Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2022
ECLI:EU:C:2022:919
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CJ0302
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
24 novembre 2022 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Controversia principale divenuta priva di oggetto – Non luogo a statuire»
Nella causa C‑302/21,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Juzgado de [OSCURATO:PERSONA] n
o
4 de Castelló de la Plana (Tribunale di primo grado n. 4 di Castelló de la Plana, Spagna), con decisione del 7 maggio 2021, pervenuta in cancelleria il 12 maggio 2021, nel procedimento
Casilda
contro
[OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta da C. Lycourgos, presidente di sezione, L.S. Rossi, J.‑C. Bonichot, S. Rodin e O. Spineanu-Matei (relatrice), giudici,
avvocato generale: G. Pitruzzella
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
–
per [OSCURATO:PERSONA] SA, da D. [OSCURATO:PERSONA]Escudero e C. [OSCURATO:PERSONA], abogados;
–
per il governo spagnolo, da M.J. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente;
–
per la Commissione europea, da J. [OSCURATO:PERSONA], I. Rubene e N. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dei principi del primato del diritto dell’Unione e della certezza del diritto, dell’articolo 120 TFUE nonché dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (
GU 1993, L 95, pag. 29
).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra Casilda, una consumatrice, e [OSCURATO:PERSONA] SA in merito a un contratto di credito rinnovabile, concesso da [OSCURATO:PERSONA] a quest’ultima, il cui tasso d’interesse avrebbe carattere usurario.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Direttiva 93/13
3
L’articolo 4 della direttiva 93/13 prevede quanto segue:
«1. Fatto salvo l’articolo 7, il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende.
2. La valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte né sulla definizione dell’oggetto principale del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile».
4
L’articolo 8 di tale direttiva recita:
«[OSCURATO:PERSONA] membri possono adottare o mantenere, nel settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni più severe, compatibili con il trattato, per garantire un livello di protezione più elevato per il consumatore».
Direttiva 2008/48/CE
5
L’articolo 22 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (
GU 2008, L 133, pag. 66
), intitolato «Armonizzazione e obbligatorietà della direttiva», così dispone:
«1. Nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non possono mantenere né introdurre nel proprio ordinamento disposizioni diverse da quelle in essa stabilite.
2. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché i consumatori non possano rinunciare ai diritti loro conferiti dalle disposizioni della legislazione nazionale che danno esecuzione o che corrispondono alla presente direttiva.
3. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono inoltre affinché le disposizioni adottate per dare esecuzione alla presente direttiva non possano essere eluse attraverso l’impiego di forme particolari di contratti, in particolare includendo prelievi o contratti di credito che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva in contratti di credito la cui natura o finalità consenta di evitare l’applicazione della direttiva stessa.
(...)».
Diritto spagnolo
Codice civile
6
Ai sensi dell’articolo 1255 del Código civil (codice civile), «le parti contraenti possono stipulare le pattuizioni, le clausole e le condizioni che ritengono opportune, purché non siano contrarie alla legge, al buon costume o all’ordine pubblico».
Legge sull’usura
7
Ai sensi dell’articolo 1, primo comma, della Ley sobre nulidad de los contratos de préstamos usurarios (Legge sulla nullità dei contratti di prestito usurario) del 23 luglio 1908 (BOE n. 206, del 24 luglio 1908; in prosieguo: la «legge sull’usura»):
«È nullo qualsiasi contratto di prestito in cui sia stipulato un tasso di interesse significativamente superiore al normale tasso di interesse sul denaro e manifestamente sproporzionato rispetto alle circostanze del caso o le cui condizioni siano leonine, ove vi siano motivi per ritenere che il mutuatario vi abbia acconsentito a causa della sua situazione di difficoltà, della sua inesperienza o di una limitazione delle sue facoltà mentali».
LGDCU
8
L’articolo 80 della rifusione della legge generale relativa alla tutale dei consumatori e degli utenti, approvata con [OSCURATO:PERSONA] 1/2007, por el que se aprueba el texto refundido de la [OSCURATO:PERSONA] para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (regio decreto legislativo 1/2007 recante rifusione della legge generale relativa alla tutela dei consumatori e degli utenti), del 16 novembre 2007 (BOE n. 287, del 30 novembre 2007; in prosieguo: la «LGDCU»), relativo ai «Requisiti applicabili alle clausole non negoziate individualmente», menziona tra tali requisiti, alla lettera c), la «buona fede e [il] giusto equilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti, escludendo così, in ogni caso, il ricorso alle clausole abusive».
9
Ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 1, della LGDCU:
«Si considerano abusive tutte le clausole non negoziate individualmente e tutte le pratiche non autorizzate espressamente e che, in contrasto con il requisito della buona fede, determinino a danno del consumatore e dell’utente uno squilibrio significativo fra i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal contratto».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
10
L’8 aprile 2011 la ricorrente nel procedimento principale, una consumatrice, ha sottoscritto con [OSCURATO:PERSONA] un contratto di credito al consumo di tipo rinnovabile (
revolving
), che prevedeva un tasso annuo effettivo globale (in prosieguo: il «TAEG») del 23,14% e al quale era associata la messa a disposizione di una carta di credito (in prosieguo: il «contratto di credito in questione»).
11
Tale consumatrice ha proposto dinanzi al giudice del rinvio, lo Juzgado de [OSCURATO:PERSONA] n
o
4 de Castelló de la Plana (Tribunale di primo grado n. 4 di Castelló de la Plana, Spagna), un’azione diretta a far dichiarare la nullità del contratto di credito in questione, deducendo, in via principale, una mancanza di trasparenza e di informazione al momento della sua conclusione nella parte in cui fissa un TAEG del 23,14% e, in subordine, il fatto che tale tasso d’interesse dev’essere qualificato come usurario. Tale azione mira altresì alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] a rimborsarle gli interessi già corrisposti, fermo restando che la ricorrente nel procedimento principale dev’essere tenuta esclusivamente al rimborso del capitale prestato.
12
[OSCURATO:PERSONA] contesta la mancanza di trasparenza e il carattere usurario del contratto di credito in questione. A tal fine richiama, in particolare, la sentenza n. 149/2020 del [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema, Spagna), del 4 marzo 2020 (ES:TS:2020:600), relativa a un’interpretazione della legge sull’usura. Da tale sentenza discenderebbe che non si può ritenere che il tasso stipulato nel contratto di credito in questione presenti carattere usurario. Infatti, da detta sentenza risulterebbe che, per determinare se un tasso d’interesse rivesta tale carattere, occorre fare riferimento al tasso d’interesse medio applicabile alla categoria cui appartiene l’operazione di cui trattasi, come pubblicato nelle statistiche ufficiali della Banca nazionale di Spagna. Nel caso di specie, il TAEG del 23,14% menzionato nel contratto di credito in questione sarebbe inferiore al tasso d’interesse medio generalmente applicato per tale categoria di contratti, ossia i contratti di credito rinnovabili.
13
Il giudice del rinvio nutre dubbi sulla compatibilità delle sentenze del [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) n. 628/2015, del 25 novembre 2015 (ES:TS:2015:4810), e n. 149/2020, del 4 marzo 2020 (ES:TS:2020:600), con i principi del primato del diritto dell’Unione e della certezza del diritto nonché con le direttive 93/13 e 2008/48.
14
Secondo il giudice del rinvio, i principi elaborati in tali sentenze del [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) non solo snaturano la nozione di «usura», in quanto ne eliminano l’aspetto soggettivo, ossia la valutazione di una situazione di vulnerabilità in capo al consumatore, ma sono altresì incompatibili con l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, in quanto permettono la fissazione o il controllo giurisdizionale del prezzo o, ancora, del costo del credito al consumo, senza fondamento giuridico e al di fuori dell’ambito dell’accertamento della nullità del contratto per il suo carattere usurario. Di conseguenza, tale giudice si pone la questione se, conformemente al principio del primato del diritto dell’Unione, esso debba disapplicare tale giurisprudenza del [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) nell’ambito della controversia di cui è investito.
15
Inoltre, poiché il [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) avrebbe deciso, nella sentenza n. 149/2020, del 4 marzo 2020 (ES:TS:2020:600), che il giudice può esaminare il carattere abusivo della clausola che fissa il tasso d’interesse solo qualora il consumatore abbia formulato una domanda in tal senso, tale giurisprudenza sarebbe altresì incompatibile con l’obbligo per il giudice, derivante dalla direttiva 93/13, di verificare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola di un contratto di credito al consumo.
16
Infine, secondo il giudice del rinvio, il [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema), in tale sentenza, ha limitato il potere discrezionale del giudice nazionale quanto al carattere eventualmente usurario di un contratto di credito al consumo, fissando, a tal fine, criteri che non sono né oggettivi né precisi, violando così il principio della certezza del diritto, come dimostrerebbe la giurisprudenza discordante dei giudici nazionali. Tale incertezza giuridica sarebbe incompatibile con l’obiettivo di efficacia del funzionamento del mercato interno del credito al consumo al quale tenderebbero la direttiva 2008/48 e l’articolo 120 TFUE.
17
In tale contesto, lo Juzgado de [OSCURATO:PERSONA] n
o
4 de Castelló de la Plana (Tribunale di primo grado n. 4 di Castelló de la Plana) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
a)
Secondo il principio del “primato” del diritto dell’Unione nel suo ambito di applicazione, in particolare nel campo della disciplina del credito al consumo e dei contratti con i consumatori, si chiede se la conformità con il diritto dell’Unione della giurisprudenza dettata dal [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) spagnolo, in qualità di corte superiore, nell’interpretazione e applicazione della [legge relativa all’usura], quale normativa nazionale, nella misura in cui detta giurisprudenza si estende non solo al piano dell’invalidità del contratto concluso, bensì anche alla definizione dell’“oggetto principale” del contratto di credito al consumo, nella modalità di credito “revolving”, e all’adeguatezza del rapporto “qualità/prezzo” del servizio prestato, debba essere valutata “d’ufficio” dal giudice nazionale, o al contrario, come dichiarato dal [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) spagnolo, detto dovere di valutare la conformità al diritto dell’Unione e alle sue direttive sia condizionato o subordinato al “petitum” del ricorrente (principio dispositivo), cosicché se si chiede la nullità del contratto di credito al consumo a causa della “sua natura usuraria” con un’azione “unica o principale”, in quanto azione derivante da una disposizione nazionale, si deve intendere che il primato del diritto dell’Unione e la sua portata armonizzante “non entrano in gioco”, sebbene la giurisprudenza del [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) spagnolo, nell’interpretazione e applicazione della citata legge sull’usura, si estenda alla definizione dell’oggetto principale e all’adeguatezza del rapporto qualità/prezzo del credito al consumo, oggetto della controversia che il giudice nazionale è chiamato a risolvere.
b)
Conformemente al suddetto primato e alla portata armonizzante del diritto dell’Unione nell’ambito della disciplina del credito al consumo e della sua contrattazione con i consumatori, considerato che la giurisprudenza stessa del [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) spagnolo ha ribadito, in numerose sentenze, che l’“esclusione” prevista all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva [93/13], quale norma armonizzata, è stata integralmente recepita nell’ordinamento giuridico spagnolo, per cui non è opportuno che il giudice nazionale effettui un controllo giurisdizionale dei prezzi, considerato che non esiste nell’ordinamento spagnolo una norma giuridica che consenta o preveda, in generale, detto controllo giurisdizionale dei prezzi, ivi compresa la stessa [legge sull’usura], considerato, inoltre, che non è stata valutata l’eventuale mancanza di trasparenza della clausola che determina il prezzo del credito al consumo, si chiede se sia contrario all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 che l’organo giurisdizionale nazionale, in applicazione di una normativa nazionale, la suddetta legge sulla repressione dell’usura del 1908, al di fuori della sua naturale applicazione nell’ambito della dichiarazione di nullità del contratto stipulato, eserciti, a titolo di potere “ex novo”, un “controllo giurisdizionale” sull’oggetto principale del contratto che determini, in generale, il prezzo del credito al consumo, inteso con riferimento al suo tasso d’interesse remunerativo (TIN), o il costo del credito al consumo, inteso con riferimento al suo [TAEG].
c)
Conformemente a quanto esposto in precedenza e considerato il quadro normativo e di armonizzazione stabilito dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, con particolare riguardo alle competenze dell’Unione per quanto concerne il funzionamento del mercato interno, si chiede se il controllo effettuato dal giudice nazionale al fine di determinare, in generale, il prezzo o il costo del credito al consumo, senza essere previamente ed espressamente previsto da una norma nazionale, «sia compatibile» con l’articolo 120 TFUE, in relazione ad un’economia di mercato aperta e al principio della libera contrattazione tra le parti.
2)
Conformemente al principio del primato del diritto dell’Unione nell’ambito di armonizzazione di sua competenza, in particolare, nel campo delle direttive che disciplinano il credito al consumo e la contrattazione con i consumatori, considerato che il principio di certezza del diritto costituisce un presupposto necessario per il corretto ed efficace funzionamento del mercato interno del credito al consumo, si chiede se sia contraria a detto principio di certezza del diritto, per il corretto funzionamento del mercato interno del credito al consumo, la limitazione del [TAEG] che può essere imposta, in generale, al consumatore in un contratto di credito al consumo al fine di combattere l’usura, stabilita dal [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) spagnolo, sulla base di parametri che non sono oggettivi e precisi, bensì impiegando un mero riferimento approssimativo, in modo da lasciare alla discrezionalità di ciascun organo giurisdizionale nazionale la sua determinazione concreta per la risoluzione della controversia di cui è investito».
Procedimento dinanzi alla Corte
18
Il giudice del rinvio ha chiesto che la presente causa sia sottoposta a procedimento accelerato ai sensi dell’articolo 105 del regolamento di procedura della Corte. A sostegno della sua domanda, il giudice del rinvio ha precisato che le questioni sollevate hanno un impatto significativo sull’attuale contesto del mercato finanziario del credito al consumo.
19
L’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura prevede che, su domanda del giudice del rinvio o, in via eccezionale, d’ufficio, quando la natura della causa richiede un suo rapido trattamento, il presidente della Corte, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, può decidere di sottoporre un rinvio pregiudiziale a procedimento accelerato.
20
A tal proposito, per quanto riguarda il fatto che le questioni sollevate dalla presente causa riguardano potenzialmente un gran numero di persone e di rapporti giuridici, occorre ricordare che il procedimento accelerato previsto da tale disposizione costituisce uno strumento procedurale destinato a rispondere ad una situazione di urgenza straordinaria (v., in tal senso, sentenza del 15 settembre 2022, Veridos,
C‑669/20
,
EU:C:2022:684
, punto
24
e giurisprudenza citata).
21
Orbene, il numero rilevante di persone o di situazioni giuridiche potenzialmente interessate dalla decisione che un giudice del rinvio deve adottare dopo aver adito la Corte in via pregiudiziale non è, in quanto tale, suscettibile di costituire una circostanza eccezionale idonea a giustificare il ricorso a un procedimento accelerato [sentenza del 3 marzo 2022, Presidenza del Consiglio dei Ministri e a. (Medici specialisti in formazione),
C‑590/20
,
EU:C:2022:150
, punto
28
e giurisprudenza citata].
22
In tali circostanze, il 12 maggio 2021 il presidente della Corte ha deciso, sentiti la giudice relatrice e l’avvocato generale, che tale domanda non doveva essere accolta.
Sviluppi intervenuti successivamente alla presentazione della domanda di pronuncia pregiudiziale
23
Con lettera del 1
o
agosto 2022, [OSCURATO:PERSONA] ha informato la Corte, presentando documenti giustificativi, da un lato, che, il 29 aprile 2021, un atto di acquiescenza, con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva accettato tutte le domande della ricorrente nel procedimento principale, era stato depositato dinanzi al giudice del rinvio. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] afferma che le parti nel procedimento principale sono giunte ad un accordo transattivo con il quale la ricorrente nel procedimento principale rinuncia a tutti i capi della domanda in cambio del pagamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] dell’importo reclamato. A tale lettera sono state allegate una copia della domanda di omologazione dell’accordo transattivo, presentata al giudice del rinvio il 10 maggio 2021, nonché una copia della prova del pagamento dell’importo concordato in data 12 maggio 2021.
24
Ai sensi di detto accordo, si pone fine al contratto di credito in questione e ciascuna delle parti dichiara di non pretendere più nulla dall’altra.
25
Interrogato dalla Corte in ordine alla questione se una risposta alle questioni pregiudiziali gli fosse ancora necessaria ai fini della soluzione della controversia principale, il giudice del rinvio ha indicato, nella sua risposta del 31 agosto 2022, di avere deciso, in data 7 maggio 2021, che, nonostante l’atto di acquiescenza, la domanda di pronuncia pregiudiziale doveva essere mantenuta poiché ad essa era sotteso un interesse generale manifesto. Inoltre, in data 11 maggio 2021, esso ha deciso che non era possibile dare un seguito favorevole alla domanda di omologazione dell’accordo transattivo fintantoché il procedimento fosse sospeso in attesa della pronuncia pregiudiziale della Corte.
Sul non luogo a statuire
26
Secondo una costante giurisprudenza della Corte, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di fatto e di diritto che egli individua sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza (sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e [OSCURATO:PERSONA],
C‑558/18 e C‑563/18
,
EU:C:2020:234
, punto
43
e giurisprudenza citata).
27
Tuttavia, sempre secondo costante giurisprudenza, il procedimento ex articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi d’interpretazione del diritto dell’Unione loro necessari per risolvere le controversie che essi sono chiamati a dirimere (sentenza del 26 marzo 2020, Miasto Łowicz e [OSCURATO:PERSONA],
C‑558/18 e C‑563/18
,
EU:C:2020:234
, punto
44
).
28
Inoltre, in conformità dell’articolo 100, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura, la Corte può, in qualsiasi momento, constatare la sopravvenuta mancanza dei presupposti della sua competenza.
29
Nel caso di specie, da un lato, dalla lettera del 1
o
agosto 2022 trasmessa alla Corte da [OSCURATO:PERSONA] risulta che le parti del procedimento principale hanno concluso un accordo transattivo, mediante il quale la ricorrente nel procedimento principale, in cambio del pagamento di una somma da parte di [OSCURATO:PERSONA], rinuncia a qualsiasi domanda nei suoi confronti basata sul contratto di credito in questione. Come risulta dalla sua lettera del 31 agosto 2022 e dai documenti ad essa allegati, il giudice del rinvio conferma l’esistenza di tale accordo transattivo.
30
[OSCURATO:PERSONA] lato, si deve constatare che, nella lettera del 31 agosto 2022, il giudice del rinvio ha dichiarato di voler mantenere la sua domanda di pronuncia pregiudiziale sulla base del rilievo che le sue questioni vertono su una materia di interesse generale. A suo avviso, le risposte potrebbero porre fine a una situazione di incertezza giuridica, generata dalla giurisprudenza del [OSCURATO:PERSONA] (Corte suprema) e potrebbero essere pertinenti ai fini della soluzione di numerose controversie analoghe pendenti, tra l’altro, dinanzi ad esso.
31
Tuttavia, secondo una giurisprudenza costante, una domanda di pronuncia pregiudiziale si giustifica non con la formulazione di pareri a carattere consultivo su questioni generali o teoriche, bensì con la necessità di dirimere concretamente una controversia. Pertanto, laddove risulti che le questioni poste manifestamente non sono più pertinenti ai fini della soluzione di tale controversia, la Corte deve dichiarare il non luogo a statuire [sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema),
C‑585/18, C‑624/18 e C‑625/18
,
EU:C:2019:982
, punto
70
e giurisprudenza citata].
32
In particolare, poiché risulta sia dal tenore letterale sia dall’impianto sistematico dell’articolo 267 TFUE che il procedimento pregiudiziale presuppone la pendenza dinanzi ai giudici nazionali di un’effettiva controversia, nell’ambito della quale essi dovranno emettere una pronuncia che possa tener conto della sentenza pregiudiziale, la Corte deve concludere per il non luogo a statuire se la controversia principale è divenuta priva di oggetto [v., in tal senso, sentenza del 12 marzo 1998, Djabali,
C‑314/96
,
EU:C:1998:104
, punti
21
e
22
, nonché ordinanza del 1o ottobre 2019, YX (Trasmissione di una sentenza allo Stato membro di cittadinanza della persona condannata),
C‑495/18
,
EU:C:2019:808
, punti
19
e da 24 a 26].
33
Nel caso di specie, sebbene la controversia principale sia ancora formalmente pendente dinanzi al giudice del rinvio, poiché quest’ultimo ha deciso di sospendere il procedimento ai fini del presente rinvio pregiudiziale, dalle informazioni a disposizione della Corte risulta che le parti del procedimento principale hanno concluso un accordo transattivo, il quale è stato eseguito, e che esse hanno presentato al giudice del rinvio una domanda di omologazione di tale accordo che pone fine alla loro controversia. Ne consegue che una risposta della Corte alle questioni poste dal giudice del rinvio non sarebbe di alcuna utilità a quest’ultimo per statuire su tale controversia, la quale è divenuta priva di oggetto.
34
In tali circostanze, non vi è luogo a statuire sulla domanda di pronuncia pregiudiziale.
Sulle spese
35
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
Non vi è luogo a statuire sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de [OSCURATO:PERSONA] n
o
4 de Castelló de la Plana (Tribunale di primo grado n. 4 di Castelló de la Plana, Spagna), con decisione del 7 maggio 2021.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: lo spagnolo.