CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 29265/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6769/2019R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma,via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita, –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna n. 19 45 /2018 , depositata il 1 9 luglio 2018; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza incamera di consiglio del 14 giugno 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: SILENZIO-RIFIUTO - [OSCURATO:PERSONA] 2008-2009. R.G. N.6769/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. inoltrava, in data 7 marzo 2013, istanza di rimborso relativa all’IRES, per mancata deduzione dell’IRAP relativa alle spese per il personale dipendente edassimilato (ex art. 2, comma 1 - quater , del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), afferente alle annualità dal 2007 al 2011. L’Amministrazione finanziaria, in data 4 giugno 2015, disponeva il rimborso nella misura richiesta per ciascun anno di imposta. In precedenza, con separate istanze presentate il 30 novembre 2009 ed il 24 dicembre 2010, la società contribuente aveva richiesto il rimborso dell’IRES per gli anni 2008 e 2009, rispettivamente per € 15.138,48 ed € 18.665,31, asserendo che ai fini della determinazione dell’imponibile dovesseessere dedotta l’intera IRAP versata. 2. Formatosi il silenzio-rifiuto su tali istanz e , la società contribuente proponeva, avverso tale diniego,ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Piacenza la quale, con sentenza n. 51/2015, lo accoglieva, ordinando il rimborso delle somme richieste. 3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, con sentenza n. 1945/2018, pronunciata il 22 marzo 2018e depositata in seg reteria il 19 luglio 2018, rigettava l’appello, condannando l’Amministrazione finanziaria alla rifusione delle spese di lite. 4. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è rimasta intimata. 5.La trattazione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 14 giugno R.G. N.6769/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2023, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisceviolazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 2, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, 2, comma 1-quater, del d.l. n. 201/2011, conv. dalla legge n. 214/2011 e 99, comma 1, del d.P.R. 22dicembre 1986, n. 917, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Deduce, in particolare, l’Ufficio che erroneamente la corte di secondo grado avrebbe affermato che l’IRAP sarebbe deducibile dall’IRES per intero, in quanto gravante su base imponibile che non contiene solo utili ma anche costi. 2. Il motivo è fondato. Ed invero, l’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 446/1997 (istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive) dispone espressamente che «l’imposta ha carattere reale e non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi». L’IRAP, pertanto, è un’imposta che non colpisce i redditi, ma un valore denominato “valore della produzione”. L’imposta è stata dichiarata costituzionalmente legittima dalla Corte cost. con la sentenza 21 maggio 2001, n. 156. Ora, l’IRAP è espressamente dichiarata come “indeducibile” ai fini delle imposte dei redditi, per cui costituisce una eccezione (e quindi una regola speciale) rispetto alla regola generale di cui all’art. 99, comma 1, del d.P.R. n. 917/1986 (testo unico delle imposte sui redditi), secondo il quale «le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Le altre R.G. N.6769/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] imposte sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento». Da ciò si evince che, per discrezionalità del legislatore, l’IRAP, a differenze delle altre imposte indicate del citato art. 99 d.P.R. n. 917/1986, non può essere dedotta dall’imponibile IRPEF/IRES. Con il successivo art. 2, comma 1, del d.l. n. 201/2011, conv. dalla legge n. 214/2011, è stata tuttavia prevista la deducibilità dell’imposta, relativamente alla «quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’art. 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 e 4-octies» del d.lgs. n. 446/1997»; il comma 1-quater della medesima disposizione normativa ha inoltre esteso tale deducibilità anche ai periodo anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2012, purché non fossero scaduti i termini di cui all’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per la richiesta di rimborso della maggiore IRES/IRPEF versata. In sostanza, l’indeducibilità dell’IRAP è stata parzialmente mitigata, e limitata alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni di legge. Nel caso di specie, la società contribuente aveva già chiesto ed ottenuto il rimborso per le annualità dal 2007 al 2011, nella misura prevista dal citato d.l. n. 201/2011, conv. dalla legge n. 214/2011; non può invece trovare accoglimento la richiesta di rimborso della maggiore imposta IRES versata, sul presupposto errato che l’IRES fosse interamente deducibile dalla base imponibile. R.G. N.6769/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sussiste, in materia, violazione di precetti costituzionali, posto che la relativa questione è già stata ritenuta manifestamente infondata da questa Corte (Cass. 6 giugno 2019, n.15341). 3. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata e, non essendovi la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso in primo grado proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] giustificati motivi per la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio di merito, con condanna dell’intimata alla rifusione delle spese d el giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e , decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto in primo grado dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] le spese dei gradi di merito e condanna la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente g