Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 luglio 1972

Cassazione n. 46090/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio, agli effetti penali, per essere il reato estinto per prescrizione e il rigetto agli effetti civili; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], quale legataria della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 12 novembre 2018 dal Tribunale di Civitavecchia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 646 cod. pen. 2.

Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, la difesa si duole della mancata assoluzione, emergendo il trasferimento altrove dei beni sin dall'inizio della locazione, con il consenso della proprietaria.

2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura l'applicazione dell'art. 159 cod. pen. prospettata dalla Corte di appello, che ha ritenuto sospesi i termini di prescrizione dal deposito della motivazione di primo grado sino alla pronuncia di appello.

3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall'art. 17, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, limitatamente alla doglianza in tema di prescrizione, ed è inammissibile nel resto.

1. Il primo motivo, infatti, è unicamente diretto a sollecitare - peraltro in termini affatto generici - una nuova lettura del materiale probatorio, alternativa rispetto alla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, preclusa nel giudizio di legittimità.

2. Quanto alla seconda censura, un (nuovo) secondo comma dell'art. 159 cod. pen., su cui la Corte capitolina ha fondato la propria valutazione di non avvenuta prescrizione del reato, era stato introdotto dall'art. 1, comma 11, lett. d),

I. 23 giugno 2017, n. 103, con il seguente letterale tenore: «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi: 1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi». (Peraltro, a decorrere dal 10 gennaio 2020, l'art. 1, comma 1, lett. e), n. 1, legge 9 gennaio 2019, n. 3, aveva poi così novellato il comma: «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna».) Tuttavia, la disposizione - peraltro abrogata successivamente dall'art. 2, comma 1, lett. a), legge 27 settembre 2021, n. 134 - si applicava solamente ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della cosiddetta [OSCURATO:PERSONA], per espressa previsione dell'art. 1, comma 15, della medesima legge n. 103 del 2017).

Nel caso di specie, relativo a fatti accertati il 25 marzo 2013, il termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi, ai sensi degli artt. 157 e 160 cod. pen., non emergendo ex actis periodi di sospensione ritualmente computabili, risulta maturato il 25 settembre 2020, prima della sentenza di secondo grado.

3. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, perché il reato contestato è estinto per prescrizione.

3.1. Non emergendo dalle congrue motivazioni in punto di fatto e di diritto della sentenza impugnata circostanze tali da far escludere la penale responsabilità dell'imputato, occorre confermare integralmente le statuizioni civili (non oggetto della minima contestazione da parte del ricorrente).

3.2. L'imputato non deve, però, essere condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile, dal momento che quest'ultima non ha offerto nessun elemento di dibattito centrato sulle questioni oggetto del ricorso, idoneo a offrire una valida piattaforma argomentativa di contrasto alle avverse ragioni; viceversa, le conclusioni scritte si limitano ad insistere per la declaratoria o il rigetto del ricorso ovvero comunque, in caso di ritenuta estinzione per prescrizione, di conferma delle statuizioni civili con condanna alla rifusione delle spese legali anche del presente grado di giudizio.

In sede di legittimità, infatti, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali, senza che sia necessaria la sua partecipazione all'udienza, purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (cfr. Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713; Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio, agli effetti penali, per essere il reato estinto per prescrizione e il rigetto agli effetti civili; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], quale legataria della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 12 novembre 2018 dal Tribunale di Civitavecchia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all'art. 646 cod. pen. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, la difesa si duole della mancata assoluzione, emergendo il trasferimento altrove dei beni sin dall'inizio della locazione, con il consenso della proprietaria. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura l'applicazione dell'art. 159 cod. pen. prospettata dalla Corte di appello, che ha ritenuto sospesi i termini di prescrizione dal deposito della motivazione di primo grado sino alla pronuncia di appello. 3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall'art. 17, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, limitatamente alla doglianza in tema di prescrizione, ed è inammissibile nel resto. 1. Il primo motivo, infatti, è unicamente diretto a sollecitare - peraltro in termini affatto generici - una nuova lettura del materiale probatorio, alternativa rispetto alla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, preclusa nel giudizio di legittimità. 2. Quanto alla seconda censura, un (nuovo) secondo comma dell'art. 159 cod. pen., su cui la Corte capitolina ha fondato la propria valutazione di non avvenuta prescrizione del reato, era stato introdotto dall'art. 1, comma 11, lett. d), I. 23 giugno 2017, n. 103, con il seguente letterale tenore: «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi: 1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi». (Peraltro, a decorrere dal 10 gennaio 2020, l'art. 1, comma 1, lett. e), n. 1, legge 9 gennaio 2019, n. 3, aveva poi così novellato il comma: «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna».) Tuttavia, la disposizione - peraltro abrogata successivamente dall'art. 2, comma 1, lett. a), legge 27 settembre 2021, n. 134 - si applicava solamente ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della cosiddetta [OSCURATO:PERSONA], per espressa previsione dell'art. 1, comma 15, della medesima legge n. 103 del 2017). Nel caso di specie, relativo a fatti accertati il 25 marzo 2013, il termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi, ai sensi degli artt. 157 e 160 cod. pen., non emergendo ex actis periodi di sospensione ritualmente computabili, risulta maturato il 25 settembre 2020, prima della sentenza di secondo grado. 3. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, perché il reato contestato è estinto per prescrizione. 3.1. Non emergendo dalle congrue motivazioni in punto di fatto e di diritto della sentenza impugnata circostanze tali da far escludere la penale responsabilità dell'imputato, occorre confermare integralmente le statuizioni civili (non oggetto della minima contestazione da parte del ricorrente). 3.2. L'imputato non deve, però, essere condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile, dal momento che quest'ultima non ha offerto nessun elemento di dibattito centrato sulle questioni oggetto del ricorso, idoneo a offrire una valida piattaforma argomentativa di contrasto alle avverse ragioni; viceversa, le conclusioni scritte si limitano ad insistere per la declaratoria o il rigetto del ricorso ovvero comunque, in caso di ritenuta estinzione per prescrizione, di conferma delle statuizioni civili con condanna alla rifusione delle spese legali anche del presente grado di giudizio. In sede di legittimità, infatti, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali, senza che sia necessaria la sua partecipazione all'udienza, purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (cfr. Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713; Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione
Sentenza Cassazione n. 46090/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris