CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 aprile 2026
Cassazione n. 10744/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
za n. 4390/22 resa dalla Corte d’appello di Napoli edepositata in data 19 ottobre 2022.Udita la relazione della causa svolta alla camera di consiglio del diciannovefebbraio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] S.r.lesponendo che nell’ottobre 2008, confidando nei rapporti di amicizia e diinteresse commerciale con la società suddetta e la relativa compagine,non potendolo fare in prima persona, acquistava, attraverso detta società,un automezzo Scania, targato DR55OLS. [OSCURATO:PERSONA] il contratto di locazione finanziaria con la Scania FinanceNumero registro generale 26301/2022Numero sezionale 680/2026Numero di raccolta generale 10744/2026Data pubblicazione 23/04/2026Italy spa, ed il Terracciano si obbligava a versare alla prima le sommenecessarie per l’estinzione del debito contratto da quest’ultima. Il mezzoera utilizzato fino al febbraio 2010 dal Terracciano, che versava allaRomano Trasporti, oltre a un acconto, le rate maturate.Nel febbraio 2010, la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la restituzionedell’automezzo per sottoporlo ai controlli. A fronte della mancatarestituzione dello stesso, il Terracciano sospendeva i versamenti echiedeva in giudizio la restituzione delle somme pagate quale “ingiustoarricchimento” della [OSCURATO:PERSONA].Quest’ultima - premesso che in base agli accordi raggiunti il Terraccianoavrebbe dovuto intestarsi il mezzo, subentrando nel contratto di leasingstipulato nell’interesse dello stesso - deduceva che l’attore,contravvenendo a tali patti, non era subentrato nel contratto ed avevasmesso di versare le somme, per cui l’importo oggetto di causa andava, inogni caso, compensato con la maggior somma dovuta alla [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo di rate e multe pagate.Il Tribunale di Nola rigettava la domanda del Terracciano – previamentequalificandola come azione di indebito oggettivo, essendo fondata sullarichiesta di restituzione delle somme - osservando che l’attore aveva fruitodel bene a fronte del rimborso dei canoni anticipati dalla [OSCURATO:SOCIETA], per cui tali versamenti andavano tenuti fermi, appunto inragione dell’uso.[OSCURATO:PERSONA] proponeva gravame, e la Corte d’appello di Napoli, con lasentenza qui impugnata, accoglieva l’appello, ritenendo essere venutomeno il “titolo originario” alla base degli accordi, rendendosi così indebiti ipagamenti. Poiché il Terracciano aveva restituito il mezzo, e la [OSCURATO:SOCIETA] non aveva invece restituito i canoni anticipati dal primo,nonostante la seconda fosse rientrata nel possesso del bene, le sommeerano dovute all’appellante odierno controricorrente.Numero registro generale 26301/2022Numero sezionale 680/2026Numero di raccolta generale 10744/2026Data pubblicazione 23/04/2026Quanto ai “frutti” tratti dal Terracciano dall’utilizzo del mezzo per ilperiodo novembre 2008/febbraio 2010, riteneva la Corte che mancasse larelativa domanda.Avverso tale sentenza propone la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorso incassazione affidato a due motivi, mentre il Terracciano resiste a mezzo dicontroricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato la decisione nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo mezzo si deduce “error in iudicando - violazione e falsaapplicazione delle norme sull’indebito oggettivo e sugli effetti restitutori exart. 1458 c.c”.In sintesi, la parte ricorrente sostiene che il rapporto contrattuale che siera instaurato fra le parti doveva inquadrarsi tra i contratti ad esecuzionecontinuata o periodica, in quanto a fronte dell’utilizzo del mezzo da partedel Terracciano, quest’ultimo era tenuto a versare le rate di leasing allaRomano Trasporti, che a sua volta le avrebbe riversate alla societàconcedente, essendo essa titolare del rapporto con quest’ultima. Diconseguenza, venuto meno il rapporto, si sarebbe dovuto far applicazionedel disposto di cui all’art. 1458, primo comma, seconda parte cod. civ.,laddove è previsto che – in caso di contratti a prestazioni continuate operiodiche - la risoluzione del rapporto non ha effetto retroattivo, edunque le prestazioni non vanno restituite.1.1. Va premesso che è pacifico come il Terracciano si fosse accordato conla [OSCURATO:PERSONA] nel senso di far concludere a quest’ultima il contrattodi leasing relativo all’automezzo per cui è causa, pattuendo altresì – comeespressamente richiamato dalla parte ricorrente – che entro tre mesi lostesso sarebbe subentrato nel rapporto e frattanto avrebbe rimborsato icanoni alla formale utilizzatrice.Numero registro generale 26301/2022Numero sezionale 680/2026Numero di raccolta generale 10744/2026Data pubblicazione 23/04/2026Altresì [OSCURATO:PERSONA], a fronte del mancato tempestivo subentro,continuò a percepire i canoni e versarli alla società di leasing, almeno finoa quando Terracciano continuò a fornire la relativa provvista, peraltroutilizzando il mezzo.A fronte di ciò la Corte territoriale, chiamata a stabilire se [OSCURATO:SOCIETA] avesse o meno diritto a trattenere gli importi corrispondenti aicanoni versati ad essa dal Terracciano nel periodo novembre2008/febbraio 2010, ha ritenuto: a) di essere vincolata alla qualificazionedella domanda del Terracciano, effettuata dal primo giudice, comeripetizione dell’indebito; b) il venir meno del contratto intercorrente fra leparti, indipendentemente dalla reciprocità o meno degli inadempimenti (etantomeno dalla verifica di quale fosse quello prevalente); c) il diritto dientrambe le parti alla restituzione di tutte le prestazioni già eseguite, ivicompresi quindi i canoni versati.La Corte d’appello, in definitiva, senza qualificare il contratto, ha ritenutoche lo stesso fosse “venuto meno” in conseguenza degli inadempimentireciproci dei contraenti, e che di conseguenza tutte le prestazioni da essigià eseguite fossero divenute sine causa, e ne fosse dovuta senz’altro larestituzione.Così decidendo la Corte d’appello ha falsamente applicato l’art. 1458 c.c..Tale norma sancisce, infatti, l’irretroattività relativa (cioè limitata alleparti) della risoluzione per inadempimento dei contratti di durata.Pertanto, per stabilire se [OSCURATO:PERSONA] avesse diritto allarestituzione delle somme periodicamente pagate alla [OSCURATO:PERSONA], ilgiudice del merito avrebbe dovuto innanzitutto procedere allaqualificazione giuridica del rapporto, in termini di interposizione fittizia oreale (sulla base degli elementi dedotti dalla parte rispetto allosvolgimento del rapporto), nel secondo caso finendo il rapporto perconfigurare un sub-contratto di leasing; solo alla luce di talequalificazione, poteva verificarsi l’applicabilità o meno della disciplinaNumero registro generale 26301/2022Numero sezionale 680/2026Numero di raccolta generale 10744/2026Data pubblicazione 23/04/2026dettata dall’art. 1458 c.c. per l’ipotesi di risoluzione dei contratti adesecuzione continuata o periodica.A quel punto si poteva quindi passare a regolare – sempre al fine dirispondere, positivamente o negativamente, al motivo con cui si chiedevadi riformare la pronuncia di primo grado che aveva disposto l’acquisizionedei canoni alla [OSCURATO:PERSONA] – la sussistenza di eventuali obblighirestitutori, a seconda che il contratto dovesse qualificarsi come uncontratto ad esecuzione periodica oppure no.Tali omissioni quindi determinano l’accoglimento del motivo.2. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondomotivo, che ha ad oggetto l’assunta errata interpretazione dell’art. 1458cod. civ., in assenza di domanda di restituzione dei frutti.3. In conclusione il ricorso merita accoglimento e la sentenza impugnatadev’essere cassata, con rinvio al giudice d’appello che, in diversacomposizione, provvederà a conformarsi ai principi qui espressi ed altresìalla liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo,cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli che, indiversa composizione, provvederà a conformarsi ai principi qui espressi eprovvederà altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, il diciannove febbraio 2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])