Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:C:2008:468
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 4 settembre 2008
1
(
1
)
Causa C‑222/07
Unión de [OSCURATO:PERSONA] (UTECA)
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])]
«Direttiva 89/552/CEE “Televisione senza frontiere” – Opere europee – Obbligo degli operatori televisivi di prefinanziare i film europei per il cinema e per la televisione – Quote linguistiche – Armonizzazione minima – Libertà fondamentali del Trattato CE – Concorrenza – Aiuti di Stato – Nozione di aiuti concessi dagli [OSCURATO:PERSONA] (art. 87, n. 1, CE)»
I –
Introduzione
1.
Possono gli operatori televisivi, in forza di una legge nazionale, essere obbligati a destinare una determinata percentuale
dei loro proventi al prefinanziamento di film europei per il cinema e per la televisione la cui lingua originale deve essere
inoltre una delle lingue ufficiali dello Stato membro di cui trattasi? Tale questione si trova al centro della presente domanda
di pronuncia pregiudiziale, sottoposta dal [OSCURATO:PERSONA] (
2
) alla Corte di giustizia.
2.
Nel procedimento a quo l’Unión de [OSCURATO:PERSONA] (UTECA), un’associazione di emittenti televisive commerciali
in [OSCURATO:PERSONA], si oppone all’obbligo previsto dal diritto spagnolo a carico degli operatori televisivi di contribuire con il 5%
dei loro proventi annuali al prefinanziamento di film europei per il cinema e per la televisione e di riservare il 60% di
tale finanziamento ad opere la cui lingua originale è una delle lingue ufficiali della [OSCURATO:PERSONA] (
3
).
3.
La Corte di giustizia è chiamata a decidere se una siffatta disciplina nazionale sia compatibile con le disposizioni della
direttiva «televisione senza frontiere», con le libertà fondamentali del Trattato CE e con la normativa comunitaria in materia
di aiuti di Stato.
4.
È ovvio che la soluzione di tale questione riveste un’importanza da non sottovalutare per la politica culturale di numerosi
[OSCURATO:PERSONA] membri nonché per la [OSCURATO:PERSONA] in generale, ed ha inoltre effetti economici notevoli. Già la viva partecipazione al procedimento
dinanzi alla Corte di giustizia di molti governi nazionali dimostra l’interesse suscitato da questo caso.
II –
Contesto normativo
A –
Normativa comunitaria
5.
La direttiva 89/552/CEE (
4
) – chiamata anche direttiva «televisione senza frontiere» – come modificata (
5
) dalla direttiva 97/36/CE (
6
), fornisce, insieme a diverse disposizioni del Trattato CE, il contesto normativo del presente caso.
6.
Delle disposizioni generali contenute nel capitolo II della direttiva 89/552 fa parte l’art. 3, n. 1, che così recita:
«[OSCURATO:PERSONA] membri conservano la facoltà di richiedere alle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione di rispettare
norme più particolareggiate o più rigorose nei settori disciplinati dalla presente direttiva».
7.
Nel capitolo III della direttiva 89/552, intitolato «Promozione della distribuzione e della produzione di programmi televisivi»,
si trovano, inter alia, gli artt. 4, 5 e 6.
8.
L’art. 4, n. 1 della direttiva 89/552 stabilisce:
«[OSCURATO:PERSONA] membri vigilano, ogniqualvolta sia possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati, che le emittenti televisive riservino
ad opere europee ai sensi dell’articolo 6 la maggior parte del loro tempo di trasmissione (…). Tenuto conto delle responsabilità
dell’emittente televisiva verso il suo pubblico in fatto di informazione, educazione, cultura e svago, questa proporzione
dovrà essere raggiunta gradualmente secondo criteri appropriati».
9.
L’art. 5 della direttiva 89/552 contiene la seguente disciplina:
«[OSCURATO:PERSONA] membri vigilano, ogniqualvolta sia possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati, che le emittenti televisive riservino
alle opere europee realizzate da produttori indipendenti dalle emittenti stesse il 10% almeno del loro tempo di trasmissione
(…) oppure, a scelta dello Stato membro, il 10% almeno del loro bilancio destinato alla programmazione. Tenuto conto delle
responsabilità delle emittenti verso il loro pubblico in fatto di informazione, educazione, cultura e svago, questa percentuale
deve essere raggiunta gradualmente secondo criteri appropriati; essa deve essere raggiunta assegnando una quota adeguata ad
opere recenti, vale a dire quelle diffuse entro un termine di cinque anni dalla loro produzione».
10.
L’art. 6 della direttiva 89/552 procede alle seguenti definizioni:
«1. Ai fini del presente capitolo, per “opere europee” si intendono le opere seguenti:
a) le opere originarie di [OSCURATO:PERSONA] membri;
(…)
2. Le opere di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) sono opere realizzate essenzialmente con il contributo di autori e lavoratori
residenti in uno o più [OSCURATO:PERSONA] di cui allo stesso paragrafo, lettere a) e b) rispondenti a una delle tre seguenti condizioni:
a) esse sono realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno o più di tali [OSCURATO:PERSONA];
b) la produzione di tali opere avviene sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o più produttori stabiliti in uno
o più di tali [OSCURATO:PERSONA];
c) il contributo dei coproduttori di tali [OSCURATO:PERSONA] è prevalente nel costo totale della coproduzione e questa non è controllata da
uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali [OSCURATO:PERSONA].
(…)».
11.
Nel tredicesimo, diciannovesimo, ventiduesimo e ventiseiesimo ‘considerando’ della direttiva 89/552 si trovano inoltre le
seguenti affermazioni esplicative:
«[13] considerando che la presente direttiva contiene le disposizioni minime necessarie per garantire la libera diffusione delle
trasmissioni; che, quindi, essa non intacca le competenze degli [OSCURATO:PERSONA] membri e delle loro autorità quanto all’organizzazione
(compresi i sistemi di concessione, autorizzazione amministrativa o tassazione) e al finanziamento delle emissioni televisive,
nonché al contenuto dei programmi; che restano così impregiudicate l’indipendenza dell’evoluzione culturale di ogni singolo
Stato membro e la diversità culturale della [OSCURATO:PERSONA];
[19] considerando che l’adozione di norme minime applicabili a tutti i programmi televisivi, pubblici o privati, della [OSCURATO:PERSONA]
per le produzioni audiovisive europee costituisce un mezzo per promuovere la produzione, la produzione indipendente e la distribuzione
nelle industrie summenzionate ed è complementare ad altri strumenti già proposti o che verranno proposti allo stesso fine;
(…)
[22] considerando l’importanza di ricercare strumenti e procedure adeguati e conformi al diritto comunitario che favoriscano il
conseguimento di questi obiettivi, perché si possano adottare le misure appropriate per incoraggiare l’attività e lo sviluppo
della produzione e della distribuzione audiovisiva europea, segnatamente nei paesi con scarsa capacità di produzione o con
un’area linguistica ristretta;
[23] considerando che potranno essere applicati dispositivi nazionali di sostegno allo sviluppo della produzione europea, purché
siano conformi al diritto comunitario;
(…)
[26] considerando che, per promuovere attivamente l’una o l’altra lingua, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono avere la facoltà di stabilire
norme più rigorose o più particolareggiate, secondo criteri linguistici, sempreché tali norme rispettino il diritto comunitario
e non si applichino alla ritrasmissione di programmi originari di altri [OSCURATO:PERSONA] membri».
12.
A titolo integrativo si devono inoltre richiamare il quarantaquattresimo e il quarantacinquesimo ‘considerando’ della direttiva 97/36,
che così recitano:
«(44) considerando che l’approccio adottato nella direttiva 89/552/CEE e nella presente direttiva tende a conseguire l’armonizzazione
necessaria e sufficiente per assicurare la libera circolazione delle trasmissioni televisive nella [OSCURATO:PERSONA]; che gli [OSCURATO:PERSONA]
membri conservano la facoltà di applicare, per le emittenti soggette alla loro giurisdizione, norme più dettagliate o più
rigorose nei settori coordinati dalla presente direttiva ivi comprese, tra l’altro, norme riguardanti il conseguimento di
obiettivi di politica linguistica, di tutela del pubblico interesse nella funzione d’informazione, di istruzione, di cultura
e di intrattenimento della televisione, la salvaguardia del pluralismo nell’industria dell’informazione e nei mezzi di comunicazione
e la salvaguardia della concorrenza al fine di evitare l’abuso di posizione dominante e/o l’instaurazione o il rafforzamento
di posizioni dominanti tramite fusioni, accordi, acquisizioni o iniziative analoghe; che tali norme devono essere compatibili
con il diritto comunitario;
(45) considerando che l’obiettivo di sostenere la produzione audiovisiva in Europa può essere perseguito negli [OSCURATO:PERSONA] membri anche
tramite la definizione di una missione di pubblico interesse per taluni enti televisivi comprendente l’obbligo di contribuire
in misura rilevante all’investimento nella produzione nazionale e locale».
B –
Normativa internazionale
13.
Nell’ambito dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) è stata approvata a
Parigi, il 20 ottobre 2005, la Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali (
7
), sottoscritta, oltre che dalla [OSCURATO:PERSONA] europea, anche dalla maggior parte dei suoi [OSCURATO:PERSONA] membri (
8
). La convenzione UNESCO è entrata in vigore il 18 marzo 2007.
14.
Nel preambolo della convenzione UNESCO si ribadisce, inter alia, che la diversità culturale «è una caratteristica innata dell’umanità» (
9
) nonché «costituisce un patrimonio comune dell’umanità e che dovrebbe essere celebrata e preservata per il bene di tutti» (
10
). Viene inoltre sottolineata «l’importanza della diversità culturale per la piena realizzazione dei diritti umani e delle
libertà fondamentali proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e in altri strumenti universalmente riconosciuti» (
11
). Questo preambolo evidenzia inoltre che «la diversità linguistica è un elemento fondamentale della diversità culturale» (
12
).
15.
Fra gli scopi della convenzione UNESCO rientra, secondo quanto risulta dal suo art. 1,
«a) proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali;
(…)
h) riaffermare il diritto sovrano degli [OSCURATO:PERSONA] di conservare, adottare e attuare le politiche e le misure che ritengano opportune
per la protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali sul loro territorio;
(…)».
16.
L’art. 2, n. 2, della convenzione UNESCO descrive nel modo seguente il principio di sovranità, che rappresenta una delle linee
direttrici di tale convenzione:
«[OSCURATO:PERSONA] hanno, in conformità della [OSCURATO:PERSONA] delle Nazioni Unite e dei principi del diritto internazionale, il diritto sovrano
di attuare politiche e adottare misure per proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali sul proprio territorio».
17.
Nell’art. 5, n. 1, della convenzione UNESCO le [OSCURATO:PERSONA] contraenti riaffermano
«in conformità alla [OSCURATO:PERSONA] delle Nazioni Unite, dei principi del diritto internazionale e degli strumenti universalmente riconosciuti
in materia di diritti umani, il proprio diritto sovrano di formulare e attuare le proprie politiche culturali e di adottare
misure per proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali (…)».
18.
L’art. 6 della convenzione UNESCO recita per estratto:
«1. Nel quadro delle sue politiche e misure culturali (…) ogni Parte può adottare misure destinate a proteggere e promuovere la
diversità delle espressioni culturali sul proprio territorio.
2. Tali misure possono comprendere:
a) disposizioni regolamentari volte a proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali;
b) misure appropriate tali da offrire l’opportunità alle attività, ai beni e ai servizi culturali nazionali di inserirsi in quelli
disponibili sul territorio per la loro creazione, produzione, diffusione, distribuzione e godimento, comprese le misure relative
alla lingua utilizzata per tali attività, beni e servizi;
(…)».
19.
Nel suo art. 20 la convenzione UNESCO disciplina nel modo seguente i suoi rapporti con «altri strumenti»:
«1. [OSCURATO:PERSONA] s’impegnano ad adempiere in buona fede agli obblighi sanciti dalla presente convenzione e da tutti gli altri trattati
cui partecipano. Così, senza subordinare la presente convenzione agli altri trattati, le [OSCURATO:PERSONA]:
a) incoraggiano il sostegno reciproco tra la presente convenzione e gli altri trattati cui partecipano; e
b) quando interpretano e applicano gli altri trattati cui partecipano o quando sottoscrivono altri impegni internazionali, tengono
conto delle pertinenti disposizioni della presente convenzione.
2. Nulla nella presente convenzione può essere interpretato come modifica dei diritti e dei doveri delle [OSCURATO:PERSONA] nel quadro di
altri trattati cui partecipano».
C –
Normativa nazionale
20.
Della normativa spagnola in materia di televisione e cinema fa parte la legge 12 luglio 1994, n. 25 (
13
), la quale ha recepito nell’ordinamento spagnolo la direttiva 89/552. L’art. 5 di questa legge è intitolato «opere europee»
ed è stato modificato più volte. Tale disposizione rileva per il caso presente nella sua versione modificata dalla legge 7
giugno 1999, n. 22 (
14
) e dalla seconda disposizione addizionale della legge 9 luglio 2001, n. 15 (
15
).
21.
In questa versione l’art. 5, n. 1, della legge n. 25/1994 così recita:
«Gli operatori televisivi devono riservare il 51% della loro programmazione annuale alla trasmissione di opere europee.
Gli operatori televisivi che hanno la responsabilità editoriale di canali televisivi la cui programmazione includa lungometraggi
cinematografici di produzione recente – ossia con un’età di produzione inferiore a sette anni –, riservano annualmente una
quota almeno pari al 5% del totale delle entrate registrate nel corso dell’esercizio finanziario precedente, conformemente
al proprio conto di gestione, al prefinanziamento della produzione di lungometraggi e di cortometraggi cinematografici e di
film per la televisione europei, compresi i casi contemplati dall’art. 5, n. 1, della legge sulla promozione e la diffusione
dell’arte cinematografica e del settore audiovisivo. Il 60% di tale finanziamento è destinato a produzioni la cui lingua originale
è una qualsiasi delle lingue ufficiali parlate in [OSCURATO:PERSONA].
A tali effetti, per film per la televisione s’intendono le opere audiovisive con caratteristiche simili ai lungometraggi cinematografici,
ossia opere unitarie di durata superiore a sessanta minuti e caratterizzate dal fatto che il relativo piano di sfruttamento
commerciale non include la proiezione nelle sale cinematografiche; per proventi di esercizio s’intendono le entrate derivanti
dalla programmazione e dalla gestione del canale o dei canali televisivi che danno luogo al suddetto obbligo, riportati sui
conti di gestione sottoposti a verifica contabile.
Il governo, previa consultazione di tutti i settori interessati, può stabilire con decreto la durata richiesta affinché le
opere audiovisive possano essere considerate film per la televisione».
22.
Con il Regio decreto 9 luglio 2004, n. 1652 veniva approvato il «regolamento recante disciplina dell’investimento obbligatorio
per il prefinanziamento di lungometraggi e cortometraggi cinematografici e di film prodotti per la televisione, europei e
spagnoli» (
16
). Esso contiene disposizioni di attuazione delle previsioni di cui all’art. 5, n. 1, della legge n. 25 sul finanziamento delle
produzioni cinematografiche europee e disciplina in particolare il calcolo dei proventi degli operatori televisivi e il calcolo
della quota per l’acquisto di produzioni cinematografiche europee. Ai sensi dell’art. 7, n. 1, di tale regolamento, avuto
riguardo all’obbligo di prefinanziamento, possono essere prese in considerazione tutte le spese sopportate da un operatore
televisivo per le produzioni proprie, per gli incarichi di produzione, per le coproduzioni e per l’acquisto di diritti di
trasmissione di opere audiovisive.
23.
Per quanto concerne il diritto processuale, l’ordinanza di rinvio contiene le seguenti informazioni supplementari: in [OSCURATO:PERSONA]
le persone giuridiche di diritto privato i cui interessi siano lesi dalle disposizioni generali di un regolamento sono legittimate
ad impugnare tali disposizioni e a chiederne l’annullamento. Se tali disposizioni generali sono state emanate dal Consiglio
dei Ministri, il compito di statuire sui corrispondenti ricorsi spetta in prima ed ultima istanza alla Sezione per il contenzioso
amministrativo del [OSCURATO:PERSONA], che esercita il sindacato di legittimità sugli atti del governo.
III –
Fatti e procedimento principale
24.
In data 16 settembre 2004 l’UTECA ha impugnato dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] spagnolo (in prosieguo anche: il «giudice del rinvio»)
il regio decreto n. 1652/2004 chiedendone l’annullamento.
25.
Il ricorso mira alla disapplicazione sia del regio decreto impugnato sia delle previsioni di legge sulle quali esso si fonda
in quanto, secondo l’UTECA, violano diverse disposizioni della Costituzione spagnola e sono contrarie al diritto comunitario.
26.
All’istanza dell’UTECA si oppongono sia l’amministrazione statale spagnola (
17
) sia la Federación de Asociaciones de [OSCURATO:PERSONA] (FAPAE), un’associazione di diritto privato di produttori
spagnoli operanti nel settore audiovisivo, nonché l’Entidad de Gestión de Derechos de los [OSCURATO:PERSONA] (EGEDA),
una società di gestione collettiva per i diritti dei produttori di opere audiovisive.
IV –
Domanda di pronuncia pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte
27.
Con ordinanza 18 aprile 2007, depositata presso la cancelleria della Corte il 3 maggio 2007, il [OSCURATO:PERSONA] ha sospeso
il procedimento e ha sottoposto alla Corte tre questioni pregiudiziali:
«a) Se l’art. 3 della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE, consenta agli [OSCURATO:PERSONA] membri di stabilire
un obbligo in forza del quale gli operatori televisivi sono tenuti a destinare una percentuale dei loro proventi di esercizio
al prefinanziamento di film europei per il cinema e per la televisione.
b) Nel caso in cui alla prima questione sia data una soluzione affermativa, se sia conforme alla citata direttiva e all’art. 12
del Trattato CE, in combinato disposto con le singole disposizioni cui esso si riferisce, una normativa nazionale che, oltre
a prevedere il suddetto obbligo di prefinanziamento, riservi il 60% di quest’ultimo ad opere in lingua originale spagnola.
c) Se l’obbligo, imposto da una normativa nazionale agli operatori televisivi, di destinare al prefinanziamento di film per il
cinema una parte dei loro proventi di esercizio, di cui una quota pari al 60% dev’essere riservata appositamente ad opere
in lingua originale spagnola – che sono per la maggior parte prodotte dall’industria cinematografica spagnola –, costituisca
un aiuto di Stato a favore dell’industria medesima, ai sensi dell’art. 87 del Trattato CE».
28.
Nel procedimento dinanzi alla Corte hanno presentato osservazioni scritte e orali l’UTECA, la FAPAE, l’EGEDA, i governi di
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, nonché l’autorità di vigilanza dell’EFTA. Successivamente
si sono espressi per iscritto i governi di [OSCURATO:PERSONA], Italia, Austria e Polonia.
V –
Valutazione
A –
Sulla prima questione: compatibilità con la direttiva «televisione senza frontiere» di un obbligo di prefinanziamento di opere
europee
29.
Con la sua prima questione il [OSCURATO:PERSONA] interpella la Corte di giustizia in merito all’interpretazione dell’art. 3
della direttiva 89/552. In sostanza si chiede di chiarire se uno Stato membro possa imporre agli operatori televisivi – indipendentemente
dalla disciplina delle quote prevista dagli artt. 4 e 5 di tale direttiva – l’obbligo di destinare annualmente una determinata
percentuale dei loro proventi al prefinanziamento di film europei per il cinema e per la televisione. In altre parole, si
tratta di indagare il margine di autonomia normativa a disposizione degli [OSCURATO:PERSONA] membri ai sensi della direttiva «televisione
senza frontiere» in relazione al finanziamento ovvero al prefinanziamento di opere europee.
1. Premessa
30.
Ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva 89/552, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono richiedere alle emittenti televisive soggette
alla loro giurisdizione di rispettare norme più particolareggiate o più rigorose nei settori disciplinati da questa direttiva.
31.
Da questa disposizione risulta che la direttiva «televisione senza frontiere» non procede ad un’armonizzazione completa delle
disposizioni normative applicabili alle emittenti televisive, bensì prevede esclusivamente norme minime per i programmi televisivi
da esse emessi (
18
).
32.
Al riguardo sarebbe tuttavia un equivoco ritenere che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possano prevedere disposizioni più particolareggiate
o più rigorose solo nell’ambito di applicazione della direttiva «televisione senza frontiere». È vero che ciò sarebbe fedele
al testo dell’art. 3, n. 1, della direttiva 89/552 e al suo rinvio ai «settori disciplinati» dalla direttiva. In realtà, siffatta
formulazione serve esclusivamente a mettere in chiaro che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono oltrepassare gli standard minimi fissati
dal legislatore comunitario
addirittura
nei settori disciplinati dalla direttiva. Del resto risulta pacifico che non sono consentite previsioni nazionali produttive
di effetti sull’attività di operatori televisivi anche in altri settori, non disciplinati dalla direttiva «televisione senza
frontiere» (
19
).
33.
Per risolvere la prima questione pregiudiziale non rileva pertanto se una disciplina nazionale quale quella spagnola, la quale
contiene disposizioni concernenti il prefinanziamento di determinati film europei, riguardi un
settore disciplinato
dalla direttiva «televisione senza frontiere» oppure si muova invece completamente al di fuori del suo ambito di applicazione.
È infatti pacifico, in ogni caso, che agli [OSCURATO:PERSONA] membri è consentito oltrepassare gli standard minimi previsti nella direttiva.
34.
Le «disposizioni più particolareggiate o più rigorose» emanate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono tuttavia violare il contenuto
e gli obiettivi della direttiva né il restante diritto comunitario (
20
). A questi possibili limiti al margine di autonomia normativa degli [OSCURATO:PERSONA] membri sono dedicate le considerazioni che seguono.
2. Inesistenza di un divieto generale di una disciplina nazionale sul prefinanziamento
35.
La direttiva «televisione senza frontiere» non detta agli [OSCURATO:PERSONA] membri alcun precetto concreto in relazione al finanziamento
ovvero al prefinanziamento delle opere europee (
21
).
36.
Viceversa, la direttiva non vieta tuttavia agli [OSCURATO:PERSONA] membri di adottare normative in tale ambito nel proprio diritto nazionale.
Non si può infatti dedurre dal silenzio della direttiva che agli [OSCURATO:PERSONA] membri sia impedito emanare siffatte normative. Al
contrario: la direttiva «televisione senza frontiere», secondo quanto risulta dal suo preambolo, lascia intatta la competenza
degli [OSCURATO:PERSONA] membri quanto al finanziamento delle emissioni televisive e al contenuto dei programmi (
22
).
37.
Diversamente da quanto ritenuto dall’UTECA e dal governo polacco, il margine di autonomia normativa degli [OSCURATO:PERSONA] membri ai
sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva 89/552 non si esaurisce di conseguenza nella fissazione di quote per la diffusione
televisiva di opere europee e nella loro attuazione in maniera più o meno rigorosa o particolareggiata nel rispettivo diritto
nazionale. Nel promuovere la diffusione e la produzione di opere europee essi non sono infatti limitati allo strumentario
previsto dagli artt. 4 e 5 della direttiva 89/552.
38.
Il concetto di «disposizioni più particolareggiate o più rigorose» che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono emanare ai sensi dell’art. 3,
n. 1, della direttiva 89/552 comprende piuttosto una gamma oltremodo ampia di possibili misure statali. Ciò è stato chiarito
in occasione della modifica, avvenuta nel 1997, della direttiva «televisione senza frontiere», dal legislatore comunitario
stesso, il quale ha menzionato, nel quarantaquattresimo ‘considerando’ della direttiva di modifica 97/36 i più diversi ambiti
normativi; la formulazione «tra l’altro» mostra chiaramente che non si tratta di un elenco esaustivo (
23
). Nel quarantacinquesimo ‘considerando’ della direttiva 97/36 si parla addirittura espressamente di contributi all’«investimento
nella produzione nazionale e locale».
39.
Nel complesso, dunque, non è dato ricavare dalla direttiva «televisione senza frontiere» un divieto generale di una disciplina
nazionale sul prefinanziamento come quella spagnola (
24
).
3. Inesistenza del divieto di coinvolgere operatori televisivi privati in una disciplina nazionale di prefinanziamento
40.
Secondo l’UTECA, l’art. 3, n. 1, della direttiva 89/552 consente agli [OSCURATO:PERSONA] membri di introdurre disposizioni più rigorose
solo in relazione a determinati operatori televisivi per i quali essi hanno definito una missione di pubblico interesse. Questa
disposizione deve essere vista in connessione con il [OSCURATO:PERSONA] sul sistema di radiodiffusione pubblica negli [OSCURATO:PERSONA] membri (
25
).
41.
Non condivido quest’opinione. Alla direttiva «televisione senza frontiere» è in generale estranea una distinzione fra operatori
televisivi privati e pubblici o incaricati di una missione di pubblico interesse. In particolare nel testo dell’art. 3, n. 1,
della direttiva 89/552, oggetto del presente esame, non si trovano elementi a favore dell’esistenza di una siffatta distinzione.
42.
È vero che nel 1997 il legislatore comunitario, in occasione della modifica della direttiva, ha chiarito che taluni operatori
televisivi possono essere assoggettati ad una missione di pubblico interesse, la quale può comprendere l’obbligo di contribuire
all’investimento nelle produzioni europee (
26
).
43.
Da ciò non si può tuttavia dedurre che solo agli operatori televisivi ai quali è stata conferita una siffatta missione di
pubblico interesse possa essere imposto per legge il prefinanziamento di opere europee. Piuttosto, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono
anche decidere di obbligare per legge ad un siffatto prefinanziamento
tutti
gli operatori televisivi assoggettati alla loro sovranità, al fine di contribuire in tal modo ad un adempimento il più efficace
possibile della disciplina sulle quote per la diffusione delle opere europee (v. artt. 4 e 5 della direttiva 89/552) (
27
).
44.
Nel complesso non si può dunque ricavare dalla direttiva «televisione senza frontiere» un divieto di coinvolgere gli operatori
televisivi privati in una disciplina nazionale sul finanziamento come quella spagnola.
4. Inesistenza di obiettivi contrastanti della direttiva «televisione senza frontiere»
45.
Quanto agli obiettivi della direttiva «televisione senza frontiere», uno sguardo al preambolo di quest’ultima mostra che per
il legislatore comunitario la promozione della produzione di programmi televisivi ed opere audiovisive europee rivestiva particolare
interesse (
28
). Ciò si riflette anche nel capitolo III della direttiva, il quale, conformemente al suo titolo, ha ad oggetto non solo la
promozione della
diffusione
di programmi televisivi, bensì anche la promozione della loro
produzione
.
46.
Una disciplina nazionale in forza della quale gli operatori televisivi sono obbligati a contribuire al prefinanziamento di
determinati film europei per il cinema e per la televisione promuove la produzione di programmi televisivi e di opere audiovisive
europee, ed è pertanto conforme allo scopo della direttiva «televisione senza frontiere» (
29
). Essa è del resto giustificata da ragioni imperative di interesse generale nel senso della giurisprudenza della Corte di
giustizia in materia di libertà fondamentali (
30
).
47.
Inoltre, la realizzazione delle quote minime fissate negli artt. 4 e 5 della direttiva «televisione senza frontiere» per la
diffusione delle opere europee in televisione sarebbe illusoria se tali opere, a causa della mancanza di un adeguato finanziamento,
non potessero essere prodotte in numero sufficiente. Adottando, nel loro diritto nazionale, misure intese al miglioramento
del finanziamento delle produzioni europee, gli [OSCURATO:PERSONA] membri contribuiscono indirettamente anche alla realizzazione della
menzionata disciplina delle quote.
48.
Di conseguenza, l’obiettivo specifico della direttiva, consistente nel promuovere, accanto alla diffusione delle opere europee
in televisione, anche la loro produzione, non osta ad una disciplina nazionale la quale obblighi gli operatori televisivi
al prefinanziamento di taluni film europei (
31
).
49.
Un siffatto prefinanziamento non contrasta parimenti con l’obiettivo principale della direttiva, consistente nel garantire
la libera diffusione dei programmi televisivi in Europa (
32
).
50.
In generale, attraverso l’applicazione di norme nazionali più rigorose non viene necessariamente pregiudicato l’obiettivo
della direttiva, consistente nel garantire la libera diffusione dei programmi televisivi (
33
).
51.
Specialmente nel caso presente, un pregiudizio di tale obiettivo deve essere temuto ancora meno, in quanto gli operatori televisivi
stranieri i cui programmi devono essere trasmessi in [OSCURATO:PERSONA] non sono comunque soggetti alla disciplina in materia di prefinanziamento
ivi vigente.
52.
Quanto agli operatori televisivi che hanno la propria sede in [OSCURATO:PERSONA], è vero che essi sono tenuti al prefinanziamento di opere
europee. Da ciò non deriva tuttavia un’ingerenza diretta nella loro programmazione. Piuttosto, l’obbligo di prefinanziamento
previsto dal diritto spagnolo serve solo all’efficace realizzazione della disciplina delle quote per la diffusione di opere
europee fissata negli artt. 4 e 5 della direttiva 89/552, alla quale sono soggetti tutti gli operatori televisivi aventi la
propria sede nella [OSCURATO:PERSONA].
53.
Ad ogni modo l’obbligo di prefinanziamento, avuto riguardo ai suoi effetti sul budget del rispettivo operatore televisivo,
potrebbe essere considerato come un’ingerenza indiretta nella sua programmazione. Poiché tuttavia l’obbligo di prefinanziamento
con il 5% dei proventi riguarda solo una parte comparativamente bassa del budget complessivo di un operatore televisivo, i
suoi effetti mi sembrano troppo insignificanti ed aleatori (
34
) per poter pregiudicare seriamente la sua libertà di programmazione ed impedire così nel senso della direttiva la libera diffusione
dei programmi televisivi da esso scelti.
54.
Nel complesso, gli obiettivi della direttiva «televisione senza frontiere» non ostano pertanto ad una disciplina nazionale
come quella spagnola, la quale obbliga gli operatori televisivi al prefinanziamento di taluni film europei.
5. Altro
55.
Per ragioni di completezza mi occupo, per concludere, di due problematiche specifiche sollevate dal [OSCURATO:PERSONA] in relazione
alla prima questione pregiudiziale e che lo fanno dubitare della compatibilità con la direttiva «televisione senza frontiere»
di una disciplina in materia di prefinanziamento come quella spagnola.
a) È possibile escludere determinate categorie di opere europee da una disciplina nazionale in materia di prefinanziamento?
56.
Innanzi tutto il [OSCURATO:PERSONA], nella sua ordinanza di rinvio, ha evidenziato in modo particolare che l’obbligo di prefinanziamento
imposto agli operatori televisivi spagnoli non si estende a tutte le opere europee ai sensi dell’art. 6 della direttiva «televisione
senza frontiere», bensì solo ad alcune di esse, e precisamente ai film europei per il cinema e per la televisione con durata
superiore a 60 minuti, esclusi i film a episodi.
57.
Come illustrato in precedenza (
35
), la direttiva «televisione senza frontiere» non prevede alcun obbligo per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di disciplinare nel proprio diritto
nazionale il finanziamento ovvero il prefinanziamento delle opere europee. Essa non contiene pertanto neanche alcuna indicazione
su quali opere europee possano o debbano eventualmente essere oggetto di una siffatta disciplina europea in materia di prefinanziamento.
[OSCURATO:PERSONA] membri sono dunque liberi, in linea di principio, di decidere come intendono configurare in dettaglio la loro disciplina
sul finanziamento e quali opere devono trarre vantaggio dall’obbligo di prefinanziamento.
58.
Limiti di diritto comunitario possono risultare qui, in ogni caso, dal principio della parità di trattamento ovvero di non
discriminazione, il quale fa parte dei principi generali di diritto comunitario (
36
) e deve essere osservato dagli [OSCURATO:PERSONA] membri nell’ambito di applicazione del diritto comunitario (
37
). Poiché la disciplina sul finanziamento prevista nel diritto spagnolo, come menzionato in precedenza, serve alla promozione
della produzione di opere europee, essa tocca l’ambito di applicazione della direttiva «televisione senza frontiere» (
38
).
59.
Il principio della parità di trattamento ovvero di non discriminazione richiede che situazioni paragonabili non siano trattate
in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, salvo che ciò non risulti obiettivamente
giustificato (
39
).
60.
La disciplina spagnola sul prefinanziamento procede senza dubbio ad una disparità di trattamento fra film europei per il cinema
e per la televisione con durata superiore a 60 minuti ed altre opere, serie televisive incluse. Se tuttavia si tratti, in
questo caso, di fattispecie analoghe o diverse e se si sia eventualmente in presenza di una giustificazione obiettiva della
disciplina del prefinanziamento, dipende da una molteplicità di fattori, per la cui valutazione deve essere riconosciuto al
legislatore nazionale un certo potere discrezionale (
40
).
61.
La direttiva «televisione senza frontiere» sottolinea per esempio la necessità di sostenere produttori indipendenti (
41
). Può inoltre essere opportuno far beneficiare di una disciplina sul prefinanziamento quelle opere che, in confronto, causano
elevati costi di produzione e la cui produzione comporta particolari difficoltà. Entrambi questi aspetti possono condurre
alla conclusione che i film per il cinema e per la televisione di durata superiore a 60 minuti non sono paragonabili alle
restanti opere, in particolare alle serie televisive, o che comunque la loro disparità di trattamento è obiettivamente giustificata.
62.
Una valutazione definitiva non è tuttavia possibile sulla base della scarsità delle informazioni a disposizione della Corte.
È in ogni caso compito del giudice del rinvio valutare i fatti della causa a quo e applicare ad essi il diritto comunitario (
42
).
b) È possibile imporre agli operatori televisivi la cui offerta cinematografica sia minima e di produzione recente l’obbligo
di prefinanziamento di opere europee?
63.
[OSCURATO:PERSONA] ha inoltre sottolineato, nella sua ordinanza di rinvio, che l’obbligo di prefinanziamento viene imposto
a qualsiasi operatore televisivo il quale inserisca nel suo programma film per il cinema di produzione recente (
43
), anche laddove la sua offerta cinematografica sia minima o, all’interno della sua programmazione generale, di scarso rilievo.
64.
Come appena esposto (
44
), gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono sostanzialmente liberi di decidere come intendono configurare in dettaglio una disciplina nazionale
sul prefinanziamento. In tal modo essi possono stabilire inoltre quali operatori televisivi debbano essere assoggettati all’obbligo
di prefinanziamento.
65.
Limiti di diritto comunitario possono risultare in ogni caso dal summenzionato principio della parità di trattamento (
45
) nonché dal principio di proporzionalità (
46
).
66.
Per quanto riguarda innanzi tutto il principio della parità di trattamento, la disciplina spagnola controversa, per quanto
è dato vedere, coinvolge in maniera analoga nel prefinanziamento di film europei per il cinema e per la televisione tutti
gli operatori televisivi. Il giudice del rinvio è tenuto a verificare se la situazione degli operatori televisivi con un’offerta
cinematografica minima e la situazione di altri operatori televisivi siano effettivamente paragonabili. Se così non è, sarà
necessario verificare se la loro parità di trattamento possa comunque essere obiettivamente giustificata alla luce della disciplina
sul prefinanziamento. Anche a tale riguardo si dovrà accordare al legislatore nazionale un certo potere discrezionale (
47
).
67.
Quanto poi al principio di proporzionalità, esso esige che le misure adottate non eccedano i limiti di ciò che è idoneo e
necessario per il conseguimento degli scopi legittimamente perseguiti dalla normativa di cui trattasi; qualora sia possibile
una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e gli inconvenienti causati non devono essere
sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti (
48
). Alla luce di queste considerazioni il giudice del rinvio dovrà verificare, in particolare, se l’obbligo di prefinanziamento
di opere europee imposto agli operatori televisivi con un’offerta cinematografica minima si riveli un onere eccessivo, nonostante
esso, con il 5% dei proventi, riguardi solo una parte comparativamente bassa del budget complessivo del corrispondente operatore
televisivo.
68.
Tutto quanto ora esposto non può essere valutato in via definitiva dalla Corte di giustizia sulla base delle informazioni
a sua disposizione. Come già menzionato (
49
), è in ogni caso compito del giudice del rinvio valutare i fatti della causa a quo e applicare ad essi il diritto comunitario.
6. Conclusione parziale
69.
In sintesi, si deve, pertanto, ritenere che:
La direttiva 89/552 in generale e il suo art. 3 in particolare non ostano ad una disciplina nazionale che obbliga gli operatori
televisivi a destinare annualmente una determinata percentuale dei loro proventi al prefinanziamento di film europei per il
cinema e per la televisione. Una siffatta disciplina deve essere compatibile con il resto del diritto comunitario.
B –
Sulla seconda questione pregiudiziale: valutazione di un obbligo di prefinanziamento di opere europee in determinate lingue
in relazione alle libertà fondamentali
70.
Qualora la prima questione venga risolta nel senso da me suggerito, è necessario discutere anche la seconda questione. Con
essa il giudice del rinvio desidera sapere se uno Stato membro possa imporre per legge agli operatori televisivi di impiegare
annualmente il 60% del prefinanziamento a cui è tenuto per i film per il cinema e per la televisione la cui lingua originale
è riconosciuta in tale Stato membro come lingua ufficiale (
50
).
1. Premessa
71.
Avuto riguardo al suo testo, la seconda questione pregiudiziale è dedicata all’interpretazione della direttiva 89/552 e del
divieto di discriminazione di diritto comunitario.
72.
Quanto alla direttiva 89/552, ho già illustrato, nell’ambito della prima questione pregiudiziale (
51
), che essa non contiene alcuna indicazione per normative nazionali concernenti il finanziamento ovvero il prefinanziamento
di film. Siffatte normative devono tuttavia essere compatibili con il resto del diritto comunitario, in particolare con le
libertà fondamentali previste dal Trattato CE (
52
). Procederò a discutere in prosieguo la seconda questione pregiudiziale solo sotto tale profilo.
73.
Nella misura in cui la seconda questione si riferisce al generale divieto di discriminazione previsto dall’art. 12 CE, è opportuno
rammentare inoltre che tale disposizione può essere applicata autonomamente solo nelle situazioni disciplinate dal diritto
comunitario per le quali il Trattato non stabilisce norme specifiche di non discriminazione (
53
). Poiché il caso presente, tuttavia, come vedremo fra breve, riguarda più libertà fondamentali del Trattato CE, l’art. 12 CE
non necessita di trattazione in questa sede.
2. Le libertà fondamentali pertinenti e la loro limitazione
74.
La disciplina spagnola sul prefinanziamento prescrive agli operatori televisivi di utilizzare una determinata percentuale
dei loro proventi per il prefinanziamento dei film europei per il cinema e per la televisione, la cui lingua originale è una
delle lingue ufficiali riconosciute in [OSCURATO:PERSONA].
75.
È vero che, teoricamente, siffatti film potrebbero essere prodotti in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri. In pratica tuttavia si tratta,
come constatato dal giudice del rinvio, di film prodotti per la maggior parte in [OSCURATO:PERSONA] (
54
). Per poter girare un film in lingua originale in una delle lingue ufficiali della [OSCURATO:PERSONA], infatti, sia gli attori sia il
regista, i cameraman, gli assistenti ed eventuali comparse devono possedere conoscenze sufficienti in tale lingua. In genere
le loro rispettive conoscenze linguistiche – in ogni caso per quanto riguarda gli attori – devono essere talmente buone da
equivalere a quelle di una persona di madrelingua (
55
). Siffatte condizioni sono soddisfatte, all’interno della [OSCURATO:PERSONA], in maniera del tutto prevalente in [OSCURATO:PERSONA] ovvero presso
gli spagnoli.
76.
Alla luce di quanto esposto si è tentati di esaminare gli effetti della disciplina spagnola sul prefinanziamento miratamente
sotto il profilo della
discriminazione indiretta
in base alla cittadinanza, come suggeriscono anche le allegazioni del [OSCURATO:PERSONA] e di alcune parti del procedimento.
Un siffatto approccio indurrebbe tuttavia a restringere lo sguardo solo ad un effetto particolarmente manifesto della disciplina
spagnola, consistente precisamente nel fatto che gli operatori televisivi vengono spinti in una determinata portata ad
investimenti in progetti cinematografici nazionali
e contemporaneamente vengono trattenuti dall’effettuare
investimenti in progetti cinematografici stranieri
. Al contrario, la nozione di discriminazione indiretta dovrebbe essere interpretata in modo talmente estensivo da apprezzare
completamente anche tutti gli altri effetti della disciplina spagnola, in particolare i suoi effetti sulla libera circolazione
delle persone che producono o partecipano alle riprese di film in Europa.
77.
Per questo motivo, gli effetti della disciplina spagnola dovrebbero essere verificati complessivamente sotto il profilo della
restrizione
delle libertà fondamentali, e precisamente delle restrizioni della libera prestazione dei servizi (art. 49 CE e 50 CE), della
libertà di stabilimento (art. 43 CE), della libera circolazione dei capitali (art. 56 n. 1, CE) e della libera circolazione
dei lavoratori (art. 39 CE). Tutte queste libertà fondamentali contengono notoriamente sia un divieto di discriminazione sia
un divieto di restrizione (
56
). Il confine fra discriminazioni indirette e restrizioni è fluido. Fino a questo momento la discriminazione indiretta viene
comunque considerata solo un’ipotesi speciale di restrizione della rispettiva libertà fondamentale (
57
). A favore di questa tesi depone non da ultima la circostanza che già il testo di tre delle quattro libertà fondamentali interessate
è improntato non alla nozione di discriminazione bensì a quella di restrizione (artt. 43 CE, 49 CE e 56, n. 1, CE). Anche
la giustificazione di restrizioni e discriminazioni indirette viene sostanzialmente valutata, in giurisprudenza, secondo i
medesimi criteri (
58
).
a) La libera prestazione dei servizi (artt. 49 CE, 50 CE)
78.
La libera prestazione dei servizi (artt. 49 CE, 50 CE) viene innanzi tutto toccata laddove operatori televisivi spagnoli intendano
acquistare diritti di trasmissione per film da produttori di altri [OSCURATO:PERSONA] membri (
59
). Avuto riguardo alla misura in cui la disciplina spagnola sul prefinanziamento obbliga gli operatori televisivi locali a
finanziare film in una delle lingue ufficiali della [OSCURATO:PERSONA], tali operatori sono infatti meno spinti ad acquistare diritti
di trasmissione per film in altre lingue originali; un siffatto acquisto di diritti di trasmissione per film in lingua straniera,
infatti, non verrebbe preso in considerazione nell’ambito dell’obbligo di prefinanziamento. Ciò si ripercuote prevalentemente
a scapito di film di produttori stranieri. Allo stesso tempo, per i produttori stranieri risulterà meno attraente vendere
i diritti di trasmissione dei propri film in [OSCURATO:PERSONA], in quanto la lingua originale dei medesimi non è, in genere, una delle
lingue ufficiali riconosciute in [OSCURATO:PERSONA].
79.
La libera circolazione dei servizi, inoltre, come correttamente osservato dalla [OSCURATO:PERSONA], viene interessata anche sotto
un altro aspetto: fintantoché gli attori, i registi e le altre persone altrimenti coinvolte nelle riprese di un film non rivestono
lo status di lavoratori, essi svolgono per il produttore del film prestazioni ai sensi dell’art. 49 CE. A causa della disciplina
spagnola sul prefinanziamento, i produttori cinematografici spagnoli sono stimolati a girare in prevalenza film in una delle
lingue ivi riconosciute. Di conseguenza, anche per i produttori spagnoli diverrà meno attraente assumere per le riprese attori,
registi e altro personale straniero, in quanto di regola questa cerchia di persone padroneggia le lingue ufficiali della [OSCURATO:PERSONA]
peggio degli spagnoli. Allo stesso tempo, per siffatta cerchia di persone diviene più difficile offrire ai produttori cinematografici
spagnoli i propri servizi per le riprese di un film.
80.
Alla luce di tutti questi punti di vista, una disciplina sul prefinanziamento come quelle spagnola si profila quale restrizione
della libera prestazione dei servizi.
b) La libertà di stabilimento (art. 43 CE)
81.
Una disciplina sul finanziamento come quella spagnola può ripercuotersi anche sulla libertà di stabilimento (art. 43 CE) sotto
un duplice profilo.
82.
Da un lato, per gli operatori televisivi spagnoli può risultare meno attraente rilevare società di produzione cinematografica
da altri [OSCURATO:PERSONA] membri ovvero – per esempio con riguardo alle coproduzioni – assumere partecipazioni rilevanti nelle medesime (
60
). Infatti, fintantoché tali produttori stranieri non girano film la cui lingua originale è una delle lingue ufficiali riconosciute
in [OSCURATO:PERSONA], la loro attività non può essere presa in considerazione in relazione all’adempimento degli obblighi degli operatori
televisivi spagnoli ai sensi della disciplina sul prefinanziamento ivi vigente (
61
).
83.
Dall’altro lato, per i produttori e i registi di film spagnoli può risultare meno attraente fissare la propria sede in [OSCURATO:PERSONA]
ovvero fondare in tale Stato succursali o filiali. Laddove i loro film vengano infatti girati in una lingua diversa dalle
lingue ufficiali della [OSCURATO:PERSONA], essi non possono godere della disciplina sul prefinanziamento ivi vigente.
84.
Sotto entrambi i profili, una disciplina sul finanziamento come quella spagnola si profila quale restrizione della libertà
di stabilimento.
c) La libera circolazione dei capitali (art. 56, n. 1, CE)
85.
Qualora gli operatori televisivi mettano a disposizione di società di produzione cinematografica straniere solo capitale –
per esempio con riguardo alle coproduzioni –, oppure acquistino semplicemente quote delle medesime senza ottenere un’influenza
determinante sulla direzione dell’impresa (
62
), viene interessata la libera circolazione dei capitali (art. 56, n. 1, CE).
86.
Una disciplina sul prefinanziamento come quella spagnola può rendere meno attraenti per le società televisive spagnole i summenzionati
investimenti in imprese straniere. Infatti, nella misura in cui tali produttori stranieri non girano film la cui lingua originale
è una delle lingue ufficiali riconosciute in [OSCURATO:PERSONA], la loro attività non può essere presa in considerazione in relazione
all’adempimento degli obblighi degli operatori televisivi spagnoli ai sensi della disciplina sul prefinanziamento ivi vigente.
Sussiste in tal modo una restrizione della libera circolazione dei capitali (
63
).
d) La libera circolazione dei lavoratori (art. 39 CE)
87.
Qualora attori, registi e le persone altrimenti coinvolte nelle riprese di un film rivestano lo status di impiegati del produttore
ed effettuino le loro prestazioni in dipendenza del medesimo e dietro corrispettivo, essi sono lavoratori ai sensi dell’art. 39 CE.
Per loro vale, mutatis mutandis, quanto detto in merito alla libera prestazione dei servizi (
64
): la disciplina sul prefinanziamento stimola i produttori cinematografici spagnoli a girare in prevalenza film nelle lingue
ufficiali riconosciute in [OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza, per i produttori spagnoli risulta meno attraente assumere lavoratori stranieri,
in quanto essi, in genere, padroneggiano le lingue ufficiali della [OSCURATO:PERSONA] peggio degli spagnoli. A sua volta, per gli stranieri
sarà più difficile candidarsi per offerte di lavoro di produttori cinematografici spagnoli. In tal modo i lavoratori stranieri
vengono ostacolati nella loro libertà di circolazione.
3. Giustificazione
88.
Secondo la giurisprudenza della Corte (
65
), una misura che comporta una restrizione di una libertà fondamentale garantita dal Trattato CE può essere giustificata solo
se essa persegue un obiettivo legittimo compatibile con il Trattato ed è giustificata da ragioni imperative di interesse generale.
In un siffatto caso la restrizione deve essere inoltre idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non
può andare al di là di ciò che è necessario per raggiungerlo.
89.
In termini semplificati, la restrizione della libertà fondamentale deve cioè perseguire un obiettivo legittimo e deve reggere
ad una verifica della proporzionalità (
66
).
a) Obiettivo legittimo
90.
Mediante la disciplina spagnola sul prefinanziamento deve essere incentivata la produzione di film europei la cui lingua ufficiale
è una delle lingue ufficiali riconosciute in [OSCURATO:PERSONA].
91.
La circostanza che si tratti di un obiettivo degno di riconoscimento risulta non da ultimo dalla direttiva «televisione senza
frontiere» stessa. Infatti, in base al suo preambolo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono essere liberi di poter prevedere norme più particolareggiate
o più rigorose «secondo criteri linguistici», e questo «per promuovere attivamente l’una o l’altra lingua» (
67
). In occasione della modifica della direttiva nel 1997, il legislatore comunitario ha nuovamente sottolineato che gli [OSCURATO:PERSONA]
membri possono prevedere norme più dettagliate o più rigorose per il «conseguimento di obiettivi di politica linguistica» (
68
).
92.
Questa apertura della direttiva «televisione senza frontiere» alla promozione di determinate lingue è strettamente connessa
alla preoccupazione di consentire anche in futuro l’indipendenza dell’evoluzione culturale di ogni singolo Stato membro –
anche e proprio in quegli [OSCURATO:PERSONA] membri caratterizzati da una capacità produttiva più bassa o da un ambito linguistico limitato
– e conservare quindi la diversità culturale della [OSCURATO:PERSONA] (
69
).
93.
Con il Trattato di Maastricht (
70
) questa esigenza è stata fortemente valorizzata e trova adesso la sua espressione anche nel diritto primario. Così, la [OSCURATO:PERSONA]
contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli [OSCURATO:PERSONA] membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali evidenziando
nel contempo il retaggio culturale comune (art. 151, n. 1, CE). Essa appoggia l’attività degli [OSCURATO:PERSONA] membri nel miglioramento,
inter alia, della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei e nel settore della creazione
artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo (art. 151, n. 2, CE). Il rispetto e la promozione della diversità
delle sue culture rappresenta un compito trasversale della [OSCURATO:PERSONA] per la sua intera attività (art. 151, n. 4, CE), e quindi
anche per la sua attività normativa nel settore delle prestazioni audiovisive; essa è in definitiva l’espressione del rispetto
da parte dell’Unione europea dell’identità nazionale dei suoi [OSCURATO:PERSONA] membri (art. 6, n. 3, UE).
94.
Per l’Unione europea il rispetto e la promozione della diversità delle sue culture è dunque particolarmente importante anche
in quanto è, non da ultimo, proprio tale diversità ad essere così caratteristica per l’Europa e per la cultura europea. Di
conseguenza, l’idea dell’«unità nella diversità» fa parte dei fondamenti dell’Unione europea (
71
) e l’art. 22 della [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea (
72
) stabilisce che l’Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.
95.
L’importanza della diversità culturale è stata sottolineata anche a livello internazionale da parte della convenzione dell’UNESCO
sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali (
73
). Non da ultimo la convenzione dell’UNESCO ricorda che la diversità linguistica è un elemento fondamentale della diversità
culturale (
74
).
96.
In senso analogo, la [OSCURATO:PERSONA] europea considera il rispetto della diversità linguistica un valore fondamentale dell’Unione
europea (
75
). Recentemente anche il Consiglio dell’Unione europea ha invitato alla conservazione della diversità linguistica in Europa (
76
).
97.
La dimensione culturale della lingua non si limita in alcun modo al settore letterario. Proprio nel settore audiovisivo essa
riveste un’importanza decisiva per la preservazione e lo sviluppo delle culture nonché per l’adeguata diffusione delle conoscenze
in relazione alle medesime. Qualora le opere audiovisive come i film per il cinema e per la televisione – per esempio per
motivi di economia – fossero prodotti unicamente in una sola o in una delle poche lingue particolarmente diffuse a livello
mondiale, ciò comporterebbe necessariamente una perdita della diversità culturale. Infatti, sebbene il successivo doppiaggio
di un film in altre lingue faciliti la sua comprensione per un pubblico più vasto, esso non modifica in alcun modo il suo
contesto culturale e i valori su cui si poggia il film e che attraverso quest’ultimo vengono diffusi.
98.
Di conseguenza, la convenzione UNESCO sottolinea, per esempio, il diritto sovrano degli [OSCURATO:PERSONA] contraenti di adottare misure
volte a proteggere e a promuovere la diversità delle espressioni culturali, anche nel settore dei servizi culturali (
77
). La convenzione riconosce espressamente agli [OSCURATO:PERSONA] contraenti la facoltà di emanare disposizioni relative alla lingua utilizzata
per siffatti servizi (
78
).
99.
[OSCURATO:PERSONA] e quegli [OSCURATO:PERSONA] membri che sono anche [OSCURATO:PERSONA] contraenti della convenzione UNESCO si sono impegnati a tenere conto
di tale convenzione nell’interpretare ed applicare altri trattati, e quindi anche nell’interpretazione e nell’applicazione
del Trattato CE (
79
).
100.
Uno sguardo alla pluriennale giurisprudenza della Corte di giustizia mostra che una siffatta considerazione nell’ambito del
Trattato CE sia senz’altro possibile. Ai sensi della medesima sono riconosciuti quali motivi imperativi di interesse generale
«talune finalità legate alla promozione della cultura» (
80
), come per esempio la conservazione del patrimonio storico ed artistico nazionale (
81
) nonché l’interesse generale alla valorizzazione del patrimonio storico ed alla migliore divulgazione possibile delle conoscenze
sul patrimonio artistico e culturale di un paese (
82
).
101.
In relazione al caso presente occorre inoltre sottolineare in modo particolare che la Corte di giustizia ha accettato, quali
motivi che giustificano la restrizione di libertà fondamentali, la promozione delle opere cinematografiche (
83
), la creazione e il mantenimento di un pluralismo radiofonico (
84
) nonché la garanzia di una certa qualità dei programmi radiofonici (
85
). La stessa ha inoltre riconosciuto, in linea di principio, il diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri a promuovere le proprie lingue nazionali
e ufficiali (
86
).
102.
In tale contesto, ritengo che il legislatore spagnolo persegua un obiettivo legittimo laddove, nell’ambito delle misure da
lui adottate per sostenere la produzione di opere europee, intenda vedere incentivati in modo speciale quei film per il cinema
e per la televisione la cui lingua originale è riconosciuta in [OSCURATO:PERSONA] come lingua ufficiale.
b) Proporzionalità
103.
Resta da verificare se la disciplina spagnola sul prefinanziamento persegua il suo obiettivo legittimo con dei mezzi proporzionati.
Secondo la giurisprudenza, l’obbligo imposto agli operatori televisivi deve essere idoneo a garantire la realizzazione dell’obiettivo
perseguito e non può andare al di là di ciò che è necessario per raggiungerlo (
87
).
104.
Un obbligo per gli operatori televisivi di contribuire annualmente con una determinata percentuale dei loro proventi al prefinanziamento
dei film europei per il cinema e per la televisione in una delle lingue ufficiali della [OSCURATO:PERSONA], è senza dubbio
adatto
a preservare la rispettiva lingua e con essa anche la cultura della [OSCURATO:PERSONA] e delle sue regioni, nonché a promuoverne il rafforzamento
e la diffusione attraverso il cinema e la televisione (
88
).
105.
A ciò aggiungo che, attraverso siffatte misure intese alla preservazione e alla promozione della lingua e della cultura di
uno Stato membro o di una regione dell’Unione europea, si contribuisce sempre anche alla promozione della cultura europea
nel suo complesso.
106.
Una trattazione più approfondita necessita invece la questione se la disciplina spagnola, nella sua configurazione concreta,
sia
necessaria
alla realizzazione dell’obiettivo perseguito oppure vada al di là di ciò che è necessario per raggiungerlo.
107.
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la disciplina spagnola è troppo generica e troppo vaga. [OSCURATO:PERSONA] critica l’assenza di criteri
oggettivi e verificabili con l’aiuto dei quali si possa assicurare che vengano interessati dalla disciplina sul prefinanziamento
solo quei film per il cinema e per la televisione che possono essere considerati come «prodotti culturali».
108.
Si deve ammettere che la Corte di giustizia già una volta, nella causa [OSCURATO:PERSONA], ha negato la giustificazione
ad una disciplina spagnola del settore della promozione cinematografica argomentando, inter alia, che essa favorirebbe «pellicole
nazionali, quali che ne siano il contenuto o la qualità» (
89
). In senso analogo l’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] si era lamentato, da parte sua, dell’assenza di un qualsiasi «controllo
di qualità» nella disciplina spagnola di allora (
90
).
109.
A mio avviso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] non dovrebbe tuttavia essere trasposta al caso in oggetto.
110.
Il caso presente non mi sembra del tutto paragonabile alla causa [OSCURATO:PERSONA]. In tale occasione costituiva
infatti oggetto di controversia una normativa la quale, facendo riferimento a «film spagnoli», rimandava solo allo Stato membro
in cui un film veniva prodotto. Rispetto ad essa, il criterio di collegamento nel caso presente è dato da un criterio linguistico.
A siffatto criterio linguistico non può essere disconosciuto a priori il suo connotato culturale, alla luce della già summenzionata
importanza della lingua per la preservazione e il rafforzamento delle culture nonché per la diffusione adeguata delle conoscenze
in merito alle medesime (
91
). Diversamente che nella causa [OSCURATO:PERSONA], dunque, la disciplina spagnola sul prefinanziamento qui controversa
non può essere liquidata a priori quale misura protezionistica, adottata esclusivamente per motivi di economia.
111.
Indipendentemente dalla comparabilità del caso presente con la causa [OSCURATO:PERSONA], dovrebbero essere considerate
inoltre le conseguenze negative di un controllo in punto di contenuto e qualità – che va oltre il criterio della lingua –
sul settore della cultura e dei media.
112.
La nozione di cultura è oltremodo estesa in una società aperta e pluralistica. Corrispondentemente numerose sono le forme
espressive della cultura, anche nel settore audiovisivo. Fatti salvi pochi casi estremi, qui non controversi (
92
), mi sembra praticamente impossibile fissare criteri oggettivi e soprattutto equi per definire la cultura, e tantomeno per
stabilire cosa si debba intendere per «prodotti culturali» meritevoli di promozione. In ogni tentativo in tal senso è innato
il pericolo di restare imprigionati in paradigmi classici e di trascurare soprattutto la dinamica delle nuove correnti culturali
nonché l’attività culturale delle minoranze sociali.
113.
Addirittura qualora si volesse osare fissare criteri oggettivi per stabilire se un film per il cinema o per la televisione
possa essere considerato un «prodotto culturale» (
93
) o un «prodotto di qualità» (
94
), l’attuazione pratica di siffatti criteri condurrebbe ad uno sforzo burocratico enorme. Al fine di garantire un minimo di
certezza del diritto, potrebbe risultare necessario che alla fine un comitato di esperti nominato dallo Stato ovvero un ente
incaricato dallo Stato esamini se un progetto cinematografico debba essere preso in considerazione o meno per il prefinanziamento
da parte degli operatori televisivi. Così facendo, tra i produttori e gli artisti interessati potrebbe insorgere l’impressione
che i loro progetti cinematografici vengano assoggettati ad una censura preventiva da parte dello Stato.
114.
È vero che tutto ciò non esclude che uno Stato membro, nell’ambito del suo potere discrezionale (
95
), faccia il tentativo di improntare la sua promozione dei film a criteri di contenuto o di qualità. Dal diritto comunitario,
e in particolare dalle libertà fondamentali, non risulta tuttavia, a mio avviso,
alcun obbligo
per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di fondarsi necessariamente su criteri obiettivi o di qualità nel promuovere la cultura.
115.
In senso analogo, è vero che alla [OSCURATO:PERSONA] è consentito, nell’esercizio del suo ampio potere discrezionale (
96
) in sede di concessione di aiuti di Stato destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio (art. 87, n. 3,
lett. d, CE), assumere una posizione restrittiva e autorizzare solo le misure che hanno ad oggetto un «prodotto culturale»
poi definito in dettaglio (
97
). Una siffatta prassi in materia di autorizzazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] nel settore degli aiuti di Stato non pregiudica
tuttavia l’interpretazione delle restanti disposizioni del Trattato CE, e in particolare delle libertà fondamentali. Niente
impedisce agli [OSCURATO:PERSONA] membri di rinunciare, al di fuori del settore degli aiuti di Stato, a criteri aggiuntivi in punto di
contenuto e di qualità e a procedere ad una promozione il più possibile ampia della cultura.
116.
La giustificazione di una disciplina sul prefinanziamento come quella spagnola non presuppone dunque necessariamente, sotto
il profilo del diritto comunitario, che il suo campo di applicazione sia limitato, sulla base di criteri obiettivi e verificabili,
ai film per il cinema e per la televisione che paiono particolarmente meritevoli di promozione quali «prodotti culturali»
o «film di qualità».
117.
Si deve infine osservare che oneri finanziari quali quelli imposti agli operatori televisivi nell’ambito della disciplina
spagnola sul prefinanziamento non sono del tutto sproporzionati, secondo le informazioni a nostra disposizione, rispetto all’obiettivo
perseguito. La percentuale del 3% (
98
) dei proventi annui che gli operatori televisivi spagnoli devono utilizzare annualmente per il prefinanziamento di film in
una delle lingue ufficiali della [OSCURATO:PERSONA] mi sembra comparativamente moderata. Inoltre, la disciplina spagnola non esige dagli
operatori televisivi l’esclusivo prefinanziamento di film in una delle lingue ufficiali della [OSCURATO:PERSONA]. Piuttosto, essa lascia
loro, con una quotazione 60: 40, uno spazio non irrilevante per investimenti in progetti cinematografici europei in altre
lingue. Secondo quanto affermato da alcune delle parti del procedimento in sede di udienza dinanzi alla Corte di giustizia,
gli operatori televisivi possono inoltre investire in coproduzioni il cui prodotto finale è caratterizzato da più lingue originali
di pari importanza (
99
).
118.
Alla luce di tale contesto pervengo alla conclusione che una disciplina sul prefinanziamento quale quella spagnola è adatta
a conseguire l’obiettivo linguistico e politico-culturale da essa perseguito, e che non va al di là di quanto necessario al
suo raggiungimento. Essa non rappresenta inoltre un onere sproporzionato per gli operatori televisivi.
4. Conclusione parziale
119.
In sintesi concludo nel modo seguente:
le libertà fondamentali del Trattato CE non impediscono ad uno Stato membro di prescrivere per legge agli operatori televisivi
di impiegare il 60% del prefinanziamento annuo cui sono tenuti per film europei per il cinema e per la televisione la cui
lingua originale è riconosciuta come lingua ufficiale in tale Stato membro.
C –
Sulla terza questione: nozione di aiuti concessi dagli [OSCURATO:PERSONA]
120.
Con la terza questione il [OSCURATO:PERSONA] chiede delucidazioni sulla nozione di aiuti concessi dagli [OSCURATO:PERSONA], ovvero mediante
risorse statali ai sensi dell’art. 87 CE. In sostanza, il giudice del rinvio chiede se costituisca un aiuto di Stato l’obbligo
imposto da uno Stato membro agli operatori televisivi di destinare annualmente una determinata percentuale dei propri proventi
al prefinanziamento di film per il cinema e per la televisione la cui lingua originale è riconosciuta in tale Stato quale
lingua ufficiale. Sfondo di detta questione è l’assunto del [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale i film prefinanziati ai sensi
della legge n. 25/1994 (
100
) vengono prodotti in maggioranza dall’industria cinematografica spagnola (
101
).
121.
Indipendentemente dall’UTECA, tutte le parti del procedimento ritengono che non si sia qui in presenza di un aiuto ai sensi
dell’art. 87 CE. Condivido questa posizione.
122.
La qualificazione di una misura quale aiuto ai sensi del Trattato CE presuppone la soddisfazione di ognuno dei quattro criteri
cumulativi sui quali si fonda l’art. 87, n. 1, CE (
102
). Essi sono il finanziamento delle misure da parte dello Stato ovvero con risorse statali (primo criterio), l’esistenza di
un vantaggio per un’impresa (secondo criterio), la selettività della misura (terzo criterio) e l’incidenza di quest’ultima
sugli scambi tra [OSCURATO:PERSONA] membri e la distorsione della concorrenza che ne risulta (quarto criterio) (
103
).
123.
Particolare attenzione merita nel caso presente il primo criterio, ossia il finanziamento da parte dello Stato o con risorse
statali.
124.
È vero che, secondo costante giurisprudenza, ai fini della qualificazione come aiuto, non fa sostanzialmente alcuna differenza
se un vantaggio viene concesso direttamente dallo Stato oppure da enti pubblici o privati che lo Stato istituisce o designa
per la gestione dell’aiuto; altrimenti gli artt. 87 CE e 88 CE potrebbero infatti essere aggirati semplicemente creando enti
autonomi incaricati della distribuzione di aiuti (
104
).
125.
Un vantaggio può tuttavia essere qualificato come aiuto se, da un lato, esso viene finanziato direttamente o indirettamente
mediante risorse statali e se, dall’altro, è imputabile allo Stato (
105
).
126.
Diversamente da quanto ritenuto dall’UTECA, neanche la più recente giurisprudenza, e in particolare le sentenze GEMO, Pearle,
[OSCURATO:PERSONA] 187 e [OSCURATO:PERSONA], hanno modificato quanto ora affermato. Nella sentenza Pearle, per esempio, la Corte di giustizia
ha negato la sussistenza di un aiuto ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE proprio perché mancava un finanziamento mediante risorse
statali (
106
). Nella sentenza GEMO venivano garantite determinate prestazioni derivanti dal gettito di un’imposta riscossa e amministrata
da organi statali, cosicché il loro finanziamento mediante risorse statali era indubbio e non necessitava di spiegazioni più
dettagliate (
107
). Analogamente nelle cause [OSCURATO:PERSONA] 187 e [OSCURATO:PERSONA], le quali avevano ad oggetto vantaggi sotto forma di esenzione
da imposte statali (
108
); sebbene in questi casi non si verificasse alcun pagamento in denaro da parte dello Stato, quest’ultimo rinunciava pur sempre
concretamente a delle entrate.
127.
Nel caso presente, la nuova versione dell’art. 5, n. 1, della legge n. 25/1994, dalla quale risulta l’obbligo degli operatori
televisivi spagnoli di prefinanziamento di film, costituisce senza dubbio una
misura statale
del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Eventuali vantaggi che possono derivare ai produttori cinematografici da siffatta disciplina sono senz’altro
imputabili allo Stato spagnolo (
109
).
128.
Nell’ambito di tale disciplina non si perviene tuttavia, né direttamente né indirettamente, ad un
trasferimento di risorse statali
ai produttori di film. È vero che un siffatto trasferimento di risorse statali non presuppone necessariamente un pagamento
in denaro dal patrimonio dello Stato (
110
). Tuttavia, i fondi utilizzati per il prefinanziamento di film dovrebbero, perlomeno prima della loro corresponsione ai rispettivi
produttori cinematografici,
essere a disposizione dello Stato
(
111
) o altrimenti comportare un qualsiasi
onere finanziario per lo Stato
(
112
). Così non è nel caso in oggetto.
129.
In primo luogo, per il prefinanziamento di film vengono impiegati, secondo la disciplina controversa, solo le risorse dei
rispettivi operatori televisivi, indipendentemente dalla circostanza che si tratti di film di produzione propria o invece
di film di produzione straniera. Su tali risorse lo Stato spagnolo, per quanto è dato vedere, non ha alcun controllo né può
tantomeno influire sul loro impiego effettivo; non si può pertanto ritenere che tali risorse siano a sua disposizione.
130.
In secondo luogo, il sistema di prefinanziamento dei film non comporta alcun onere finanziario per lo Stato spagnolo. In particolare,
un siffatto onere non risulta già dalla circostanza che gli operatori televisivi, a causa del loro obbligo, stabilito dalla
legge, di prefinanziare film europei, realizzeranno probabilmente meno profitti e le entrate fiscali dello Stato spagnolo
pertanto diminuiranno (
113
). Il nesso causale fra il prefinanziamento dei film ed eventuali perdite di getto fiscale è infatti troppo incerto e troppo
indiretto per poter parlare della concessione di un vantaggio per i produttori cinematografici a carico dello Stato. In questo
punto il caso presente si distingue in maniera fondamentale dai casi in cui un vantaggio concesso dallo Stato consiste in
alleggerimenti o esenzioni fiscali concrete per determinate imprese, cosicché la perdita di getto fiscale dello Stato è sufficientemente
prevedibile ed identica al vantaggio concesso (
114
).
131.
Con il sistema del prefinanziamento di film lo Stato spagnolo si limita ad imporre per legge a talune imprese – gli operatori
televisivi – di impiegare una parte delle loro risorse finanziarie per un determinato scopo, e precisamente per il prefinanziamento
di film europei per il cinema e per la televisione in determinate lingue. È vero che la conseguente ingerenza statale nell’autonomia
privata degli operatori televisivi può procurare vantaggi economici a determinati operatori televisivi; siffatti vantaggi,
tuttavia, non vengono finanziati mediante risorse statali bensì esclusivamente mediante risorse proprie dei rispettivi operatori
televisivi (
115
).
132.
A ciò non osta il fatto che fra gli operatori televisivi spagnoli obbligati al prefinanziamento di film vi sono, accanto ad
alcune imprese private, anche organismi radiotelevisivi pubblici (
116
). È vero che le risorse gestite da imprese o da enti pubblici possono essere considerate, nel singolo caso, risorse statali (
117
). Ciò tuttavia non avviene sempre e automaticamente (
118
), bensì solo qualora le loro risorse siano permanentemente sotto il controllo statale e siano quindi a disposizione dell’autorità
nazionale competente (
119
).
133.
Gli organismi radiotelevisivi pubblici godono in genere di una particolare autonomia nei confronti dello Stato, la quale li
tutela da ingerenze statali non solo nella loro programmazione, ma anche per quanto riguarda le loro spese. Nella misura in
cui una siffatta autonomia nei confronti dello Stato spetti anche agli operatori televisivi pubblici spagnoli – circostanza
il cui accertamento spetta al giudice del rinvio –, le loro risorse finanziarie non dovrebbero essere considerate in alcun
modo risorse statali ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE (
120
).
134.
Tuttavia, persino qualora il giudice del rinvio dovesse pervenire alla conclusione che gli organismi radiotelevisivi pubblici
spagnoli possano, quanto alle loro spese, essere influenzati dallo Stato, occorre rilevare che in ogni caso le spese di cui
si discute, effettuate per prefinanziare film, non sono riconducibili ad una
specifica ingerenza statale
nei confronti degli organismi radiotelevisivi pubblici, il che potrebbe far concludere per un aiuto dissimulato. Piuttosto,
esse si fondano su una
previsione legislativa generale
, il cui campo di applicazione non si limita in alcun modo agli organismi radiotelevisivi pubblici, bensì comprende anche
un numero non irrilevante di operatori televisivi privati.
135.
Il nuovo art. 5, n. 1, della legge n. 25/1994 non opera alcuna distinzione fra operatori televisivi privati e pubblici. Tale
disposizione è dunque paragonabile ad altre previsioni statali generali che perseguono un obiettivo legittimo di interesse
pubblico – come, per esempio, la tutela della salute, dell’ambiente o la sicurezza nella circolazione stradale – e alle quali
sono assoggettate organismi sia pubblici sia privati.
136.
Così, per esempio, una disposizione di legge la quale imponga ai motociclisti di indossare un casco non configura di per sé
un regime di aiuti a favore delle imprese che producono e commercializzano i caschi, anche laddove lo Stato acquisti eventualmente
una parte di tali caschi per i suoi agenti di polizia. Addirittura qualora uno Stato membro imponesse di indossare caschi
prodotti da imprese nazionali, ciò non costituirebbe un problema che interessa il regime degli aiuti, quanto piuttosto un
problema da risolvere nell’ambito delle libertà fondamentali del mercato interno, in particolare alla luce delle disposizioni
in materia di libera circolazione delle merci.
137.
Lo stesso vale nel caso di una previsione quale l’obbligo qui controverso, imposto agli operatori televisivi spagnoli, di
contribuire con una parte delle proprie risorse al prefinanziamento di film europei. La semplice circostanza che i soggetti
di diritto, in forza di una previsione legislativa, debbano effettuare determinate spese da cui traggono vantaggio terzi,
non fa di tale previsione un regime di aiuti finanziati dallo Stato ai sensi degli artt. 87 CE e 88 CE. Gli effetti di diritto
comunitario di una siffatta previsione devono piuttosto essere valutati nell’ambito delle libertà fondamentali del mercato
interno (
121
).
138.
In conclusione si deve pertanto constatare che una disciplina sul prefinanziamento come quella spagnola non costituisce un
aiuto concesso dallo Stato ovvero mediante risorse statali ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE.
VI –
Conclusione
139.
Sulla base delle considerazioni sopra svolte, propongo alla Corte di risolvere come segue le questioni sollevate dal [OSCURATO:PERSONA] spagnolo:
1) La direttiva 89/552/CEE in generale e il suo art. 3 in particolare non ostano ad una disciplina nazionale la quale obbliga
gli operatori televisivi a destinare annualmente una determinata percentuale dei loro proventi al prefinanziamento di film
europei per il cinema e per la televisione. Una siffatta disciplina nazionale deve essere compatibile con il resto del diritto
comunitario.
2) Le libertà fondamentali del Trattato CE non impediscono ad uno Stato membro di prescrivere per legge agli operatori televisivi
di destinare il 60% del prefinanziamento annuo menzionato al n. 1, a film europei per il cinema e per la televisione la cui
lingua originale è riconosciuta come lingua ufficiale in tale Stato membro.
3) Una disciplina come quella descritta ai nn. 1 e 2 non costituisce neppure un aiuto concesso dallo Stato ovvero mediante risorse
statali ai sensi dell’art. 87 CE.
1
– Lingua originale: il tedesco.
2
– Corte suprema spagnola.
3
– Siffatto obbligo vale per gli operatori televisivi il cui programma comprende film di «produzione recente», vale a dire
con un’età di produzione inferiore a sette anni.
4
– Direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23, con
rettifiche nella GU L 331, pag. 51); in prosieguo: la «direttiva 89/552».
5
– Direttiva del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio
relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri concernenti
l’esercizio delle attività televisive (GU L 202, pag. 60, in prosieguo: la «direttiva 97/36» o la «direttiva di modifica 97/36»).
6
– Nel 2007 la direttiva 89/552 è stata modificata una seconda volta in alcuni punti sostanziali (v. direttiva del [OSCURATO:PERSONA]
europeo e del Consiglio 11 dicembre 2007, 2007/65/CE, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento
di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri concernenti l’esercizio delle attività
televisive, GU L 332, pag. 27). Poiché tuttavia le ultime modifiche devono essere attuate solo entro il 19 dicembre 2009 (v.
art. 3 della direttiva 2007/65), esse non rivestono interesse per il presente caso.
7
– In prosieguo: la «convenzione UNESCO», il cui testo si trova nell’allegato 1a) alla decisione del Consiglio 18 maggio 2006,
2006/515/CE, relativa alla conclusione della convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni
culturali (GU L 201, pag. 15).
8
– Bulgaria, Danimarca, Germania, Estonia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo,
Ungheria, Malta, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Repubblica slovacca, Finlandia, Svezia e [OSCURATO:PERSONA] (v.
l’elenco degli [OSCURATO:PERSONA] contraenti, disponibile alla pagina internet dell’UNESCO <http://portal.unesco.org/la/convention.asp?KO=31038&language=E&order=alpha#1
>, visitato da ultimo l’8 luglio 2008).
9
– Primo ‘considerando’ della convenzione UNESCO.
10
– Secondo ‘considerando’ della convenzione UNESCO.
11
– Quinto ‘considerando’ della convenzione UNESCO.
12
– Quattordicesimo ‘considerando’ della convenzione UNESCO.
13
– Ley 25/1994, de 12 de juilio, por la que se incorpora al [OSCURATO:PERSONA] la Directiva 89/552/CEE, sobre la
coordinación de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] y Administrativas de los [OSCURATO:PERSONA] relativas al ejercicio de
actividades de [OSCURATO:PERSONA] (BOE n. 166 del 3 luglio 1994, pag. 22342).
14
– Ley 22/1999, de 7 de junio, de Modificación de la Ley 25/1994 por la que se incorpora al [OSCURATO:PERSONA]
la Directiva 89/552/CEE, sobre la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los [OSCURATO:PERSONA] miembros,
relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva (BOE n. 136 dell’8 giugno 1999, pag. 21765).
15
– Ley 15/2001, de 9 de julio, de fomento y promoción de la cinematografía y el sector audiovisual (BOE n. 164 del 10 luglio
2001, pag. 24904).
16
– Real Decreto 1652/2004, de 9 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula la inversión obligatoria para la
financiación anticipada de largometrajes y cortometrajes cinematográficos y películas para televisión, europeos y españoles
(BOE n. 174 del 20 luglio 2004, pag. 26264).
17
– [OSCURATO:PERSONA] del Estado.
18
– V. al riguardo il tredicesimo ‘considerando’ della direttiva 89/552 nonché le sentenze 9 febbraio 1995, causa C‑412/93,
Leclerc-Siplec (Racc. pag. I‑179, punti 29 e 44) e 9 luglio 1997, cause riunite da C‑34/95 a C‑36/95, [OSCURATO:PERSONA] e TV-Shop
(Racc. pag. I‑3843, punto 3).
19
– Come chiarisce il tredicesimo ‘considerando’ della direttiva 89/552, la competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri e delle loro autorità
quanto all’organizzazione e al finanziamento delle emissioni televisive, nonché al contenuto dei programmi non è per esempio
intaccata. Nel medesimo senso il quarantaquattresimo ‘considerando’ della direttiva di modifica 97/36 chiarisce che gli [OSCURATO:PERSONA]
membri possono per esempio applicare agli operatori televisivi il loro diritto della concorrenza.
20
– V. al riguardo l’ultima frase del quarantaquattresimo ‘considerando’ della direttiva 97/36. In senso analogo già le sentenze
[OSCURATO:PERSONA] e TV-Shop (cit. alla nota 18, in particolare punti 50 e 51), nonché 28 ottobre 1999, causa C‑6/98, ARD (Racc. pag. I‑7599,
in particolare punti 49 e 50), nelle quali la Corte di giustizia sottolinea la mancanza di previsioni più rigorose ai sensi
dell’art. 3, n. 1, della direttiva 89/552 nelle disposizioni sulla libera prestazione dei servizi. V., inoltre, sentenza 17
luglio 2008, causa C‑500/06, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑5785, punto 31).
21
– Anche il riferimento al bilancio delle emittenti televisive contenuto nell’art. 5 della direttiva 89/552 non riguarda il
finanziamento della produzione di opere europee bensì solo la loro diffusione televisiva.
22
– Tredicesimo ‘considerando’ della direttiva 89/552.
23
– In modo simile già la sentenza Leclerc-Siplec (cit. alla nota 18, punti 40, 41 e 47), la quale si riferiva al rapporto
fra art. 3, n. 1, e art. 19 della direttiva 89/552.
24
– In senso analogo, per i casi futuri, l’art. 3 decies, n. 1, della direttiva «televisione senza frontiere», aggiunto recentemente,
in combinato disposto con il quarantottesimo ‘considerando’ della direttiva 2007/65.
25
– [OSCURATO:PERSONA] sul sistema di radiodiffusione pubblica negli [OSCURATO:PERSONA] membri è stato introdotto dal Trattato di Amsterdam,
sottoscritto il 2 ottobre 1997, in allegato al Trattato CE ed è pubblicato in GU 1997, C 340, pag. 109.
26
– Quarantacinquesimo ‘considerando’ della direttiva 97/36.
27
– Ciò è confermato espressamente per i casi futuri da parte dell’art. 3 decies, n. 1, della direttiva «televisione senza
frontiere», aggiunto recentemente, nel combinato disposto con il quarantottesimo ‘considerando’ della direttiva 2007/65 in
cui – in relazione ai servizi di media audiovisivi a richiesta – i contributi finanziari dei fornitori di servizi vengono
presentati espressamente come strumenti di promozione della produzione di opere europee.
28
– Diciannovesimo e ventiduesimo ‘considerando’ della direttiva 89/552.
29
– V. anche il ventitreesimo ‘considerando’ della direttiva 89/552, il quale consente espressamente l’applicazione di singole
disposizioni nazionali concernenti il sostegno e lo sviluppo delle produzioni europee, sempreché esse siano conformi al diritto
comunitario.
30
– Sentenza 11 luglio 1985, cause riunite 60/84 e 61/84, Cinéthèque e a. (Racc. pag. 2605, punto 23).
31
– Nel medesimo senso anche il quarantacinquesimo ‘considerando’ della direttiva 97/36, nonché, per i casi futuri, l’art. 3
decies, n. 1, della direttiva «televisione senza frontiere», aggiunto recentemente, in combinato disposto con il quarantottesimo
‘considerando’ della direttiva 2007/65.
32
– Che l’obiettivo principale della direttiva «televisione senza frontiere» sia costituito dalla libera trasmissione di programmi
televisivi risulta, inter alia, dalle sentenze Leclerc-Siplec (cit. alla nota 18, punto 28); [OSCURATO:PERSONA] e TV-Shop (cit. alla
nota 18, punto 3), nonché ARD (cit. alla nota 20, punto 28).
33
– Sentenza Leclerc-Siplec (cit. alla nota 18, punto 44).
34
– In senso analogo – pur se in un altro contesto – sentenze 17 febbraio 2005, causa C‑134/03, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑1167,
punto 38), nonché 26 maggio 2005, causa C‑20/03, Burmanjer e a. (Racc. pag. I‑4133, punto 31, ultima frase).
35
– V. supra, paragrafo 35 di queste conclusioni.
36
– [OSCURATO:PERSONA] 20 ottobre 2005, causa C‑334/03, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (Racc. pag. I‑8911, punto 24), nonché 12 settembre 2006,
causa C‑300/04, Eman e Sevinger (Racc. pag. I‑8055, punto 57).
37
– [OSCURATO:PERSONA] 11 luglio 2006, causa C‑13/05, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑6467, punto 56), nonché 7 settembre 2006, causa C‑81/05,
[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑7569, punti 35 e 41).
38
– V. il diciannovesimo e il ventiduesimo ‘considerando’ della direttiva 89/552 nonché il titolo del suo capitolo III: «Promozione
della distribuzione e della produzione di programmi televisivi».
39
– [OSCURATO:PERSONA] 10 gennaio 2006, causa C‑344/04, IATA e ELFAA (Racc. pag. I‑403, punto 95); Eman e Sevinger (cit. alla nota 36,
punto 57), nonché 11 settembre 2007, causa C‑227/04 P, Lindorfer/Consiglio (Racc. pag. I‑6767, punto 63).
40
– Analogamente, per esempio, le sentenze 13 aprile 2000, causa C‑292/97, Karlsson e a. (Racc. pag. I‑2737, punti 35 e 49);
11 settembre 2003, causa C‑77/02, Steinicke (Racc. pag. I‑9027, punto 61), nonché 22 novembre 2005, causa C‑144/04, Mangold
(Racc. pag. I‑9981, punto 63), in cui la Corte di giustizia accorda agli [OSCURATO:PERSONA] membri, nell’ambito della verifica dei divieti
di discriminazione per il conseguimento di determinati obiettivi nella politica agraria e sociale, un potere discrezionale
ovvero un margine discrezionale di valutazione. Nello stesso senso la Corte di giustizia accorda agli [OSCURATO:PERSONA] membri, nell’ambito
delle libertà fondamentali nei settori non armonizzati, un potere discrezionale di valutazione; v., per esempio, sulla tutela
della salute, sentenza 13 luglio 2004, causa C‑429/02, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑6613, punto 33) e, sulla politica culturale,
sentenza 13 dicembre 2007, causa C‑250/06, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e a. (Racc. pag. I-11135, punto 44).
41
– Art. 5 della direttiva 89/552; v. anche il diciannovesimo e il ventiquattresimo ‘considerando’ della direttiva 89/552 nonché
il trentunesimo ‘considerando’ della direttiva 97/36.
42
– [OSCURATO:PERSONA] 23 febbraio 2006, causa C‑253/03, CLT-UFA (Racc. pag. I‑1831, punti 35 e 36), nonché 10 luglio 2008, causa C-54/07,
Feryn (Racc. pag. I-5187, punto 19).
43
– Tali sono, secondo la normativa spagnola, i film con un’età di produzione inferiore a sette anni (v. art. 5, n. 1, secondo
comma, della legge n. 25/1994 nella sua versione modificata).
44
– V. al riguardo supra paragrafo 57 di queste conclusioni.
45
– V. al riguardo supra paragrafi 58‑61 di queste conclusioni.
46
– Sull’obbligo degli [OSCURATO:PERSONA] membri di rispettare il principio di proporzionalità nell’esercizio delle loro competenze v. sentenze
Karlsson e a. (cit. alla nota 40, punti 45 e 58); 10 marzo 2005, cause riunite C‑96/03 e C‑97/03, Tempelman e van Schaijk
(Racc. pag. I‑1895, punto 46), nonché 27 settembre 2007, causa C‑184/05, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑7897, punto 25).
47
– V. al riguardo la giurisprudenza cit. alla nota 40.
48
– V. per esempio sentenze 12 luglio 2001, causa C‑189/01, Jippes e a. (Racc. pag. I‑5689, punto 81), nonché Tempelman e van
Schaijk (cit. alla nota 46, punto 47).
49
– V. al riguardo supra paragrafo 62 di queste conclusioni.
50
– È vero che il testo della seconda questione fa esclusivamente riferimento alle «opere in lingua originale spagnola» («obras
en lengua original española»). Uno sguardo all’art. 5, n. 1, secondo comma, della legge n. 25/1994 nella versione della legge
n. 15/2001 suggerisce tuttavia che la disciplina spagnola controversa non è limitata ad una sola lingua, bensì si riferisce
a «produzioni la cui lingua originale è una qualsiasi delle lingue ufficiali in [OSCURATO:PERSONA]» («producciones cuya lengua original
sea cualquiera de las oficiales en España»). Come chiarito dal governo spagnolo nell’udienza dinnanzi alla Corte di giustizia,
tale formulazione include anche le lingue ufficiali regionali in [OSCURATO:PERSONA], come il catalano, il galiziano e il basco
51
– V. in particolare paragrafi 35‑54 di queste conclusioni.
52
– V. al riguardo l’ultima frase del quarantaquattresimo ‘considerando’ della direttiva 97/36 nonché la giurisprudenza cit.
alla nota 20 di queste conclusioni.
53
– [OSCURATO:PERSONA] 26 novembre 2002, causa C‑100/01, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑10981, punto 25); 11 dicembre 2003, causa C‑289/02,
AMOK (Racc. pag. I‑15059, punto 25); 10 gennaio 2006, causa C‑222/04, Cassa di Risparmio di Firenze e a. (Racc. pag. I‑289,
punto 99), nonché 11 gennaio 2007, causa C‑40/05, Lyyski (Racc. pag. I‑99, punto 33).
54
– Questa constatazione è stata messa in dubbio dalla FAPAE e in parte anche dall’EGEDA nel procedimento dinanzi alla Corte
di giustizia, in particolare dietro riferimento a diverse coproduzioni transfrontaliere. Al riguardo si deve osservare che
nel procedimento pregiudiziale non spetta alla Corte ma al giudice nazionale accertare i fatti che hanno dato origine alla
causa e trarne le conseguenze ai fini della sua pronuncia; v. sentenze 29 aprile 1982, causa 17/81, Pabst & Richarz (Racc. pag. 1331,
punto 12); 11 dicembre 2007, causa C‑291/05, Eind (Racc. pag. I-10719, punto 18), nonché 1° luglio 2008, causa C‑49/07, MOTOE
(Racc. pag. I‑4863, punto 30).
55
– Diversa potrebbe essere la situazione qualora in un film debba essere recitata la parte di una persona che parla con accento
straniero.
56
– Giurisprudenza costante; v. sulla libera circolazione dei lavoratori sentenze 15 dicembre 1995, causa C‑415/93, [OSCURATO:PERSONA]
(Racc. pag. I‑4921, punti 92, 103 e 104); 27 gennaio 2000, causa C‑190/98, Graf (Racc. pag. I‑493, punti 21‑23), nonché 15
settembre 2005, causa C‑464/02, [OSCURATO:PERSONA]/Danimarca (Racc. pag. I‑7929, punto 45); sulla libertà di stabilimento sentenze
30 novembre 1995, causa C‑55/94, Gebhard (Racc. pag. I‑4165, punto 37), nonché 5 ottobre 2004, causa C‑442/02, CaixaBank [OSCURATO:PERSONA]
(Racc. pag. I‑8961, punto 11); sulla libera prestazione dei servizi sentenze 25 luglio 1991, causa C‑76/90, Säger (Racc. pag. I‑4221,
punto 12), nonché 18 luglio 2007, causa C‑490/04, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (Racc. pag. I‑6095, punto 63); sulla libera circolazione
dei capitali sentenze «[OSCURATO:PERSONA]» 4 giugno 2002, causa C‑367/98, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (Racc. pag. I‑4731, punto 44)
nonché causa C‑483/99, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-4781, punto 40); sentenza 6 dicembre 2007, cause riunite C‑463/04
e C‑464/04, Federconsumatori e a. (Racc. pag. I-10419, punto 19), nonché le mie conclusioni presentate il 14 luglio 2005 nella
sentenza per la causa C‑265/04, Bouanich (Racc. pag. I-923, paragrafo 31).
57
– V. per esempio le sentenze 13 dicembre 2005, causa C‑411/03, SEVIC Systems (Racc. pag. I‑10805, punto 23); 14 dicembre
2006, causa C‑170/05, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Racc. I‑11949, punti 29 e 30), nonché 18 luglio 2007, causa
C‑231/05, Oy AA (Racc. pag. I‑6373, punto 39), nelle quali la «disparità di trattamento» viene considerata una restrizione
di una libertà fondamentale. In maniera analoga la sentenza 11 settembre 2007, causa C‑318/05, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (Racc. pag. I‑6957,
punto 117) parla di una disparità di trattamento la quale può «rendere più difficile» per i soggetti colpiti l’esercizio dei
loro diritti, il che corrisponde alla definizione corrente di restrizione.
58
– Sulla giustificazione di discriminazioni indirette v. per esempio sentenze Karlsson e a. (cit. alla nota 40, punti 44 e
45), nonché 12 dicembre 2006, causa C‑446/04, [OSCURATO:PERSONA] in the FII [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑11753, punto 46).
59
– Sentenza 4 maggio 1993, causa C‑17/92, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑2239, punto 10). Come illustrato dall’avvocato
generale [OSCURATO:PERSONA] al paragrafo 9 delle sue conclusioni presentate il 18 febbraio 1993 in tale causa, nell’utilizzazione
di un film risultano essenziali la concessione dei diritti di distribuzione per un determinato mercato e la cessione, limitata
nel tempo, di diritti di proiezione al pubblico per tale mercato. L’invio (transfrontaliero) di un supporto filmato è solo
una conseguenza logica di tale procedura, cosicché non si può parlare di circolazione delle merci nel senso del Trattato C(E)E.
60
– Secondo giurisprudenza costante, una partecipazione societaria rientra nell’ambito di applicazione della libertà di stabilimento
solo se essa conferisce al socio di cui trattasi una «sicura influenza sulle decisioni della società e consente di indirizzarne
le attività»; v. sentenze 13 aprile 2000, causa C-251/98, Baars (Racc. pag. I‑2787, punto 22); 5 novembre 2002, causa C‑208/00,
Überseering (Racc. pag. I‑9919, punto 77); Oy AA (cit. alla nota 57, punto 20), nonché 6 dicembre 2007, causa C‑298/05, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-10451, punto 30).
61
– Nell’udienza dinanzi alla Corte di giustizia è stato sottolineato che esistono anche coproduzioni il cui prodotto finale
appare in più lingue originali. Laddove questa affermazione dovesse risultare corretta – la dimostrazione spetta al giudice
del rinvio –, l’effetto restrittivo della disciplina spagnola sul prefinanziamento sulla libertà di stabilimento può eventualmente
attenuarsi.
62
– Laddove una partecipazione societaria conferisca al socio di cui trattasi un’influenza determinante sulle decisioni della
società, essa non rientra nell’ambito di applicazione della libera circolazione di capitali bensì in quello della libertà
di stabilimento; v. al riguardo la giurisprudenza citata alla nota 60.
63
– Come già menzionato, in sede di udienza si è fatto riferimento all’esistenza di coproduzioni il cui prodotto finale appare
in più lingue originali. Laddove questa affermazione dovesse risultare corretta – la dimostrazione spetta al giudice del rinvio
–, l’effetto restrittivo della disciplina spagnola sul finanziamento sulla libera circolazione dei capitali può eventualmente
attenuarsi.
64
– Paragrafo 79 di queste conclusioni.
65
– [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 56, punto 104); [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo (cit. alla nota 56, punto 49); 5 dicembre 2006,
cause riunite C‑92/04 e C‑202/04, Cipolla e a. (Racc. pag. I‑11421, punto 61); 11 dicembre 2007, causa C‑438/05, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], «[OSCURATO:PERSONA]» (Racc. Pag. I-10779, punto 75), nonché 18 dicembre 2007,
causa C‑341/05, Laval e Partneri (Racc. Pag. I-11767, punto 101).
66
– In tal senso, per esempio, le sentenze [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 40, punto 33) nonché 6 marzo 2007, cause riunite
C‑338/04, C‑359/04 e C‑360/04, Placanica (Racc. pag. I‑1891, punto 48).
67
– Ventiseiesimo ‘considerando’ della direttiva 89/552.
68
– Quarantaquattresimo ‘considerando’ della direttiva 97/36.
69
– Tredicesimo e ventiduesimo ‘considerando’ della direttiva 89/552.
70
– Trattato sull’Unione europea, sottoscritto a Maastricht il 7 febbraio 1992, entrato in vigore il 1° novembre 1993 (GU C 191,
pag. 1).
71
– Sezione I.1 della Comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] al Consiglio, al [OSCURATO:PERSONA], al Comitato economico e sociale
e al Comitato delle regioni – Un nuovo quadro strategico per il multilinguismo, 22 novembre 2005, COM(2005) 596 def.
72
– [OSCURATO:PERSONA] dei diritti fondamentali dell’Unione europea è stata proclamata solennemente in un primo momento il 7 dicembre
2000 a Nizza (GU 2000, C 364, pag. 1) e quindi una seconda volta il 12 dicembre 2007 a Strasburgo (GU 2007, C 303, pag. 1).
Sebbene essa, in quanto tale, non abbia ancora effetti giuridici vincolanti equiparabili a quelli del diritto primario, essa
fornisce, quantomeno come fonte giuridica di riferimento, indicazioni sui diritti fondamentali garantiti dall’ordinamento
giuridico comunitario; v. al riguardo la sentenza 27 giugno 2006, causa C‑540/03, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, «Ricongiungimento
familiare», (Racc. pag. I‑5769, punto 38) nonché il paragrafo 108 delle mie conclusioni 8 settembre 2005 nella stessa causa,
e inoltre la sentenza 13 marzo 2007, causa C‑432/05, Unibet (Racc. pag. I‑2271, punto 37).
73
– V. in particolare il primo, il secondo e il quinto ‘considerando’ nonché l’art. 1, lett. a), e art. 6, n. 2, lett. a),
della convenzione UNESCO.
74
– Quattordicesimo ‘considerando’ della convenzione UNESCO.
75
– Comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 22 novembre 2005 (cit. alla nota 71, sezione I.1).
76
– Conclusioni del Consiglio, del 22 maggio 2008, sul multilinguismo (GU C 140, pag. 14), affermazione 2.
77
– Art. 1, lett. h), art. 2, n. 2, art. 5 e art. 6, nn. 1 e 2, lett. a), della convenzione UNESCO.
78
– Art. 6, n. 2, lett. b), della convenzione UNESCO.
79
– Art. 20 della convenzione UNESCO, ivi in particolare n. 1, lett. b).
80
– Sentenza 14 settembre 2006, causa C‑386/04, Centro di [OSCURATO:PERSONA] (Racc. I‑8203, punto 45); in senso analogo
sentenza [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e a. (cit. alla nota 40, punto 42). Diversamente ancora la sentenza [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 59, punto 20), in cui la Corte di giustizia aveva respinto la «politica culturale» quale
motivo di giustificazione ai sensi dell’art. 56, n. 1, Trattato CEE (ora art. 46, n. 1 CE), senza spendere neanche una parola
sul suo possibile riconoscimento quale ragione imperativa di interesse pubblico.
81
– Sentenza 26 febbraio 1991, causa C‑180/89, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (Racc. pag. I‑709, punto 20).
82
– Sentenza 26 febbraio 1991, causa C‑154/89, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑659, punto 17).
83
– Sentenza Cinéthèque e a. (cit. alla nota 30, punto 23).
84
– [OSCURATO:PERSONA] 25 luglio 1991, causa C‑288/89, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑4007, punto 23) nonché causa
C‑353/89, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑4069, punto 30); 3 febbraio 1993, causa C‑148/91, [OSCURATO:PERSONA]
(Racc. pag. I‑487, punti 9 e 10); 5 ottobre 1994, causa C‑23/93, TV10 (Racc. pag. I‑4795, punti 18 e 19), nonché [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e a. (cit. alla nota 40, punti 41 e 42).
85
– [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 84, punto 27), [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 84,
punto 45) e ARD (cit. alla nota 20, punto 50).
86
– Sentenza 28 novembre 1989, causa C‑379/87, Groener (Racc. pag. 3967, punto 19); analogamente sentenza [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e a. (cit. alla nota 40, punto 43).
87
– V. supra paragrafo 88 di queste conclusioni.
88
– V. anche sentenza [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e a. (cit. alla nota 40, punto 43).
89
– [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 59, punto 20).
90
– Conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nella sentenza per la causa [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 59,
paragrafo 28).
91
– V. supra paragrafi 97 e 98 di queste conclusioni.
92
– Fra questi casi estremi annovero la commissione di reati adducendo come pretesto l’arte.
93
– In tal senso la proposta della [OSCURATO:PERSONA].
94
– In tal senso l’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nelle sue conclusioni per la sentenza nella causa [OSCURATO:PERSONA]
(cit. alla nota 59, paragrafo 28).
95
– V. al riguardo di nuovo la sentenza [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e a. (cit. alla nota 40, punto 44), in cui
si parla di un ampio potere discrezionale dell’autorità nazionale.
96
– [OSCURATO:PERSONA] 22 marzo 1977, causa 74/76, Iannelli & Volpi (Racc. pag. 557, punto 11) nonché causa 78/76, Steinike & Weinlig
(Racc. pag. 595, punto 8); v. inoltre sentenze 12 dicembre 2002, causa C‑456/00, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑11949,
punto 41), nonché 23 febbraio 2006, cause riunite C‑346/03 e C‑529/03, Atzeni e a. (Racc. pag. I‑1875, punto 84).
97
– V. sezione 2.3 (b) n. 1 della Comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] al Consiglio, al [OSCURATO:PERSONA] europeo, al Comitato economico
e sociale europeo e al Comitato delle regioni su taluni aspetti giuridici riguardanti le opere cinematografiche e le altre
opere audiovisive, COM(2001) 534 def. (GU 2002, C 43, pag. 6), nota come: «comunicazione sul cinema». L’applicazione dei criteri
di compatibilità ivi previsti per gli aiuti di Stato è stata nel frattempo prolungata due volte, e precisamente una prima
volta attraverso la sezione 2, n. 9 della Comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] al Consiglio, al [OSCURATO:PERSONA] europeo, al Comitato
economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul seguito alla comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] su taluni aspetti
giuridici riguardanti le opere cinematografiche e le altre opere audiovisive del 26 settembre 2001, COM(2004) 171 def. (GU 2004,
C 123, pag. 1) e quindi attraverso la Comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa alla proroga della comunicazione facente seguito
alla comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa a taluni aspetti giuridici riguardanti le opere cinematografiche e le altre
opere audiovisive del 26 settembre 2001 (GU 2007, C 134, pag. 5). Ai sensi di quest’ultima i suddetti criteri rimangono in
vigore fino al 31 dicembre 2009.
98
– Ai sensi dell’art. 5, n. 1, secondo comma, della legge n. 25/1994, nella sua versione modificata, almeno il 5% dei proventi
annuali di un operatore televisivo debbono essere utilizzati per il prefinanziamento di film europei per il cinema e per la
televisione, il 60% dei quali deve essere a sua volta destinato a film la cui lingua originale è riconosciuta in [OSCURATO:PERSONA] quale
lingua ufficiale.
99
– La dimostrazione della correttezza di siffatte informazioni spetta al giudice del rinvio.
100
– Art. 5, n. 1, della legge n. 25/1994 nella versione della legge n. 15/2001.
101
– Come già menzionato, questo assunto è stato messo in dubbio dalla FAPAE e in parte anche dall’EGEDA nel corso del procedimento
dinanzi alla Corte di giustizia. Al riguardo occorre tuttavia rammentare che nel procedimento pregiudiziale non spetta alla
Corte di giustizia bensì al giudice nazionale accertare i fatti posti a fondamento della controversia e trarne le conseguenze
per la propria decisione; v. al riguardo la giurisprudenza cit. alla nota 54.
102
– [OSCURATO:PERSONA] 24 luglio 2003, causa C‑280/00, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], «[OSCURATO:PERSONA]» (Racc. pag. I‑7747,
punto 74); 23 marzo 2006, causa C‑237/04, Enirisorse (Racc. pag. I‑2843, punto 38); 30 marzo 2006, causa C‑451/03, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑2941, punto 55) nonché 22 giugno 2006, cause riunite C‑182/03 e C‑217/03, [OSCURATO:PERSONA]
e [OSCURATO:PERSONA] 187/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑5479, punto 84); in senso analogo già la sentenza 21 marzo 1990, causa C‑142/87, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
«Tubemeuse» (Racc. pag. I‑959, punto 25).
103
– [OSCURATO:PERSONA] 15 giugno 2006, cause riunite C‑393/04 e C‑41/05, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑5293, punto 28);
in senso analogo già, pur se con «nuancen» nella formulazione, le sentenze [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 102, punto 75); 3
marzo 2005, causa C‑172/03, Heiser (Racc. pag. I‑1627, punto 27), nonché Enirisorse (cit. alla nota 102, punto 39).
104
– [OSCURATO:PERSONA] 16 maggio 2002, causa C‑482/99, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], «[OSCURATO:PERSONA]» (Racc. pag. I‑4397, punto 23) nonché 20
novembre 2003, causa C‑126/01, GEMO (Racc. pag. I‑13769, punto 23); v. anche sentenze Steinike & Weinlig (cit. alla nota 96,
punto 21) nonché 2 febbraio 1988, cause riunite 67/85, 68/85 e 70/85, van der Kooy/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 219, punto 35).
105
– [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 104, punto 24); GEMO (cit. alla nota 104, punto 24); 15 luglio 2004, causa
C‑345/02, Pearle e a. (Racc. pag. I‑7139, punto 35), nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 187/[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 102, punto 127).
106
– Sentenza Pearle e a. (cit. alla nota 105, punti 35-39).
107
– Sentenza GEMO (cit. alla nota 104, punti 7 e 27).
108
– [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 187/[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 102, punto 87) nonché 7 settembre 2006, causa C‑526/04, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑7529, punti 33‑35); in senso analogo già sentenza 15 marzo 1994, causa C‑387/92, [OSCURATO:PERSONA] de España
(Racc. pag. I‑877, punto 14).
109
– In tal senso la sentenza GEMO (cit. alla nota 104, punto 26).
110
– Sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 104, punti 36 e 37).
111
– [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 104, punto 37) e Pearle e a. (cit. alla nota 105, punti 36 e da 41 alla fine).
112
– [OSCURATO:PERSONA] 17 marzo 1993, cause riunite C‑72/91 e C‑73/91, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑887, punto 21); 1° dicembre 1998,
causa C‑200/97, Ecotrade (Racc. pag. I‑7907, punto 35); 17 giugno 1999, causa C‑295/97, Piaggio (Racc. pag. I‑3735, punto 35),
nonché Pearle e a. (cit. alla nota 105, punto 36).
113
– [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 112, punto 21); Ecotrade (cit. alla nota 112, punto 36) nonché 13 marzo 2001, causa
C‑379/98, PreussenElektra (Racc. pag. I‑2099, punto 62).
114
– Così era, per esempio, nel caso citato dall’UTECA dell’«assoggettamento asimmetrico» ad un contributo (sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit. alla nota 108, punto 34), nonché nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 187/[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 102, punto 87).
115
– In senso analogo sentenze 24 gennaio 1978, causa 82/77, van Tiggele (Racc. pag. 25, punti 24 e 25); PreussenElektra (cit.
alla nota 113, punti 60 e 61), nonché Pearle e a. (cit. alla nota 104, punto 36).
116
– Analogamente, nel caso PreussenElektra la Corte di giustizia ha ritenuto irrilevante la circostanza che fra le imprese
produttrici di energia elettrica interessate dalla disciplina tedesca vi fossero imprese sia private sia pubbliche (sentenza
cit. alla nota 113, punto 55).
117
– Sentenza Steinike & Weinlig (cit. alla nota 96, punti 1 e 22), nonché le sentenze citate alla nota 104 van der Kooy/[OSCURATO:PERSONA]
(punti 35‑38), [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (punti 34, 37 e 38) e GEMO (punti 7 e 27).
118
– V. in tal senso sentenza Pearle e a. (cit. alla nota 104, punti 36 e 41).
119
– Sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 104, punti 34 e 37).
120
– Anche nel caso van der Kooy/[OSCURATO:PERSONA] (sentenza cit. alla nota 104, punti 37 e 38) l’autonomia dell’impresa Gasunie costituiva
una parte essenziale della verifica dell’eventuale sussistenza di un aiuto concesso dallo Stato ovvero mediante risorse statali.
121
– V. al riguardo le mie argomentazioni in merito alla seconda questione pregiudiziale (paragrafi 74‑119 di queste conclusioni).