Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00264/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso attraverso il quale si deduce la nullità dell'udienza di convalida dell'arresto ed il successivo giudizio direttissimo in ragione dell'omessa tempestiva ed effettiva comunicazione dell'intervenuto arresto è manifestamente infondato, dovendosi rinviare a pacifico principio di diritto, a cui ha fatto riferimento la Corte clí merito richiamando l'ordinanza resa dal Tribunale di Alessandria, a mente del quale è "regolare l'avviso inviato al difensore via fax di fissazione dell'udienza per la convalida dell'arresto nella sera antecedente il giorno dell'udienza medesima, stante l'onere a carico dell'avvocato di assicurarsi delle comunicazioni pervenute al proprio fax (Sez. 4, n. 2364 del 03/10/2013, dep. 2014, Nìang, Rv. 258213); rilevato che il secondo motivo attraverso il quale si censura la ritenuta responsabilità in ordine all'evasione è generico e declinato in fatto nella parte in cui intende confutare attraverso il tentativo di assegnare una differente lettura delle emergenze probatorie, la corretta ed esaustiva ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito che hanno rilevato come il ricorrente si fosse allontanato dall'abitazione per fare irruzione in altro appartamento ed aggredire altre persone; rilevato che generica risulta la censura rivolta alla decisione nella parte in cui ha ritenuto di non concedere le attenuanti generiche, visto che la Corte di merito fatto pertinente riferimento alla gravità del fatto ed alla personalità del ricorrente ex art. 133 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso attraverso il quale si deduce la nullità dell'udienza di convalida dell'arresto ed il successivo giudizio direttissimo in ragione dell'omessa tempestiva ed effettiva comunicazione dell'intervenuto arresto è manifestamente infondato, dovendosi rinviare a pacifico principio di diritto, a cui ha fatto riferimento la Corte clí merito richiamando l'ordinanza resa dal Tribunale di Alessandria, a mente del quale è "regolare l'avviso inviato al difensore via fax di fissazione dell'udienza per la convalida dell'arresto nella sera antecedente il giorno dell'udienza medesima, stante l'onere a carico dell'avvocato di assicurarsi delle comunicazioni pervenute al proprio fax (Sez. 4, n. 2364 del 03/10/2013, dep. 2014, Nìang, Rv. 258213); rilevato che il secondo motivo attraverso il quale si censura la ritenuta responsabilità in ordine all'evasione è generico e declinato in fatto nella parte in cui intende confutare attraverso il tentativo di assegnare una differente lettura delle emergenze probatorie, la corretta ed esaustiva ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito che hanno rilevato come il ricorrente si fosse allontanato dall'abitazione per fare irruzione in altro appartamento ed aggredire altre persone; rilevato che generica risulta la censura rivolta alla decisione nella parte in cui ha ritenuto di non concedere le attenuanti generiche, visto che la Corte di merito fatto pertinente riferimento alla gravità del fatto ed alla personalità del ricorrente ex art. 133 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 00264/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris