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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2026

Cassazione n. 22216/2026

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ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Milano ha revocato la misura dellasemilibertà concessagli;letta la memoria, nella quale si svolge un motivo aggiunto, e il relativo allegato,depositati dalla difesa il 13 maggio 2026;ricordato che, i fini del giudizio sull'inidoneità del condannato al trattamento e sullaconseguente revoca del beneficio della semilibertà, occorre stabilire se il comportamentocomplessivamente valutato sia tale da dimostrare l'inidoneità al trattamento stesso e l'esitoconseguentemente negativo dell'esperimento e che, in tale prospettiva legittimamente puòessere attribuito rilievo a condotte che, per la loro natura, per le loro modalità dicommissione e per il loro oggetto, siano tali da arrecare grave vulnus al rapporto fiduciarioche deve esistere tra il condannato semilibero e gli organi del trattamento (Sez. 1, n. 46631del 25/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277452; Sez. 1, n. 31739 del01/07/2010, Farouq, Rv. 248357).;ritenuto che il provvedimento impugnato ha fornito una motivazione congrua, adeguatae rispettosa della legge penale e processuale in ordine a tutti questi profili, valorizzando lacircostanza che il condannato era stato trovato positivo ai tetracannabinoidi (dunquesanzionato con l’esclusione dalle attività comuni per quindici giorni), a buona ragione ritenutofatto grave e sintomatico dell’inidoneità al beneficio concesso, del quale il condannatomostra di non comprendere appieno il significato;rilevato che, a fronte di tale motivazione, il ricorso, più che individuare singoli aspetti delprovvedimento impugnato da sottoporre a censura, tende a provocare una nuova, nonconsentita valutazione delle circostanze di fatto, siccome insindacabili in sede di legittimità;ritenuto che nessun pregio può assegnarsi all’elemento documentale sopravvenuto,costituito dalla relazione del SerD del Carcere di Opera datata 29/04/2026, non solo perchéla stessa è successiva alla decisione del Tribunale, ma soprattutto perché non ha il valoreassegnatole dalla difesa (ossia l'indicazione dell’opportunità di un percorso terapeuticoesterno), avendo il Giudice specializzato ben tenuto in considerazione del parere del Got –secondo cui il semilibero doveva essere «seguito in un contesto più contenitivo, con ilsupporto degli operatori del SerD» – e, anche su tale base, ha revocato la misura; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Milano ha revocato la misura dellasemilibertà concessagli;letta la memoria, nella quale si svolge un motivo aggiunto, e il relativo allegato,depositati dalla difesa il 13 maggio 2026;ricordato che, i fini del giudizio sull'inidoneità del condannato al trattamento e sullaconseguente revoca del beneficio della semilibertà, occorre stabilire se il comportamentocomplessivamente valutato sia tale da dimostrare l'inidoneità al trattamento stesso e l'esitoconseguentemente negativo dell'esperimento e che, in tale prospettiva legittimamente puòessere attribuito rilievo a condotte che, per la loro natura, per le loro modalità dicommissione e per il loro oggetto, siano tali da arrecare grave vulnus al rapporto fiduciarioche deve esistere tra il condannato semilibero e gli organi del trattamento (Sez. 1, n. 46631del 25/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277452; Sez. 1, n. 31739 del01/07/2010, Farouq, Rv. 248357).;ritenuto che il provvedimento impugnato ha fornito una motivazione congrua, adeguatae rispettosa della legge penale e processuale in ordine a tutti questi profili, valorizzando lacircostanza che il condannato era stato trovato positivo ai tetracannabinoidi (dunquesanzionato con l’esclusione dalle attività comuni per quindici giorni), a buona ragione ritenutofatto grave e sintomatico dell’inidoneità al beneficio concesso, del quale il condannatomostra di non comprendere appieno il significato;rilevato che, a fronte di tale motivazione, il ricorso, più che individuare singoli aspetti delprovvedimento impugnato da sottoporre a censura, tende a provocare una nuova, nonconsentita valutazione delle circostanze di fatto, siccome insindacabili in sede di legittimità;ritenuto che nessun pregio può assegnarsi all’elemento documentale sopravvenuto,costituito dalla relazione del SerD del Carcere di Opera datata 29/04/2026, non solo perchéla stessa è successiva alla decisione del Tribunale, ma soprattutto perché non ha il valoreassegnatole dalla difesa (ossia l'indicazione dell’opportunità di un percorso terapeuticoesterno), avendo il Giudice specializzato ben tenuto in considerazione del parere del Got –secondo cui il semilibero doveva essere «seguito in un contesto più contenitivo, con ilsupporto degli operatori del SerD» – e, anche su tale base, ha revocato la misura; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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