CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 luglio 2024
Cassazione n. 45957/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'Appello di Catania; vista la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; vista la requisitoria del Sost.[OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; in procedura a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 2 luglio 2024 la Corte di Appello di Catania ha disposto, con trattazione de plano, la correzione di una precedente decisione, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Nel primo provvedimento, di applicazione della continuazione in sede esecutiva, era stata quantificata la pena nella misura di anni 19 e mesi 10 di reclusione. Ma detta quantificazione, per come si legge nel secondo provvedimento - di correzione - era frutto di un errore di calcolo. Da qui la nuova determinazione in anni 24, mesi 5 e giorni 10 di reclusione. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a due motivi. Al primo motivo si deduce vizio del procedimento. La trattazione della procedura di correzione - ai sensi dell'art.130 cod.proc.pen. - deve avvenire in contraddittorio, mentre nel caso in esame si è provveduto de plano. Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge. Si sostiene, anche al fine di prospettare l'interesse alla trattazione partecipata in sede di merito, che la ricognizione della volontà espressa nel primo provvedimento non è così pacifica, potendo pervenirsi ad una quantificazione diversa del trattamento sanzionatorio, ferma restando la necessità di rettifica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Secondo la interpretrazione consolidata di questa Corte la adozione "de plano", senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale di cui all'art.130 cod.proc.pen. comporta una nullità di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. che può essere dedotta con il ricorso per cassazione soltanto qualora il ricorrente indichi un concreto interesse a partecipare all'udienza camerale (v. Sez. I n.20984 del 2020, rv 279219). Nel caso in esame si è verificata trattazione de plano e vi è concreto interesse difensivo al rispetto del contraddittorio, come argomentato nel secondo motivo di ricorso. Da ciò deriva la necessità di annullamento con rinvio della decisione impugnata. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Catania. Così è deciso, 23/10/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] 2