causale apparente rimandano a rapporti opachi se non a traffici illeciti"; Sez. 4, n. 48029 del 18/09/2009, Giovannini, Rv. 245794 - 01).

4. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila.

Vanno inoltre liquidate le spese sostenute dal Ministero resistente.

La memoria depositata, infatti, non si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione ma offre un contributo alla dialettica processuale (sul punto, Sez. 4, n. 1856 del 16/11/2023, Ricciardi non mass.; in argomento anche Sez.

U, n. 34559 del 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222264; in riferimento alla costituzione della parte civile, ma con principi estensibili, Sez.

U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, in motivazione).

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che liquida in euro mille.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Sent. n. sez. 1076/2025 CC - 25/11/2025 R.G.N. 15089/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 agosto 1954 avverso l'ordinanza del 21 novembre 2024 della Corte di appello di Bari; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria dell'Avvocatura dello Stato, nell'interesse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha concluso per l'inammissibilità o, comunque, per il rigetto del ricorso; letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Bari, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 39815/2025 Roma, lì, 11/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 21 novembre 2024 la Corte di appello di Bari ha rigettato la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura della custodia cautelare dal 5 febbraio 2015 (data in cui fu tratto in arresto) al giorno 12 marzo 2015 (data in cui la misura fu revocata) per poi essere definitivamente assolto dall'addebito con sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bari in data 15 settembre 2017 (irrev. 5 marzo 2022). La misura cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] fu disposta in quanto gravemente indiziato dei reati di cui agli artt. 319, 353-bis e 353 cod. pen. (rispettivamente, capi A, B e C ordinanza di custodia cautelare). 1.1. Più in particolare, l'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente la colpa grave di cui all'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., poiché il ricorrente, al tempo sindaco del Comune di Gioia del Colle (BA), aveva intrattenuto rapporti con l'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], usando un linguaggio criptico – i cui termini erano stati suggeriti dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] - e affrontando questioni relative ad alcune gare da effettuare, al punto che l'imprenditore millantava, anche nei confronti di terzi, di essere l'affidatario in pectore dell'appalto. 2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione. Secondo il ricorrente i giudici della riparazione sono incorsi in errore nell’affermare la colpa grave ostativa, in forza di un generico riferimento all'ordinanza di custodia cautelare, nonché attraverso il rinvio alla sentenza di appello, questa emessa nei confronti di altri imputati. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione, per non essersi la Corte della riparazione confrontata, in alcun modo, con le argomentazioni spese nella sentenza di assoluzione del Giudice dell’udienza preliminare, poi confermata in appello. Quanto al reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (capo B), si deduce l’assenza di collusioni del [OSCURATO:PERSONA] con i diversi interlocutori pubblici e privati con cui aveva contatti, tra i quali il [OSCURATO:PERSONA] (che millantava rapporti inesistenti), le cui pressioni, secondo quanto affermato dal giudice di prime cure, erano rimaste senza esito. Quanto al reato di turbata libertà degli incanti (capo C), il ricorrente osserva come “non vi fosse nessun elemento che consentisse di ipotizzare una qualsiasi interferenza nella designazione dei membri della commissione da parte dell’odierno istante, il quale – sebbene monitorato (insieme agli altri imputati) – non era coinvolto in alcuna delle conversazioni intercettate”. Infine, con riguardo al reato di cui al capo A, esclusa già in prime cure ogni forma di collusione, [OSCURATO:PERSONA] non aveva influenzato l’attività amministrativa, non rilevando che il ricorrente avesse suggerito al suo interlocutore di utilizzare un linguaggio criptico, trattandosi di una “ingenuità”. Infine, la Corte della riparazione non ha valutato la concreta incidenza di tale comportamento rispetto all'adozione del provvedimento cautelare. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Essendo stata dedotta una ipotesi di c.d. ingiustizia sostanziale, è compito del giudice della riparazione valutare se l'imputato abbia tenuto una condotta dolosa o gravemente colposa, tale da indurre in inganno l’autorità giudiziaria - anche in relazione concausale - quanto alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare. In tal modo la connotazione solidaristica dell'istituto viene quindi ad essere contemperata con il dovere di responsabilità gravante su tutti i consociati (cfr., Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D’Ambrosio, in motivazione; Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, in motivazione; Sez. 4, n. 18446 del 06/05/2025, Zampaglione, non mass.; Sez. 4, n. 6628 del 23/1/2009, Totaro, non mass. sul punto). 2.1. Questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha più volte ribadito che il giudice della riparazione deve procedere ad una autonoma valutazione delle risultanze processuali rispetto al giudice penale. Ciò in quanto è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione" (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263 – 01; Sez. U, Sarnataro, cit.). La valutazione deve essere effettuata ex ante, e ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare, seppur in presenza di un errore dell'autorità procedente: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663). Inoltre, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio. L'autonomia tra i due giudizi riguarda la valutazione dei fatti, ma non l'accertamento degli stessi, irrevocabilmente compiuto nel giudizio di cognizione. Per tale ragione, la sussistenza del dolo o della colpa grave ostativi al riconoscimento del diritto all'indennizzo non può essere desunta da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate (cfr., Sez. U n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, in motivazione, secondo cui il giudice dell'equa riparazione, deve valutare se certi comportamenti “accertati o non negati”, e pur sempre riferibili alla condotta cosciente e volontaria del soggetto, possano avere svolto un ruolo almeno sinergico nel trarre in errore l'autorità giudiziaria; Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Colandrea, Rv. 274350 - 01; Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039 - 01; Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Patanella, Rv. 262957 – 01; Sez. 3, n. 19998 del 20/04/2011, Vaccarella, Rv. 250385 – 01). 3. Nel caso in esame la Corte della riparazione ha ritenuto ostativi al riconoscimento dell’indennizzo i rapporti del ricorrente con persone imputate nel medesimo procedimento, e le interlocuzioni con gli imprenditori circa i bandi futuri del Comune, con i quali erano intrattenute conversazioni caratterizzate dall’utilizzo di un linguaggio criptico, teso a dissimulare l’effettivo oggetto dei dialoghi. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto si assume nel ricorso (p. 5), tali fatti, già specificati nel provvedimento cautelare, non solo non sono stati esclusi, ma sono stati positivamente accertati dai giudici di merito, e più in particolare dalla Corte di appello la quale, intervenuta su impugnazione del pubblico ministero, ha ricostruito le circostanze di fatto (poi ritenute integranti la condotta ostativa) in ragione della sentenza irrevocabile emessa nei confronti dei coimputati, confortata sul punto dalle prove ritualmente acquisite nel processo celebrato nei confronti del ricorrente (cfr., p. 6 sentenza del 20 ottobre 2021, allegata al ricorso). La decisione definitiva, acquisita ex art. 238-bis cod. proc. pen. ed ampiamente richiamata dalla sentenza emessa dalla Corte di appello, è dunque utilizzabile anche nei riguardi del [OSCURATO:PERSONA] (Sez. 4, n. 47120 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Biamonte, non mass., proprio in materia di ingiusta detenzione; Sez. 5, n. 7993 del 13/11/2012, dep. 2013, Miceli, Rv. 255058 – 01). 3.2. Quanto, invece, al secondo motivo di ricorso, con riguardo ad ogni imputazione il ricorrente ha riepilogato le ragioni che hanno condotto il Giudice dell'udienza preliminare ad assolverlo (pp. 7 e ss., nonché pp. 3 e ss. memoria del 17 settembre 2025), proponendo un'analisi dei comportamenti analoga a quella relativa all’accertamento della responsabilità penale, già esclusa dai giudici della cognizione e che costituisce, invece, il presupposto per ottenere l’indennizzo: inequivoci, sul punto, i ripetuti riferimenti alla insussistenza degli elementi costitutivi delle fattispecie contestate. Non è questa la regola di valutazione che occorre applicare per affermare od escludere la colpa grave. Come anticipato, infatti, compito del giudice della riparazione non è stabilire se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) la produzione dell'evento "detenzione". 3.3. Infine, il ricorso difetta della necessaria specificità nella parte in cui lamenta la mancata valutazione della relazione sinergica tra il comportamento ostativo e l’adozione del provvedimento cautelare. La Corte distrettuale ha infatti ritenuto, con motivazione adeguata e coerente sotto il profilo logico e nel rispetto delle norme applicabili, che la condotta del [OSCURATO:PERSONA] aveva sostanzialmente contribuito ad ingenerare la rappresentazione di una condotta illecita dalla quale è scaturita, con rapporto sinergico, la detenzione ingiustamente sofferta. Osserva sul punto il Collegio che la condotta colposa, ricostruita in ragione degli esiti del giudizio di merito, oltre che del contenuto del provvedimento cautelare, è stata quindi valutata anche nella sua rilevanza causale, con motivazione di certo non manifestamente illogica: i giudici della riparazione, infatti, hanno evidenziato non solo i rapporti del [OSCURATO:PERSONA] con gli imprenditori interessati ai lavori che avrebbe dovuto eseguire il Comune, ma anche il suggerimento, da parte dello stesso ricorrente, dell’uso di un linguaggio criptico (circostanza ammessa in ricorso e definita una "ingenuità": p. 11), che ha rafforzato il convincimento circa il carattere illecito delle condotte in essere. A fronte di tali argomentazioni, il motivo di ricorso appare generico e non riesce ad isolare alcun vizio della motivazione. Correttamente, quindi, i giudici della riparazione hanno ritenuto che tali frequentazioni, ed i connessi dialoghi, hanno concorso a dar causa alla detenzione patita, poiché tali da denotare (quantomeno) grave imprudenza, e perciò ostativi al riconoscimento del diritto all'indennizzo. Hanno quindi ritenuto, i giudici della riparazione, che il carattere criptico del linguaggio utilizzato ha (quantomeno) contribuito a creare la falsa rappresentazione del reato posta a fondamento del provvedimento cautelare. In tal modo è stata fatta corretta applicazione del principio per cui la condizione ostativa può essere integrata da comportamenti quali le frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento o in procedimento diverso, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, così da essere poste quanto meno in sinergia con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, Denaro, Rv. 282565; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498 - 01), ovvero dall'utilizzo, nel corso di conversazioni intercettate, di frasi in "codice", destinate a occultare un'attività illecita, anche se diversa da quella oggetto dell'accusa e per la quale fu disposta la custodia cautelare, o comunque tali da rimandare a rapporti quantomeno opachi (Sez. 4, n. 44997 del 19/11/2024, Marino, non mass.; Sez. 4, n. 46584 del 12/11/2024, Chaudhri, non mass.; Sez. 4, n. 3374 del 20/10/2016, dep. 2017, Aga, Rv. 268954 – 01, con conferma della decisione di rigetto in un caso in cui "l'allusività delle conversazioni, l'uso di termini fuori contesto e lo stesso riferimento a pagamenti privi di causale apparente rimandano a rapporti opachi se non a traffici illeciti"; Sez. 4, n. 48029 del 18/09/2009, Giovannini, Rv. 245794 - 01). 4. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila. Vanno inoltre liquidate le spese sostenute dal Ministero resistente. La memoria depositata, infatti, non si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione ma offre un contributo alla dialettica processuale (sul punto, Sez. 4, n. 1856 del 16/11/2023, Ricciardi non mass.; in argomento anche Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222264; in riferimento alla costituzione della parte civile, ma con principi estensibili, Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, in motivazione). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che liquida in euro mille. Così deciso in Roma, il 25 novembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 39815/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris