CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 29595/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 31 ottobre 2022, indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], intesa a ottenere, ex art. 657, comma 4, cod. proc. pen., il computo del periodo di carcerazione sofferto dal 13 agosto 2012 al 23 dicembre 2014, nell'ambito del procedimento n. 2328/12 R.G.N.R DDA Cz, per un fatto contestato come commesso in data 21 aprile 2012 (procedimento nel quale lo Ierardi era stato assolto dalla Corte d'assise di appello con sentenza n. 36/2015) a titolo di fungibilità, ai fini della pena da espiare in forza di sentenza definitiva del 18 dicembre 2017. 2. L'ordinanza in epigrafe è stata adottata a seguito di sentenza n. 21928 del 17 marzo 2022, con la quale la I sezione della Corte di cassazione ha annullato con rinvio per un nuovo giudizio l'ordinanza adottata il 18 marzo 2021 dalla Corte d'appello di Catanzaro. Sez. 1, n. 21928 del 2022 ha, innanzi tutto, ribadito il principio - scaturente dalla corretta esegesi dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. - in base al quale l'istituto della fungibilità delle pene espiate senza titolo non è applicabile ai reati permanenti, quando la permanenza sia cessata dopo l'espiazione senza titolo di cui si tratta. La I sezione ha, quindi, aggiunto che, «ai fini dell'accertamento in sede esecutiva, della data di consumazione del reato permanente, in particolare del delitto di natura associativa, come nella specie, il riferimento alla contestazione in forma aperta avvenuta in sede cognitiva, e al conseguente ancoraggio dell'epoca di conclusione della permanenza al momento dell'emissione della sentenza di primo grado accertativa del reato stesso afferisce a una regola di natura processuale, la quale non esime in alcun modo il giudice dell'esecuzione dal vaglio - da compiersi anzitutto sulla scorta della motivazione resa dal giudice della cognizione, onde cogliere la portata effettiva del suo accertamento - inerente alla ricognizione dell'effettiva data del commesso reato». In conclusione, secondo la sentenza rescindente, la fissazione della data di consumazione del reato associativo, al fine della verifica rilevante per l'applicazione della disciplina di cui all'art. 657 cod. proc. pen., era stata indicata sulla scorta di una motivazione carente. Il giudice dell'esecuzione, infatti, aveva effettuato l'analisi dell'accertamento compiuto dal giudice della cognizione richiamando soltanto indici di natura negativa - la non rescissione del vincolo, non smentita dall'assenza di ulteriori intercettazioni di comunicazioni, mero effetto della sopravvenuta carcerazione, e la non dissoluzione dell'associazione - ma non aveva chiarito in modo espresso e univoco se la valorizzazione degli indici negativi fosse stata l'esito della valutazione compiuta dal giudice della cognizione, come tale doverosamente recepita dal giudice dell'esecuzione, oppure se essa fosse stata il risultato della sua valutazione, resasi eventualmente necessaria per il silenzio sostanziale delle sentenze di merito sul punto stesso. Questa aporia di base aveva vulnerato la linearità e la logicità del discorso giustificativo, giacché, nel primo caso, il collegamento con l'assunto della motivazione posta a fondamento della sentenza resa in sede cognitiva sarebbe risultato - non solo sufficiente, ma anche - dirimente, mentre, nel secondo caso, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto dare conto, con riferimenti adeguati e specifici, dell'accurata analisi compiuta in ordine agli elementi emersi nel giudizio di merito: analisi che, tuttavia, al di là della formule generali addotte, non traspariva in modo congruo dalla motivazione oggetto di esame. 3. Con l'ordinanza del 31 ottobre 2022 indicata in principio, il rinnovato rigetto della richiesta presentata nell'interesse dello Ierardi scaturisce dalla premessa che la partecipazione di quest'ultimo al sodalizio per il quale stava scontando la condanna definitiva si era protratta ben oltre la data del 13 agosto 2012, ossia della data di inizio del periodo di detenzione sofferto senza titolo: tanto alla luce del dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale, nell'interrogatorio del 22 settembre 2014, in epoca, appunto, successiva all'agosto del 2012, menzionava lo Ierardi, in termini di attualità, come soggetto intraneo alla cosca, ne indicava le attività compiute sino alla data dell'arresto e descriveva la locale di [OSCURATO:PERSONA] come associazione operante e vitale. ir Avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, nell'interesse dello Ierardi, è stato proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. 4.1. Con il primo motivo, si deduce vizio di motivazione, per illogicità e contraddittorietà della stessa. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, dopo avere evidenziato che le attività illecite poste in essere da Ierardi, confermate dalle intercettazioni, si erano necessariamente fermate il 13 agosto 2012 (data d'inizio del periodo di carcerazione), aveva poi contraddittoriamente ritenuto che la partecipazione di Ierardi all'associazione ex art. 416-bis cod. pen., operante in [OSCURATO:PERSONA], non potesse dirsi cessata a tale data, essendosi invece protratta anche in epoca successiva, quantomeno fino al settembre 2014, momento coincidente con le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]. L'ordinanza impugnata, secondo il ricorso, illogicamente tace del tutto sul contenuto delle dichiarazioni di quest'ultimo, pur evidenziando le stesse importanti dati circa l'affiliazione dell'odierno ricorrente alla consorteria locale di 'ndrangheta capeggiata al tempo da [OSCURATO:PERSONA], affiliazione non di lungo corso, interrottasi -secondo la difesa- nel marzo 2012, con la morte del Manfreda, e caratterizzata da una minima affectio societatis, come affermato anche dal giudice di primo grado. Proprio in /9 ragione della minima entità della partecipazione associativa rilevata dal giudice della cognizione e dell'assenza di ulteriori elementi indiziari successivi alla primavera del 2012, da cui desumere il perdurante impegno solidaristico del ricorrente a favore della locale associazione di 'ndrangheta di [OSCURATO:PERSONA], si doveva necessariamente convenire col fatto che la data di giugno 2012 segnasse in maniera non equivoca la data di cessazione della consumazione del delitto associativo. 4..2 Col secondo motivo, si eccepisce violazione di legge, con riferimento all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., per omessa uniformazione ai principi di diritto indicati dalla sentenza di annullamento con rinvio, e all'art. 657 del codice di rito. La Corte d'appello avrebbe reso una decisione totalmente appiattita sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], priva di qualsivoglia approfondimento di natura sostanziale delle stesse. Al contrario di quanto espressamente richiesto dalla Corte di cassazione, il Giudice d'appello non ha valutato se, dalle sentenze di cognizione ovvero da altri atti del processo, potesse accertarsi che la contestazione aperta sia stata seguita dall'accertamento di responsabilità anche per il periodo 2012-214, in cui Ierardi è stato detenuto per altra causa, poi rilevatasi sine titulo. Trincerandosi dietro le dichiarazioni del Pace, il Giudice dell'esecuzione non avrebbe valutato, nel concreto, se da tali dichiarazioni potessero trarsi elementi da cui inferire che tra l'agosto 2012 e il dicembre 2014, Ierardi avesse continuato a far parte della consorteria locale. Inoltre, la Corte d'appello avrebbe erroneamente applicato i principi che devono guidare il giudice nell'applicazione dell'art. 657 comma 4 cod. proc. pen., non avendo accertato rigorosamente il momento di commissione del reato per il quale è stato emesso ordine d'esecuzione ed essendosi invece limitata a prendere atto della data di commissione indicata dal capo d'imputazione relativo al delitto associativo. In tal modo, il Giudice dell'esecuzione avrebbe trasformato il principio di compatibilità della permanenza del reato associativo con lo stato di detenzione dell'associato in una illegittima presunzione, in forza della quale, chi è inserito in un sodalizio criminoso, continua a farvi parte anche se detenuto, salvo prova contraria. Così ritenendo, la Corte d'appello avrebbe trascurato il fatto che la condotta di partecipazione a un'associazione per delinquere non si esaurisce nella sola affectio societatis, occorrendo invece -specie nel caso di stabile isolamento dal gruppo conseguente a una detenzione prolungata- provare la persistenza di un contributo apprezzabile dell'associato alla vita e all'organizzazione del gruppo criminale stesso, ancorché solo morale. Infine, la Corte d'appello non avrebbe spiegato per quale motivo non avrebbero inciso sulla sopravvivenza del sodalizio, o del vincolo del singolo aderente, alcune vicende oggettivamente suscettibili di ricadute in tal senso, a cominciare dall'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e dal fatto che il collaboratore Domenico pace non abbia riferito di fatti, a carico del ricorrente, successivi all'agosto 2012. S. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso. La difesa dell'imputato ha depositato conclusioni scritte in replica a quelle del Procuratore generale e motivi nuovi con i quali si prospetta un approfondimento delle censure già esposte nel ricorso alla luce del principio di presunzione d'innocenza. Su tale base, la difesa eccepisce che non è certo il condannato a dover fornire la prova della sussistenza di elementi attestanti positivamente il recesso dal sodalizio, spettando bensì all'accusa provare la sussistenza di elementi da cui affermare la permanenza del legame con il sodalizio di stampo mafioso. Considerato in diritto 1. I due motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Preso atto del contenuto della decisione di annullamento con rinvio, quale sopra richiamata sub 2 del Ritenuto in fatto, si osserva che l'accertamento del protrarsi della condotta partecipativa in data successiva all'inizio della detenzione senza titolo, per la quale si invoca l'applicazione del principio di fungibilità, è sorretta da valutazioni dei giudici di merito che non presentano alcuna illogicità, in quanto colgono la permanenza del vincolo nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Pace. Irrilevanti essendo condotte criminose precluse dallo stato detentivo del ricorrente, va ribadito che siffatta condizione, in linea generale, non esclude la permanenza della partecipazione al sodalizio, che viene meno solo in caso di cessazione della consorteria criminale ovvero nelle ipotesi, positivamente acclarate, di recesso o esclusione del singolo associato (Sez. 6, n. 1162 del 14/10/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282661 - 02, secondo la quale la rescissione del legame può essere desunta, a titolo meramente esemplificativo, da un lungo periodo di detenzione in assenza di contatti con la consorteria, dal trasferimento in luogo distante da quello della sua operatività, o da una contrapposizione interna al sodalizio seguita dall'allontanamento di uno dei sodali, elementi in relazione ai quali grava sull'interessato un mero onere di allegazione e che non devono essere contrastati da altri significativi dati di segno contrario). Nella specie, non si tratta, pertanto, di invertire alcun onere probatorio, ma di individuare puntuali elementi idonei a rendere verosimile la rescissione del vincolo.Il ricorrente, in forza di quello che appare un sostanziale automatismo, ritiene che la partecipazione al sodalizio sarebbe venuta meno una volta morto il Manfreda, durante la reggenza del quale è avvenuta l'affiliazione dello Ierardi. Ma la conclusione non riposa su alcuna regola di esperienza e ancor meno sul contenuto delle intercettazioni che si arrestano ad un periodo non molto precedente all'arresto. D'altra parte, anche la minima affectio societatis, più che rappresentare un dato oggettivo, alla stregua del quale poter nutrire dubbi sulla permanenza del vincolo in epoca successiva alla detenzione, rappresenta semplicemente un tratto della partecipazione di carattere assolutamente neutro ai fini che qui rilevano. 2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag