CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 ottobre 2025
Cassazione n. 32902/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1605/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 21360/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha confermato la sentenza del Tribunale di Locri del 30/06/2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di giustizia per i delitti allo stesso ascritti (artt. 640 e 61 n. 2, 494 cod. pen.). 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio della motivazione in ogni sua forma in relazione all’art. 640 cod. pen.; la Corte di appello ha sostanzialmente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 32902/2025 Roma, lì, 06/10/2025 omesso di rispondere effettivamente alle censure difensive proposte con l’appello; la mera disponibilità della carta postepay sulla quale era stato effettuato il versamento da parte della persona offesa non poteva essere ritenuto elemento risolutivo; al massimo, il ricorrente avrebbe potuto rispondere di un illecito civilistico; era stata omessa la considerazione dell’errore contenuto nella polizza in ordine al mezzo assicurato, così come l’omessa indicazione della targa. 2.2. Violazione di legge e vizio della motivazione in ogni sua forma in relazione all’art. 494 cod. pen. per mancanza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato; l’essersi qualificato come agente assicurativo non integra la condotta imputata, atteso che da tale qualifica non discende alcun effetto giuridico e d’altra parte nel corso dell’esame dibattimentale la persona offesa non ha mai dichiarato che il [OSCURATO:PERSONA] si sia attribuito tale qualità. 2.3. Violazione di legge e vizio della motivazione in ogni sua forma per non avere riconosciuto la possibile applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.; la Corte di appello non ha adeguatamente valorizzato gli elementi positivi e favorevoli, come il modesto valore economico del danno e la assenza di precedenti penali, oltre che la estemporaneità della condotta. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il provvedimento impugnato venga annullato con rinvio. 4. Il ricorso è inammissibile per essere stato proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 4.1. In via preliminare, occorre considerare come nel caso in esame ricorra una c.d. “doppia conforme”, avendo la sentenza di appello condiviso pienamente le argomentazioni logiche della sentenza di primo grado quanto alla affermazione di responsabilità, nonché in ordine alle caratteristiche ed offensività della condotta posta in essere. Inoltre, i motivi proposti si caratterizzano, anche nella formulazione lessicale, per essere del tutto reiterativi dei motivi di appello, in mancanza di confronto critico con la valutazione ed argomentazione della sentenza impugnata. Questa Corte ha affermato, con principio che si intende ribadire, che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01). 4.2. Il primo motivo di ricorso non è consentito, risolvendosi in una lettura alternativa del merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01), in mancanza di confronto con la motivazione della Corte di appello che ha specificamente ricostruito la condotta imputata (sulla base delle univoche dichiarazioni della persona offesa e del materiale acquisito) confermando la qualificazione giuridica e la ricorrenza degli elementi tipici del truffa on-line, con la realizzazione di chiari artifici e raggiri, caratterizzati tra l’altro da particolare insidiosità, oltre che dalla predisposizione di mezzi adeguati, senza che il ricorrente abbia fornito in senso contrario alcun valido elemento di prova (pag. 5). 4.3. Il secondo motivo di ricorso è del tutto generico ed aspecifico, non confrontandosi in alcun modo con la motivazione della Corte di appello (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01) che ha correttamente applicato i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità quanto alla ricorrenza della condotta di sostituzione di persona imputata al capo b). Difatti, contrariamente a quanto affermato apoditticamente dalla difesa, anche in questa sede, è emerso come nella contrattazione con la persona offesa il ricorrente si sia presentato come agente assicurativo, abbia utilizzato elementi documentali, che seppure falsi o non precisamente strutturati rispetto all’accordo intervenuto, chiaramente facevano ipotizzare che da tale qualità derivassero degli effetti giuridici, appunto la possibilità ci concludere in nome e per conto della compagnia di assicurazione il relativo contratto. In tal senso, la Corte di appello ha correttamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale integra il delitto di sostituzione di persona la condotta ingannevole che induce il soggetto passivo in errore sull'attribuzione all'agente di un falso nome o di un falso stato o di false qualità personali cui la legge attribuisce specifici effetti giuridici, non essendo invece necessario il raggiungimento del vantaggio perseguito, che attiene al dolo specifico del reato (Sez. 5, n. 3012 del 19/09/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv.278146-01). 4.4. Generico è anche il terzo motivo di appello, che si limita a contestare in modo del tutto aspecifico le conclusioni raggiunte dalla Corte di appello quanto alla impossibilità di applicare nel caso di specie la disciplina di cui all’art. 131-bis cod. pen. (pag. 5 dove è stata richiamata la particolare insidiosità della condotta, l’utilizzazione del mezzo telematico, il pericolo conseguente derivante dalla circolazione di mezzo senza assicurazione). Il motivo si caratterizza all’evidenza per una evidente genericità e mancanza di specificità. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (cfr. Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 -01). 5. Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 23/09/2025 [OSCURATO:PERSONA]. est. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]