CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 novembre 2022
Cassazione n. 01479/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 del TRIBUNALE di CASTROVILLARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, con la quale è stata confermata la sentenza del Giudice di pace che lo ha condannato alla pena di C 250 di multa per il reato di cui agli artt. 110 e 612 cod. pen; Rilevato che il 1 aprile 2022 il difensore e procuratore speciale dell'imputato ha trasmesso, via pec, dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, sottoscritta anche dal proprio assistito; Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Prèsident0'