CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 24352/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 luglio 1982 avverso l'ordinanza emessa il 10 maggio 2021 dal Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, l'ordinanza e il ricorso; Udita nell'udienza camerale del 26 maggio 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; Lette le conclusioni presentate dal difensore del ricorrente, che ha reiterato le argomentazioni formulate nel ricorso, chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 10 maggio 2021 il Tribunale del riesame di Palermo, in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale della stessa città, ha disposto il sequestro preventivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla somma di euro 1.175,00 in banconota e ha rigettato nel resto il gravame. [OSCURATO:PERSONA] è indagato dei delitti di cui agli artt. 416, 416 bis, 512 bis, 513 bis, 646, 648 ter.1 cod. pen. e all'art. 1, comma 3, L. n. 401/1989. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, che ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione in relazione alla sussistenza delle condizioni di applicabilità dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. in ordine al delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso, contestato al capo 1 dell'imputazione provvisoria. Il ricorrente ha richiamato i principi dettati in materia da questa Corte, tra cui quello secondo cui la confisca, disposta ai sensi dell'art. 416 bis, comma 7, cod. pen. con riguardo ai beni strumentali alla realizzazione del delitto associativo e a quelli che ne costituiscono il prezzo, il prodotto, il profitto, il reimpiego, pur conseguendo automaticamente alla condanna, impone una motivazione rigorosa sul quantum da sottoporre ad ablazione, la quale deve evidenziare in modo puntuale il nesso di pertinenzialità tra i cespiti, oggetto di vincolo reale, e l'attività illecita. Posto, dunque, che la dimostrazione dell'esistenza di un rapporto di strumentalità è necessaria anche in presenza di un caso di confisca obbligatoria, in quanto tale obbligatorietà non comporta alcuna presunzione sotto il profilo della strumentalità delle cose, che si intendono sequestrare, il ricorrente ha affermato che il Tribunale del riesame non aveva motivato in alcun modo circa il suddetto rapporto pertinenziale. Peraltro, nel caso in esame, la somma di denaro, rinvenuta nell'abitazione del ricorrente, sottoposta a vincolo ablativo, non risulterebbe collegata alla fattispecie incriminatrice contestata, in quanto tale somma sarebbe stata trovata nella sua disponibilità solo in epoca recente, lontana diversi anni dai fatti contestati. Il Tribunale del riesame non avrebbe considerato che [OSCURATO:PERSONA] svolge la professione di agente e procacciatore di affari della Better slot s.r.l. e, quindi, la somma sequestrata dovrebbe ritenersi provento della sua lecita attività. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1 Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui il ricorso per cassazione contro ordinanze, emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo, posto a sostegno del provvedimento, o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico, seguito dal giudice (così Sez. U., n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. U, n. 25933 del 29/5/2008, Malgioglio, non mass. sul punto).Alla luce di tale regula iuris deve rilevarsi che l'ordinanza impugnata presta il fianco alle censure formulate dal ricorrente in ordine alla mancanza di motivazione sul nesso di strumentalità tra la somma, oggetto di sequestro preventivo, e il reato, ascrittogli provvisoriamente. 1.2 Secondo la giurisprudenza di legittimità (ex multis: Sez. 6, n. 20244 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 273268; Sez. 6, n. 5845 del 20/1/2017, Rv. 269374), condivisa dal Collegio, il sequestro preventivo di un bene è legittimo se vi sia una relazione specifica e stabile tra detto bene e l'illecito, che testimoni l'esistenza di un rapporto strutturale e strumentale. Si è precisato che, in tema di sequestro preventivo, l'oggetto del sequestro preventivo deve essere caratterizzato da intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso, non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale tra la "res" e il reato. Questa Corte è poi ferma nel ritenere che la dimostrazione dell'esistenza di tale rapporto è necessaria anche nel caso di confisca obbligatoria, come quello previsto dall'art. 416 bis, comma 7, cod. pen., in quanto l'obbligatorietà della confisca non comporta alcuna presunzione sotto il profilo della strumentalità delle cose, che si intendono sequestrare (Sez. 6, n. 27750 del 21/5/2012, Rv. 253113). 1.3 Nel caso in esame, il Tribunale del riesame ha affermato che dalle conversazioni intercettate emergeva "il rapporto di collaborazione materiale e di cointeressenza economica" che l'odierno indagato aveva "sia con il vertice del sodalizio [OSCURATO:PERSONA] - vero e proprio referente dei fratelli Fontana nel territorio palermitano - quale suo braccio operativo nel settore delle estorsioni alle attività economiche della zona di competenza, sia con altri sodali". Il menzionato Tribunale ha aggiunto che l'indagato ha avuto anche un ruolo di vero e proprio vertice del sistema illegale per l'esercizio abusivo di giochi scommesse online: altro settore strategico di peculiare interesse per il sodalizio mafioso del Ferrante. Con riguardo alla somma di euro 1.175,00, oggetto di sequestro, rinvenuta presso l'abitazione dell'indagato, che l'aveva occultata all'interno della tasca dei pantaloni all'atto della perquisizione domiciliare del 12 maggio 2020, il Collegio del riesame ha affermato che "sussiste il vincolo di pertinenzialità tra detta somma e il delitto associativo di cui al capo 1) dell'addebito provvisorio, essendo peraltro emerso l'assoluto protagonismo del Biondo nel reimpiego dei proventi mafiosi in attività economiche, anche mediante il ricorso all'interposizione di persona". Così argomentando, il Collegio del riesame si è limitato a ricordare il ruolo svolto dall'indagato all'interno del sodalizio mafioso del Ferrante ma non ha motivato in ordine alla sussistenza del necessario rapporto di strumentalità tra la somma, oggetto di sequestro, e il reato, ascritto provvisoriamente al ricorrente. Deve dunque affermarsi che non vi è motivazione su tale nesso di strumentalità, con la conseguenza che l'ordinanza impugnata deve essere annullata e il Tribunale di Palermo, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen., dovrà procedere a nuovo esame in ottemperanza ai principi sopra enunciati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, cod. proc. pen. Così deciso in R