Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:F:2007:176
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] (Seconda Sezione)
17 ottobre 2007
Causa F‑114/06
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – [OSCURATO:PERSONA] – Promozione – Mancata iscrizione nell’elenco dei funzionari promossi – Esercizio di promozione 2005 – Punti di priorità – Merito – Anzianità – Eccezione di illegittimità – Ricevibilità»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede, in via principale, l’annullamento
dell’elenco dei funzionari promossi per l’esercizio di promozione 2005, nella misura in cui tale elenco non riporta il suo
nome, e, in subordine, l’annullamento della decisione di attribuzione dei punti di priorità che lo riguardano per il detto
esercizio.
Decisione:
Il ricorso è respinto in parte in quanto manifestamente irricevibile e in parte in quanto manifestamente infondato. Ciascuna
parte sopporterà le proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA] – Ricorso – Atto che arreca pregiudizio – Proposta di un comitato di promozione ai fini dell’attribuzione dei punti
di priorità – Esclusione
(Statuto dei funzionari, artt. 25, secondo comma, 45, 90 e 91)
Non costituisce un atto che arreca pregiudizio una proposta formulata da un comitato di promozione ai fini dell’attribuzione
di punti di priorità di diverse categorie previsti da un sistema di promozione istituito da una normativa interna della [OSCURATO:PERSONA].
I comitati di promozione non sono infatti competenti a prendere decisioni relativamente all’attribuzione di punti di priorità.
Di conseguenza, se, in forza dell’art. 25, secondo comma, dello Statuto, ogni decisione a carico dell’interessato dev’essere
motivata, lo stesso non vale per quanto riguarda una siffatta proposta di un comitato di promozione nei confronti di un funzionario
non promosso.
(v. punto 50)