CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2024
Cassazione n. 08671/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 1° febbraio 2024 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del Tribunale di Benevento del 15 marzo 2018 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 589, comma 3 n. 2 e comma 4, cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in relazione all'intervenuta estinzione del reato per prescrizione prima della pronuncia della sentenza di appello. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Deve essere osservato, infatti, come sulla Corte di appello non gravasse nessun onere motivazionale in ordine alla declaratoria della prescrizione del reato, non essendo decorso il relativo termine. Rispetto al contestato delitto, infatti, trova applicazione la norma dell'art. 157, comma 6, cod. pen., per cui deve procedersi al raddoppio dei termini di prescrizione previsti, con l'effetto che, nel caso di specie, anche tenuto conto delle sospensioni intervenute, il termine di prescrizione maturerà solo in data 26 novembre 2029. 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 novembre 2024 Il Consigliere estensore T [OSCURATO:PERSONA]