Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 marzo 2023

Cassazione n. 22246/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14687/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

MILANO n. 60/2012 depositata il16/05/2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con rogito notarile in data 20.12.2006 la [OSCURATO:PERSONA] spa alienava alla [OSCURATO:SOCIETA] un terreno di mq 8.043 sito nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] per il prezzo dichiarato di euro 804.300,00 (euro 100/mq).

2. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] comunicava all’Agenzia delle entrate di aver rettificato, per gli anni 2007 e 2008, il valore ai fini ICI del terreno, facente parte di un più ampio compendio di mq 154.104 acquistato nel 1999 per il prezzo di euro 7.759.640,96, in euro 1.206.450,00 (euro150,00/mq).

3. Conseguentemente l’Agenzia procedeva ad emettere avviso di accertamento recante maggior imponibile ai fini IRES, IVA e IRAP.

4. Avverso quest’atto la società ha proposto ricorso, accolto dalla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) diVarese.

5. Avverso la sentenza l’Ufficio ha proposto appello, respinto dallaCommissione Tributaria Regionale (CTR ) della Lombardia.

6. [OSCURATO:PERSONA] ha osservato che per l’emissione di avvisi di accertamento parziale, l’art. 41 bis d.P.R. n. 600/73 richiede, oltre alla segnalazione proveniente da parte di soggetti qualificati, elementi che dimostrino l’esistenza di un reddito non dichiarato , desunti dalle attività di cui all’art. 32 comma 1, numeri da 1 ) a 4) del d.P.R. n. 600 del 1973, che non risultavano svolte, m entre lo scostamento tra prezzo di vendita del terreno e valore venale a fini ICInon costituisce una presunzione grave, precisa e concordan te ai sensi dell’art. 39 lett. d) d.P.R. cit. e non è idone o a dimostra re l’occultamento di una parte del prezzo che l’Amministrazione è tenuta a provare. 7.Avverso questa pronunzia ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia affidato a un motivo. 8.Resiste con controricorso la società. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con l’unico motivo la ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/ o falsa applicazione dell’art. 41 bis d.P.R. n. 600/73, in quanto la CTR erroneamente aveva richiesto, per procedere ai sensi dell’art. 41 bis cit., sia la segnalazione proveniente da soggetti qualificati sia l’espletamento delle attività istruttorie di cui all’art. 32 d.P.R. n. 600/73.

2. Secondo la ricorrente, invece, l’avviso può essere emesso anche in presenza della sola segnalazione che costituisce, per espressa previsione di legge, presunzione dell’esistenza di un reddito non dichiarato.

3. La cont roparte ha eccepito l’inammissibilità del motivo , fondato sull’art. 41 bis d.P.R. n. 600/73, riguardante gli accertamenti parziali per imposte sui redditi (IRES) e assimilate (IRAP), cosicché l’accoglimento del ricorso non potrebbe comportare l’integrale conferma dell’accertamento, in particolare per la parte relativa all’IVA; inoltre, la controricorrente ha rilevato che l’Agenzia non aveva mosso alcun rilievo contro la seconda parte della motivazione della CTR, laddove si era osservato che sull’Amministrazione incombe l’onere di provare il maggior prezzo realizzato corrispondente al valore del bene calcolato ai fini ICI ; quindi, il fatto che la segnalazione possa essere idonea, « in astratto», a fondare l’accertamento parziale non rende tale accertamento legittimo «in concreto». 4.L’eccezione è senza pregio.

4.1. Da un lato, va rammentato che, secondo costante orientamento di questa Corte, l'erronea indicazione della norma processuale violata nellarubrica del m otivo determina ex se l'inammissibilità di questo se la Corte può agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dalricorrente a fondamento della censura, in quanto la configurazione formale dellarubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è solo l'esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (Cass. n. 12690 del 2018; Cass. n. 1370 del 2013; Cass.n. 19882 del 2013; Cass. n. 23381 del 2017); in questo caso, la doglianza riguarda l’istituto dell’accertamento parziale in termini generali, cosicché l’omessa indicazione dell’art. 54 d.P.R. n. 633/1972, relativo all’accertamento parziale con riguardo all’IVA , non è sufficiente a far ritenere che il motivo sia limitato a ll’IRES e all’IRAP.

D’altro lato, premesso che la sentenza non contiene una decisione sul merito della pretesa, essendosi la CTR limitata a statuire l’illegittimità dell’atto impositivo, va rilevato che l’Agenz i a attacca l’inter a motivazione e contesta anche le considerazioni dirette a confutare l’efficacia della segnalazione del Comune , osservando, in particolare, che «Nessuna rilevanza assumono, pertanto, le considerazioni esposte dalla CTR in relazione alla invalidità della segnalazione del Comune a dimostrare l’esistenza di redditi non dichiarati».

5. Nel merito, il motivo è fondato nei termini della seguente motivazione.

6. Va premesso che l 'accertamento parziale dell'IVA e delle imposte dirette è uno strumento diretto a perseguire finalità di sollecita emersione della materia imponibile, ove le attività istruttorie diano contezza della sussistenza a qualsiasi titolo di attendibili posizioni debitorie e non richiedano, in ragione della loro oggettiva consistenza, l'esercizio di valutazioni ulteriori rispetto al mero recepimento del contenuto della segnalazione che fornisca elementi idonei a far ritenere la sussistenza di introiti non dichiarati, sicché, nel confronto con gli altri strumenti accertativi, risulta qualitativamente diverso poiché si vale di una sorta di "automatismo argomentativo", per modo che il confezionamento dell'atto risulta possibile sulla base della sola segnalazione, senza necessità di ulteriore approfon dimento (Cass. n. 2633 del 2016; Cass. n. 27323 del 2014; Cass. n. 13799 del 2014).

7. Il presupposto dell'accertamento parziale è dunque esclusivamente il dato formale estrinseco che la comunicazione degli elementi a fondamento della pretesa provengano da organi od enti distinti ed esterni all'Amministrazione finanziaria procedente, indipendentemente dalla maggiore o minore complessità delle indagini che hanno portato alla acquisizione di tali elementi (Cass.n. 2633 del 2016), fermo restando che a seguito dell’impugnazione dell’atto si apre il giudizio sulla fondatezza della pretesa e sulla prova di questa.

I nfatti, « la legittimità formale dell'atto è cosa diversa dalla suafondatezza nel merito, dipendente dall'assolvimento da parte dell'Amministrazione creditrice dell'onere probatorio che su di essa grava in ordine alle circostanze che, poste a fondamento dell'avvisodi rettifica, siano contestate dal contribuente» (Cass. n. 12162 del 2005), ciò che vale anche per l'accertamentoparziale che non costituisce un metodo diaccertamento autonomo rispetto alle previsioni di cui agli artt. 38 e 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, bensì una modalità procedurale che ne segue le stesse regole(Cass. n. 28681 del 2019). 8.Nel caso di specie la CTR non ha fatto buon governo di quei principi, laddove ha statuito l’illegittimità dell’atto richie dendo lo svolgimento delle attività di cui all’art. 32 comma 1 cit.e valuta ndo il grado di “certezza”probatoria della segnalazione d el Comune .

9. Conclusivamente,il ricorso deve essere accolto nei termini di cui in motivazione e la sentenza impugnata deve essere cassata di conseguenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione , cassa di conseguenza la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14687/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 60/2012 depositata il16/05/2012. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con rogito notarile in data 20.12.2006 la [OSCURATO:PERSONA] spa alienava alla [OSCURATO:SOCIETA] un terreno di mq 8.043 sito nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] per il prezzo dichiarato di euro 804.300,00 (euro 100/mq). 2. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] comunicava all’Agenzia delle entrate di aver rettificato, per gli anni 2007 e 2008, il valore ai fini ICI del terreno, facente parte di un più ampio compendio di mq 154.104 acquistato nel 1999 per il prezzo di euro 7.759.640,96, in euro 1.206.450,00 (euro150,00/mq). 3. Conseguentemente l’Agenzia procedeva ad emettere avviso di accertamento recante maggior imponibile ai fini IRES, IVA e IRAP. 4. Avverso quest’atto la società ha proposto ricorso, accolto dalla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) diVarese. 5. Avverso la sentenza l’Ufficio ha proposto appello, respinto dallaCommissione Tributaria Regionale (CTR ) della Lombardia. 6. [OSCURATO:PERSONA] ha osservato che per l’emissione di avvisi di accertamento parziale, l’art. 41 bis d.P.R. n. 600/73 richiede, oltre alla segnalazione proveniente da parte di soggetti qualificati, elementi che dimostrino l’esistenza di un reddito non dichiarato , desunti dalle attività di cui all’art. 32 comma 1, numeri da 1 ) a 4) del d.P.R. n. 600 del 1973, che non risultavano svolte, m entre lo scostamento tra prezzo di vendita del terreno e valore venale a fini ICInon costituisce una presunzione grave, precisa e concordan te ai sensi dell’art. 39 lett. d) d.P.R. cit. e non è idone o a dimostra re l’occultamento di una parte del prezzo che l’Amministrazione è tenuta a provare. 7.Avverso questa pronunzia ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia affidato a un motivo. 8.Resiste con controricorso la società. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con l’unico motivo la ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/ o falsa applicazione dell’art. 41 bis d.P.R. n. 600/73, in quanto la CTR erroneamente aveva richiesto, per procedere ai sensi dell’art. 41 bis cit., sia la segnalazione proveniente da soggetti qualificati sia l’espletamento delle attività istruttorie di cui all’art. 32 d.P.R. n. 600/73. 2. Secondo la ricorrente, invece, l’avviso può essere emesso anche in presenza della sola segnalazione che costituisce, per espressa previsione di legge, presunzione dell’esistenza di un reddito non dichiarato. 3. La cont roparte ha eccepito l’inammissibilità del motivo , fondato sull’art. 41 bis d.P.R. n. 600/73, riguardante gli accertamenti parziali per imposte sui redditi (IRES) e assimilate (IRAP), cosicché l’accoglimento del ricorso non potrebbe comportare l’integrale conferma dell’accertamento, in particolare per la parte relativa all’IVA; inoltre, la controricorrente ha rilevato che l’Agenzia non aveva mosso alcun rilievo contro la seconda parte della motivazione della CTR, laddove si era osservato che sull’Amministrazione incombe l’onere di provare il maggior prezzo realizzato corrispondente al valore del bene calcolato ai fini ICI ; quindi, il fatto che la segnalazione possa essere idonea, « in astratto», a fondare l’accertamento parziale non rende tale accertamento legittimo «in concreto». 4.L’eccezione è senza pregio. 4.1. Da un lato, va rammentato che, secondo costante orientamento di questa Corte, l'erronea indicazione della norma processuale violata nellarubrica del m otivo determina ex se l'inammissibilità di questo se la Corte può agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dalricorrente a fondamento della censura, in quanto la configurazione formale dellarubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è solo l'esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (Cass. n. 12690 del 2018; Cass. n. 1370 del 2013; Cass.n. 19882 del 2013; Cass. n. 23381 del 2017); in questo caso, la doglianza riguarda l’istituto dell’accertamento parziale in termini generali, cosicché l’omessa indicazione dell’art. 54 d.P.R. n. 633/1972, relativo all’accertamento parziale con riguardo all’IVA , non è sufficiente a far ritenere che il motivo sia limitato a ll’IRES e all’IRAP. D’altro lato, premesso che la sentenza non contiene una decisione sul merito della pretesa, essendosi la CTR limitata a statuire l’illegittimità dell’atto impositivo, va rilevato che l’Agenz i a attacca l’inter a motivazione e contesta anche le considerazioni dirette a confutare l’efficacia della segnalazione del Comune , osservando, in particolare, che «Nessuna rilevanza assumono, pertanto, le considerazioni esposte dalla CTR in relazione alla invalidità della segnalazione del Comune a dimostrare l’esistenza di redditi non dichiarati». 5. Nel merito, il motivo è fondato nei termini della seguente motivazione. 6. Va premesso che l 'accertamento parziale dell'IVA e delle imposte dirette è uno strumento diretto a perseguire finalità di sollecita emersione della materia imponibile, ove le attività istruttorie diano contezza della sussistenza a qualsiasi titolo di attendibili posizioni debitorie e non richiedano, in ragione della loro oggettiva consistenza, l'esercizio di valutazioni ulteriori rispetto al mero recepimento del contenuto della segnalazione che fornisca elementi idonei a far ritenere la sussistenza di introiti non dichiarati, sicché, nel confronto con gli altri strumenti accertativi, risulta qualitativamente diverso poiché si vale di una sorta di "automatismo argomentativo", per modo che il confezionamento dell'atto risulta possibile sulla base della sola segnalazione, senza necessità di ulteriore approfon dimento (Cass. n. 2633 del 2016; Cass. n. 27323 del 2014; Cass. n. 13799 del 2014). 7. Il presupposto dell'accertamento parziale è dunque esclusivamente il dato formale estrinseco che la comunicazione degli elementi a fondamento della pretesa provengano da organi od enti distinti ed esterni all'Amministrazione finanziaria procedente, indipendentemente dalla maggiore o minore complessità delle indagini che hanno portato alla acquisizione di tali elementi (Cass.n. 2633 del 2016), fermo restando che a seguito dell’impugnazione dell’atto si apre il giudizio sulla fondatezza della pretesa e sulla prova di questa. I nfatti, « la legittimità formale dell'atto è cosa diversa dalla suafondatezza nel merito, dipendente dall'assolvimento da parte dell'Amministrazione creditrice dell'onere probatorio che su di essa grava in ordine alle circostanze che, poste a fondamento dell'avvisodi rettifica, siano contestate dal contribuente» (Cass. n. 12162 del 2005), ciò che vale anche per l'accertamentoparziale che non costituisce un metodo diaccertamento autonomo rispetto alle previsioni di cui agli artt. 38 e 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, bensì una modalità procedurale che ne segue le stesse regole(Cass. n. 28681 del 2019). 8.Nel caso di specie la CTR non ha fatto buon governo di quei principi, laddove ha statuito l’illegittimità dell’atto richie dendo lo svolgimento delle attività di cui all’art. 32 comma 1 cit.e valuta ndo il grado di “certezza”probatoria della segnalazione d el Comune . 9. Conclusivamente,il ricorso deve essere accolto nei termini di cui in motivazione e la sentenza impugnata deve essere cassata di conseguenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione , cassa di conseguenza la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
Sentenza Cassazione n. 22246/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris