CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2021
Cassazione n. 39938/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della sospensione condizionale della pena inflitta con sentenza del 5 gennaio 2006, divenuta irrevocabile il 20 dicembre 2006. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], d7ul1:iiEgUil~U, che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza di condanna del 5 gennaio 2006, divenuta irrevocabile il 20 dicembre 2006, per un fatto di truffa commesso sino a dicembre del 2000, perché l'interessato è stato successivamente condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per vari reati (truffa, falsità materiale, appropriazione indebita, ecc. ecc.) con sentenza divenuta definitiva il 15 febbraio 2017. A tanto il ricorrente ha opposto che i reati oggetto della seconda condanna sono sati commessi dal 2008 e quello è il termine di decorrenza della prescrizione della pena inizialmente sospesa, sicché il termine decennale di prescrizione risulterebbe già spirato. La tesi difensiva è manifestamente infondata, atteso che la giurisprudenza di legittimità è concorde nell'affermare che "il termine di decorrenza della prescrizione della pena, divenuta eseguibile in ragione del verificarsi delle condizioni per la revoca del beneficio della sospensione condizionale, ha inizio nel momento in cui diviene definitiva la decisione di accertamento della causa della revoca ..." - Sez. F, n. 27328 del 02/09/2020, Rv. 279759; Sez. 1, n. 11156 del 02/12/2015, Rv. 266343; Sez. 1, n. 5689 del 10/06/2014, dep. 2015, Rv. 262462; v., poi, Sez. U, n. 2 del 30/10/2014, dep. 2015, Rv. 261399 -. 4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il n igliere estensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA]/ntaFoia [OSCURATO:PERSONA] \ ;D'E P !TATA n,)