CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 novembre 2022
Cassazione n. 34321/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZA sul ricorso 18079/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 5 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO 2c22 - controricorrente - - avverso la sentenza n. 523/2016 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G. n. 403/2016; udita la relazione della causa svolta nell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 16 gennaio 2017, la Corte d'Appello di Genova, in riforma della decisione resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca avente ad oggetto il riconoscimento del suo diritto, quale docenti abilitato all'insegnamento per la classe di concorso EEEE (scuola primaria) nell'ambito territoriale della provincia di [OSCURATO:PERSONA] ad essere reinserito nelle graduatorie della predetta classe di concorso per il triennio 2014/2017, con il punteggio già maturato all'atto della cancellazione; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto infondata la pretesa dell0'istang(non consentendo l'art. 1, comma 605, I. n. 296/2006, a differenza dell'art. 1, comma 1 bis, d.l. n. 97/2004, conv. in I. n. 143/2004, nuovi inserimenti nelle graduatorie trasformate "ad esaurimento" una volta che coloro che fossero stati cancellati provvisoriamente non si fossero valsi della facoltà prevista dalla disciplina transitoria, ad evitare la cancellazione in via definitiva, di presentare domanda per la permanenza ed il reinserimento in graduatoria; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il Grassi, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, il MIUR; - che il ricorrente ha poi presentato memoria; CONSIDERATO - che, con l'unico articolato motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 1 bis. DI n. 97/2004, conv. in I. n. 143/2004, 1, comma 605, I. n. 296/2006, 15, disp. legge in generale, principi in materia di gerarchia delle fonti e art. 1 D.M. n. 235/2014, lamenta la non conformità a diritto della ritenuta intervenuta abrogazione per incompatibilità del citato art. 1, comma 1 bis, d.l. n. 97/2004 da parte dell'art. 1, comma 605 I. n. 296/2006 con esclusione di nuovi inserimenti, in difetto dell'esercizio tempestivo della facoltà, riconosciuta in via transitoria sotto la comminatoria della cancellazione definitiva, di presentare domanda di reinserimento; che il motivo deve ritenersi meritevole di accoglimento alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass.n. 10221/2020 ma già Cass. n. 28250/2017) secondo cui "la trasformazione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 d.lgs. n. 297 del 1994 in graduatorie ad esaurimento ex art. 1, comma 605, I. n. 296/2006 non ha determinato l'abrogazione per incompatibilità dell'art. 1, comma 1 bis, di. n. 97/2004, conv. in I. n. 143/2004, nella parte in cui prevede che, a domanda, il docente possa essere reinserito nella graduatoria da cui era stato provvisoriamente cancellato, con il punteggio maturato al momento della cancellazione" che il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Genova, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per le spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla corte d'Appello di Genova in diversa composizione. Così deciso in Roma, nell'adunanza came