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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 giugno 2023

Cassazione n. 23863/2023

Testo disponibile della fonte

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onunciato la seguente: ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.21438/2017 proposto da : MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE EN- TRATE, rappresentati e difesi dalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa da- gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- GLANI; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza d ella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 1266/2016,depositata il 13/7/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/06/2023 dal consigliereREMO CAPONI. 2di 6 - 21438/2017 – S2 – CC 06/06/2023 (19) – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Nel 2006 il Ministero delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate conveni- vano dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA]- S.C.I Glaser , [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l’accertamento della simulazione relativa - per interposizione fittizia della parte compratrice - del contratto di compravendita di un bene immobile, stipulato nel 1996 tra la venditrice [OSCURATO:SOCIETA]. e l a compratriceSocieté Civile Immobilière.

Si allegava che l’effettivo com- pratore fosseLoris Capirossi. [OSCURATO:PERSONA] veniva convenuto nella qualità di amministratore unico della venditrice, [OSCURATO:PERSONA] convenuta nella qualità di procuratrice speciale della compratrice, in- tervenuta come tale nella stipula del contratto in causa.

In primo grado veniva dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Agostini e della Ferri, in quantocostoro non erano parti in senso sostanziale del con- tratto.Se ne faceva discendere l’inammissibilità dell’interrogatorio for- male di questi ultimi.

Nel meritoveniva rigettata la domanda per difetto di prova dell’accordo simulatorio alla stregua della giurisprudenza di legittimità sull’interposizione fittizia di persona che richiede laparteci- pazione all'accordo simulatorio non solo dell’interponente e dell’inter- posto, ma anche del terzo contraente, chiamatoad aderire ( contestual- mente od anche successivamente alla formazione dell'accordo simula- torio)all’intesa raggiunta dai primi due .

Il Tribunale aggiunge va che gli accertamenti facevano propendere per l’interposizione reale.

L’appello degli attori èstato rigettato.

Ricorrono in cassazione gli attori con cinque motivi, illustrati da me- moria.

Resiste la S.C.I Glasercon controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA]. 2707/2023 ha assegnato alle parti ricorrenti ter- mine per notificare il ricorso ad [OSCURATO:PERSONA] e/o per produrre in giudizio la cartolina che attesti il perfezionamento della notificazione, 3di 6 - 21438/2017 – S2 – CC 06/06/2023 (19) – [OSCURATO:PERSONA] con rinvio a nuovo ruolo.

In prossimità della nuova adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Con il primo motivo si censurano due profili: in primo luo go l’omessa pronuncia sul motivo di appello con cui era stato impugnato il rigetto (con ordinanza del 17/11/2008) delle istanze istruttorie di- rette a provare l’interposizione fittizia di persona.

In particolare, si tratta delle seguenti istanze: (a) interrogatorio formale dei convenuti Capirossi, Ferri e Agostini; quanto agli ultimi due, si censura il rigetto fondato sul difetto della loro legittimazione passiva; quanto al primo, si censura l’omissione totale di pronuncia; (b) prove testimoniali, di cui si lamenta che il rigetto sia fondato su ragioni generiche, quali tardività, irrilevanza o superfluità, senza discernere le ragioni a seconda della persona chiamata a testimoniare.

In secondo luogo (quanto all’ulte- riore profilo di doglianza) si censura la pronuncia di difetto di legittima- zione passiva in capo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Si deduce violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.

Con il secondo motivo, subordinato al rigetto del primo, la sostanza di quest’ultimo è riproposta sotto il profilo del vizio di motivazione ex art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.

Con il terzo motivo si denuncia l’omesso esame circa fatti decisivi con riferimento ad indizi da cui si desume l’esistenza di un accordo simulatorio trilaterale.

Con il quarto motivo si censura che non si sia considerato che la prova della partecipazione del terzo non appare necessaria quando per questi è indifferente chi sia il reale compratore.

Si deduce violazione dell’art. 1414 c.c. 4di 6 - 21438/2017 – S2 – CC 06/06/2023 (19) – [OSCURATO:PERSONA] il quinto motivo, subordinato al rigetto del quarto, si censura che si sia considerata per la prima volta in appello e pertanto inammis- sibile, la domanda relativa all’interposizione reale di persona.

Sideduce violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.

2. – In ottemperanza alle disposizioni della interlocutoria Cass.2707/2023, con nota del 2/05/2023, il Ministero e l’Agenzia delle En- trate hanno depositato l’atto di rinnovazione della notifica per via con- solare in data 30/03/2023del ricorso per cassazione , eseguita nei con- fronti di [OSCURATO:PERSONA] «nella sua qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]», morta il [OSCURATO:DATA_NASCITA] durante il giudizio di appello.

La controricorrente eccepisce la nullità della rinnovazione della noti- ficapoiché è stata eseguita nei confronti di una persona non erede di [OSCURATO:PERSONA].

Infatti,risultava già dagli atti di primo grado l’indica- zione di [OSCURATO:PERSONA] come figlia di [OSCURATO:PERSONA] (nonché madre di [OSCURATO:PERSONA]), alla quale in qualità di erede (e non a [OSCURATO:PERSONA]- rossi) avrebbe dovuto indirizzarsi la notifica del ricorso per cassazione.

Tali risultanze processuali a ttestano l’inescusabilità dell’errore d elle parti ricorrenti, alle quali la circostanza del rapporto di parentela tra la Ferri e la Bellucci avrebbe dovuto essere nota sin dal giudizio di primo grado.

3. – Il C ollegio ravvede l’opportunità di rimetter e la trattazione del ricorsoall’udienza pubblica, per saggiare nel contesto d i un contraddit- torio allargato anche al Pubblico Ministero la prospettiva di scindere il litisconsorzio processuale nei confronti dell’erede di [OSCURATO:PERSONA] e di pervenire così ad una pronuncia nel merito del ricorso per cassazione nonostante che la notificazione del ricorso non sia stata eseguita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], figlia di [OSCURATO:PERSONA] che non si possa far luogo alla rimessione in termini(cfr. Cass. 9114/2012). 5di 6 - 21438/2017 – S2 – CC 06/06/2023 (19) – [OSCURATO:PERSONA] scissione del litisconsorzio è sorretta dalla considerazione che An- tonietta Ferri fuevocata in giudizio esclusivamente nella sua qualità di procuratrice speciale della compratriceed è intervenuta come tale nella stipula del contratto di cuiparte attrice ha domandato l’accertamento della simulazione relativa per interposizione fittizia della compratrice.

Infatti, sul versante sostanziale, [OSCURATO:PERSONA] fu parte del contratto solo in senso formale.

Costei stipulò il contratto in nome e per conto della compratrice [OSCURATO:PERSONA].

È nei confronti di quest’ul- tima, regolarmente presente nel giudizio dinanzi a questa Corte, non già nei confronti dell’erede di [OSCURATO:PERSONA], che quindi sono chiamati a prodursi gli effetti della sentenza definitiva di merito.

Pertanto,ci si trova dinanzi ad un caso di specie nettamente diverso da quello deciso (per citare il precedente meno distante dal caso di specie)da Cass. 41438/2021 i n tema di rappresentanza senza poteri .

In un caso in cui la domanda di accertamento dell'inefficacia del con- tratto era stata proposta dallo pseudo rappresentato nei confronti sia del terzo che del falso rappresentante che lo aveva stipulato, si è ac- certato che si determina un litisconsorzio unitario-necessario di carat- tere processuale funzionale a prevenire l'eventuale contrasto di giudi- cati, sicché non può essere disposta la separazione delle cause ai sensi dell'art. 103co. 2 c.p.c.

P ertanto, nell'ipotesi di mancata rinnovazione della citazione disposta in favore del rappresentante senza potere non costituitosi in giudizio, si è statuito che l'estinzioneè da dichiarare con riferimento all'intero processo e non solo nei confronti della parte nei cui confronti non si è proceduto alla detta rinnovazione.Come si può constatare, da tale precedente non si può desumere alcunché , se non un argomento a contrarioal fine di negare nel presente caso di specie la necessità che l’erede di [OSCURATO:PERSONA] partecipi al processo. 6di 6 - 21438/2017 – S2 – CC 06/06/2023 (19) – [OSCURATO:PERSONA] A fronte di ciò, sono da discutere nel contesto della pubblica udienza le ragioni che indurrebberoa mantenere la conseguenza della necessità del litisconsorzio,sancendo così – come richiesto dalla parte controri- corrente -l’improcedibilità del ricorso per cassazione a seguito dell’in- felice esecuzione della rinnovazione della notificazione del ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente: ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.21438/2017 proposto da : MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE EN- TRATE, rappresentati e difesi dalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa da- gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- GLANI; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza d ella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 1266/2016,depositata il 13/7/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/06/2023 dal consigliereREMO CAPONI. 2di 6 - 21438/2017 – S2 – CC 06/06/2023 (19) – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Nel 2006 il Ministero delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate conveni- vano dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA]- S.C.I Glaser , [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l’accertamento della simulazione relativa - per interposizione fittizia della parte compratrice - del contratto di compravendita di un bene immobile, stipulato nel 1996 tra la venditrice [OSCURATO:SOCIETA]. e l a compratriceSocieté Civile Immobilière. Si allegava che l’effettivo com- pratore fosseLoris Capirossi. [OSCURATO:PERSONA] veniva convenuto nella qualità di amministratore unico della venditrice, [OSCURATO:PERSONA] convenuta nella qualità di procuratrice speciale della compratrice, in- tervenuta come tale nella stipula del contratto in causa. In primo grado veniva dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Agostini e della Ferri, in quantocostoro non erano parti in senso sostanziale del con- tratto.Se ne faceva discendere l’inammissibilità dell’interrogatorio for- male di questi ultimi. Nel meritoveniva rigettata la domanda per difetto di prova dell’accordo simulatorio alla stregua della giurisprudenza di legittimità sull’interposizione fittizia di persona che richiede laparteci- pazione all'accordo simulatorio non solo dell’interponente e dell’inter- posto, ma anche del terzo contraente, chiamatoad aderire ( contestual- mente od anche successivamente alla formazione dell'accordo simula- torio)all’intesa raggiunta dai primi due . Il Tribunale aggiunge va che gli accertamenti facevano propendere per l’interposizione reale. L’appello degli attori èstato rigettato. Ricorrono in cassazione gli attori con cinque motivi, illustrati da me- moria. Resiste la S.C.I Glasercon controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA]. 2707/2023 ha assegnato alle parti ricorrenti ter- mine per notificare il ricorso ad [OSCURATO:PERSONA] e/o per produrre in giudizio la cartolina che attesti il perfezionamento della notificazione, 3di 6 - 21438/2017 – S2 – CC 06/06/2023 (19) – [OSCURATO:PERSONA] con rinvio a nuovo ruolo. In prossimità della nuova adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con il primo motivo si censurano due profili: in primo luo go l’omessa pronuncia sul motivo di appello con cui era stato impugnato il rigetto (con ordinanza del 17/11/2008) delle istanze istruttorie di- rette a provare l’interposizione fittizia di persona. In particolare, si tratta delle seguenti istanze: (a) interrogatorio formale dei convenuti Capirossi, Ferri e Agostini; quanto agli ultimi due, si censura il rigetto fondato sul difetto della loro legittimazione passiva; quanto al primo, si censura l’omissione totale di pronuncia; (b) prove testimoniali, di cui si lamenta che il rigetto sia fondato su ragioni generiche, quali tardività, irrilevanza o superfluità, senza discernere le ragioni a seconda della persona chiamata a testimoniare. In secondo luogo (quanto all’ulte- riore profilo di doglianza) si censura la pronuncia di difetto di legittima- zione passiva in capo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Si deduce violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. Con il secondo motivo, subordinato al rigetto del primo, la sostanza di quest’ultimo è riproposta sotto il profilo del vizio di motivazione ex art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. Con il terzo motivo si denuncia l’omesso esame circa fatti decisivi con riferimento ad indizi da cui si desume l’esistenza di un accordo simulatorio trilaterale. Con il quarto motivo si censura che non si sia considerato che la prova della partecipazione del terzo non appare necessaria quando per questi è indifferente chi sia il reale compratore. Si deduce violazione dell’art. 1414 c.c. 4di 6 - 21438/2017 – S2 – CC 06/06/2023 (19) – [OSCURATO:PERSONA] il quinto motivo, subordinato al rigetto del quarto, si censura che si sia considerata per la prima volta in appello e pertanto inammis- sibile, la domanda relativa all’interposizione reale di persona. Sideduce violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. 2. – In ottemperanza alle disposizioni della interlocutoria Cass.2707/2023, con nota del 2/05/2023, il Ministero e l’Agenzia delle En- trate hanno depositato l’atto di rinnovazione della notifica per via con- solare in data 30/03/2023del ricorso per cassazione , eseguita nei con- fronti di [OSCURATO:PERSONA] «nella sua qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]», morta il [OSCURATO:DATA_NASCITA] durante il giudizio di appello. La controricorrente eccepisce la nullità della rinnovazione della noti- ficapoiché è stata eseguita nei confronti di una persona non erede di [OSCURATO:PERSONA]. Infatti,risultava già dagli atti di primo grado l’indica- zione di [OSCURATO:PERSONA] come figlia di [OSCURATO:PERSONA] (nonché madre di [OSCURATO:PERSONA]), alla quale in qualità di erede (e non a [OSCURATO:PERSONA]- rossi) avrebbe dovuto indirizzarsi la notifica del ricorso per cassazione. Tali risultanze processuali a ttestano l’inescusabilità dell’errore d elle parti ricorrenti, alle quali la circostanza del rapporto di parentela tra la Ferri e la Bellucci avrebbe dovuto essere nota sin dal giudizio di primo grado. 3. – Il C ollegio ravvede l’opportunità di rimetter e la trattazione del ricorsoall’udienza pubblica, per saggiare nel contesto d i un contraddit- torio allargato anche al Pubblico Ministero la prospettiva di scindere il litisconsorzio processuale nei confronti dell’erede di [OSCURATO:PERSONA] e di pervenire così ad una pronuncia nel merito del ricorso per cassazione nonostante che la notificazione del ricorso non sia stata eseguita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], figlia di [OSCURATO:PERSONA] che non si possa far luogo alla rimessione in termini(cfr. Cass. 9114/2012). 5di 6 - 21438/2017 – S2 – CC 06/06/2023 (19) – [OSCURATO:PERSONA] scissione del litisconsorzio è sorretta dalla considerazione che An- tonietta Ferri fuevocata in giudizio esclusivamente nella sua qualità di procuratrice speciale della compratriceed è intervenuta come tale nella stipula del contratto di cuiparte attrice ha domandato l’accertamento della simulazione relativa per interposizione fittizia della compratrice. Infatti, sul versante sostanziale, [OSCURATO:PERSONA] fu parte del contratto solo in senso formale. Costei stipulò il contratto in nome e per conto della compratrice [OSCURATO:PERSONA]. È nei confronti di quest’ul- tima, regolarmente presente nel giudizio dinanzi a questa Corte, non già nei confronti dell’erede di [OSCURATO:PERSONA], che quindi sono chiamati a prodursi gli effetti della sentenza definitiva di merito. Pertanto,ci si trova dinanzi ad un caso di specie nettamente diverso da quello deciso (per citare il precedente meno distante dal caso di specie)da Cass. 41438/2021 i n tema di rappresentanza senza poteri . In un caso in cui la domanda di accertamento dell'inefficacia del con- tratto era stata proposta dallo pseudo rappresentato nei confronti sia del terzo che del falso rappresentante che lo aveva stipulato, si è ac- certato che si determina un litisconsorzio unitario-necessario di carat- tere processuale funzionale a prevenire l'eventuale contrasto di giudi- cati, sicché non può essere disposta la separazione delle cause ai sensi dell'art. 103co. 2 c.p.c. P ertanto, nell'ipotesi di mancata rinnovazione della citazione disposta in favore del rappresentante senza potere non costituitosi in giudizio, si è statuito che l'estinzioneè da dichiarare con riferimento all'intero processo e non solo nei confronti della parte nei cui confronti non si è proceduto alla detta rinnovazione.Come si può constatare, da tale precedente non si può desumere alcunché , se non un argomento a contrarioal fine di negare nel presente caso di specie la necessità che l’erede di [OSCURATO:PERSONA] partecipi al processo. 6di 6 - 21438/2017 – S2 – CC 06/06/2023 (19) – [OSCURATO:PERSONA] A fronte di ciò, sono da discutere nel contesto della pubblica udienza le ragioni che indurrebberoa mantenere la conseguenza della necessità del litisconsorzio,sancendo così – come richiesto dalla parte controri- corrente -l’improcedibilità del ricorso per cassazione a seguito dell’in- felice esecuzione della rinnovazione della notificazione del ric
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