CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 24559/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli dichiarava la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione avanzata dallo Stato della Polonia nei confronti del cittadino polacco [OSCURATO:PERSONA], tratto in arresto in Italia il 29 dicembre 2021 e sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, poi sostituita con altra meno gravosa quale quello dell'obbligo di presentazione quotidiana in un ufficio di polizia giudiziaria. Rilevava la Corte territoriale come non vi fossero ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di consegna formulata dal Governo polacco per dare esecuzione all'ordine di carcerazione emesso il 25 marzo 2008 dal Pubblico Ministero del Tribunale di Kielce, in relazione alla sentenza definitiva di condanna del Surdy alla pena di tre anni di reclusione (con residuo pena da espiare di un anno, dieci mesi e diciassette giorni) con riferimento ai reati di rapina aggravata e tentato furto che gli erano stati addebitati. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Surdy, con un atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti tre motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 705, comma 2, cod. proc. pen., per avere la Corte di appello disatteso la richiesta con la quale la dife()sa aveva domandato dirar' seguito all'estradizione, in quanto il prevenuto - che in Italia - risiede stabilmente da venti anni con la sua famiglia - era stato condannato all'esito di un processo non rispettoso dei diritti fondamentali e sarebbe stato consegnato ad uno Stato, che peraltro in questo periodo sta vivendo una grave situazione geopolitica prossima ad uno scenario di guerra, le cui carcere sono gestite senza l'osservanza delle finalità di trattamento rieducativo e con modalità contrarie alla dignità umana dei detenuti. 2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 129 e 157 cod. proc. pen., per avere la Corte distrettuale erroneamente accolto la richiesta di estradizione, nonostante concernente reati commessi nel 1995 rispetto ai quali è già maturato il termine di prescrizione. 2.3. Violazione degli artt. 3, 27 e 117 Cost., anche in relazione ai principi dei Tratadell'Unione europea, per avere la Corte di merito fatto ingiustificatamente applicazione della disciplina della Convenzione europea di estradizione e non anche della più garantista normativa del mandato di arresto europeo, che avrebbe consentito al Surdy di poter ottenere di scontare la pena inflittagli dall'autorità giudiziaria polacca in Italia, dove ha oramai stabili legami familiari, linguistici e lavorativi. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile. 2. Il primo motivo del ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità per la genericità del suo contenuto. Nella giurisprudenza di legittimità si è avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad enunciare, in forma molto indeterminata, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte distrettuale, senza realmente specificare gli aspetti di criticità di passaggi giustificativi della decisione, cioè omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione di una sentenza con la quale i temi della compatibilità della richiesta di estradizione con le regole fissate dall'art. 705, comma 2, cod. proc. pen. non erano stati affrontati perché non posti: questioni che sono state evidenziate con il ricorso in termini molto indeterminati, con un generico riferimento alla situazione di difficoltà sociale che la Polonia sta vivendo in questo periodo perché Stato confinante con l'Ucraina, in cui vi una guerra in corso, e con un altrettanto generico richiamo alle condizioni e al funzionamento delle carceri dello Stato richiedente. Doglianze, dunque, che sono state formulate con una finalità latamente esplorativa, cosa che non è consentita con il ricorso per cassazione. 3. Il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Nella giurisprudenza di legittimità si è reiteratamente affermato il principio secondo il quale, nei rapporti di estradizione regolati dalla Convenzione europea del 13 dicembre 1957, l'avvenuta prescrizione del reato è causa ostativa all'accoglinnento della domanda, secondo la legislazione della parte richiedente o della parte richiesta, unicamente nell'ambito delle cd. estradizioni processuali, relative cioè all'esercizio dell'azione penale o comunque a un procedimento in corso di svolgimento, non ancora esaurito con sentenza definitiva, e non anche - come nella fattispecie è accaduto - nell'ambito delle estradizioni avviate per finalità di esecuzione penale (in questo senso, tra le altre, Sez. 6, n. 41992 del 10/09/2019, Vaghi, Rv. 277204; Sez. 6, n. 37657 del 10/06/2014, Bibileishvili, Rv. 261900; Sez. 6, n. 45051 del 20/12/2010, Mandachi, Rv. 249218). Non conduce a differente soluzione la circostanza che la pena da eseguire potrebbe essersi nel frattempo estinta, in quanto, in tema di estradizione, le condizioni in presenza delle quali procedere alla consegna devono essere valutate al momento della presentazione della domanda, sicché la disposizione introdotta dall'art.8, comma 1, della Convenzione di Dublino del 1996, ratificata dall'Italia con legge 21 luglio 2019, n. 66, in base alla quale non è più motivo di rifiuto l'intervenuta prescrizione del reato o della pena secondo la legislazione dello Stato richiesto, si applica anche ai procedimenti estradizionali riguardanti reati commessi prima della suddetta modifica normativa (in questo senso Sez. 6, Sentenza n. 5497 del 02/02/2021, Q., Rv. 280630). 4. Anche il terzo motivo del ricorso è privo di pregio. Il ricorrente ha sostanzialmente riproposto, senza offrire alcun concreto dato di novità, questioni che sono state già portate all'esame della Corte costituzionale, che aveva avuto modo di sottolineare come fosse inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., al diritto alla libera circolazione ed al libero soggiorno negli Stati membri, garantito dall'art. 21 TFUE, e, pertanto, all'art. 117, primo comma, Cost. - dell'art. 705 cod. proc. pen. e dell'art. 40 della legge 22 aprile 2005, n. 69, nella parte in cui non prevedono, in una situazione analoga a quella richiamata dall'art. 18, comma 1, lettera r), della medesima legge, che la Corte di appello, in relazione ad una domanda di estradizione presentata dopo il 14 maggio 2005 da uno Stato membro dell'Unione europea, sulla base di una sentenza di condanna, divenuta esecutiva dopo il 1 gennaio 2004, ad una pena privativa della libertà personale, per un reato commesso prima del 7 agosto 2002, pronunci sentenza contraria alla estradizione di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia la residenza o la dimora nel territorio italiano, quando ritenga che tale pena sia eseguita in Italia conformemente al diritto interno. In particolare, la Consulta ha considerato non ammissibile la sollecitazione finalizzata ad ottenere l'inserimento, nel complesso normativo dell'estradizione, di un nuovo caso di rifiuto all'estradizione, evidentemente mutuato dalla disciplina del mandato di arresto europeo, per permettere che la pena sia eseguita in Italia conformemente al diritto interno: consentendo, nella fase giurisdizionale del procedimento di estradizione, non solo la possibilità di 'k<, ( impedire la 'traditio', ma anche di eseguire la pena nel nostro ordinamento conformemente al diritto interno, inserendo nel procedimento di estradizione un'anticipazione di quanto previsto dalle norme sul MAE, previo intervento anche sull'art. 40 della citata legge n. 69 del 2005. Risultato, questo, che - si è chiarito - determinerebbe, non più una normativa intertemporale, ma un singolare innovativo meccanismo, diverso tanto dal precedente quanto da quello 'a regime', creando un sistema 'spurio' anche rispetto alla stessa norma transitoria; e che, in ogni caso, sarebbe stata possibile l'adozione di una sentenza manipolativa a contenuto costituzionalmente non obbligato, in quanto, a fronte dei problemi posti dal giudice a quo, sarebbero stati parimenti praticabili più soluzioni perché tutte non obbligate costituzionalmente (Corte cost., sent. n. 274 del 2011; conf. Corte cost., ord. n. 10 del 2012). Né su tale quadro di riferimento ha inciso la riforma della disciplina del mandato di arresto europeo contenuta nel più recente d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, le cui modifiche normative sono, anzi, caratterizzate da una notevole riduzione dei casi di rifiuto obbligatorio della consegna e dalla confluenza dell'ipotesi rilevante nella fattispecie (già previsto dall'art. 18, comma 1, lett. r) e poi dall'art. 18 -bis della legge n. 69 del 2005) nell'elenco dei casi di rifiuto facoltativo della consegna: situazioni regolate da disposizioni per la cui operatività intertemporale restano pienamente valide le argomentazioni esposte nelle richiamate pronunce della giurisprudenza costituzionale. In tale contesto costituisce adeguata 'valvola di sfogo' del sistema la disposizione dettata dall'art. 708 cod. proc. pen. che, in una logica di rapporti intergovernativi qual è quella vigente in materia estradizionale, rimette al Ministro della giustizia ogni più opportuna valutazione discrezionale nella fase di esecuzione della consegna. Per completezza va ribadito che secondo l'orientamento interpretativo di questa Corte regolatrice, in tema di estradizione esecutiva del cittadino italiano verso un paese dell'Unione Europea, la richiesta di esecuzione della pena detentiva nello Stato italiano, in ragione della cittadinanza dell'estradando e dei suoi legami familiari e lavorativi con il territorio, non può essere avanzata nella fase giurisdizionale della procedura, demandata alla corte di appello, non trovando applicazione il meccanismo di cooperazione giudiziaria disciplinato dalla decisione-quadro 2008/909/GAI, sul reciproco riconoscimento delle sentenze di condanna, e potendo la questione essere proposta dall'estradando nella fase amministrativa di competenza ministeriale. (Sez. 6, Sentenza n. 6635 del 03/02/2022, Salis, Rv. 282904).5. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore