CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 giugno 2026
Cassazione n. 18098/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
no-già ricorrente-[OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Annunzio-già controricorrente -relativamente della Corte Suprema di Cassazione nr 2025/ 2724Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3001/2025Numero sezionale 2425/2026Numero di raccolta generale 18098/2026Data pubblicazione 05/06/2026Ritenuto che:Con ordinanza nr 2025/ 2724 la Corte di cassazione rigettava il ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] condannando laricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spesedi legittimità liquidate in € 10.000,00 oltre ad € 200,00 per rimborsospese ed al 15% per spese generali ed accessori di legge.Con istanza 5.2.2025 il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la correzionedell’ordinanza n. 2724 del 28 gennaio 2025, pubblicata il 4 febbraio 2025,in quanto non era stata disposta la distrazione delle spese in favore delprocuratore antistatario invocata nel ricorso e che medesima richiesta erastata avanzata con le memorie del 16.1.2025.Con ordinanza del 27.11.2025 questa Corte rilevava che l’istanza dicorrezione non era stata notificata a controparte sicchè in applicazione delprincipio di cui a Sez. U. n. 4353/23, in luogo dell’inammissibilità chederiverebbe dall’omessa notifica dell’istanza, disponeva la conversione delprocedimento di correzione di errore materiale in procedimento di ufficio erinviava a nuovo ruolo per comunicazione della data dell’adunanza adentrambe le parti.Assolto il relativo incombente è stata rifissata nuovamente l’udienzacamerale per la data del 28.05.2026.RAGIONI DELLA DECISIONEConsiderato che:Il ricorso va accolto.Infatti, nel controricorso presentato dal signor [OSCURATO:PERSONA]. nel giudizioproposto dalla [OSCURATO:PERSONA] il difensore avv. D'[OSCURATO:PERSONA] avevaNumero registro generale 3001/2025Numero sezionale 2425/2026Numero di raccolta generale 18098/2026Data pubblicazione 05/06/2026espressamente chiesto la condanna della ricorrente alle spese di giudizioda distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.Deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione, quelloche non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione delpensiero all'atto della formazione del provvedimento e si risolve in unafortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionatada mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come talepercepibile e rilevabile "ictu oculi" (Cass., 26/9/2011, n. 19601).Questa Corte ha altresì affermato che, in caso di omessa pronunciasull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dalprocedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore èlegittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne avevaformulato specifica richiesta, la quale deve ritenersi validamente propostaanche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione in ordine allaavvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione deglionorari, atteso che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenutanella domanda di distrazione (Cass., Sez. U., 27/11/2019, n. 31033).Non occorre provvedere sulle spese del giudizio.Per questa Corte, a sezioni unite, infatti, nel procedimento di correzionedegli errori materiali ex artt. 287,288 e 391-bis c.p.c., avente naturasostanzialmente amministrativa e non diretto a incidere, in situazione dicontrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dalprovvedimento corrigendo, non può procedersi alla liquidazione dellespese, perché in nessun caso è configurabile una situazione disoccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., neppure nell'ipotesi in cui la partenon richiedente, partecipando al contraddittorio, si opponga all'istanza direttifica (Cass., Sez. U, 14/11/2024, n. 29432).Numero registro generale 3001/2025Numero sezionale 2425/2026Numero di raccolta generale 18098/2026Data pubblicazione 05/06/2026 P.Q.MLa Corte accoglie l'istanza e dispone che nell'ordinanza n. 2724/2025,pubblicata il 04.02.2025, ove è scritto "La Corte rigetta il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrentedelle spese di legittimità liquidate in Euro 10.000,00 oltre ad Euro 200,00per rimborso spese ed al 15% per spese generali ed accessori di legge.",deve leggersi ed intendersi:" La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favoredella parte controricorrente delle spese di legittimità liquidate in Euro10.000,00 oltre ad Euro 200,00 per rimborso spese ed al 15% per spesegenerali ed accessori di legge, con attribuzione all'avvocato D'AnnunzioManda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt.288,comma 2, ultimo inciso cod. proc. civ. e 196-quinquies, comma 5,disp. att. cod.proc. civ.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civiledel 28 maggio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])