CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 aprile 2020
Cassazione n. 32667/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32354/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Corrado; -ricorrenti- contro Università degli [OSCURATO:PERSONA] di Roma; -intimata - nonchécontro Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, Ministero della Salute, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in persona dei rispettivi Ministri, Università degli Studi di Napoli, Università degli Studi di Messina e Università degli Studi di Pavia in persona dei rispettivi Rettori, domiciliati ex lege in [OSCURATO:PERSONA] d ei Portoghesi 12 pressol’Avvocatura Generale dello Stato da cui sono difesi per legge; -controricorrenti- avverso la sentenza n. 2027/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal consigliere ENRICOSCODITTI; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ed altri convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e le Università degli Studi di Messina, Napoli, Pavia e [OSCURATO:PERSONA] di Roma, chiedendo la condanna al pagamento della somma di Euro 11.103,82, o la diversa somma, dovuta per la frequentazione dei corsi di specializzazione medica. Il Tribunale adito, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dei Ministeri e delle Università, rigettò la domanda nei confronti della Presidenza del Consiglio dei ministri per prescrizione, reputando inidonea ad interrompere la prescrizione la missiva diretta al M.I.U.R.. Avverso detta sentenza proposero appello gli attori. Con sentenza di data 22 aprile 2020 la Corte d’appello di Roma rigettò l’appello. Premesso che un atto interruttivo indirizzato ad un Ministero competente nella materia dei corsi era idoneo ad interrompere la prescrizione nei confronti della Presidenza del Consiglio, osservò la corte territoriale che del documento in questione, della cui esistenza l’appellante aveva dato atto solo nella comparsa conclusionale di primo grado, non vi era traccia né nelle memorie ai sensi dell’art. 183, comma 6, né nel fascicolo di parte di primo grado (nell’indice del fascicolo cartaceo vi erano solo le note istruttorie e i certificati di specializzazione), sicché non era possibile verificare il contenuto della missiva, per vagliarne l’efficacia di costituzione in mora, né se fosse stata inviata a nome di tutti o alcuni degli appellanti (né poteva farsi applicazione del principio di non contestazione, essendo stata fatta la allegazione dell’esistenza della missiva oltre i termini di preclusione). Aggiunse che la circostanza della menzione nella sentenza impugnata, senza tuttavia descriverne il contenuto o indicarne la data, ma solo affermandone l’inefficacia perché diretta al M.I.U.R., non poteva darne per pacifica l’esistenza e l’effetto interruttivo, non potendo essere vagliato il contenuto. Osservò infine che l’onere di disporre la ricerca di documenti riguardava solo quelli ritualmente depositati, ma nella specie, come detto, non vi era traccia del deposito della messa in mora in questione. Hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] ed altri sulla base di un motivo e resiste con controricorso la parte intimata. Non ha svolto attività difensiva l’Università degli Studi “la Sapienza” di Roma. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha presentato memoria. Considerato che: con il motivo di ricorso si denunciaomesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello ha omesso di considerare che il Tribunale aveva ritenuto documentalmente dimostrata la produzione dell’atto interruttivo e che la circostanza della produzione non era stata contestata dalla controparte. Aggiunge che la questione posta con l’appello era solo quella dell’idoneità interruttiva della missiva. Osserva ancora che non si comprende perché la corte territoriale non abbia disposto le ricerche del documento ritualmente depositato e abbia omesso di esaminare la circostanza decisiva dell’efficacia interruttiva della lettera indirizzata al M.I.U.R. Il motivo è inammissibile. Plurime sono le ragioni di inammissibilità della censura. In primo luogo, vi è un difetto di specificità della censura, perché non si comprende quale sia il fatto di cui si denuncia l’omesso esame, posto che la missiva è una prova documentale e non una circostanza di fatto. Non si comprende cioè se si lamenti il mancato esame del fatto processuale dell’acquisita presenza in atti del documento da parte del Tribunale (il che comunque non è un fatto sostanziale suscettibile di integrare un vizio motivazionale) o il mancato esame della circostanza dell’efficacia interruttiva della missiva (che è circostanza in diritto apprezzata dal giudice di appello, ma esclusa sul piano probatorio per la carenza del documento). In secondo luogo, anche ipotizzando che il fatto omesso sarebbe il contenuto della missiva, resta non assolto l’onere di cui all’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. circa la sede e le modalità di ingresso nel processo di merito del documento attestante la circostanza fattuale. In terzo luogo, non risulta fornita l’indicazione specifica ai sensi dell’art. 366 n. 6 c.p.c. degli atti su cui il motivo si fonda, cioè del contenuto della lettera, della localizzazione della sentenza di primo grado in questo giudizio di legittimità e di quella della memoria con cui la produzione sarebbe avvenuta. In quarto luogo, la censura non attinge le diverse rationes decidendi (ed è pertanto priva di decisività): si osserva che la circostanza documentale non sarebbe controversa, ma il giudice del merito ha affermato chenon può farsi applicazione del principio di non contestazione, essendo stata fatta la allegazione dell’esistenza della missiva oltre i termini di preclusione; si lamenta l’omessa ricerca del documento, ma il giudice del merito ha affermato che non vi è in atti traccia del deposito del documento, che è ciò che legittima l’ordine di ricerca del documento non presente in atti. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 -quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti in via solidale al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-