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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34509/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna emessa in data 23/06/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che, ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna confermava la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ravenna in data 06/05/2015, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, per i reati di cui agli artt. 110, 582, 583, 585, comma primo n. 1, 641 comma primo, cod. pen., in Pinarella di Cervia (RA), il 26/10/2012.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., avendo la Corte territoriale omesso di prendere in considerazione la documentazione inviata a mezzo pec dal difensore in data 12/06/2020, tesa a dimostrare l'intervenuto mutamento nello stile di vita dell'imputata e l'offerta alla persona offesa della somma di euro 500,00 a mezzo assegno circolare; trattasi di documento proveniente dall'imputata, ai sensi dell'art. 237 cod. proc. pen., di cui la Corte di appello avrebbe dovuto tenere conto, con conseguente violazione del diritto di difesa; 2.2 violazione di legge, in riferimento all'art. 133 cod. pen., ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., avendo la Corte territoriale negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche, di cui la ricorrente appare meritevole alla luce del parziale risarcimento del danno intervenuto nelle more del giudizio, considerato, altresì, che la stessa non può essere considerata soggetto pericoloso, svolgendo da tempo attività lavorativa e di volontariato, come da documentazione prodotta alla Corte di merito. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Con il primo motivo la difesa deduce violazione di legge in riferimento all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., senza considerare che, benché la Corte territoriale non abbia fatto esplicito riferimento alla documentazione indicata in ricorso, emerge chiaramente dall'ordito motivazionale della sentenza che le circostanze, rappresentate dai documenti richiamati dalla difesa, siano state prese in considerazione.

A pag. 1 della sentenza impugnata, infatti, la Corte territoriale ha dato atto che, tra le doglianze poste a fondamento dell'appello, vi fosse anche la mancata considerazione del comportamento tenuto dalla Montanari successivamente alla commissione del fatto.

Sebbene la documentazione a cui la difesa si riferisce in ricorso fosse stata oggetto di una separata produzione documentale, come risulta dagli atti trasmessi a questa Corte, non vi è dubbio che la complessiva valutazione, da parte della sentenza impugnata, della gravità della condotta e della personalità dell'imputata renda evidente una implicita considerazione di irrilevanza della documentazione stessa e delle circostanze da essa desumibili; ciò, tra l'altro, emerge dal passaggio motivazionale in cui la Corte di merito ha evidenziato come la prospettazione difensiva tendesse ad evidenziare una capacità a delinquere "molto ridimensionata ed in sé idonea a disporre il richiesto bilanciamento tra le circostanze, con conseguente rideterminazione in senso favorevole del trattamento sanzionatorio." In realtà è proprio la motivazione sulla congruità del trattamento sanzionatorio, effettuata alla luce dei criteri dì cui all'art. 133 cod. pen., ad evidenziare come la gravità oggettiva del fatto sia stata ritenuta insuperabile anche alla luce della ammissione dei fatti da parte dell'imputata, considerata come tentativo della Montanari di non aggravare la propria posizione.

Del tutto congruamente motivata, quindi, risulta la valutazione della sentenza impugnata, quanto al trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla luce della gravità dei fatti e dei numerosi precedenti penali dell'imputata, sicché la valutazione delle circostanze emergenti dalla documentazione difensiva individuata in ricorso deve ritenersi disattesa con motivazione implicita, proprio in quanto risulta adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondato su analogo ordine di motivi.

A ciò deve aggiungersi che, secondo consolidato orientamento dì legittimità, la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media, come nel caso in esame, alla luce della sussistente circostanza aggravante di cui all'art. 583 cod. pen. (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197 Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153).

Né appare, infine, irrilevante la considerazione che, nonostante la contestazione della recidiva infraquinquennale, nessun aumento sia stato in concreto applicato per la detta circostanza aggravante.

Dall'inammisibilità del ricorso discende, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna emessa in data 23/06/2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che, ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna confermava la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ravenna in data 06/05/2015, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, per i reati di cui agli artt. 110, 582, 583, 585, comma primo n. 1, 641 comma primo, cod. pen., in Pinarella di Cervia (RA), il 26/10/2012. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., avendo la Corte territoriale omesso di prendere in considerazione la documentazione inviata a mezzo pec dal difensore in data 12/06/2020, tesa a dimostrare l'intervenuto mutamento nello stile di vita dell'imputata e l'offerta alla persona offesa della somma di euro 500,00 a mezzo assegno circolare; trattasi di documento proveniente dall'imputata, ai sensi dell'art. 237 cod. proc. pen., di cui la Corte di appello avrebbe dovuto tenere conto, con conseguente violazione del diritto di difesa; 2.2 violazione di legge, in riferimento all'art. 133 cod. pen., ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., avendo la Corte territoriale negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche, di cui la ricorrente appare meritevole alla luce del parziale risarcimento del danno intervenuto nelle more del giudizio, considerato, altresì, che la stessa non può essere considerata soggetto pericoloso, svolgendo da tempo attività lavorativa e di volontariato, come da documentazione prodotta alla Corte di merito. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Con il primo motivo la difesa deduce violazione di legge in riferimento all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., senza considerare che, benché la Corte territoriale non abbia fatto esplicito riferimento alla documentazione indicata in ricorso, emerge chiaramente dall'ordito motivazionale della sentenza che le circostanze, rappresentate dai documenti richiamati dalla difesa, siano state prese in considerazione. A pag. 1 della sentenza impugnata, infatti, la Corte territoriale ha dato atto che, tra le doglianze poste a fondamento dell'appello, vi fosse anche la mancata considerazione del comportamento tenuto dalla Montanari successivamente alla commissione del fatto. Sebbene la documentazione a cui la difesa si riferisce in ricorso fosse stata oggetto di una separata produzione documentale, come risulta dagli atti trasmessi a questa Corte, non vi è dubbio che la complessiva valutazione, da parte della sentenza impugnata, della gravità della condotta e della personalità dell'imputata renda evidente una implicita considerazione di irrilevanza della documentazione stessa e delle circostanze da essa desumibili; ciò, tra l'altro, emerge dal passaggio motivazionale in cui la Corte di merito ha evidenziato come la prospettazione difensiva tendesse ad evidenziare una capacità a delinquere "molto ridimensionata ed in sé idonea a disporre il richiesto bilanciamento tra le circostanze, con conseguente rideterminazione in senso favorevole del trattamento sanzionatorio." In realtà è proprio la motivazione sulla congruità del trattamento sanzionatorio, effettuata alla luce dei criteri dì cui all'art. 133 cod. pen., ad evidenziare come la gravità oggettiva del fatto sia stata ritenuta insuperabile anche alla luce della ammissione dei fatti da parte dell'imputata, considerata come tentativo della Montanari di non aggravare la propria posizione. Del tutto congruamente motivata, quindi, risulta la valutazione della sentenza impugnata, quanto al trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla luce della gravità dei fatti e dei numerosi precedenti penali dell'imputata, sicché la valutazione delle circostanze emergenti dalla documentazione difensiva individuata in ricorso deve ritenersi disattesa con motivazione implicita, proprio in quanto risulta adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondato su analogo ordine di motivi. A ciò deve aggiungersi che, secondo consolidato orientamento dì legittimità, la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media, come nel caso in esame, alla luce della sussistente circostanza aggravante di cui all'art. 583 cod. pen. (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197 Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv. 255153). Né appare, infine, irrilevante la considerazione che, nonostante la contestazione della recidiva infraquinquennale, nessun aumento sia stato in concreto applicato per la detta circostanza aggravante. Dall'inammisibilità del ricorso discende, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Rom
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