Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 2024

Cassazione n. 03160/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 26 febbraio 2024 la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Pescara del 7 dicembre 2022, concessa l'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen. in termini di equivalenza alla contestata aggravante, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di mesi otto di reclusione ed euro 200,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] osserva, infatti, come la motivazione resa, sia pur implicitamente, dalla Corte di appello ben rappresenti e giustifichi, in uno con quanto già affermato da parte del primo giudice, le ragioni del mancato riconoscimento all'imputato del beneficio ex art. 62-bis cod. pen., esprimendo argomentazioni prive di vizi logici e coerenti con le emergenze processuali, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 18 settembre 2024 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 26 febbraio 2024 la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Pescara del 7 dicembre 2022, concessa l'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen. in termini di equivalenza alla contestata aggravante, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di mesi otto di reclusione ed euro 200,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] osserva, infatti, come la motivazione resa, sia pur implicitamente, dalla Corte di appello ben rappresenti e giustifichi, in uno con quanto già affermato da parte del primo giudice, le ragioni del mancato riconoscimento all'imputato del beneficio ex art. 62-bis cod. pen., esprimendo argomentazioni prive di vizi logici e coerenti con le emergenze processuali, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01). 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 settembre 2024 Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 03160/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris