CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 ottobre 2024
Cassazione n. 41592/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 59-19678/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso con cui si denuncia inutilizzabilità nel giudizio a prova contratta (non condizionato) delle dichiarazioni confessorie rese dall'imputato alla polizia giudiziaria nella immediatezza del fatto, non sono stati previamente dedotti al giudice della impugnazione con i motivi di gravame spesi nel merito, nelle forme della tranciante inutilizzabilità che oggi caratterizza i motivi. E' dunque inammissibile il motivo che censura l'accertamento della responsabilità per il concorso ordinario nella rapina contestata al capo B della imputazione; che i successivi motivi di ricorso (dal terzo al sesto) costituiscono mera reiterazione acritica dei motivi di appello spesi nel merito e neppure tengono conto dell'intervenuto bilanciamento tra circostanze di segno diverso, il che influisce sulla non esplicitata ragione di interesse che deve sostenere l'impugnazione ai sensi dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen.; che l'ultimo motivo di ricorso, con il quale si impugna la sentenza di appello, in punto di trattamento sanzionatorio, non è ammissibile in quanto i motivi di apprezzamento di merito proposti non sono consentiti in sede di legittimità e sono anche manifestamente infondati; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.