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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 gennaio 2022

Cassazione n. 05765/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21847/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che ope legis la rappresenta e difende; - resistente - avverso la sentenza n. 650/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 17/01/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/01/2022 dal Presidente di sezione Dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre, affidandosi ad atto articolato su quattro motivi e notificato in data 11/07/2019, per la cassazione della sentenza n. 650 del 17/01/2019 del Tribunale di Napoli, con cui la sua contestazione di un'ipoteca esattoriale iscritta ai suoi danni è stata qualificata opposizione agli atti esecutivi e dichiarata inammissibile per tardività; l'intimata Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] ritiene di resistere con atto di costituzione non notificato ad alcuno; considerato che: il ricorrente articola quattro mezzi di censura, lamentando: - col primo, «violazione - falsa applicazione dell'art. 617 c.p.c.»: in estrema sintesi sostenendo che la contestazione dell'ipoteca esattoriale non integra un'opposizione esecutiva, ma un'ordinaria azione di cognizione di accertamento; - col secondo, «violazione - falsa applicazione degli artt. 615 1° comma c.p.c. e 617 c.p.c.»: in via subordinata, invocando la qualificazione della domanda come opposizione ad esecuzione; - col terzo, «violazione/falsa applicazione dell'art. 50 DPR 602/73 in combinato disposto con l'art. 77 e 86 dPR 602/73 ...; nullità del provvedimento di iscrizione ipotecaria non preceduto dalla notifica della comunicazione preventiva»: sostenendo un vizio della motivazione per omesso rilievo della mancata previa comunicazione dell'iscrizione stessa; - col quarto, «violazione/errata applicazione dell'art. 77 d.P.R. n. 602/73 ... nullità dell'ipoteca per inesistenza delle cartelle esattoriali prodromiche per annullamento»: contestando la rilevanza del passaggio in giudicato delle pronunce di annullamento delle cartelle esattoriali a base dell'opposta iscrizione ipotecaria; il primo motivo è fondato, con assorbimento dei successivi; Ric. 2019 n. 21847 sez. 53 - ed. 24-01-2022 -2- è giurisprudenza consolidata di questa Corte che «l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 si pone come procedura alternativa all'esecuzione forzata, sicché la contestazione del diritto dell'esattore ad iscrivere l'ipoteca assume le forme di un'azione di accertamento negativo, svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive e sottratta, anche quando risulti affidata a motivi formali, al termine decadenziale ex art. 617 c.p.c.» (Cass.22/12/2015, n. 25745; Cass. ord. 22/05/2017, n. 12769); le ulteriori argomentazioni del giudice del merito sono ultronee ed irrilevanti, poiché egli si era già spogliato della potestà giurisdizionale di esaminarle, una volta, benché erroneamente, dichiarata l'inammissibilità della domanda (giurisprudenza fermissima, fin da Cass. Sez.

U. 20/02/2007, n. 3840); la gravata sentenza va quindi cassata, con rinvio al medesimo ufficio giudiziario, ma in persona di diverso magistrato, che provvederà ad esaminare sotto ogni non più precluso profilo, diverso dalla insussistente sottoposizione a termini decadenziali, la domanda dell'odierno ricorrente, provvedendo poi alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità in considerazione del complessivo esito della lite; p. q. m. accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

Cassa la gravata sentenza e rinvia al Tribunale di Napoli, in persona di diverso Magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21847/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che ope legis la rappresenta e difende; - resistente - avverso la sentenza n. 650/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 17/01/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/01/2022 dal Presidente di sezione Dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre, affidandosi ad atto articolato su quattro motivi e notificato in data 11/07/2019, per la cassazione della sentenza n. 650 del 17/01/2019 del Tribunale di Napoli, con cui la sua contestazione di un'ipoteca esattoriale iscritta ai suoi danni è stata qualificata opposizione agli atti esecutivi e dichiarata inammissibile per tardività; l'intimata Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] ritiene di resistere con atto di costituzione non notificato ad alcuno; considerato che: il ricorrente articola quattro mezzi di censura, lamentando: - col primo, «violazione - falsa applicazione dell'art. 617 c.p.c.»: in estrema sintesi sostenendo che la contestazione dell'ipoteca esattoriale non integra un'opposizione esecutiva, ma un'ordinaria azione di cognizione di accertamento; - col secondo, «violazione - falsa applicazione degli artt. 615 1° comma c.p.c. e 617 c.p.c.»: in via subordinata, invocando la qualificazione della domanda come opposizione ad esecuzione; - col terzo, «violazione/falsa applicazione dell'art. 50 DPR 602/73 in combinato disposto con l'art. 77 e 86 dPR 602/73 ...; nullità del provvedimento di iscrizione ipotecaria non preceduto dalla notifica della comunicazione preventiva»: sostenendo un vizio della motivazione per omesso rilievo della mancata previa comunicazione dell'iscrizione stessa; - col quarto, «violazione/errata applicazione dell'art. 77 d.P.R. n. 602/73 ... nullità dell'ipoteca per inesistenza delle cartelle esattoriali prodromiche per annullamento»: contestando la rilevanza del passaggio in giudicato delle pronunce di annullamento delle cartelle esattoriali a base dell'opposta iscrizione ipotecaria; il primo motivo è fondato, con assorbimento dei successivi; Ric. 2019 n. 21847 sez. 53 - ed. 24-01-2022 -2- è giurisprudenza consolidata di questa Corte che «l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 si pone come procedura alternativa all'esecuzione forzata, sicché la contestazione del diritto dell'esattore ad iscrivere l'ipoteca assume le forme di un'azione di accertamento negativo, svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive e sottratta, anche quando risulti affidata a motivi formali, al termine decadenziale ex art. 617 c.p.c.» (Cass.22/12/2015, n. 25745; Cass. ord. 22/05/2017, n. 12769); le ulteriori argomentazioni del giudice del merito sono ultronee ed irrilevanti, poiché egli si era già spogliato della potestà giurisdizionale di esaminarle, una volta, benché erroneamente, dichiarata l'inammissibilità della domanda (giurisprudenza fermissima, fin da Cass. Sez. U. 20/02/2007, n. 3840); la gravata sentenza va quindi cassata, con rinvio al medesimo ufficio giudiziario, ma in persona di diverso magistrato, che provvederà ad esaminare sotto ogni non più precluso profilo, diverso dalla insussistente sottoposizione a termini decadenziali, la domanda dell'odierno ricorrente, provvedendo poi alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità in considerazione del complessivo esito della lite; p. q. m. accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la gravata sentenza e rinvia al Tribunale di Napoli, in persona di diverso Magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimit
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