CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2023
Cassazione n. 08921/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], articolato in due motivi con i quali lamenta 1) la mancata di elementi di prova in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti, 2) il diniego delle attenuanti generiche, deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che la contestazione del proprio coinvolgimento nella detenzione in concorso con [OSCURATO:PERSONA] dell'eroina e dell'hashish rinvenuti presso un casolare di proprietà di quest'ultimo non soltanto è volta a sollecitare una diversa lettura del compendio probatorio, ma addirittura prescinde da esso, venendo imbastito un travisamento della prova che neppure dà conto degli elementi asseritannente mistificati rispetto alle risultanze acquisite; rilevato invero che i giudici del gravame hanno fondato l'affermazione di responsabilità del prevenuto sul fatto che fosse stato trovato dagli agenti di PG, intervenuti per un sopralluogo all'interno del casolare, intorno ad un tavolo sul quale erano posizionati tanto l'hashish quanto l'eroina, ognuna in un unico pezzo e non confezionati in dosi, unitamente ad un bilancino di precisione e ad un rotolo di pellicola, senza essere in possesso di danaro, ma solo di un cellulare e che, all'arrivo dei militari, si era attivato per gettare la droga in terra cercando di farla sparire dalla vista, elementi in forza dei quali è stata coerentemente esclusa la verosimiglianza della versione resa dal ragazzo secondo la quale si sarebbe recato in casa del Carenza per acquistare una dose di eroina, condotta invece ritenuta ascrivibile al Marchitelli; rilevato che quest'ultimo, a differenza del Carenza, del Napolitano e del [OSCURATO:PERSONA] arrivati insieme al casolare, era sopraggiunto dopo pochi minuti, dichiarando di essersi accordato per un appuntamento in quel pomeriggio per comprare una dose di hashish, e che successivamente aveva precisato che di norma si rivolgeva per i suoi approvvigionamenti proprio al [OSCURATO:PERSONA], del quale soltanto aveva il numero di telefono, sia pur recandosi nel casolare del Carenza per acquistarla; rilevato che l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo la quale l'imputato doveva ritenersi concorrente nella detenzione dello stupefacente a fini di spaccio si fonda proprio su quegli elementi probatori che, lungi dall'essere stati travisati, risultano al contrario totalmente aderenti alle risultanze processuali, di cui la difesa, al di là della preclusione derivante dalla doppia pronuncia conforme e dalla mancanza degli atti processuali di cui assume il travisamento, si limita ad offrire una diversa lettura sostenendo che si trattasse di un acquisto a credito e che il Carenza si apprestasse a confezionare la dose destinata alla cessione al momento del perfezionamento dell'accordo con l'imputato, imbastendo un'operazione censorea del tutto preclusa nella presente sede di legittimità;rilevato che ad analoga sorte non si sottrae neanche il secondo motivo avendo la Corte territoriale indicato quale elemento ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche il grave precedente penale a carico dell'imputato, oltre alla condotta processuale improntata ad assoluta mancanza di resipiscenza, motivazione questa non sindacabile da questa Corte di legittimità atteso che non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego del beneficio, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr. ex multis Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899), che la difesa non risulta peraltro neppure avere indicato; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 27 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA]