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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 novembre 2024

Cassazione n. 30313/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE di APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di Appello di Bari, in rifòrma della sentenza emessa dal Tribunale di Foggia il 15/3/2021, ha rideterminato ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. la pena inflitta al predetto in relazione a due reati di ricettazione, in continuazione tra loro, nella misura concordata tra le parti di anni uno, mesi quattro e giorni venti di reclusione ed euro 400,00 di multa.

A sostegno del ricorso, con unico motivo di impugnazione, ha dedotto la violazione di legge ed il difetto assoluto di motivazione in relazione alla richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare presso la sua abitazione, avanzata dalla difesa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - come da verbale allegato - con il consenso del P.G., richiesta in alcun modo valutata dalla sentenza impugnata.

2. Con requisitoria scritta il P.G. ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

3. Il ricorso è fondato, in quanto con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari ha applicato nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata tra le parti senza in alcun modo pronunciarsi, nemmeno implicitamente, sulla richiesta, avanzata dalla difesa prima della discussione, presente l'imputato, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], volta all'applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare, richiesta sulla quale, peraltro, anche il P.G. aveva prestato il consenso.

Si trattava di richiesta ancora ammissibile, secondo la prevalente e più recente giurisprudenza di questa Corte di cassazione in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., secondo cui, affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che non dev'essere formulata necessariamente con l'atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame (Sez. 5, n. 4332 del 15/11/2024, dep. 2025, Sarritzu, Rv. 287624 - 02; Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017 - 01; Sez. 2, n. 1995 del 19/12/2023, dep. 2024, Di, Rv. 285729 - 01; Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090 - 01).

Deve, pertanto, ormai ritenersi superato l'orientamento minoritario che, invocando l'esigenza di contemperare la disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 con il principio devolutivo espresso dall'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., riteneva che, affinché il giudice di appello possa pronunciarsi in merito alla applicabilità delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessario che il tema sia stato prospettato con i motivi di gravame o, al più tardi, attraverso lo strumento processuale dei motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., quando ciò sia, in concreto, ancora possibile ([OSCURATO:PERSONA]. 6, n. 41313 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Pg, Rv. 285708 - 01; fattispecie in cui la Corte ha valutato tardiva la richiesta di sostituzione presentata dal difensore solo in sede di conclusioni, salva restando la possibilità di riformularla nella pertinente sede esecutiva), orientamento apparentemente in linea con il principio affermato dalle Sezioni unite, secondo cui il giudice di appello non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi se nell'atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione, dal momento che l'ambito di tale potere officioso è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 597, connma quinto, cod. proc. pen. che costituisce una eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell'appello e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall'art. 58 della L. n. 689 del 1981 (SU. n. 12872 del 17/03/2017, Punzo).

Come condivisibilmente osservato da Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, cit., infatti, il principio affermato dalle Sezioni unite deve essere coordinato con la indicata disciplina transitoria il cui senso, per il giudizio di appello, è proprio quello di ampliare l'ambito applicativo della sostituzione oltre i limiti ricavabili dal mero innesto nell'ordinamento penale delle nuove pene sostitutive, come emerge anche dalla Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, secondo la quale l'applicabilità delle nuove pene sostitutive nei giudizi di impugnazione pendenti è imposta dal rispetto del principio di retroattività della lex mitior.

4. La sentenza impugnata pertanto, va annullata senza rinvio, dovendosi riconoscere l'estinzione del reato per la prescrizione intervenuta a causa della prescrizione dei reati intervenuta 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], per il disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen. trattandosi di reati accertati il 5/12/2013 e puniti con pena massima di otto anni di reclusione, considerata anche la sospensione della prescrizione per sessantaquattro giorni.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE di APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di Appello di Bari, in rifòrma della sentenza emessa dal Tribunale di Foggia il 15/3/2021, ha rideterminato ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. la pena inflitta al predetto in relazione a due reati di ricettazione, in continuazione tra loro, nella misura concordata tra le parti di anni uno, mesi quattro e giorni venti di reclusione ed euro 400,00 di multa. A sostegno del ricorso, con unico motivo di impugnazione, ha dedotto la violazione di legge ed il difetto assoluto di motivazione in relazione alla richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare presso la sua abitazione, avanzata dalla difesa all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - come da verbale allegato - con il consenso del P.G., richiesta in alcun modo valutata dalla sentenza impugnata. 2. Con requisitoria scritta il P.G. ha chiesto l'accoglimento del ricorso. 3. Il ricorso è fondato, in quanto con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari ha applicato nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata tra le parti senza in alcun modo pronunciarsi, nemmeno implicitamente, sulla richiesta, avanzata dalla difesa prima della discussione, presente l'imputato, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], volta all'applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare, richiesta sulla quale, peraltro, anche il P.G. aveva prestato il consenso. Si trattava di richiesta ancora ammissibile, secondo la prevalente e più recente giurisprudenza di questa Corte di cassazione in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., secondo cui, affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che non dev'essere formulata necessariamente con l'atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame (Sez. 5, n. 4332 del 15/11/2024, dep. 2025, Sarritzu, Rv. 287624 - 02; Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017 - 01; Sez. 2, n. 1995 del 19/12/2023, dep. 2024, Di, Rv. 285729 - 01; Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090 - 01). Deve, pertanto, ormai ritenersi superato l'orientamento minoritario che, invocando l'esigenza di contemperare la disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 con il principio devolutivo espresso dall'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., riteneva che, affinché il giudice di appello possa pronunciarsi in merito alla applicabilità delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessario che il tema sia stato prospettato con i motivi di gravame o, al più tardi, attraverso lo strumento processuale dei motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., quando ciò sia, in concreto, ancora possibile ([OSCURATO:PERSONA]. 6, n. 41313 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Pg, Rv. 285708 - 01; fattispecie in cui la Corte ha valutato tardiva la richiesta di sostituzione presentata dal difensore solo in sede di conclusioni, salva restando la possibilità di riformularla nella pertinente sede esecutiva), orientamento apparentemente in linea con il principio affermato dalle Sezioni unite, secondo cui il giudice di appello non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi se nell'atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione, dal momento che l'ambito di tale potere officioso è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 597, connma quinto, cod. proc. pen. che costituisce una eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell'appello e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall'art. 58 della L. n. 689 del 1981 (SU. n. 12872 del 17/03/2017, Punzo). Come condivisibilmente osservato da Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, cit., infatti, il principio affermato dalle Sezioni unite deve essere coordinato con la indicata disciplina transitoria il cui senso, per il giudizio di appello, è proprio quello di ampliare l'ambito applicativo della sostituzione oltre i limiti ricavabili dal mero innesto nell'ordinamento penale delle nuove pene sostitutive, come emerge anche dalla Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, secondo la quale l'applicabilità delle nuove pene sostitutive nei giudizi di impugnazione pendenti è imposta dal rispetto del principio di retroattività della lex mitior. 4. La sentenza impugnata pertanto, va annullata senza rinvio, dovendosi riconoscere l'estinzione del reato per la prescrizione intervenuta a causa della prescrizione dei reati intervenuta 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], per il disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen. trattandosi di reati accertati il 5/12/2013 e puniti con pena massima di otto anni di reclusione, considerata anche la sospensione della prescrizione per sessantaquattro giorni. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] deci
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