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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10361/2026

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI:05157EE) nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta alla base del mancato riconoscimento dell'attenuante introdotta dalla Corte costituzionale nella sentenza del 24 maggio 2023 è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti dalla Corte di appello (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata, dove si evidenzia l'elevata carica offensiva della condotta accertata, ritenuta logicamente ostativa alla concessione del beneficio); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI:05157EE) nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta alla base del mancato riconoscimento dell'attenuante introdotta dalla Corte costituzionale nella sentenza del 24 maggio 2023 è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti dalla Corte di appello (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata, dove si evidenzia l'elevata carica offensiva della condotta accertata, ritenuta logicamente ostativa alla concessione del beneficio); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso,
Sentenza Cassazione n. 10361/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris