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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 19633/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MILANOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di questi ultimi avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del 29/06/2020 del Tribunale della stessa città, applicate a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva già ritenuta ed applicata in primo grado a entrambi, ha diminuito la pena rideterminandola, nei confronti del primo, nella misura di sei anni e tre mesi di reclusione e 30.000,00 euro di multa, e nei confronti del secondo nella misura di otto anni e sei mesi di reclusione e 55.000,00 euro di multa, ha revocato la confisca disposta in primo grado ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990 e ha confermato nel resto la condanna per i reati loro ascritti ai capi 5), 8) e 10), il Magrini, e 9), il Grillo.

In particolare, si imputa al Magrini di aver: acquistato, a fine di cessione a terzi, kg. 3,318 di sostanza stupefacente del tipo cocaina (capo 5; artt. 110, cod. pen., 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990); acquistato e detenuto, a fine di cessione a terzi, kg. 1,082 di sostanza stupefacente del tipo cocaina (capo 8; artt. 110, cod. pen., 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990); acquistato e detenuto, a fine di cessione a terzi, 14 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina (capo 10; artt. 110, cod. pen., 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990). [OSCURATO:PERSONA] si imputa, invece, di aver acquistato, detenuto e ceduto, a più riprese, partite di sostanza stupefacente del tipo cocaina per quantità pari a 50 grammi ogni volta (capo 9; artt. 81, cpv., 110, cod. pen., 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990) 2.Per l'annullamento della sentenza hanno proposto ricorso il Procuratore generale di Milano e i due imputati 3.11 ricorso del Procuratore generale. 3.1.Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 111, comma sesto, Cost., e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., a causa della totale mancanza di motivazione del provvedimento impugnato il quale consiste, afferma, di ventidue pagine delle quali, escluse quelle dedicate all'intestazione, alla descrizione dell'imputazione, allo svolgimento del processo, alla determinazione della pena e alla pena, solo quindici si riducono alla spiegazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione assunta di cui undici sono frutto di un vero e proprio "copia-incolla" delle motivazioni, alla lettera, della sentenza di primo grado (per quanto riguarda la posizione del Grillo) e dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere (per quanto riguarda la posizione del Magrini), a sua volta frutto del "copia-incolla" del provvedimento di fermo del pubblico ministero, frutto, anch'esso, del "copia-incolla" dell'informativa di reato, pagg. 200-250.

Le altre quattro pagine, conclude il PG sul punto, sono dense di luoghi comuni e frasi fatte adattabili a qualunque fattispecie.

A non diversi rilievi si espone la parte della sentenza dedicata alla valutazione della credibilità del co-imputato [OSCURATO:PERSONA] a favore della cui credibilità la Corte di appello spende solo parole di circostanza (non dice chi sia, non entra nel merito delle dichiarazioni rese, non indica a chi ha reso le sue dichiarazioni) rimandando alla sentenza di primo grado che però lo aveva ritenuto inattendibile. 3.2.Con il secondo motivo deduce la violazione dell'obbligo di motivazione in relazione a specifici argomenti fattuali e giuridici posti dal PG in sede di richiesta di assoluzione degli imputati con riferimento ai seguenti punti: a) la perdita di terzietà del giudice di primo grado in conseguenza della continua violazione dell'art. 498, comma 1, cod. proc. pen., essendosi il tribunale sostanzialmente sostituito al (e confuso con il) PM (onorario) di udienza nel condurre l'esame dei due più importanti testimoni d'accusa, senza peraltro essere in possesso degli atti di indagine sulla base dei quali poter effettuare eventuali contestazioni, precisazioni, con conseguente acritica accettazione del loro narrato; b) le lacune investigative e le intercettazioni ad interpretazione "fantasiosa e creativa" con riferimento alla posizione dei due imputati. 3.3.Con il terzo motivo deduce la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla rideterminazione della pena operata sulla base della mera considerazione della eccessiva severità di quest'ultima e della necessità di adeguarla al fatto benché la Corte di appello stessa abbia ritenuto corretta e immune da censure la ricostruzione del fatto stesso ad opera del Tribunale. 3.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1.Con il primo motivo deduce la mancanza assoluta di motivazione in ordine ai motivi di appello specificamente rubricati ai punti

1.1.1. (non univocità dell'interpretazione della conversazione Gatto-[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]),

1.1.2. (inconsistenza probatoria degli SMS di Grillo verso Gatto; deduzione peraltro travisata dalla Corte di appello),

1.1.3. (contestazione del ragionamento presuntivo per cui dal dialogo in cui si parla di "2000" è dedotto l'acquisto di 50 grammi),

1.1.4. (inconferenza probatoria del conteggio di banconote da parte di [OSCURATO:PERSONA] nella propria auto, conteggio solo audito),

1.1.5. (illegittima utilizzazione del verbale di interrogatorio di [OSCURATO:PERSONA] nelle parti citate dai testi di PG, con conseguente aggiramento del divieto di lettura di cui all'art. 514 cod. proc. pen.) e

1.2. (mancata considerazione degli elementi a discarico articolata in tre sottopunti).

La sentenza impugnata, afferma, consiste in un semplice riassunto della sentenza di primo grado e nell'espressione generica di condivisione della stessa attraverso il metodo del "copia-incolla" dai provvedimenti giurisdizionali che l'hanno preceduta. 3.2.Con il secondo motivo, riprendendo l'argomento dedotto con il primo motivo in relazione all'omesso esame del punto

1.1.5. dell'appello, deduce la violazione dell'art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen. sotto il profilo dell'illegittima utilizzazione delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], imputato in procedimento connesso che si è avvalso della facoltà di non rispondere sottraendosi all'esame del ricorrente. 3.3.Con il terzo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 76, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, in considerazione del fatto che egli aveva acquistato sostanza stupefacente relazionandosi ogni volta ad una sola persona. 4.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 4.1.Con il primo motivo deduce la "violazione dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

Facendo propri gli argomenti del primo motivo del ricorso del PG, lamenta, in estrema sintesi, l'illegittimo ricorso alla motivazione "per relationem" che dissimula l'omessa motivazione sulle questioni devolute in sede di impugnazione della sentenza di primo grado e la manifesta contraddittorietà e/o illogicità della sentenza in ordine alla valutazione delle dichiarazioni del testimone [OSCURATO:PERSONA]. 4.2.Con il secondo motivo deduce la contraddittorietà della motivazione in ordine alla determinazione della pena che, pur ridotta, resta sproporzionata. 5.Con memoria trasmessa telematicamente il 18/01/2022, il difensore del Magrini ha insistito per l'accoglimento del proprio ricorso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 6.11 Procuratore generale della Corte di cassazione ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 11 primo motivo del ricorso del Procuratore generale di Milano e il primo motivo di entrambi i ricorsi degli imputati sono fondati e assorbenti. 2.Dal confronto tra la sentenza impugnata (che consta di complessive 22 pagine) e quella di primo grado (composta da 25 pagine) emerge con palmare evidenza la (peraltro dichiarata) letterale trascrizione di parti significative delle pagine 17 e 18 della sentenza di primo grado in relazione alla figura del Grillo; la posizione del Magrini, invece, è sviluppata nelle pagine da 8 a 17 della sentenza impugnata che effettivamente replica, alla lettera, il contenuto delle pagine da 26 a 30 (per il capo 5) e da 32 a 34 (per i capi 8 e 10) dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del Tribunale di Milano che aveva applicato al Magrini la custodia cautelare in carcere per i medesimi fatti oggetto di odierna regiudicanda.

Risulta dunque provata la deduzione del PG ricorrente secondo cui, "al netto" delle pagine dedicate alla intestazione, ai capi di imputazione, alla descrizione dello svolgimento del processo e alla determinazione della pena, le altre 15 pagine della sentenza dedicate alla verifica nel merito della fondatezza delle accuse costituiscono la mera replica della sentenza di primo grado (quanto al Leone) e, addirittura, alla trascrizione dell'ordinanza custodiale (quanto al Magrini). 3.Soggezione dei giudici soltanto alla legge (art. 101, comma secondo, Cost.), esercizio della funzione giurisdizionale da parte di magistrati autonomi e indipendenti (artt. 102, 104 e 106 Cost.), attuazione della giurisdizione mediante il giusto processo regolato per legge (art. 111, comma primo, Cost.), obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali (art. 111, comma sesto, Cost.), controllo esercitabile dalla Corte di cassazione su tutte le sentenze e su tutti i provvedimenti che incidono sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali (art. 111, comma settimo, Cost.), sono valori che qualificano, sul piano processuale, il "quomodo" della giurisdizione, e che sono posti, sul piano sostanziale, a presidio e garanzia del principio di legalità e, con specifico riferimento alla materia penale, del principio di riserva assoluta di legge (art. 25, comma secondo, Cost.), nonché dell'inviolabilità della libertà personale (art. 13 Cost.), del domicilio (art. 14 Cost.), della libertà e segretezza della corrispondenza (art. 16 Cost.), del diritto di difesa (art. 24 Cost.).

La motivazione assolve all'onere di chiarire se, e come, la regola generale e astratta (la legge, in senso lato) sia stata esattamente applicata al caso concreto (in questo senso, Sez.

U, n. 919 del 29/11/2003, dep. 2004, Gatto, in motivazione) e di evitare, attraverso il controllo di merito e, infine, di legittimità, che essa non affondi le sue radici in una volontà diversa da quella della legge cui il giudice è soggetto; essa assolve all'onere di spiegare perché il diritto inviolabile ha potuto esser compresso, se ed in che modo sia stato rispettato il diritto di difesa, se ed in che modo l'esercizio di tale diritto abbia potuto contribuire a confezionare la regola del caso concreto. 3.1.Ne discende che la finta motivazione si risolve nella abdicazione del giudice al suo dovere principale, é la negazione della sua funzione di garanzia, connaturale alla sua indispensabile terzietà, è una porta chiusa frapposta a ogni tipo di controllo, che non consente di ripercorrere la via che collega la regola astratta al fatto esaminato. 3.2.0ra, l'uso di strumenti informatici agevola certamente la redazione dei provvedimenti giudiziari ma aumenta il rischio che il giudice attinga "aliunde"gli argomenti del suo decidere, abdicando al dovere di apportare il suo ineliminabile ed insostituibile momento valutativo e facendo venir meno l'in sé del suo essere terzo ed imparziale.

La motivazione "per relationem" (o la tecnica del "copia- incolla") è indiscutibilmente assai utile nella ricostruzione del fatto, nel richiamo al contenuto di prove complesse (testimonianze, interrogatori, confronti, intercettazioni); la tecnica del "copia-incolla", in particolare, ha l'indubbio pregio di rendere particolarmente incisivo e diretto il rapporto tra la fonte di prova e il fatto storico, restituendo al lettore squarci vividi di realtà (le parole usate in una conversazione intercettata, le pause, le incertezze o le certezze di un testimone, il pathos di un confronto, di un contro-esame).

Tutto ciò contribuisce a dare ingresso alla realtà vera sul palcoscenico processuale e a fissarla, senza filtri né mediazioni, in un provvedimento con cui viene scritta la storia del fatto oggetto della regiudicanda.

E', però, una tecnica assai utile all'analisi (indicazione delle prove), molto meno alla sintesi (la ricostruzione del fatto e la sua valutazione). 3.3.11 legislatore ha inteso ribadire espressamente l'obbligo per il giudice (giurisprudenzialmente già affermato da Sez.

U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, infra) di procedere alla autonoma valutazione delle ragioni che legittimano l'adozione di una misura cautelare personale (art. 292, cod. pro . pen., come modificato dall'art. 8, legge 16 aprile 2015, n. 47), codificando un principio che, in quanto connaturale alla terzietà del giudice, ha portata generale e non limitata ai soli provvedimenti "de libertate" (si veda, per i provvedimenti del questore impositivi del divieto di accesso al luogo di svolgimento delle manifestazioni sportive, Sez. 3, n. 3645 del 09/10/2013, dep. 2014, Rv. 259178 - 01, secondo cui è legittima la motivazione "per relationem" dell'ordinanza di convalida del provvedimento assunto dal questore a norma dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, con il quale si vieta all'interessato l'accesso a luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, allorché in essa si effettui il richiamo all'atto impugnato ed alla richiesta del pubblico ministero, con indicazione della positiva revisione del percorso logico che ha indotto ad emettere il provvedimento convalidato). 3.4.L'obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziari può dunque ritenersi assolto "per relationem", mediante il mero rinvio ad altri atti del procedimento, quando questi abbiano un contenuto essenzialmente descrittivo o ricostruttivo della realtà oggetto di condivisione, ma non anche quando si faccia rinvio a documenti complessi e contenenti aspetti valutativi, soprattutto se la decisione riformi o modifichi precedenti decisioni assunte dallo stesso organo o da altro organo giudiziario (così Sez. 6, n. 46080 del 29/10/2015, Rv. 265338 - 01, che ha annullato l'ordinanza del tribunale della libertà che, in accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero, aveva ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza facendo rinvio al contenuto dello stesso atto di appello, limitandosi a definire "inequivocabile" il significato contenuto delle conversazioni intercettate; nello stesso senso, Sez. 3, n. 12464 del 04/03/2010, Rv. 246465 - 01). 3.5.Secondo un ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, la motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1)- faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2)- fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3)- l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Sez.

U, n. 17 del 2000, Primavera, Rv. 216664 - 01). 3.6.Costituisce inoltre principio coerente con la funzione dell'appello e la necessaria specificità dei motivi di impugnazione, quello per il quale è possibile motivare la sentenza di secondo grado "per relationem" facendo riferimento alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate contro quest'ultima non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi; il giudice di appello non è infatti tenuto a riesaminare dettagliatamente questioni riferite solo sommariamente dall'appellante nei motivi di gravame, questioni sulle quali si sia già soffermato il primo giudice con argomentazioni (non specificamente e criticamente censurate dall'appellante) ritenute esatte ed esenti da vizi logici dal giudice di appello (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Rv. 281935 - 01; Sez. 5, n. 7572 del 22/04/1999, Rv. 213643 - 01; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Rv. 257056 - 01; Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014 che ha ulteriormente precisato che è legittima la motivazione "per relationem" della sentenza di secondo grado, che recepisce in modo critico e valutativo quella impugnata, limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di contestazione da parte della difesa, ed omettendo di esaminare quelle doglianze dell'atto di appello, che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice). 3.7.Coerentemente, è stata ritenuta illegittima la motivazione del giudice di appello che, come nel caso in esame, si fondi sulla pedissequa riproduzione - realizzata mediante l'applicazione informatica del "copia-incolla" - di intere pagine dell'ordinanza custodiale e che trascuri pressoché interamente le motivazioni della sentenza di primo grado, risolvendosi in abnorme "contemplatio" dell'attività di indagine preliminare e tradendo la sua precipua fisionomia di "revisio prioris istantiae", pur se nel circoscritto ambito del "devolutum"; d'altro canto, detto inusuale sistema motivazionale non è nemmeno riconducibile al paradigma della motivazione "per relationem", considerato che in nessun caso la motivazione del provvedimento genetico della custodia cautelare può ritenersi congrua rispetto alle esigenze di giustificazione di una sentenza di appello (Sez. 5, n. 8343 del 24/10/2012, dep. 2013, Rv. 254651 - 01). 3.8.Sulla premessa che è nullo per difetto di motivazione il provvedimento del giudice che riproduca alla lettera ampi stralci della parte motiva di altra pronuncia, a meno che detta tecnica di redazione manifesti una autonoma rielaborazione da parte del decidente e dia adeguata risposta alle doglianze proposte dal ricorrente, è stata riconosciuta la nullità dell'ordinanza del giudice del riesame che aveva confermato la decisione del gip limitandosi a riprodurre, attraverso la tecnica informatica del copia - incolla, circa venti pagine della motivazione impugnata (Sez. 4, n. 7031 del 05/02/2013, Rv. 254937 - 01), o quella con la quale il tribunale dell'appello cautelare rigetti l'istanza di revoca della misura cautelare dell'obbligo di dimora richiamando - con la tecnica del copia-incolla informatico - argomentazioni e valutazioni contenute in decisioni conclusive di precedenti procedure "de libertate", ritenendo apoditticamente gli argomenti difensivi inidonei ad inficiare il quadro cautelare già valutato e omettendo di valutare e dar conto, con congrua motivazione, di fatti sopravvenuti e, pertanto, nuovi indicati dalla difesa, quali la revoca di analoga misura nei confronti di altri coindagati unitamente all'ulteriore decorso del tempo, tali da rilevare in sede di attualità delle esigenze cautelari (Sez. 5, n. 2926 del 13/12/2013, dep. 2014, Rv. 257941 - 01). 3.9.Altrettanto coerentemente con le premesse, è stato dichiarato legittimo il decreto del giudice che, richiamando per "relationem" la richiesta del P.M. con riferimento alla ricostruzione dei fatti, contenga, sia pure in forma sintetica, un'autonoma e personalizzata valutazione delle posizioni di ciascun imputato con riferimento ad ogni fattispecie delittuosa contestata (Sez. 2, n. 8951 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2016, Rv. 265833 - 01). 4.Nel caso di specie, come anticipato, la sentenza impugnata ha letteralmente copiato intere parti dell'ordinanza cautelare emessa nei confronti del Magrini e, con riferimento alla posizione del Grillo, le pagine dedicate dal primo Giudice alla posizione di questi, senza dar prova di aver effettuato una autonoma, effettiva e specifica disamina delle questioni devolute dagli imputati con gli appelli avverso la sentenza di primo grado.

La fondatezza del rilievo, che riguarda l'affermazione stessa della penale responsabilità degli imputati, è tale da rendere superfluo l'esame degli altri motivi dei singoli ricorsi, non senza rilevare, però, che il PG non può lamentare l'omesso esame di questioni che non sono state oggetto di specifi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MILANOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di questi ultimi avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del 29/06/2020 del Tribunale della stessa città, applicate a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva già ritenuta ed applicata in primo grado a entrambi, ha diminuito la pena rideterminandola, nei confronti del primo, nella misura di sei anni e tre mesi di reclusione e 30.000,00 euro di multa, e nei confronti del secondo nella misura di otto anni e sei mesi di reclusione e 55.000,00 euro di multa, ha revocato la confisca disposta in primo grado ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990 e ha confermato nel resto la condanna per i reati loro ascritti ai capi 5), 8) e 10), il Magrini, e 9), il Grillo. In particolare, si imputa al Magrini di aver: acquistato, a fine di cessione a terzi, kg. 3,318 di sostanza stupefacente del tipo cocaina (capo 5; artt. 110, cod. pen., 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990); acquistato e detenuto, a fine di cessione a terzi, kg. 1,082 di sostanza stupefacente del tipo cocaina (capo 8; artt. 110, cod. pen., 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990); acquistato e detenuto, a fine di cessione a terzi, 14 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina (capo 10; artt. 110, cod. pen., 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990). [OSCURATO:PERSONA] si imputa, invece, di aver acquistato, detenuto e ceduto, a più riprese, partite di sostanza stupefacente del tipo cocaina per quantità pari a 50 grammi ogni volta (capo 9; artt. 81, cpv., 110, cod. pen., 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990) 2.Per l'annullamento della sentenza hanno proposto ricorso il Procuratore generale di Milano e i due imputati 3.11 ricorso del Procuratore generale. 3.1.Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 111, comma sesto, Cost., e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., a causa della totale mancanza di motivazione del provvedimento impugnato il quale consiste, afferma, di ventidue pagine delle quali, escluse quelle dedicate all'intestazione, alla descrizione dell'imputazione, allo svolgimento del processo, alla determinazione della pena e alla pena, solo quindici si riducono alla spiegazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione assunta di cui undici sono frutto di un vero e proprio "copia-incolla" delle motivazioni, alla lettera, della sentenza di primo grado (per quanto riguarda la posizione del Grillo) e dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere (per quanto riguarda la posizione del Magrini), a sua volta frutto del "copia-incolla" del provvedimento di fermo del pubblico ministero, frutto, anch'esso, del "copia-incolla" dell'informativa di reato, pagg. 200-250. Le altre quattro pagine, conclude il PG sul punto, sono dense di luoghi comuni e frasi fatte adattabili a qualunque fattispecie. A non diversi rilievi si espone la parte della sentenza dedicata alla valutazione della credibilità del co-imputato [OSCURATO:PERSONA] a favore della cui credibilità la Corte di appello spende solo parole di circostanza (non dice chi sia, non entra nel merito delle dichiarazioni rese, non indica a chi ha reso le sue dichiarazioni) rimandando alla sentenza di primo grado che però lo aveva ritenuto inattendibile. 3.2.Con il secondo motivo deduce la violazione dell'obbligo di motivazione in relazione a specifici argomenti fattuali e giuridici posti dal PG in sede di richiesta di assoluzione degli imputati con riferimento ai seguenti punti: a) la perdita di terzietà del giudice di primo grado in conseguenza della continua violazione dell'art. 498, comma 1, cod. proc. pen., essendosi il tribunale sostanzialmente sostituito al (e confuso con il) PM (onorario) di udienza nel condurre l'esame dei due più importanti testimoni d'accusa, senza peraltro essere in possesso degli atti di indagine sulla base dei quali poter effettuare eventuali contestazioni, precisazioni, con conseguente acritica accettazione del loro narrato; b) le lacune investigative e le intercettazioni ad interpretazione "fantasiosa e creativa" con riferimento alla posizione dei due imputati. 3.3.Con il terzo motivo deduce la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla rideterminazione della pena operata sulla base della mera considerazione della eccessiva severità di quest'ultima e della necessità di adeguarla al fatto benché la Corte di appello stessa abbia ritenuto corretta e immune da censure la ricostruzione del fatto stesso ad opera del Tribunale. 3.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1.Con il primo motivo deduce la mancanza assoluta di motivazione in ordine ai motivi di appello specificamente rubricati ai punti 1.1.1. (non univocità dell'interpretazione della conversazione Gatto-[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), 1.1.2. (inconsistenza probatoria degli SMS di Grillo verso Gatto; deduzione peraltro travisata dalla Corte di appello), 1.1.3. (contestazione del ragionamento presuntivo per cui dal dialogo in cui si parla di "2000" è dedotto l'acquisto di 50 grammi), 1.1.4. (inconferenza probatoria del conteggio di banconote da parte di [OSCURATO:PERSONA] nella propria auto, conteggio solo audito), 1.1.5. (illegittima utilizzazione del verbale di interrogatorio di [OSCURATO:PERSONA] nelle parti citate dai testi di PG, con conseguente aggiramento del divieto di lettura di cui all'art. 514 cod. proc. pen.) e 1.2. (mancata considerazione degli elementi a discarico articolata in tre sottopunti). La sentenza impugnata, afferma, consiste in un semplice riassunto della sentenza di primo grado e nell'espressione generica di condivisione della stessa attraverso il metodo del "copia-incolla" dai provvedimenti giurisdizionali che l'hanno preceduta. 3.2.Con il secondo motivo, riprendendo l'argomento dedotto con il primo motivo in relazione all'omesso esame del punto 1.1.5. dell'appello, deduce la violazione dell'art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen. sotto il profilo dell'illegittima utilizzazione delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], imputato in procedimento connesso che si è avvalso della facoltà di non rispondere sottraendosi all'esame del ricorrente. 3.3.Con il terzo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 76, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, in considerazione del fatto che egli aveva acquistato sostanza stupefacente relazionandosi ogni volta ad una sola persona. 4.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 4.1.Con il primo motivo deduce la "violazione dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Facendo propri gli argomenti del primo motivo del ricorso del PG, lamenta, in estrema sintesi, l'illegittimo ricorso alla motivazione "per relationem" che dissimula l'omessa motivazione sulle questioni devolute in sede di impugnazione della sentenza di primo grado e la manifesta contraddittorietà e/o illogicità della sentenza in ordine alla valutazione delle dichiarazioni del testimone [OSCURATO:PERSONA]. 4.2.Con il secondo motivo deduce la contraddittorietà della motivazione in ordine alla determinazione della pena che, pur ridotta, resta sproporzionata. 5.Con memoria trasmessa telematicamente il 18/01/2022, il difensore del Magrini ha insistito per l'accoglimento del proprio ricorso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 6.11 Procuratore generale della Corte di cassazione ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 11 primo motivo del ricorso del Procuratore generale di Milano e il primo motivo di entrambi i ricorsi degli imputati sono fondati e assorbenti. 2.Dal confronto tra la sentenza impugnata (che consta di complessive 22 pagine) e quella di primo grado (composta da 25 pagine) emerge con palmare evidenza la (peraltro dichiarata) letterale trascrizione di parti significative delle pagine 17 e 18 della sentenza di primo grado in relazione alla figura del Grillo; la posizione del Magrini, invece, è sviluppata nelle pagine da 8 a 17 della sentenza impugnata che effettivamente replica, alla lettera, il contenuto delle pagine da 26 a 30 (per il capo 5) e da 32 a 34 (per i capi 8 e 10) dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del Tribunale di Milano che aveva applicato al Magrini la custodia cautelare in carcere per i medesimi fatti oggetto di odierna regiudicanda. Risulta dunque provata la deduzione del PG ricorrente secondo cui, "al netto" delle pagine dedicate alla intestazione, ai capi di imputazione, alla descrizione dello svolgimento del processo e alla determinazione della pena, le altre 15 pagine della sentenza dedicate alla verifica nel merito della fondatezza delle accuse costituiscono la mera replica della sentenza di primo grado (quanto al Leone) e, addirittura, alla trascrizione dell'ordinanza custodiale (quanto al Magrini). 3.Soggezione dei giudici soltanto alla legge (art. 101, comma secondo, Cost.), esercizio della funzione giurisdizionale da parte di magistrati autonomi e indipendenti (artt. 102, 104 e 106 Cost.), attuazione della giurisdizione mediante il giusto processo regolato per legge (art. 111, comma primo, Cost.), obbligo di motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali (art. 111, comma sesto, Cost.), controllo esercitabile dalla Corte di cassazione su tutte le sentenze e su tutti i provvedimenti che incidono sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali (art. 111, comma settimo, Cost.), sono valori che qualificano, sul piano processuale, il "quomodo" della giurisdizione, e che sono posti, sul piano sostanziale, a presidio e garanzia del principio di legalità e, con specifico riferimento alla materia penale, del principio di riserva assoluta di legge (art. 25, comma secondo, Cost.), nonché dell'inviolabilità della libertà personale (art. 13 Cost.), del domicilio (art. 14 Cost.), della libertà e segretezza della corrispondenza (art. 16 Cost.), del diritto di difesa (art. 24 Cost.). La motivazione assolve all'onere di chiarire se, e come, la regola generale e astratta (la legge, in senso lato) sia stata esattamente applicata al caso concreto (in questo senso, Sez. U, n. 919 del 29/11/2003, dep. 2004, Gatto, in motivazione) e di evitare, attraverso il controllo di merito e, infine, di legittimità, che essa non affondi le sue radici in una volontà diversa da quella della legge cui il giudice è soggetto; essa assolve all'onere di spiegare perché il diritto inviolabile ha potuto esser compresso, se ed in che modo sia stato rispettato il diritto di difesa, se ed in che modo l'esercizio di tale diritto abbia potuto contribuire a confezionare la regola del caso concreto. 3.1.Ne discende che la finta motivazione si risolve nella abdicazione del giudice al suo dovere principale, é la negazione della sua funzione di garanzia, connaturale alla sua indispensabile terzietà, è una porta chiusa frapposta a ogni tipo di controllo, che non consente di ripercorrere la via che collega la regola astratta al fatto esaminato. 3.2.0ra, l'uso di strumenti informatici agevola certamente la redazione dei provvedimenti giudiziari ma aumenta il rischio che il giudice attinga "aliunde"gli argomenti del suo decidere, abdicando al dovere di apportare il suo ineliminabile ed insostituibile momento valutativo e facendo venir meno l'in sé del suo essere terzo ed imparziale. La motivazione "per relationem" (o la tecnica del "copia- incolla") è indiscutibilmente assai utile nella ricostruzione del fatto, nel richiamo al contenuto di prove complesse (testimonianze, interrogatori, confronti, intercettazioni); la tecnica del "copia-incolla", in particolare, ha l'indubbio pregio di rendere particolarmente incisivo e diretto il rapporto tra la fonte di prova e il fatto storico, restituendo al lettore squarci vividi di realtà (le parole usate in una conversazione intercettata, le pause, le incertezze o le certezze di un testimone, il pathos di un confronto, di un contro-esame). Tutto ciò contribuisce a dare ingresso alla realtà vera sul palcoscenico processuale e a fissarla, senza filtri né mediazioni, in un provvedimento con cui viene scritta la storia del fatto oggetto della regiudicanda. E', però, una tecnica assai utile all'analisi (indicazione delle prove), molto meno alla sintesi (la ricostruzione del fatto e la sua valutazione). 3.3.11 legislatore ha inteso ribadire espressamente l'obbligo per il giudice (giurisprudenzialmente già affermato da Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, infra) di procedere alla autonoma valutazione delle ragioni che legittimano l'adozione di una misura cautelare personale (art. 292, cod. pro . pen., come modificato dall'art. 8, legge 16 aprile 2015, n. 47), codificando un principio che, in quanto connaturale alla terzietà del giudice, ha portata generale e non limitata ai soli provvedimenti "de libertate" (si veda, per i provvedimenti del questore impositivi del divieto di accesso al luogo di svolgimento delle manifestazioni sportive, Sez. 3, n. 3645 del 09/10/2013, dep. 2014, Rv. 259178 - 01, secondo cui è legittima la motivazione "per relationem" dell'ordinanza di convalida del provvedimento assunto dal questore a norma dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, con il quale si vieta all'interessato l'accesso a luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, allorché in essa si effettui il richiamo all'atto impugnato ed alla richiesta del pubblico ministero, con indicazione della positiva revisione del percorso logico che ha indotto ad emettere il provvedimento convalidato). 3.4.L'obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziari può dunque ritenersi assolto "per relationem", mediante il mero rinvio ad altri atti del procedimento, quando questi abbiano un contenuto essenzialmente descrittivo o ricostruttivo della realtà oggetto di condivisione, ma non anche quando si faccia rinvio a documenti complessi e contenenti aspetti valutativi, soprattutto se la decisione riformi o modifichi precedenti decisioni assunte dallo stesso organo o da altro organo giudiziario (così Sez. 6, n. 46080 del 29/10/2015, Rv. 265338 - 01, che ha annullato l'ordinanza del tribunale della libertà che, in accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero, aveva ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza facendo rinvio al contenuto dello stesso atto di appello, limitandosi a definire "inequivocabile" il significato contenuto delle conversazioni intercettate; nello stesso senso, Sez. 3, n. 12464 del 04/03/2010, Rv. 246465 - 01). 3.5.Secondo un ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, la motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1)- faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2)- fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3)- l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Sez. U, n. 17 del 2000, Primavera, Rv. 216664 - 01). 3.6.Costituisce inoltre principio coerente con la funzione dell'appello e la necessaria specificità dei motivi di impugnazione, quello per il quale è possibile motivare la sentenza di secondo grado "per relationem" facendo riferimento alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate contro quest'ultima non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi; il giudice di appello non è infatti tenuto a riesaminare dettagliatamente questioni riferite solo sommariamente dall'appellante nei motivi di gravame, questioni sulle quali si sia già soffermato il primo giudice con argomentazioni (non specificamente e criticamente censurate dall'appellante) ritenute esatte ed esenti da vizi logici dal giudice di appello (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Rv. 281935 - 01; Sez. 5, n. 7572 del 22/04/1999, Rv. 213643 - 01; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Rv. 257056 - 01; Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014 che ha ulteriormente precisato che è legittima la motivazione "per relationem" della sentenza di secondo grado, che recepisce in modo critico e valutativo quella impugnata, limitandosi a ripercorrere e ad approfondire alcuni aspetti del complesso probatorio oggetto di contestazione da parte della difesa, ed omettendo di esaminare quelle doglianze dell'atto di appello, che avevano già trovato risposta esaustiva nella sentenza del primo giudice). 3.7.Coerentemente, è stata ritenuta illegittima la motivazione del giudice di appello che, come nel caso in esame, si fondi sulla pedissequa riproduzione - realizzata mediante l'applicazione informatica del "copia-incolla" - di intere pagine dell'ordinanza custodiale e che trascuri pressoché interamente le motivazioni della sentenza di primo grado, risolvendosi in abnorme "contemplatio" dell'attività di indagine preliminare e tradendo la sua precipua fisionomia di "revisio prioris istantiae", pur se nel circoscritto ambito del "devolutum"; d'altro canto, detto inusuale sistema motivazionale non è nemmeno riconducibile al paradigma della motivazione "per relationem", considerato che in nessun caso la motivazione del provvedimento genetico della custodia cautelare può ritenersi congrua rispetto alle esigenze di giustificazione di una sentenza di appello (Sez. 5, n. 8343 del 24/10/2012, dep. 2013, Rv. 254651 - 01). 3.8.Sulla premessa che è nullo per difetto di motivazione il provvedimento del giudice che riproduca alla lettera ampi stralci della parte motiva di altra pronuncia, a meno che detta tecnica di redazione manifesti una autonoma rielaborazione da parte del decidente e dia adeguata risposta alle doglianze proposte dal ricorrente, è stata riconosciuta la nullità dell'ordinanza del giudice del riesame che aveva confermato la decisione del gip limitandosi a riprodurre, attraverso la tecnica informatica del copia - incolla, circa venti pagine della motivazione impugnata (Sez. 4, n. 7031 del 05/02/2013, Rv. 254937 - 01), o quella con la quale il tribunale dell'appello cautelare rigetti l'istanza di revoca della misura cautelare dell'obbligo di dimora richiamando - con la tecnica del copia-incolla informatico - argomentazioni e valutazioni contenute in decisioni conclusive di precedenti procedure "de libertate", ritenendo apoditticamente gli argomenti difensivi inidonei ad inficiare il quadro cautelare già valutato e omettendo di valutare e dar conto, con congrua motivazione, di fatti sopravvenuti e, pertanto, nuovi indicati dalla difesa, quali la revoca di analoga misura nei confronti di altri coindagati unitamente all'ulteriore decorso del tempo, tali da rilevare in sede di attualità delle esigenze cautelari (Sez. 5, n. 2926 del 13/12/2013, dep. 2014, Rv. 257941 - 01). 3.9.Altrettanto coerentemente con le premesse, è stato dichiarato legittimo il decreto del giudice che, richiamando per "relationem" la richiesta del P.M. con riferimento alla ricostruzione dei fatti, contenga, sia pure in forma sintetica, un'autonoma e personalizzata valutazione delle posizioni di ciascun imputato con riferimento ad ogni fattispecie delittuosa contestata (Sez. 2, n. 8951 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2016, Rv. 265833 - 01). 4.Nel caso di specie, come anticipato, la sentenza impugnata ha letteralmente copiato intere parti dell'ordinanza cautelare emessa nei confronti del Magrini e, con riferimento alla posizione del Grillo, le pagine dedicate dal primo Giudice alla posizione di questi, senza dar prova di aver effettuato una autonoma, effettiva e specifica disamina delle questioni devolute dagli imputati con gli appelli avverso la sentenza di primo grado. La fondatezza del rilievo, che riguarda l'affermazione stessa della penale responsabilità degli imputati, è tale da rendere superfluo l'esame degli altri motivi dei singoli ricorsi, non senza rilevare, però, che il PG non può lamentare l'omesso esame di questioni che non sono state oggetto di specifi
Sentenza Cassazione n. 19633/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris