CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 09006/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 10 marzo 2022, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con cui, il 21 settembre 2021, il Magistrato di sorveglianza della stessa città ha respinto la richiesta di concessione di permesso premio formulata ai sensi dell'art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. Pen). Ha, in proposito, rilevato che, sulla base dei risultati dell'osservazione personologica del detenuto — condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di un anno per il reato di omicidio aggravato dalla premeditazione e per i reti previsti da9fartC,416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — deve escludersi che egli abbia preso le distanze dal contesto mafioso che ha costituito fertile humus per la commissione dei gravi delitti accertati e che, a tal fine, non possono ritenersi sufficienti le positive informazioni acquisite in ordine alla correttezza della condotta serbata in costanza di restrizione carcerariai alla proficua partecipazione, attraverso il lavoro e lo studio, alle attività tratta mentali. Ha valorizzato, in senso contrario alla concessione del permesso premio, per un verso la limitata e carente riflessione critica desumibile dall'assenza di assunzione di responsabilità rispetto al grave delitto commesso; per altro verso le risultanze delle segnalazioni provenienti dalla Questura di Taranto e dalla Direzione distrettuale antimafia di Lecce che hanno descritto il ricorrente come altamente pericoloso e tuttora legato a sodalizi criminali. Ha, di conseguenza, concluso nel senso che, pur dovendosi prendere atto del positivo percorso detentivo di [OSCURATO:PERSONA], che sta dimostrando di vivere correttamente e costruttivamente la detenzione, le difficoltà segnalate ostano, allo stato, all'avvio del percorso premiale, risultando necessario un ulteriore periodo di osservazione intramuraria. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza del proprio difensore, ricorso per cassazione affidato a un unico, articolato motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione della sua pericolosità sociale. Il Tribunale di sorveglianza ha erroneamente enfatizzato, quale unico elemento, la mancanza di riflessione critica da parte sua rispetto al proprio vissuto deviante e, segnatamente, la mancata assunzione di responsabilità del reato di omicidio per il quale è stato condannato. Il provvedimento omette di valutare il complesso degli elementi risultanti dall'osservazione personologica che da atto dell'assenza di dichiarazioni di pentiti nei suoi riguardi, oltre che della assenza di ulteriori provvedimenti giudiziari relativi a fatti successivi a quelli per cui è detenuto. Le affermazioni contenute nella nota della Direzione distrettuale antimafia di Lecce mancano del necessario requisito dell'attualità, trattandosi di parere che si regge unicamente su dati riferibili al passato e al ruolo da lui rivestito negli anni '90. Lo stesso dato della mancata assunzione di responsabilità rispetto al reato di omicidio è stata affermata in contrasto con gli aggiornamenti di sintesi dei mesi di settembre 2018 e di ottobre 2019, nei quali si dà atto che egli ha iniziato da tempo un percorso critico rispetto al proprio vissuto, riconosciuto la propria responsabilità per l'omicidio e dichiarato di accettare la pena per quanto commesso. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deduce censure infondate e, come tale, dev'essere rigettato. 2. L'art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, prevede, al primo comma, che «Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro». L'ottavo comma dell'art. 30-ter specifica, poi, che «La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali». 3. L'istituto dei permessi premio è volto a soddisfare una pluralità di concorrenti esigenze, in quanto caratterizzato dalla specifica funzione pedagogico propulsiva — quale parte integrante del trattamento, di cui costituisce uno strumento cruciale, secondo quanto indicato dalla Corte costituzionale già con la sentenza n. 504 del 1995 — che si accompagna a quella premiale, strettamente connessa all'osservanza di una regolare condotta da parte del detenuto ed all'assenza, nel beneficiario, di pericolosità sociale, anche se orientata alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro. Il giudice, pertanto, a fronte dell'istanza intesa alla concessione dei permessi premio, deve accertare, acquisendo le informazioni necessarie a valutare la coerenza del permesso con il trattamento complessivo e con le sue finalità di risocializzazione, la sussistenza di tre requisiti, integranti altrettanti presupposti logico-giuridici della concedibilità del beneficio e costituiti, rispettivamente, dalla regolare condotta del detenuto, dall'assenza di sua pericolosità sociale e dalla funzionalità del permesso premio alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 36456 del 09/04/2018, Corrias, Rv. 273608; Sez. 1, n. 11581 del 05/02/2013, Grillo, Rv. 255311). 4. Nel caso di condannati, come l'odierno ricorrente, che stiano espiando una pena applicata per reati ostativi «di prima fascia», quale quello di associazione mafiosa, deve, ulteriormente, tenersi conto del quadro normativo successivo all'intervento operato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 253 del 2019, incentrato, al di fuori delle ipotesi di collaborazione con la giustizia o di impossibilità o inesigibilità della collaborazione, su una presunzione relativa (essendo venuta meno, per effetto della citata pronunzia del giudice delle leggi, quella assoluta), quindi vincibile a determinate condizioni e con determinate regole probatorie, di perdurante pericolosità del condannato. In tali casi, l'esito favorevole della domanda per la fruizione del permesso premio è specificamente subordinato all'avvenuta acquisizione di elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti. Le verifiche propedeutiche all'accertamento delle indicate condizioni devono, pertanto, estendersi, oltre agli ordinari presupposti del permesso premio, all'eventuale, esistenza di elementi, concreti e specifici, che siano idonei a escludere non solo l'attualità dei collegamenti tra il condannato e la criminalità organizzata, terroristica o eversiva — requisito espressamente previsto dall'art. 4- bis, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 — ma anche il pericolo del ripristino di siffatti collegamenti, tenuto conto delle circostanze del caso. La giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 33743 del 14/7/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 281764) ha, in proposito, precisato che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, il condannato non collaborante che intenda accedere al permesso premio può limitarsi ad allegare elementi fattuali — quali, ad esempio, l'assenza di procedimenti posteriori alla carcerazione, il mancato sequestro di missive o la partecipazione fattiva all'opera rieducativa — che, anche solo in chiave logica, siano idonei a contrastare la presunzione di perdurante pericolosità prevista dalla legge, spettando, invece, al giudice il compito di completare, se necessario, l'istruttoria, anche d'ufficio e restando, comunque, indefettibile l'acquisizione di informazioni dal Procuratore nazionale antimafia, dal Procuratore distrettuale territorialmente competente e dal Comitato dell'ordine e della sicurezza pubblica. Tanto, in vista dell'esame in concreto degli elementi «individualizzanti» che caratterizzano il percorso rieducativo del detenuto, dai quali si possa desumere la proiezione attuale a recidere i collegamenti criminali mafiosi e a non riattivarli in futuro (Sez. 5, n. 19536 del 28/02/2022, Barranca, Rv. 283096). Fermo restando che la valutazione, in concreto, degli elementi idonei a superare la presunzione dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata deve rispondere a criteri «di particolare rigore, proporzionati alla forza del vincolo imposto dal sodalizio criminale del quale si esige l'abbandono definitivo» (così la Corte costituzionale nella citata sentenza n. 253 del 2019), gli oneri dimostrativi imposti al richiedente il permesso premio non possono basarsi, in misura decisiva, sul suo atteggiamento soggettivo. In questa direzione si pone, del resto, la più recente pronunzia della Corte costituzionale che, dichiarando, con la sentenza n. 20 del 2022, l'infondatezza della questione di legittimità sollevata con riferimento alla diversità di oneri probatori richiesti a chi, rispettivamente, non abbia collaborato con la giustizia per libera scelta o perché oggettivamente impossibilitato, ha osservato che l'accoglimento o meno dell'istanza dipende dalla situazione oggettiva all'esame della magistratura di sorveglianza, alla quale l'ordinamento, non irragionevolmente, è ancorato per stabilirne la forza presuntiva e, conseguentemente, per definire il regime probatorio necessario a superarla. 5. Ciò posto, ritiene il Collegio che il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila si sia attenuto ai canoni ermeneutici testé delineati. Da un canto, infatti, ha dato conto del vissuto criminale del condannato, dell'attuale assenza di pendenze, delle circostanze da lui allegate al fine di dimostrare il venir meno dei collegamenti con l'ambiente criminale di appartenenza e del pericolo, per il caso di ammissione al beneficio richiesto, del loro ripristino. Dall'altro, tuttavia, ha spiegato, con argomenti di assoluta solidità, come, nel caso in esame, difettino i requisiti che condizionano il rilascio del permesso premio. In ordine alla pericolosità sociale, il giudice specializzato ha rilevato che [OSCURATO:PERSONA] - secondo la descrizione fattane dagli organi del trattamento -,pur se posto si in un'ottica meno rivendicativa nei confronti del contesto penitenziario, non ha maturato una piena revisione critica del proprio passato delinquenziale, tanto che nei suoi riguardi è stato confermato il precedente programma di trattamento intramurario al fine di verificare nel tempo la sua ulteriore eventuale evoluzione e la reale partecipazione all'opera di rieducazione. Pertipente si rivela, al riguardo, il richiamo al consolidato e condiviso JUA-,.\\ `Gnterpretativo secondo cui, nel contesto della verifica dell'assenza di pericolosità sociale,deve tenersi conto, in senso negativo, della mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica del pregresso comportamento deviante (Sez. 1, n. 5505 del 11/10/2016, dep. 2017, Patacchiola, Rv. 269195; Sez. 1, n. 9796 del 23/11/2007, dep. 2008, Savio, Rv. 239173; Sez. 1, n. 5430 del 25/01/2005, Liso, Rv. 230924). Ulteriormente, ha osservato che nessun elemento si evince dagli atti di osservazione in merito alla disponibilità a una giustizia riparativa, aspetto che pure dovrà essere approfondito nel corso dell'ulteriore periodo di osservazione. Tali considerazioni hanno pertanto condotto il giudice specializzato a concludere che mancano nel merito i requisiti minimi per poter fruire del permesso premio, atteso che il negativo vaglio sulla sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio poggia anche sulla necessità di rispettare il criterio di progressività trattamentale in ragione dell'atteggiamento ancora superficiale, attestato dalle relazioni di sintesi che suggeriscono la prosecuzione dell'osservazione intramuraria. A fronte di una decisione che si palesa frutto della complessiva, equilibrata delibazione delle evidenze disponibili, il ricorrente si pone in una prospettiva di mera confutazione, volta a esaltare le circostanze allegate in sede di reclamo, delle quali il Tribunale di sorveglianza ha dato analiticamente atto, stimandole, tuttavia, non idonee a supportare, nella situazione data, l'accoglimento della richiesta di permesso premio, che - va ribadito - è stata disattesa nell'esercizio della discrezionalità riconosciuta alla magistratura di sorveglianza e sulla scorta di un apparato motivazionale esente da deficit razionali e saldamente ancorato alle emergenze istruttorie. 6. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ri