Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1990
ECLI:EU:C:1990:147
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61988CJ0344_IT
[OSCURATO:PERSONA] procedimento C-344/88,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del trattato CEE, dal Finanzgericht di Monaco di Baviera ( RF di Germania ) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
[OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co KG,
e
Hauptzollamt ( ufficio doganale principale ) di Norimberga-Fuerth,
domanda vertente sull' interpretazione delle voci e sottovoci tariffarie 84.59 E, "macchine, apparecchi e congegni meccanici", 82.04, "altri utensili e utensileria a mano", 90.17, "strumenti ed apparecchi per la medicina", nonché delle voci e sottovoci 71.16 A, "minuterie di fantasie", e 73.31 B, "punte, chiodi, rampini" dell' allegato al regolamento del Consiglio 30 dicembre 1979, n . 3000, recante modifica del regolamento n . 2800/78 che modifica il regolamento n . 950/68 relativo alla tariffa doganale comune ( GU L 342, pag . 1 ),
LA CORTE ( prima sezione ),
composta dai signori [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, R . Joliet e G.C . [OSCURATO:PERSONA], giudici,
( motivazione non riprodotta )
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht di Monaco di Baviera, con ordinanza 27 giugno 1988, dichiara :
[OSCURATO:PERSONA]
1 ) La sottovoce 71.16 A della tariffa doganale comune deve essere interpretata nel senso che essa comprendeva, anche prima dell' entrata in vigore del regolamento della Commissione 8 dicembre 1981, n . 3558, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 71.16 A della tariffa doganale comune, gli aghi per orecchie del tipo indicato in detto regolamento .
2 ) La sottovoce 84.59 E II della tariffa doganale comune dev' essere interpretata nel senso che essa comprende gli apparecchi per forare le orecchie .