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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 maggio 2022

Cassazione n. 27343/2022

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seguente: ORDINANZA Sul ricorso 1407/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresen- tata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domici- liati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 798/2017 della [OSCURATO:PERSONA]- NA, pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/05/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ék- 4,oz'W

1. - In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] viene stipulato un contratto preliminare di compravendita, avente ad oggetto un bene immobile da ristrutturare, di cui sono parti in veste di promissari acquirenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e in veste di promittente venditrice, [OSCURATO:PERSONA]- roni.

Al contratto accede una condizione risolutiva mista, poiché l'efficacia dell'obbligo di stipulare il contratto definitivo è subordinata all'evento dell'approvazione da parte del Comune di Montemarciano di un piano di ristrutturazione, cambio di destinazione, eventuale svin- colo di tutte le aree sottoposte a vincolo da terzi, accettazione del piano edilizio nel rispetto dei piani urbanistici vigenti, rilascio della concessione edilizia, entro il termine del 30/04/2008, qualificato nel contratto come essenziale, al pari delle precedenti condizioni.

Ciò presuppone l'impegno dei promissari acquirenti di promuovere il rela- tivo procedimento e di mettere l'amministrazione comunale in condi- zioni di pronunciarsi.

La stipulazione è accompagnata dal versamento di 50.000 euro a titolo di caparra confinmatoria e acconto sul prezzo.

2. - Il 22/12/2008 i promissari acquirenti convengono in giudizio la promittente venditrice facendo valere il verificarsi della condizione ri- solutiva al fine di ottenere l'accertamento della risoluzione del con- tratto.

In subordine domandano che ne sia dichiarata la nullità.

In ogni caso, pretendono la restituzione della caparra.

La promittente venditrice si costituisce, lamentando che gli acquirenti non si siano adoperati diligentemente per mettere l'amministrazione comunale in condizione di pronunciarsi, pretende il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, l'accertamento della risoluzione del contrat- to, accompagnato dal riconoscimento del diritto di ritenere la caparra.

In subordine, domanda la risoluzione per inadempimento e la con- danna dei promissari acquirenti al risarcimento dei danni.

In primo - 2 - RG 1407/2018 - 52 - CC 6/5/2022 (n. 16) - Caponi est. grado è rigettata la domanda degli attori, accolta la riconvenzionale, pronunciato il diritto della convenuta di ritenere la caparra.

3. - La sentenza di primo grado è riformata in secondo grado.

Il contratto è dichiarato inefficace per avveramento della condizione ri- solutiva, sono rigettate le domande ric:onvenzionali, è condannata la venditrice alla restituzione della caparra, con gli accessori.

La promit- tente venditrice ricorre in cassazione con quattro motivi.

I promissari acquirenti resistono con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1358, 1359, 1456 c.c., poiché è stata erro- neamente ritenuta provata la buona fede dei promissari acquirenti.

Con il secondo motivo è lamentata violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1385 c.c., in tema di caparra confirmatoria.

Con il terzo mo- tivo è lamentato l'omesso esame circa fatti decisivi in relazione al mancato avveramento della condizione e al comportamento dei pro- missari acquirenti.

Con il quarto motivo è censurata l'omessa valuta- zione di prove certe.

I motivi vengono esaminati congiuntamente stante la loro connessione sul piano logico-giuridico. 2. - Dopo aver trascritto alcune clausole del contratto preliminare di compravendita, la ricorrente rileva che «le conclusioni cui è perve- nuta la sentenza impugnata non appaiono sorrette da una motivazio- ne convincente e appagante, non avendo il giudice del gravame suffi- cientemente spiegato le ragioni del suo convincimento ed avendo il giudice tralasciato di considerare alcuni aspetti rilevanti ai fini della ri- cerca dell'effettivo comportamento di promissari acquirenti e riguardo volontà delle parti.

Va anzitutto chiarito che la critica [...] non investe il principio della libera valutazione delle prove, bensì la chiara eviden- za che la Corte territoriale non ha in alcun modo esaminato il fatto - 3 - RG 1407/2018 - 52 - CC 6/5/2022 (n. 16) - Caponi est. che risultava dimostrato in atti e cioè che i promissari acquirenti non hanno adottato un comportamento ispirato a buonafede sia per quando riguarda il ritardo nella predisposizione e presentazione degli elaborati tecnici non avendo gli stessi peraltro fornito prova che detti elaborati tecnici fossero rispettosi delle norme, elemento questo non scrutinato dalla Corte, con ciò violando il disposto degli artt. 115 e 116 c.p.c. secondo i quali il giudice ha l'obbligo di porre a fondamento della propria decisione le prove proposte dalle parti; innanzitutto quindi l'obbligo di esaminarle e poi valutarle, quest'u tima attività sol- tanto soggetta alla sua discrezionalità insindacabile in sede di legitti- mità».

3. - A ciò è opportuno contrapporre il passo della motivazione della sentenza impugnata (p. 4) che costituisce il bersaglio della critica: «risulta che questi ultimi [i promissari acquirenti] in pendenza della condizione, si siano adoperati al fine di ottenere il rilascio di una deli- bera favorevole da parte del Comune, come dimostrano sia il collo- quio del settembre 2007 sia l'inoltro della documentazione (seppure con esito negativo); il ritardo iniziale degli acquirenti nel dare impulso alle pratiche amministrative va infatti ritenuto contenuto, considerato che gli acquirenti hanno comunque tempestivamente dato incarico all'Ing.

Magnini per la redazione del progetto edilizio e per le necessa- rie pratiche edilizie in epoca immediatamente successiva alla stipula- zione del preliminare.

Inoltre, a ulteriore prova della buona fede, gio- va anche il fatto che l'ottenimento delle autorizzazioni dalla p.a. sia stato portato avanti con l'ausilio di un professionista consigliato dalla stessa Cesaroni, l'ing.

Magnini.

Quest'ultimo, come accertato dalla sentenza penale n. 1690/16 del Tribunale di Ancona, ha inoltre rice- vuto l'importo di 5.000 euro a titolo di compenso da parte dei promis- sari acquirenti.

Tali circostanze sono idonee a far ritenere a questo - 4 - RG 1407/2018 - 52 - CC 6/5/2022 (n. 16) - Caponi est. e, Collegio che gli appellanti abbiano compiuto tutte le attività possibili a che la p.a. provvedesse positivamente».

4. - Rispetto a ciò, la ricorrente si lamenta che la Corte di appello abbia «omesso di valutare compiutamente le prove», in particolare il contenuto di una comunicazione procediimentale del Comune.

Si indu- stria pertanto a ricostruire il senso della condotta della amministra- zione comunale, riportando e commentando un ampio brano della comunicazione.

Allude all'eventualità che i promissari acquirenti ab- biano presentato un progetto incompleto o errato.

Dissente dalla rico- struzione della dinamica temporale degli eventi effettuata dalla Corte di appello.

Compie deduzioni favorevoli alle proprie ragioni dal fatto che i promissari acquirenti siano imprenditori edili.

Reputa «evidente che il ritenuto mancato avveramento della condizione è dovuto uni- camente al comportamento dei promissari acquirenti» e affida al let- tore il necessario adattamento del suo ragionamento alla situazione de qua, in cui si discorre del verificarsi di una condizione risolutiva dell'efficacia di un contratto preliminare.

Rileva una «palese contrad- dizione» nel ragionamento della Corte di appello, appuntandola sul ri- conoscimento che i promissari acquirenti abbiano rinunciato a far va- lere il carattere essenziale del termine del 30/04/2008, senza impe- gnarsi a sradicare il dubbio che, se vi è una contraddizione, in questa incorre chi indugia ad argomentare su un aspetto (quale quello relati- vo alla rinuncia all'essenzialità del termine) estraneo alla ratio deci- dendi, focalizzata sul verificarsi di una condizione risolutiva, non sull'effetto risolutorio che si ricollega alla vana scadenza di un termine essenziale.

6. - L'argomentazione complessiva della ricorrenl:e urta contro il principio secondo il quale il giudice di merito che fondi il proprio ap- prezzamento su alcune prove piuttosto che su altre non incontra altro - 5 - R6 1407/2018 - 52 - CC 6/5/2022 (n. 16) - Caponi est rt. limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, sen- za essere tenuto a discutere esplicitamente ogni singolo elemento probatorio o a confutare ogni singola deduzione che aspiri ad una di- versa ricostruzione della situazione di fatto rilevante.

In tal modo so- no da ritenersi disattesi i rilievi che, sebbene non menzionati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.

L'apprezzamento del giudice di merito è censurabile in sede di legittimità solo nel caso in cui la motivazione sia talmente inadeguata da non consentire di ri- costruire l'iter logico seguito dal giudice, mentre non vi è spazio per una critica ad opera del ricorrente che si sostanzi nella mera contrap- posizione di una differente ricostruzione dei fatti (cfr. Cass.17213/2020, tra le molte).

Corrispondentemente, il compito della Corte di cassazione non è quello di far propria la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello dì procedere ad una revisione delle allegazioni di fatto e delle prove a fondamento di tale decisione al fine di sovrap- porre la propria valutazione a quella compiuta dal giudice del merito.

Ciò sarebbe in contrasto con la funzione propria di una corte di legit- timità.

In altri termini, in ordine alle ragioni di fatto esposte nella de- cisione impugnata, il compito di questa Corte è limitato al controllo che il giudice di merito abbia dato conto di tali ragioni e che il ragio- namento manifestato nella motivazione si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile (cfr., in questo senso, Cass.38034/2021, con indicazioni di ulteriori precedenti).

7. - In conclusione, la ricorrente sollecita questa Corte a fare ciò che una Corte di cassazione non può fare, ove il non «può» è da in- tendere in duplicità di accezioni: non essere in condizione, né avere il permesso: sovrapporre un proprio apprezzamento della situazione di fatto rilevante all'apprezzamento ricositruttivo proprio della Corte di - 6 - RG 1407/2018 - 52 - CC 6/5/2022 (n. 16) - Caponi est. appello, al quale non è da disconoscere la qualità della prudenza, nell'accezione che il legislatore italiano fa propria, in specifica relazio- ne alla valutazione delle prove, nell'art. 116 c.p.c., ove l'impiego dell'aggettivo possessivo «suo» esprime in modo incisivo il dominio dell'apprezzamento che è riservato al giudice di merito (cfr. Cass.34786/2021).

8. - Pertanto, al pari di ogni motivo che lo sostiene, il ricorso è inammissibile.

9. - Le spese seguono la soccombenza.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un'ulteriore somma pari al contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna la ricor- rente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del pre- sente giudizio, liquidate in 4.300,00 Euro, oltre a 200 Euro per esbor- si, nonché spese generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater d.p.r. 115/2002 dichiara la sussi- stenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorren

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA Sul ricorso 1407/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresen- tata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domici- liati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 798/2017 della [OSCURATO:PERSONA]- NA, pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/05/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ék- 4,oz'W 1. - In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] viene stipulato un contratto preliminare di compravendita, avente ad oggetto un bene immobile da ristrutturare, di cui sono parti in veste di promissari acquirenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e in veste di promittente venditrice, [OSCURATO:PERSONA]- roni. Al contratto accede una condizione risolutiva mista, poiché l'efficacia dell'obbligo di stipulare il contratto definitivo è subordinata all'evento dell'approvazione da parte del Comune di Montemarciano di un piano di ristrutturazione, cambio di destinazione, eventuale svin- colo di tutte le aree sottoposte a vincolo da terzi, accettazione del piano edilizio nel rispetto dei piani urbanistici vigenti, rilascio della concessione edilizia, entro il termine del 30/04/2008, qualificato nel contratto come essenziale, al pari delle precedenti condizioni. Ciò presuppone l'impegno dei promissari acquirenti di promuovere il rela- tivo procedimento e di mettere l'amministrazione comunale in condi- zioni di pronunciarsi. La stipulazione è accompagnata dal versamento di 50.000 euro a titolo di caparra confinmatoria e acconto sul prezzo. 2. - Il 22/12/2008 i promissari acquirenti convengono in giudizio la promittente venditrice facendo valere il verificarsi della condizione ri- solutiva al fine di ottenere l'accertamento della risoluzione del con- tratto. In subordine domandano che ne sia dichiarata la nullità. In ogni caso, pretendono la restituzione della caparra. La promittente venditrice si costituisce, lamentando che gli acquirenti non si siano adoperati diligentemente per mettere l'amministrazione comunale in condizione di pronunciarsi, pretende il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, l'accertamento della risoluzione del contrat- to, accompagnato dal riconoscimento del diritto di ritenere la caparra. In subordine, domanda la risoluzione per inadempimento e la con- danna dei promissari acquirenti al risarcimento dei danni. In primo - 2 - RG 1407/2018 - 52 - CC 6/5/2022 (n. 16) - Caponi est. grado è rigettata la domanda degli attori, accolta la riconvenzionale, pronunciato il diritto della convenuta di ritenere la caparra. 3. - La sentenza di primo grado è riformata in secondo grado. Il contratto è dichiarato inefficace per avveramento della condizione ri- solutiva, sono rigettate le domande ric:onvenzionali, è condannata la venditrice alla restituzione della caparra, con gli accessori. La promit- tente venditrice ricorre in cassazione con quattro motivi. I promissari acquirenti resistono con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1358, 1359, 1456 c.c., poiché è stata erro- neamente ritenuta provata la buona fede dei promissari acquirenti. Con il secondo motivo è lamentata violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1385 c.c., in tema di caparra confirmatoria. Con il terzo mo- tivo è lamentato l'omesso esame circa fatti decisivi in relazione al mancato avveramento della condizione e al comportamento dei pro- missari acquirenti. Con il quarto motivo è censurata l'omessa valuta- zione di prove certe. I motivi vengono esaminati congiuntamente stante la loro connessione sul piano logico-giuridico. 2. - Dopo aver trascritto alcune clausole del contratto preliminare di compravendita, la ricorrente rileva che «le conclusioni cui è perve- nuta la sentenza impugnata non appaiono sorrette da una motivazio- ne convincente e appagante, non avendo il giudice del gravame suffi- cientemente spiegato le ragioni del suo convincimento ed avendo il giudice tralasciato di considerare alcuni aspetti rilevanti ai fini della ri- cerca dell'effettivo comportamento di promissari acquirenti e riguardo volontà delle parti. Va anzitutto chiarito che la critica [...] non investe il principio della libera valutazione delle prove, bensì la chiara eviden- za che la Corte territoriale non ha in alcun modo esaminato il fatto - 3 - RG 1407/2018 - 52 - CC 6/5/2022 (n. 16) - Caponi est. che risultava dimostrato in atti e cioè che i promissari acquirenti non hanno adottato un comportamento ispirato a buonafede sia per quando riguarda il ritardo nella predisposizione e presentazione degli elaborati tecnici non avendo gli stessi peraltro fornito prova che detti elaborati tecnici fossero rispettosi delle norme, elemento questo non scrutinato dalla Corte, con ciò violando il disposto degli artt. 115 e 116 c.p.c. secondo i quali il giudice ha l'obbligo di porre a fondamento della propria decisione le prove proposte dalle parti; innanzitutto quindi l'obbligo di esaminarle e poi valutarle, quest'u tima attività sol- tanto soggetta alla sua discrezionalità insindacabile in sede di legitti- mità». 3. - A ciò è opportuno contrapporre il passo della motivazione della sentenza impugnata (p. 4) che costituisce il bersaglio della critica: «risulta che questi ultimi [i promissari acquirenti] in pendenza della condizione, si siano adoperati al fine di ottenere il rilascio di una deli- bera favorevole da parte del Comune, come dimostrano sia il collo- quio del settembre 2007 sia l'inoltro della documentazione (seppure con esito negativo); il ritardo iniziale degli acquirenti nel dare impulso alle pratiche amministrative va infatti ritenuto contenuto, considerato che gli acquirenti hanno comunque tempestivamente dato incarico all'Ing. Magnini per la redazione del progetto edilizio e per le necessa- rie pratiche edilizie in epoca immediatamente successiva alla stipula- zione del preliminare. Inoltre, a ulteriore prova della buona fede, gio- va anche il fatto che l'ottenimento delle autorizzazioni dalla p.a. sia stato portato avanti con l'ausilio di un professionista consigliato dalla stessa Cesaroni, l'ing. Magnini. Quest'ultimo, come accertato dalla sentenza penale n. 1690/16 del Tribunale di Ancona, ha inoltre rice- vuto l'importo di 5.000 euro a titolo di compenso da parte dei promis- sari acquirenti. Tali circostanze sono idonee a far ritenere a questo - 4 - RG 1407/2018 - 52 - CC 6/5/2022 (n. 16) - Caponi est. e, Collegio che gli appellanti abbiano compiuto tutte le attività possibili a che la p.a. provvedesse positivamente». 4. - Rispetto a ciò, la ricorrente si lamenta che la Corte di appello abbia «omesso di valutare compiutamente le prove», in particolare il contenuto di una comunicazione procediimentale del Comune. Si indu- stria pertanto a ricostruire il senso della condotta della amministra- zione comunale, riportando e commentando un ampio brano della comunicazione. Allude all'eventualità che i promissari acquirenti ab- biano presentato un progetto incompleto o errato. Dissente dalla rico- struzione della dinamica temporale degli eventi effettuata dalla Corte di appello. Compie deduzioni favorevoli alle proprie ragioni dal fatto che i promissari acquirenti siano imprenditori edili. Reputa «evidente che il ritenuto mancato avveramento della condizione è dovuto uni- camente al comportamento dei promissari acquirenti» e affida al let- tore il necessario adattamento del suo ragionamento alla situazione de qua, in cui si discorre del verificarsi di una condizione risolutiva dell'efficacia di un contratto preliminare. Rileva una «palese contrad- dizione» nel ragionamento della Corte di appello, appuntandola sul ri- conoscimento che i promissari acquirenti abbiano rinunciato a far va- lere il carattere essenziale del termine del 30/04/2008, senza impe- gnarsi a sradicare il dubbio che, se vi è una contraddizione, in questa incorre chi indugia ad argomentare su un aspetto (quale quello relati- vo alla rinuncia all'essenzialità del termine) estraneo alla ratio deci- dendi, focalizzata sul verificarsi di una condizione risolutiva, non sull'effetto risolutorio che si ricollega alla vana scadenza di un termine essenziale. 6. - L'argomentazione complessiva della ricorrenl:e urta contro il principio secondo il quale il giudice di merito che fondi il proprio ap- prezzamento su alcune prove piuttosto che su altre non incontra altro - 5 - R6 1407/2018 - 52 - CC 6/5/2022 (n. 16) - Caponi est rt. limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, sen- za essere tenuto a discutere esplicitamente ogni singolo elemento probatorio o a confutare ogni singola deduzione che aspiri ad una di- versa ricostruzione della situazione di fatto rilevante. In tal modo so- no da ritenersi disattesi i rilievi che, sebbene non menzionati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata. L'apprezzamento del giudice di merito è censurabile in sede di legittimità solo nel caso in cui la motivazione sia talmente inadeguata da non consentire di ri- costruire l'iter logico seguito dal giudice, mentre non vi è spazio per una critica ad opera del ricorrente che si sostanzi nella mera contrap- posizione di una differente ricostruzione dei fatti (cfr. Cass.17213/2020, tra le molte). Corrispondentemente, il compito della Corte di cassazione non è quello di far propria la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello dì procedere ad una revisione delle allegazioni di fatto e delle prove a fondamento di tale decisione al fine di sovrap- porre la propria valutazione a quella compiuta dal giudice del merito. Ciò sarebbe in contrasto con la funzione propria di una corte di legit- timità. In altri termini, in ordine alle ragioni di fatto esposte nella de- cisione impugnata, il compito di questa Corte è limitato al controllo che il giudice di merito abbia dato conto di tali ragioni e che il ragio- namento manifestato nella motivazione si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile (cfr., in questo senso, Cass.38034/2021, con indicazioni di ulteriori precedenti). 7. - In conclusione, la ricorrente sollecita questa Corte a fare ciò che una Corte di cassazione non può fare, ove il non «può» è da in- tendere in duplicità di accezioni: non essere in condizione, né avere il permesso: sovrapporre un proprio apprezzamento della situazione di fatto rilevante all'apprezzamento ricositruttivo proprio della Corte di - 6 - RG 1407/2018 - 52 - CC 6/5/2022 (n. 16) - Caponi est. appello, al quale non è da disconoscere la qualità della prudenza, nell'accezione che il legislatore italiano fa propria, in specifica relazio- ne alla valutazione delle prove, nell'art. 116 c.p.c., ove l'impiego dell'aggettivo possessivo «suo» esprime in modo incisivo il dominio dell'apprezzamento che è riservato al giudice di merito (cfr. Cass.34786/2021). 8. - Pertanto, al pari di ogni motivo che lo sostiene, il ricorso è inammissibile. 9. - Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un'ulteriore somma pari al contributo unificato. P.Q.M. La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna la ricor- rente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del pre- sente giudizio, liquidate in 4.300,00 Euro, oltre a 200 Euro per esbor- si, nonché spese generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater d.p.r. 115/2002 dichiara la sussi- stenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorren
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