CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2026
Cassazione n. 05862/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza , nonché riproduttivo di una censura già esaminata e disattesa con congrua e corretta motivazione; considerato, infatti, che l'autorizzazione a comparire rilasciata al ricorrente conteneva un errore chiaramente riconoscibile e tale da non generare equivoci, contenendo espressi riferimenti al procedimento penale in relazione al quale l'autorizzazione era stata richiesta e non risultando che il [OSCURATO:PERSONA] avesse nello stesso giorno udienza dinanzi al Tribunale di Trani (pag.2); che, pertanto, alcuna lesione o compressione del diritto a partecipare al processo dinanzi al Tribunale di Foggia è riscontrabile; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il consigliere ,estensore Il Presidente