CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13868/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04KIOIQ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Roma, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha confermato la condanna, resa in sede di giudizio abbreviato, di [OSCURATO:PERSONA] e altro coimputato per fattispecie di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 avente a oggetto cocaina. 2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi (di seguito enunciato ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Con il primo motivo, si deduce vizio di motivazione nell'aver ritenuto l'imputato concorrente nel fatto di reato contestato, in difetto di una sua identificazione personale. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309/1990 e vizio di motivazione con riferimento alla mancata riqualificazione della fattispecie contestata in quella più lieve. Con il terzo motivo, si deduce vizio di motivazione per aver la Corte territoriale ritenuto insussistente il vincolo della continuazione tra il reato sub iudice e altre fattispecie in materia di stupefacenti per le quali l'imputato ha subito condanna con sentenza passata in giudicato e quanto alla valutazione sulla lieve entità del fatto. 3. Il ricorso è inammissibile. In primo luogo, come emerge dal raffronto con i motivi d'appello (esplicitati nella prima pagina della parte motiva della sentenza impugnata), è fondato esclusivamente su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale (nella pagina successiva), dovendosi quindi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis: tra le più recenti, Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato, in motivazione; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01). 5. La prima censura, peraltro, non si confronta con i complessivi contenuti della decisione impugnata, ed in particolare sulla ricostruzione operata alla pagina 2 della sentenza impugnata, ove si dà atto che nel corso dell'attività di osservazione posta in essere dai Carabinieri nella mattina del 15 marzo 2025, era stato accertato che il [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito concorso morale alla condotta di detenzione e spaccio di altri due soggetti, ricoprendo il ruolo di vedetta, e materiale, ricevendo il denaro consegnato dagli acquirenti. La contraddizione rilevata dall'appellante è stata risolta spiegando che l'affermazione secondo al quale le vedette restavano ignote, si riferiva ad altri soggetti che facevano il palo più a distanza. Lo sguardo degli operanti aveva anche osservato il momento in cui il ricorrente cedeva ad altro concorrente (Bello) il denaro ricevuto, ma ciò non d 1 ,poteva indurre ad escludere la responsabilità penale del [OSCURATO:PERSONA], stante la piena collaborazione con l'azione degli altri due soggetti e che quindi avesse la disponibilità della droga occultata in casa del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di motivazione logica, basata su riscontri ritualmente acquisiti agli atti processuali. 6. Il secondo motivo è manifestamente infondato, tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale per cui il riconoscimento dell'ipotesi della lieve entità richiede un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (cfr. Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959-01), per cui il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, e, quindi, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità (così, tra le tante, Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Tayb, Rv. 256610-01). E' necessario, cioè, che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati e che tale percorso valutativo, così ricostruito, si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata solo ad alcuni di essi. Risulta allora che, nel caso di specie, la Corte territoriale, correttamente valutando i dati probatori disponibili, ha offerto una motivazione pienamente adeguata in ordine al disposto diniego del riconoscimento della fattispecie della lieve entità (cfr. p. 3 della sentenza impugnata), essendo stati posti in rilievo alcuni aspetti rivelatori della professionalità, e non estemporaneità, con cui l'attività di spaccio veniva svolta da parte dell'imputato, perciò negando la ricorrenza della più lieve ipotesi sulla base di elementi cui ha ritenuto di attribuire una rilevanza maggiormente significativa rispetto ad altri ai fini dell'esclusione della minima offensività. 6. Il terzo motivo, infine, è inammissibile in ragione del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla ritenuta insussistenza del vincolo della continuazione (per l'inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l'unica funzione 2per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato, cit., in motivazione, tra le più recenti; Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, Fiore, in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, Troplini, in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). I giudici di merito, differentemente da quanto prospettato dal ricorrente, in considerazione delle specifiche doglianze dell'appellante, hanno difatti escluso il detto vincolo, ritenendo invece i diversi fatti espressione di una scelta di vita delinquenziale, all'esito di una valutazione unitaria di plurime circostanze. Il riferimento è, in particolare: a) allo iato temporale tra le due fattispecie commesse l'una nel maggio 2024 e l'altra nel marzo 2024, con condotte e persone non omogenee (come emerge dalla lettura unitaria dell'apparato motivazionale della sentenza impugnata). Trattasi di circostanze che, invece, il ricorrente inammissibilmente mira a porre a fondamento della propria differente valutazione di merito rispetto a quella del giudicante, finendo quindi tale profilo di censura anche con l'essere inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto deducente mera doglianza in fatto (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 16098 del 22/02/2023, Lamacchia, non massimata). 6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila'in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M