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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 settembre 2021

Cassazione n. 40748/2021

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 00210/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi i primi due dalla terza e quest'ultima di persona; 5-0.1 - controricorrenti - 2i31 nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e per essa la mandataria [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - con troricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], COI594 [OSCURATO:PERSONA], PLANTA S.S. [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 969/2018 del TRIBUNALE di TRAPANI, letta alla pubblica udienza del 24/10/2018; udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 15/09/2021 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni motivate scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] SOLDI, confermate alla pubblica udienza di discussione, la quale ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Marco BATTAGLIA.

Fatti di causa

1. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con atto articolato su due motivi, per la cassazione della sentenza - pubblicata all'udienza [OSCURATO:DATA_NASCITA] col n. 969 e addotta come notificata il 24/10/2018 - con cui il Tribunale di Trapani ha rigettato la loro opposizione ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. avverso il decreto di trasferimento (contrassegnato dal n. 45/16 in data 14/04/2016, relativo a «locale terran[e]o adibito a laboratorio artigianale» sito in Trapani nella piazza Mercato del Pesce n. 1, della superficie catastale di mq 32, in «[OSCURATO:PERSONA] "foglio 302-8 ex f. 7C), particella 41 sub 19 (ex sub 2) ZC 1 Cat.

C/3 - CI 5 - rendita C 80,05 ...») di uno dei cespiti ai loro danni staggiti in due procedure di espropriazione immobiliare, iscritte ai nn. 128 e 177 del r.g.e. del 2014 e tra loro riunite, posto in vendita per la piena Ric. 2019 n. 00210 sez. 53 - ud. 15-09-2021 -2- proprietà ed aggiudicati per la nuda proprietà ad [OSCURATO:PERSONA] ed in cousufrutto a Vito e [OSCURATO:PERSONA], nel contraddittorio con costoro e coi creditori [OSCURATO:PERSONA] spa per [OSCURATO:PERSONA] srl, [OSCURATO:PERSONA] srl, C0I594 in liq.ne e Pianta s.s. di [OSCURATO:PERSONA].

2. Notificato il ricorso agli ultimi tre presso i procuratori costituiti nel processo esecutivo, resistono con separati controricorsi, da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] srl (stavolta a mezzo di altra mandataria, la [OSCURATO:SOCIETA]) e, dall'altro, gli aggiudicatari [OSCURATO:PERSONA], Vito e [OSCURATO:PERSONA]; e, per la pubblica udienza del 15/09/2021 [non tenuta in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, co. 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, siccome successivamente prorogato al 31 luglio 2021 dall'art. 6, co. 1, lett. a), n. 1), del d.l. 1 aprile 2021, n. 44, conv. con modif. dalla

I. 28 maggio 2021, n. 76, nonché fino al 31 dicembre 2021, ma con eccezione delle udienze già fissate per i mesi di agosto e settembre 2021, dall'art. 7, co. 1 e 2, d.l. 23 luglio 2021, n. 105], il Procuratore Generale deposita conclusioni motivate scritte per il rigetto e le conferma in udienza, mentre i ricorrenti e i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA]Proto depositano memorie.

Ragioni della decisione

1. Va preliminarmente rilevato che è versata in atti la prova della rituale notifica a mezzo p.e.c. del controricorso di [OSCURATO:PERSONA], nuovamente prodotta all'udienza di discussione: sicché non può accogliersi alcuna doglianza sul punto dei ricorrenti.

2. Ciò posto, i ricorrenti lamentano: col primo motivo, la violazione e la falsa applicazione dell'art. 100 cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata affermato la carenza dell'interesse ad agire in capo agli opponenti e negato che gli stessi avessero allegato alcun pregiudizio concreto ai loro interessi, del resto per non avere essi potuto godere dei benefici derivanti dalla sospensione ex art. 624 bis cod. proc. civ. in relazione ai cespiti malamente aggiudicati in conseguenza della violazione delle regole Ric. 2019 n. 00210 sez. 53 - ud. 15-09-2021 -3- sulla vendita e per la palese invalidità ed illegittimità dell'offerta di acquisto, per la perturbazione dell'equilibrio dello svolgimento della vendita, con induzione degli altri partecipanti a desistere e violazione dell'interesse anche del debitore al rispetto delle regole che disciplinano la legittimità della vendita; col secondo motivo, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 571, 574, 576, 586 cod. proc. civ., per il mancato rispetto delle condizioni contenute nell'ordinanza di vendita e la non corrispondenza tra queste e l'offerta poi non solo formulata ma pure accolta, con conseguente illegittimità della scomposizione - per di più qualitativa - del diritto oggetto di trasferimento, oltretutto mercé costituzione di un diritto di usufrutto al di fuori dei casi previsti dall'art. 978 cod. civ., con ampi richiami a dottrina e giurisprudenza a sostegno degli argomenti sul punto.

3. È tuttavia superflua la disamina dei singoli motivi di ricorso e delle difese sviluppate dai controricorrenti, per l'evidente sua improcedibilità: se è vero che questa non può pronunciarsi in relazione alla copia notificata della sentenza, poiché la notifica del primo ha avuto luogo entro i sessanta giorni dalla pubblicazione della seconda (Cass. 17066/13), comunque la copia notificata del ricorso, nonostante esso sia stato in formato digitale fin dall'originale, è priva di asseverazione autografa di conformità all'originale, risultando agli atti soltanto una stampa con la dicitura "firmato digitalmente" riferita all'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, per essere restati tali almeno alcuni degli intimati, non è superata la sanzione dell'improcedibilità ribadita per questa evenienza da Cass. Sez.

U. 24/09/2018, n. 22438.

4. Del ricorso va quindi dichiarata l'improcedibilità, con condanna - solidale, per l'identità della posizione processuale - dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti (per gli Asta-Proto tra loro in solido, attesa la comunanza di interesse).

Ric. 2019 n. 00210 sez. 53 - ud. 15-09-2021 -4-

5. Poiché il ricorso è dichiarato improcedibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez.

U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez.

U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P. Q. M. Dichiara improcedibile il ricorso n. 210/19 r.g. avverso la sentenza del Tribunale di Trapani del 23/10/2018, n. 969.

Condanna i ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti, liquidate: in favore di Vito e [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], tra loro in solido, in C 5.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in C 200,00 ed agli accessori di legge; in favore della [OSCURATO:PERSONA] srl come rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA], in C 5,200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in C 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 00210/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi i primi due dalla terza e quest'ultima di persona; 5-0.1 - controricorrenti - 2i31 nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e per essa la mandataria [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - con troricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], COI594 [OSCURATO:PERSONA], PLANTA S.S. [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 969/2018 del TRIBUNALE di TRAPANI, letta alla pubblica udienza del 24/10/2018; udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 15/09/2021 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni motivate scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] SOLDI, confermate alla pubblica udienza di discussione, la quale ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Marco BATTAGLIA. Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con atto articolato su due motivi, per la cassazione della sentenza - pubblicata all'udienza [OSCURATO:DATA_NASCITA] col n. 969 e addotta come notificata il 24/10/2018 - con cui il Tribunale di Trapani ha rigettato la loro opposizione ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. avverso il decreto di trasferimento (contrassegnato dal n. 45/16 in data 14/04/2016, relativo a «locale terran[e]o adibito a laboratorio artigianale» sito in Trapani nella piazza Mercato del Pesce n. 1, della superficie catastale di mq 32, in «[OSCURATO:PERSONA] "foglio 302-8 ex f. 7C), particella 41 sub 19 (ex sub 2) ZC 1 Cat. C/3 - CI 5 - rendita C 80,05 ...») di uno dei cespiti ai loro danni staggiti in due procedure di espropriazione immobiliare, iscritte ai nn. 128 e 177 del r.g.e. del 2014 e tra loro riunite, posto in vendita per la piena Ric. 2019 n. 00210 sez. 53 - ud. 15-09-2021 -2- proprietà ed aggiudicati per la nuda proprietà ad [OSCURATO:PERSONA] ed in cousufrutto a Vito e [OSCURATO:PERSONA], nel contraddittorio con costoro e coi creditori [OSCURATO:PERSONA] spa per [OSCURATO:PERSONA] srl, [OSCURATO:PERSONA] srl, C0I594 in liq.ne e Pianta s.s. di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Notificato il ricorso agli ultimi tre presso i procuratori costituiti nel processo esecutivo, resistono con separati controricorsi, da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] srl (stavolta a mezzo di altra mandataria, la [OSCURATO:SOCIETA]) e, dall'altro, gli aggiudicatari [OSCURATO:PERSONA], Vito e [OSCURATO:PERSONA]; e, per la pubblica udienza del 15/09/2021 [non tenuta in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, co. 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, siccome successivamente prorogato al 31 luglio 2021 dall'art. 6, co. 1, lett. a), n. 1), del d.l. 1 aprile 2021, n. 44, conv. con modif. dalla I. 28 maggio 2021, n. 76, nonché fino al 31 dicembre 2021, ma con eccezione delle udienze già fissate per i mesi di agosto e settembre 2021, dall'art. 7, co. 1 e 2, d.l. 23 luglio 2021, n. 105], il Procuratore Generale deposita conclusioni motivate scritte per il rigetto e le conferma in udienza, mentre i ricorrenti e i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA]Proto depositano memorie. Ragioni della decisione 1. Va preliminarmente rilevato che è versata in atti la prova della rituale notifica a mezzo p.e.c. del controricorso di [OSCURATO:PERSONA], nuovamente prodotta all'udienza di discussione: sicché non può accogliersi alcuna doglianza sul punto dei ricorrenti. 2. Ciò posto, i ricorrenti lamentano: col primo motivo, la violazione e la falsa applicazione dell'art. 100 cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata affermato la carenza dell'interesse ad agire in capo agli opponenti e negato che gli stessi avessero allegato alcun pregiudizio concreto ai loro interessi, del resto per non avere essi potuto godere dei benefici derivanti dalla sospensione ex art. 624 bis cod. proc. civ. in relazione ai cespiti malamente aggiudicati in conseguenza della violazione delle regole Ric. 2019 n. 00210 sez. 53 - ud. 15-09-2021 -3- sulla vendita e per la palese invalidità ed illegittimità dell'offerta di acquisto, per la perturbazione dell'equilibrio dello svolgimento della vendita, con induzione degli altri partecipanti a desistere e violazione dell'interesse anche del debitore al rispetto delle regole che disciplinano la legittimità della vendita; col secondo motivo, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 571, 574, 576, 586 cod. proc. civ., per il mancato rispetto delle condizioni contenute nell'ordinanza di vendita e la non corrispondenza tra queste e l'offerta poi non solo formulata ma pure accolta, con conseguente illegittimità della scomposizione - per di più qualitativa - del diritto oggetto di trasferimento, oltretutto mercé costituzione di un diritto di usufrutto al di fuori dei casi previsti dall'art. 978 cod. civ., con ampi richiami a dottrina e giurisprudenza a sostegno degli argomenti sul punto. 3. È tuttavia superflua la disamina dei singoli motivi di ricorso e delle difese sviluppate dai controricorrenti, per l'evidente sua improcedibilità: se è vero che questa non può pronunciarsi in relazione alla copia notificata della sentenza, poiché la notifica del primo ha avuto luogo entro i sessanta giorni dalla pubblicazione della seconda (Cass. 17066/13), comunque la copia notificata del ricorso, nonostante esso sia stato in formato digitale fin dall'originale, è priva di asseverazione autografa di conformità all'originale, risultando agli atti soltanto una stampa con la dicitura "firmato digitalmente" riferita all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, per essere restati tali almeno alcuni degli intimati, non è superata la sanzione dell'improcedibilità ribadita per questa evenienza da Cass. Sez. U. 24/09/2018, n. 22438. 4. Del ricorso va quindi dichiarata l'improcedibilità, con condanna - solidale, per l'identità della posizione processuale - dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti (per gli Asta-Proto tra loro in solido, attesa la comunanza di interesse). Ric. 2019 n. 00210 sez. 53 - ud. 15-09-2021 -4- 5. Poiché il ricorso è dichiarato improcedibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P. Q. M. Dichiara improcedibile il ricorso n. 210/19 r.g. avverso la sentenza del Tribunale di Trapani del 23/10/2018, n. 969. Condanna i ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti, liquidate: in favore di Vito e [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], tra loro in solido, in C 5.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in C 200,00 ed agli accessori di legge; in favore della [OSCURATO:PERSONA] srl come rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA], in C 5,200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in C 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13
Sentenza Cassazione n. 40748/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris