CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 gennaio 2022
Cassazione n. 04834/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29350-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa in proprio ex art. 83 c.p.c. e dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce alla memoria di costituzione in giudizio - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore - intimati — avverso la sentenzan.2'3592016 della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, depositata il 27/4/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio aveva respinto l'appello avverso la sentenza n. 1576/2015 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma, in rigetto dell'opposizione a preavviso di fermo amministrativo, notificato da Equitalia, per mancato pagamento di tasse automobilistiche relative all'anno 2007; la Regione Lazio e la Concessionaria sono rimaste intimate; la ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con il primo mezzo si denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c. ex art. 360 n. 4 c.p.c. per avere la [OSCURATO:PERSONA] omesso di pronunciarsi circa la doglianza, proposta in appello, relativa alla mancata notifica della cartella di pagamento, annualità 2012, sottesa all'atto impugnato; 1.2. la censura va disattesa; 1.3. invero, malgrado la sinteticità della decisione gravata di ricorso per cassazione, si scorge dal suo complessivo contenuto la ratio decídendí posta a base della stessa, collegata all'esistenza di elementi documentali attestanti il perfezionamento della notifica degli atti presupposti all'atto impugnato, il che è sufficiente per escludere che la sentenza impugnata possa rientrare nello stigma delle sentenze nulle per omissione della motivazione, motivazione apparente, manifesta e irriducibile contraddittorietà, motivazione perplessa o incomprensibile, alla stregua di quanto affermato da Cass. S.U. nn. 8053/2014 e 8054/2014; 2.1. con il secondo motivo si lamenta violazione di norme di diritto (artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., 26, comma 5, DPR n. 602/1973) per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente ritenuto perfezionata la notifica della cartella dì pagamento, annualità 2012, pur avendo il concessionario prodotto unicamente l'estratto di ruolo con la relata di notifica della cartella, eseguita mediante deposito presso la casa comunale previa constatazione dell'assenza del destinatario all'indirizzo risultante all'anagrafe tributaria e invio del successivo avviso mediante raccomandata con ricevuta di ritorno; 2.2. con il terzo motivo si lamenta violazione dì norme di diritto (artt.140 c.p.c., 26 DPR n. 602/1973, 60 DPR n. 600/1973) per avere la [OSCURATO:PERSONA] erroneamente ritenuta perfezionata la notifica anche in mancanza di prova circa la consegna dell'avviso di giacenza della raccomandata con cui si dà notizia del deposito al contribuente destinatario; 2.3. le censure, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, sono fondate; 2.4. nelle ipotesi di irreperibilità c.d. relativa, allorché il destinatario dell'atto sia temporaneamente assente dalla casa di abitazione al momento della consegna della raccomandata, il modello legale di cui al vigente art. 26, comma 4, c.p.c. prevede che «nei casi previsti dall'art.140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune»; 2.5. a seguito dell'intervento della Consulta, che con la sentenza n. 258 del 2012 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 3, attuale comma 4, del citato art. 26, nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento «nei casi previsti dall'art. 140 3 di 6 del codice di procedura civile [..] si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600», anziché «nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario [...] si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60, primo comma, alinea e lettera e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600», questa Corte, con la sentenza n. 25079 del 2014, ha affermato il principio, condiviso dal Collegio, in base al quale «in tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di "irreperibilità cd. relativa" del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 relativa all'art. 26, comma 3 (ora 4), del d.P.R. n. 602 del 1973, va applicato l'art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, e dell'art. 60, comma 1, alinea [e], del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro ai destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione», alla stregua di quanto risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., disposizione richiamata dall'art. 26 citato, nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione; 2.6. a seguito di tale sentenza, pertanto, la notificazione effettuata ai sensi di tale disposizione si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione (cfr. Cass. n. 14316/2011); 2.7. è stato dunque ribadito che in tema di notifica della cartella di pagamento, nei casi di irreperibilità cd. relativa del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, va applicato l'art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto dell'art. 26, ultimo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (cfr. Cass. nn. 27825/2018, 9782/2018); 2.8. nel caso in esame la nctifica della cartella di pagamento è stata effettuata senza il rispetto di tutte le prescrizioni dettate dalla normativa operante nei casi di irreperibilità c.d. relativa del destinatario dell'atto, atteso che, sebbene risulti dalla sentenza impugnata la produzione in giudizio da parte dell'Ufficio dell'originale o della copia dell'avviso di compiuta giacenza della raccomandata informativa del deposito degli atti presso la casa comunale, la [OSCURATO:PERSONA] non si è comunque attenuta ai suddetti principi avendo omesso di rilevare che la suddetta raccomandata (trascritta in parte qua nel ricorso) attestava la mancata consegna al destinatario in quanto «trasferito»; 2.9. ne consegue che la notifica non poteva ritenersi perfezionata non avendo raggiunto lo scopo cui era destinata; 3. all'accoglimento delle doglianze circa la nullità della notifica della cartella, sottesa al preavviso di fermo impugnato, consegue l'assorbimento del quarto motivo (con cui sì lamenta il rigetto, da parte della [OSCURATO:PERSONA], delle censure relative alla prescrizione del diritto di credito vantato nei confronti del contribuente stante la regolare notifica della cartella) e del quinto motivo (relativo alla condanna al pagamento delle spese di lite a carico del contribuente); 4. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va dunque accolto con riguardo al secondo e terzo motivo, respinto il primo ed assorbiti i rimanenti motivi, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità P.Q.M. La Corte accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso; rigetta il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti ì rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera dì consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione