CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 gennaio 2026
Cassazione n. 02244/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29308/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro Agenzia d elle e ntrate , in persona del Direttore generale - legale rappresentante pro tempore,ex lege rappresentat a e difes a dall'Avvocatura generale dello Stato, presso cui domicilia, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio - Roma n. 2524/2017depositata il 08/05/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2026 dal co: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] deteneva il 58% della soc. [OSCURATO:PERSONA] srl nell’anno 2008, quando la predetta società non esponeva dichiarazione dei redditi, che venivano quindi induttivamente ricostruiti dall’Ufficio e, in ragione della ristretta base sociale, presuntivamente ripartiti fra i soci in ragione della loro percentuale di partecipazione al capitale del sodalizio. Anche il sig. [OSCURATO:PERSONA] era dunque attinto da avviso di accertamento individuale per maggior reddito ai fini delle imposte dirette sull’anno 2008, notificatogli il 26 novembre 2014. Il contribuente trovava apprezzamento delle proprie ragioni avanti il giudice di prossimità, ma la sentenza era riformata in grado d’appello, donde ricorre per cassazione la parte contribuente, agitando quattro motivi di doglianza, cui replica l’Agenzia delle entrate, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, spiegando tempestivo controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Vengono proposti quattro motivi di ricorso. 1. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 del codice di procedura civile per violazione dell’art. 2727 del codice civile, nel concreto lamentando violazione del divieto di “doppia presunzione”, e della regola di diritto di cui all’art. 39 d.P.R. n. 600/1973 di distribuzione ai soci degli utili accertati. 1.1. Il motivo è infondato e non può essere accolto. È infatti orientamento consolidato, dal quale non vengono offerti motivi per discostarsi, quello per cui in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà per il contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano stati invece accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti, non essendo tuttavia a tal fine sufficiente la mera deduzione che l'esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili (cfr. Cass. V n. 5076/2011; n. 17928/2012; n. 27778/2017; n. 30069/2018; 27049/2019, nonché Cass. VI – 5 n. 24820/2021). In particolare, si è precisato, che la presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati non viola il divieto di presunzione di secondo grado poiché il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale (Cass. 22 aprile 2009, n. 9519). Peraltro, in tema di imposte sui redditi, la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili, fondata sulla ristretta base partecipativa della società di capitali sottoposta ad accertamento, è superata dalla dimostrazione, a carico del socio, anche solo della sua estraneità assoluta alla gestione ed alla vita societaria, che non appare in contrasto con la ragione dell'operatività della presunzione, basata su una massima di comune esperienza per la quale dalla ristrettezza della base sociale deriva un elevato grado di compartecipazione dei soci alla gestione della società e di reciproco controllo tra gli stessi; ne consegue che, assolto detto onere probatorio da parte del socio, la suddetta massima di esperienza perde il suo rilievo probatorio e non consente più di ritenere legittima la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in favore di tutti i soci (cfr. Cass. T., n. 26473/2024). Infatti, questa Suprema Corte ha numerose volte ritenuto ammissibile la presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati, ma ha chiarito che, perché tale presunzione possa operare, occorre pur sempre che la "ristrettissima base sociale ofamiliare", cioè il "fatto noto" alla base della presunzione, abbia costituito oggetto di uno specifico accertamento probatorio: ed invero solo una volta che sia stato stabilito che la titolarità delle azioni e l'organizzazione aziendale sono concentrate in una stretta cerchia personale o familiare, il giudice di merito non può escludere la distribuzione ai soci di utili non contabilizzati, limitandosi a prender atto della inapplicabilità dell’art. 5, d.P.R. n. 917/1986 (cfr. Cass. V, n. 2390/2000, n. 3254/2000). ([OSCURATO:PERSONA]. VI –5, n. 14176/2015). 1.2. Più in particolare, in tema di presunzioni, si è stabilito che nel sistema processuale non esiste il divieto delle presunzioni di secondo grado, in quanto lo stesso non è riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra norma e ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un'ulteriore presunzione idonea - in quanto a sua volta adeguata - a fondare l'accertamento del fatto ignoto (Cass., 01/08/2019, n. 20748). Infatti, la sussistenza nell'ordinamento del cosiddetto «divieto di presunzioni di secondo grado o a catena», è stata esclusa in quanto: « a) il principio praesumptum de praesumpto non admittitur (o «divieto di doppie presunzioni» o «divieto di presunzioni di secondo grado o a catena»), spesso tralaticiamente menzionato in varie sentenze, è inesistente, perché non è riconducibile né agli evocati artt. 2729 e 2697 cod. civ. né a qualsiasi altra norma dell'ordinamento: come è stato più volte e da tempo sottolineato da autorevole dottrina, il fatto noto accertato in base ad una o più presunzioni (anche non legali), purché "gravi, precise e concordanti", ai sensi dell'art. 2729 cod. civ., può legittimamente costituire la premessa di una ulteriore inferenza presuntiva idonea — in quanto, a sua volta adeguata —a fondare l'accertamento del fatto ignoto (Cass. n. 18915, n. 17166, n. 17165, n. 17164, n. 1289, n. 983 del 2015);» (Cass., 16/06/2017, n. 15003, in motivazione, al § 3).” (Cfr. Cass. V, 16/12/2019, n. 33042). Il primo motivo non può pertanto essere accolto. 2. Con il secondo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 del codice di procedura civile, per omessa motivazione su punto decisivo della controversia, in ordine alla violazione del litisconsorzio necessario originario fra società e soci in tema di ristretta base partecipativa, ai sensi dell’art. 102 c.p.a. e 14 d.l.gs. n. 546/1992. 2.1. Il motivo è infondato, laddove censura come omessa motivazione ciò che p rigetto implicito. Ed infatti, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass., IV, n. 8718/2005, n. 4842/2006, Cass. V, n. 5583/2011). In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012 (Cass. III, n. 23940/2017). 2.2. Non ricorre vizio di omessa pronuncia su punto decisivo qualora la soluzione negativa di una richiesta di parte sia implicita nella costruzione logico-giuridica della sentenza, incompatibile con la detta domanda (v. Cass., 18/5/1973, n. 1433; Cass., 28/6/1969, n.2355). Quando cioè la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti necessariamente il rigetto di quest'ultima, anche se manchi una specifica argomentazione in proposito (v. Cass., 21/10/1972, n. 3190; Cass., 17/3/1971, n. 748; Cass., 23/6/1967, n.1537). Secondo risalente insegnamento di questa Corte, al giudice di merito non può invero imputarsi di avere omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento come nella specie risulti da un esame logico e coerente, non già di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì solo di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo. In altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. V, n. 5583/2011). Non ricorre il vizio di mancata pronuncia su una eccezione di merito sollevata in appello qualora essa, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della pretesa dell'attore, deponendo per l'implicita pronunzia di rigetto dell'eccezione medesima, sicché il relativo mancato esame può farsi valere non già quale omessa pronunzia, e, dunque, violazione di una norma sul procedimento (art. 112 c.p.c.), bensì come violazione di legge e difetto di motivazione, in modo da portare il controllo di legittimità sulla conformità a legge della decisione implicita e sulla decisività del punto non preso in considerazione (Cass. III, n. 24953/2020). 2.3. Peraltro, non ricorre neppure il litisconsorzio necessario fra società di capitali a ristretta base e soci, mentre ricorre invece in materia di società di persone e soci. Infatti, in più occasioni questa Suprema Corte di legittimità ha regolato i rapporti fra giudizio nei confronti della società e quello nei confronti dei soci. In tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, secondo comma, c.p.c.. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.). (Cass. S.U., n. 21763/2021). Tuttavia, lasospensione del processo presuppone che il rapporto di pregiudizialità tra due cause sia concreto ed attuale, nel senso che la causa ritenuta pregiudiziale deve essere tuttora pendente, non giustificandosi diversamente lasospensione, che si tradurrebbe in un inutile intralcio all'esercizio della giurisdizione, sicché, quando una sentenza sia impugnata in cassazione per non essere stato il giudizio di merito sospeso in presenza di altra causa pregiudiziale, è onere del ricorrente provare che la causa pregiudicante sia pendente e resti presumibilmente tale sino all'accoglimento del ricorso, mancando, in difetto, la prova dell'interesseconcreto e attuale all'impugnazione, perché nessun giudice, di legittimità o di rinvio, può disporre lasospensione del giudizio in attesa della definizione di altra causa non più effettivamente in corso (Cass. VI, n. 26716/2019). Non è peraltro necessario che l’accertamento nei confronti della società di capitali a ristretta base sociale sia divenuto definitivo, essendo sufficiente che sussista -al momento della presunzione di distruzione- un valido accertamento in capo alla società (cfr. Cass. V, n. 15334/2013). 2.4. Peraltro, l’autonomia dell’anno di imposta esclude che pronunce relative a periodi tributari antecedenti o conseguenti possano esplicare giudicato in anni diversi, salva la prova di accertamento su fatti permanenti nel tempo, che non è stata qui offerta o apprezzata dal giudice di merito, il cui sindacato non è sindacabile avanti questa Corte oltre i ristretti limiti del giudizio di legittimità (cfr. Cass. V, n. 34248/2021). Il secondo motivo non può pertanto essere accolto. 3. Con il terzo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 del codice di procedura civile, per omessa motivazione su punto decisivo della controversia. Nello specifico si afferma di aver contestato la ritualità della notifica delpresupposto avviso di accertamento societario all’amministratore della società [OSCURATO:PERSONA] srl, sig. [OSCURATO:PERSONA], all’epoca già deceduto. 3.1. Il motivo è inammissibile, poiché non vengono riportati i passi degli atti dei gradi di merito da dove si evince che il motivo fosse stato rappresentato e non debba considerarsi motivo nuovo proposto per la prima volta avanti questa Suprema Corte di legittimità. Ed infatti, il principio di esaustività del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 - non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass. S.U. n. 8950/2022). Non di meno, il motivo è inammissibile per difetto di specificità, perché non contiene in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di fare rinvio e accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, a elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito. È stato invero affermato che «costituisce principio giurisprudenziale reiterato e consolidato quello secondo cui l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a pena d'inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso.» (Cfr. Cass., T., n. 29203/2023). Non sfugge dunque alla declaratoria di inammissibilità il motivo in cui il ricorrente censuri l’omessa motivazione della sentenza impugnata, che nulla avrebbe statuito sulle osservazioni del contribuente, ove lo stesso ricorrente ometta di riportare il contenuto minimo delle osservazioni disattese dalla CTR, non potendo limitarsi a rinviare all'atto di appello o ad altri atti del giudizio (Cass. 06/09/2021, n. 24048). Il terzo motivo è quindi inammissibile. 4. Con il quarto motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 del codice di procedura civile, per omessa motivazione su punto decisivo della controversia e per violazione dell’art. 7, l. n. 212/2000, nel concreto lamentando non siastata data risposta alla doglianza in ordine al mancato riferimento -nell’atto impositivo individuale- del presupposto avviso di accertamento societario, impedendo così al contribuente di esercitare il suo diritto di difesa. 4.1. Anche questo motivo, come il precedente, è inammissibile per difetto di esaustività e completezza, facendosi solo riferimento -pag. 17, terzo capoverso del ricorso per cassazione-alla proposizione della doglianza in primo e secondo grado, ma senza indicazione e riproposizione degli stralci degli atti processuali dove il motivo sia stato effettivamente proposto. 4.2. In ogni caso, come è stato ribadito, la ristretta base sociale fa presumere altresì la piena conoscenza dei soci delle vicende societarie, compresa la ripresa a tassazione in ragione della mancata esposizione dei redditi sull’anno di imposta 2008. Ed infatti, la presunzione opera sulla massima di comune esperienza per la quale dalla ristrettezza della base sociale deriva un elevato grado di compartecipazione dei soci alla gestione della società e di reciproco controllo tra gli stessi (cfr. Cass. T., n. 26473/2024). 5. In definitiva, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato, le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in €.duemilatrecento/00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti p