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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 febbraio 2024

Cassazione n. 08205/2024

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25255/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

COOP., domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N.14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -resistenti- Avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 1147/2021 depositata il15/06/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso notificato il 29/9/2021 la banca di credito cooperativo degli Ulivi-[OSCURATO:PERSONA] ( rappresentata per procura anche dalla [OSCURATO:SOCIETA] quale cessionaria del credito) propone ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari, pubblicata il 15/6/2021e notificata il 29.6.2021, con la quale, a conferma della pronuncia di primo grado, ha respinto l’azione revocatoria di un negozio di datio in solutum avente ad oggetto un immobile di proprietà dei sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], acquisito d a lla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,per il pagamento di un credito di € 166.900,3 vantato verso la [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:SOCIETA].), di cui i coniugi disponenti erano soci, per mancata prova del consilium fraudis del terzo, dopo avere qualificato l’atto di disposizione patrimoniale a titolo oneroso in ragione del complesso dei negozi collegati ( datio in solutumin pagamento dell’obbligo del terzo con surroga nei diritti del creditore).

Con atto notificato l’8 novembre 2021 la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito notifica ndo controricorso e così anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria per indicare un ulteriore nuovo difensore e memoria ex art 380 bis1, cod.proc.civ.

2. L a corte di merito , nel confermare la sentenza di rigetto emessa dal giudice di prime cure, ha ritenuto in fondata l ’azione revocatoria in ragione del fatto che il conferimento del bene di proprietà dei due coniugi sia da qualificarsi come atto a titolo oneroso, e non già gratuito; e non provato il consilium fraudisdel terzo beneficiario del conferimento in natura del bene.

3. La Corte territoriale ha ritenuto che l’atto di conferimento del bene in natura, inquadrabile nello schema del pagamento del terzo, non sia inteso a recare un mero vantaggio alla società debitrice da parte dei terzi adempienti, ma orientato a conseguire un vantaggio di questi ultimi, seppur mediato e indiretto, concretizzandosi nellaestinzione del debito della società di cui i disponenti erano soci, con riflessi nella loro sfera giuridico- patrimoniale, e ciò in quanto i soci della società debitrice, così operando nei confronti della società creditrice, avevano ottenuto la possibilità di recuperare l’esborso sostenuto surrogandosi nel diritto di credito spettante all’accipiens nei riguardi della società debitrice. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo. la ricorrente denuncia la violazione egli artt. 2901, 1180, 1197 cod.civ. , in riferimento all’ articolo 360 1 ° comma n. 3,cod. proc. civ

2. Si duole che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto l’atto dispositivode quo, consistente nell’adempimento dell’obbligo del terzo mediante atto di datio in solutum , quale a titolo gratuito, anziché oneroso, in difetto di alcuna contropartita per i soci spogliatisidi un bene personale per pagare il debito del terzo.

3. Lamenta essersi dalla c orte d’appello erroneamente ritenuto che l’onerosità dell’atto sia identificabile con l’interesse patrimoniale derivante dalla titolarità delle quote sociali della società che , in tale modo,ha estinto il debito verso l’accipiens del bene dato in pagamento dai soci della debitrice, senza tenere in considerazione il vantaggio economico concreto dato alla società accipiens.

4. Con il secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1197, 1180 cod.civ., in riferimento all’articolo 360 1° comma n. 3, cod. proc. civ., in relazione al passaggio motivazionale concernente l ’ analisi della natura giuridica dello strumento negoziale utilizzato dal terzo, la datio in solutum , il quale sarebbe indicato dalla Corte come contratto a prestazioni corrispettive che riveste il carattere dell’onerosità, facendo riferimento alle pronunce che ritengono che, in relazione alla datio in solutum,si prospetti una presunzione di onerosità.

5. Con il terzo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 , 2901 cod.civ. , in riferimento agli artt. 1180 e 360 n. 3,cod.proc.civ.

6. Si duole non essersi considerato che la natura del negozio in argomento è invero gratuita , trattandosi di adempimento del terzo, anche se declinato in forma di prestazione in luogo dell’adempimento anziché di pagamento dell’importo del credito della società creditrice.

1. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili.

2. Va anzitutto osservato, con particolare riferimento al primo motivo, che la corte di merito ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte.

3. In particolare, s ul punto centrale attinente alla qualificazione della causa onerosa o gratuita del negozio di cessione, la corte di appello ha dato prova di avere scrutinato in concreto la causa sottesa ai tre negozi collegati, dando rilievo all’interesse mediato dei soci a pagare, mediante datio in solutum, il debito sociale per surrogarsi nei diritti del creditore verso la società debitrice.

Decisivo, ai fini della natura onerosa del negozio, è apparso il vantaggio patrimoniale conseguito dai soci in qualità di terzi adempienti, riscontrato attraverso una indagine mi rata ad individuare la causa concreta, costituita dalla sintesi degli interessi che il negozio è andato concretamente a realizzare in funzionedella specifica negoziazione, al di là de i modell i astratt i utilizzati.

4. L ’ iter argomentativo utilizzato dalla corte di merito nella de cisione impugnata corrisponde a quanto indicato da Cass .

Civ., SU 18.3.2010, n. 6538, ampiamente richiamata in sentenza, làdove definisce la natura onerosa o gratuita della datio in solutum in relazione alla preventiva analisi della causa in concreto del negozio, che impone di valutare se, nel caso specifico, l’adempimento del debito altrui possa essere collocato in una mera prospettiva di liberalità oppure di utilità, anche se non direttamente del creditore, del debitore o di un altro soggetto terzo.

Come già indicato da questa Corte anche in successive occasioni (Cass. sez. 1, Sentenza n. 22518 del 28/10/2011; Cass.sez. 1 -, Sentenza n. 23140 del 22/10/2020 ), il discrimine non può fondarsi sull'esistenza, o meno, di un rapporto sinallagmatico o di un corrispettivo tra le prestazioni sul piano tipico ed astratto, ma dipende necessariamente dall'apprezzamento dell'interesse sotteso all'intera operazione da parte del "solvens", quale emerge dall'entità dell'attribuzione, dalla durata del rapporto, dalla qualità dei soggetti e soprattutto dalla prospettiva di subire un depauperamento, collegato o meno ad un sia pur indiretto guadagno ovvero ad un risparmio di spesa.

Pertanto, nell'ipotesi di estinzione da parte del terzo di un'obbligazione preesistente cui egli sia estraneo, l'atto solutorio può dirsi gratuito, ai predetti effetti solo quando dall'operazione - sia essa a struttura semplice perché esaurita in un unico atto, sia a struttura complessa, perché composta da un collegamento di atti e di negozi - il terzo pagatore non tragga nessun concreto vantaggio patrimoniale, avendo egli inteso così recare un vantaggio al debitore; mentre la causa concreta deve considerarsi onerosa tutte le volte che il terzo adempiente riceva un vantaggio, anche solo mediato e indiretto, dal debitore, dal creditore o anche da altri, così da recuperare anche indirettamente la prestazione adempiuta.

5. Con particolare riferimento agli altri due motivi va posto in rilievo che risultano con essi dalla ricorrente riproposte le medesime questioni già sottoposte all’attenzione del giudice del gravame risultando non colta la ratio decidendi che, lungi dall’attener e a presunzione di onerosità della datio in solutum disciplinata dall’art. 1197 cod.civ. , in astratto rinvenibile allorché il pagamento in natura è assolto dal medesimo debitore, o di trascurare il carattere idealmente gratuito del pagamento del terzo, ha invero vagliato in concreto la causa dell’atto di attribuzione del terzo ex art. 1197 cod.civ. in rapporto alla disciplina del pagamento del terzo ex art. 1180 cod.civ.

6. Senza sottacersi che allorquando la decisione di merito risulti fondatasu una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle "rationesdecidendi" rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altreragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass.

Sezioni Unite, n.

Rv. 625631 - 01; Cass. Sez.

L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016;Cass.

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019).

7. Le spese del giudizio di cassazione , liquid ate come in dispositivo in favore dei controricorrenti, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione , che liquida in complessivi € 6.200,00, di cui € 6.0 00,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge in favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Tronchin; in complessivi € 8.200,00, di cui € 8.0 00,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo

13. Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia om

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25255/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. COOP., domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N.14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -resistenti- Avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 1147/2021 depositata il15/06/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso notificato il 29/9/2021 la banca di credito cooperativo degli Ulivi-[OSCURATO:PERSONA] ( rappresentata per procura anche dalla [OSCURATO:SOCIETA] quale cessionaria del credito) propone ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari, pubblicata il 15/6/2021e notificata il 29.6.2021, con la quale, a conferma della pronuncia di primo grado, ha respinto l’azione revocatoria di un negozio di datio in solutum avente ad oggetto un immobile di proprietà dei sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], acquisito d a lla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,per il pagamento di un credito di € 166.900,3 vantato verso la [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:SOCIETA].), di cui i coniugi disponenti erano soci, per mancata prova del consilium fraudis del terzo, dopo avere qualificato l’atto di disposizione patrimoniale a titolo oneroso in ragione del complesso dei negozi collegati ( datio in solutumin pagamento dell’obbligo del terzo con surroga nei diritti del creditore). Con atto notificato l’8 novembre 2021 la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito notifica ndo controricorso e così anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria per indicare un ulteriore nuovo difensore e memoria ex art 380 bis1, cod.proc.civ. 2. L a corte di merito , nel confermare la sentenza di rigetto emessa dal giudice di prime cure, ha ritenuto in fondata l ’azione revocatoria in ragione del fatto che il conferimento del bene di proprietà dei due coniugi sia da qualificarsi come atto a titolo oneroso, e non già gratuito; e non provato il consilium fraudisdel terzo beneficiario del conferimento in natura del bene. 3. La Corte territoriale ha ritenuto che l’atto di conferimento del bene in natura, inquadrabile nello schema del pagamento del terzo, non sia inteso a recare un mero vantaggio alla società debitrice da parte dei terzi adempienti, ma orientato a conseguire un vantaggio di questi ultimi, seppur mediato e indiretto, concretizzandosi nellaestinzione del debito della società di cui i disponenti erano soci, con riflessi nella loro sfera giuridico- patrimoniale, e ciò in quanto i soci della società debitrice, così operando nei confronti della società creditrice, avevano ottenuto la possibilità di recuperare l’esborso sostenuto surrogandosi nel diritto di credito spettante all’accipiens nei riguardi della società debitrice. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo. la ricorrente denuncia la violazione egli artt. 2901, 1180, 1197 cod.civ. , in riferimento all’ articolo 360 1 ° comma n. 3,cod. proc. civ 2. Si duole che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto l’atto dispositivode quo, consistente nell’adempimento dell’obbligo del terzo mediante atto di datio in solutum , quale a titolo gratuito, anziché oneroso, in difetto di alcuna contropartita per i soci spogliatisidi un bene personale per pagare il debito del terzo. 3. Lamenta essersi dalla c orte d’appello erroneamente ritenuto che l’onerosità dell’atto sia identificabile con l’interesse patrimoniale derivante dalla titolarità delle quote sociali della società che , in tale modo,ha estinto il debito verso l’accipiens del bene dato in pagamento dai soci della debitrice, senza tenere in considerazione il vantaggio economico concreto dato alla società accipiens. 4. Con il secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1197, 1180 cod.civ., in riferimento all’articolo 360 1° comma n. 3, cod. proc. civ., in relazione al passaggio motivazionale concernente l ’ analisi della natura giuridica dello strumento negoziale utilizzato dal terzo, la datio in solutum , il quale sarebbe indicato dalla Corte come contratto a prestazioni corrispettive che riveste il carattere dell’onerosità, facendo riferimento alle pronunce che ritengono che, in relazione alla datio in solutum,si prospetti una presunzione di onerosità. 5. Con il terzo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 , 2901 cod.civ. , in riferimento agli artt. 1180 e 360 n. 3,cod.proc.civ. 6. Si duole non essersi considerato che la natura del negozio in argomento è invero gratuita , trattandosi di adempimento del terzo, anche se declinato in forma di prestazione in luogo dell’adempimento anziché di pagamento dell’importo del credito della società creditrice. 1. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili. 2. Va anzitutto osservato, con particolare riferimento al primo motivo, che la corte di merito ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte. 3. In particolare, s ul punto centrale attinente alla qualificazione della causa onerosa o gratuita del negozio di cessione, la corte di appello ha dato prova di avere scrutinato in concreto la causa sottesa ai tre negozi collegati, dando rilievo all’interesse mediato dei soci a pagare, mediante datio in solutum, il debito sociale per surrogarsi nei diritti del creditore verso la società debitrice. Decisivo, ai fini della natura onerosa del negozio, è apparso il vantaggio patrimoniale conseguito dai soci in qualità di terzi adempienti, riscontrato attraverso una indagine mi rata ad individuare la causa concreta, costituita dalla sintesi degli interessi che il negozio è andato concretamente a realizzare in funzionedella specifica negoziazione, al di là de i modell i astratt i utilizzati. 4. L ’ iter argomentativo utilizzato dalla corte di merito nella de cisione impugnata corrisponde a quanto indicato da Cass . Civ., SU 18.3.2010, n. 6538, ampiamente richiamata in sentenza, làdove definisce la natura onerosa o gratuita della datio in solutum in relazione alla preventiva analisi della causa in concreto del negozio, che impone di valutare se, nel caso specifico, l’adempimento del debito altrui possa essere collocato in una mera prospettiva di liberalità oppure di utilità, anche se non direttamente del creditore, del debitore o di un altro soggetto terzo. Come già indicato da questa Corte anche in successive occasioni (Cass. sez. 1, Sentenza n. 22518 del 28/10/2011; Cass.sez. 1 -, Sentenza n. 23140 del 22/10/2020 ), il discrimine non può fondarsi sull'esistenza, o meno, di un rapporto sinallagmatico o di un corrispettivo tra le prestazioni sul piano tipico ed astratto, ma dipende necessariamente dall'apprezzamento dell'interesse sotteso all'intera operazione da parte del "solvens", quale emerge dall'entità dell'attribuzione, dalla durata del rapporto, dalla qualità dei soggetti e soprattutto dalla prospettiva di subire un depauperamento, collegato o meno ad un sia pur indiretto guadagno ovvero ad un risparmio di spesa. Pertanto, nell'ipotesi di estinzione da parte del terzo di un'obbligazione preesistente cui egli sia estraneo, l'atto solutorio può dirsi gratuito, ai predetti effetti solo quando dall'operazione - sia essa a struttura semplice perché esaurita in un unico atto, sia a struttura complessa, perché composta da un collegamento di atti e di negozi - il terzo pagatore non tragga nessun concreto vantaggio patrimoniale, avendo egli inteso così recare un vantaggio al debitore; mentre la causa concreta deve considerarsi onerosa tutte le volte che il terzo adempiente riceva un vantaggio, anche solo mediato e indiretto, dal debitore, dal creditore o anche da altri, così da recuperare anche indirettamente la prestazione adempiuta. 5. Con particolare riferimento agli altri due motivi va posto in rilievo che risultano con essi dalla ricorrente riproposte le medesime questioni già sottoposte all’attenzione del giudice del gravame risultando non colta la ratio decidendi che, lungi dall’attener e a presunzione di onerosità della datio in solutum disciplinata dall’art. 1197 cod.civ. , in astratto rinvenibile allorché il pagamento in natura è assolto dal medesimo debitore, o di trascurare il carattere idealmente gratuito del pagamento del terzo, ha invero vagliato in concreto la causa dell’atto di attribuzione del terzo ex art. 1197 cod.civ. in rapporto alla disciplina del pagamento del terzo ex art. 1180 cod.civ. 6. Senza sottacersi che allorquando la decisione di merito risulti fondatasu una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle "rationesdecidendi" rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altreragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. Sezioni Unite, n. Rv. 625631 - 01; Cass. Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016;Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019). 7. Le spese del giudizio di cassazione , liquid ate come in dispositivo in favore dei controricorrenti, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione , che liquida in complessivi € 6.200,00, di cui € 6.0 00,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge in favore dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Tronchin; in complessivi € 8.200,00, di cui € 8.0 00,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia om
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