CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 luglio 2021
Cassazione n. 00160/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendola declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Roma rigettava il riesame, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, con la quale era stata applicata al predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione a plurimi episodi di illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 649 cod.proc.pen. e sulla riqualificazione giuridica dei fatti. Argomenta che il Tribunale non aveva fornito motivazione adeguata in relazione alla eccezione di precedente giudicato ed alla correlata richiesta di riqualificazione dei fatti e di applicazione dell'istituto della continuazione, limitandosi a dare atto che l'attuale titolo cautelare risultava emesso in relazione ad altri fatti che non comprendevano quello per cui si era proceduto; non si era tenuto conto che la condotta del Bittarelli - estrinsecatasi in plurimi fatti di detenzione e cessione contestati in ben sette distinti capi di imputazione - doveva essere valutata unitariamente come unico fatto empiricamente inteso, in parte già giudicato, con necessaria riqualificazione dei fatti oggetto della misura cautelare impugnata e riconoscimento del vincolo della continuazione; la motivazione espressa dal Tribunale per denegare la configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 era assertiva ed apodittica e non aveva tenuto conto che l'arco temporale dell'azione era limitato a solo dieci giorni, che il Bittarelli era un mero esecutore materiale di quanto ordinato dal coindagato [OSCURATO:PERSONA] e che lo stesso non era soggetto incline al delitto ma soggetto dm in stato di precareità economia al momento dei fatti per aver da poco perso la propria abitazione ed il lavoro; infine, il fatto oggetto di giudicato era stato riqualificato in sede di appello ai sensi dell' all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e la motivazione della Corte di appello aveva evidenziato elementi fattuali e psicologici che riguardavano l'intera azione criminosa e che risultavano rilevanti anche per i reati posti a fondamento dell'ordinanza cautelare impugnata. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari.Argomenta che il Tribunale, a fronte delle numerose argomentazioni difensive, si era limitato ad affermare in maniera categorica che il Bittarelli era soggetto incline al delitto richiamando per relationem le considerazioni svolte nell'ordinanza genetica; la difesa aveva, invece, dimostrato che l'indagato , estraneo alla giustizia prima dei fatti per cui si procede, una volta rimesso in libertà, fuoriuscito dall'ambito criminogeno con le sue stesse capacità, trovando un'abitazione ed un'occupazione, seppure non in regola; inoltre, l'attualità delle esigenze cautelari era insussistente, essendo decorso oltre un anno dai fatti contestati e ed essendo l'imputato incensurato, e sul punto nulla aveva argomentato il Tribunale. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla fungibilità del periodo espiato in custodia cautelare ed ai suoi effetti sulla prognosi di pena. Argomenta che l'indagato aveva trascorso otto mesi in custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui al capo G), in ordine al quale si era formato il precedente giudicato; andava, quindi, applicato l'art. 657 cod.proc.pen. sul computo del presofferto, dal momento che tutti gli addebiti contestati erano anteriori al predetto reato; inoltre, qualora si volessero considerare gli arresti domiciliari quale misura idonea, il Tribunale non aveva considerato che l'indagato aveva fornito in sede di interrogatorio l'indicazione di un'abitazione in cui viveva in maniera stabile; infine, andava considerato che la riqualificazione delle condotte addebitate, l'applicazione dell'istituto della continuazione ed il presofferto, consentivano di contenere l'entità della pena definitiva e di accedere a modalità alternative di esecuzione della pena. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. La difesa del ricorrente ha chiesto, a norma dell'art. 23, comma 8, d.I n. 137 del 2020, conv. in I. n. 176/2020, la trattazione orale del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 2. Il Tribunale, nel disattendere la censura qui riproposta, ha chiaramente rimarcato come il reato di cui al capo g) dell'imputazione provvisoria, in ordine al quale si era formato il precedente giudicato, non era stato posto a base dell'ordinanza di custodia cautelare impugnata, emessa, invece, in relazione agli altri fatti di incolpazione. Va, comunque, ricordato che il divieto di bis in idem, che rinviene la propria matrice normativa nell'art. 649 cod. proc. pen., preclude la celebrazione di un secondo giudizio a carico di taluno per un fatto in ordine al quale egli sia già stato giudicato, anche se esso viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze, salve le ipotesi di cui rispettivamente all'art. 69, co. 2 e all'art.345 cod. proc. pen. Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, "ai fini della preclusione connessa al principio ne bis in idem, l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona" (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005 - dep. 28/09/2005, P.G. in proc. Donati ed altro, Rv. 231799); nella specie, tale identità non sussiste, non essendovi identità tra i fatti oggetto del presente procedimento e quello già giudicato, che certamente attengono, sulla base della stessa prospettazione del ricorrente, ad eventi naturalistici ben diversi, attesa la diversa collocazione temporale delle condotte e la diversità dell'oggetto materiale delle stesse. Quanto alla doglianza avente ad oggetto la riqualificazione giuridica dei fatti posti a fondamento dell'ordinanza cautelare ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, la motivazione del Tribunale, che ha valutato quali elementi ostativi le modalità della condotta ed il quantitativo di stupefacenti oggetto della stessa, è congrua e logica e si sottrae al sindacato di legittimità; a fronte dell'adeguato percorso argomentativo del Giudice di merito il ricorrente propone inammissibili rilievi in fatto, che non possono trovare ingresso in sede di legittimità. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. È opportuno muovere dal principio secondo il quale il giudizio di sussistenza delle esigenze cautelari è censurabile in sede di legittimità soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme o nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, rilevabili dal testo del provvedimento impugnato, ma non anche quando si propongano censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez.F,n.47748 del 11/08/2014, Rv.261400; Sez. 1, n. 795 del 06/02/1996, Rv.204014; Sez.1,n.1769 del 23/03/1995, Rv.201177). Nella specie, il Tribunale, con argomentazioni congrue e logiche, ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione criminosa valutando le circostanze e modalità della condotta, il quantitativo di cocaina sequestrato e le condizioni di vita dell'indagato nonché i contatti con gli ambienti del narcotraffico e la sua personalità incline al delitto (cfr pag 3 dell'ordinanza impugnata) ed adeguata la misura della custodia in carcere, rimarcando anche che la prognosi negativa formulata impediva di ritenere applicabile la sospensione condizionale della pena. Le censure che il ricorrente svolge attengono alla ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito e, quindi, sono meramente in fatto e, come tali, non deducibili in sede di legittimità. 3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.La norma di cui all'art. 657 cod.proc. invocata dal ricorrente, come correttamente evidenziato dal Tribunale, è espressione del principio di fungibilità della detenzione e trova applicazione nella fase di esecuzione della pena e non nella materia delle misure cautelari personali di natura custodiale. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'