CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 marzo 2023
Cassazione n. 09078/2023
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
MARCELLO ([OSCURATO:PERSONA] 73T10 C745V) e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (P.I.: 02072160548), in persona del legale rappresentante “pro-tempore”, entrambi rappresentati e difesi, giuste distinte procure speciali apposte in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e presso quest’ultimo elettivamente domiciliati in Roma, p.zza [OSCURATO:PERSONA] n. 12; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] – U.T.G. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:80013260 544), in persona del Prefetto “pro-tempore”; - intimata - avverso la sentenza del Tribunale di Perugia n. 1847/2019 (pubblicata il 28 novembre 2019); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 marzo 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; constatato che il ricorso risulta essere stato notificato all'intimata P.A., in persona del Prefetto di Perugia presso l'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Perugia, anziché presso l'Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale devono, invece, R.G.N. 6499/2020 C.C. 07/03/2023 Violazione del c.d.s. intendersi rappresentate e presso la quale devono ritenersi domiciliate ex lege le Amministrazioni dello Stato nel giudizio di cassazione (cfr., per tutte, Cass. SU, o.i. n. 608/2015); ritenuto,dunque, che - in difetto di costituzione in questa sede dell'indicato Prefetto intimato (invece legittimamente costituito e difeso dall’Avvocatura distrettuale nel giudizio di appello) - è necessario ordinare la rinnovazione della notificazione del ricorso presso la citata Avvocatura Generale dello Stato nel terminedi cui in dispositivo, con differimento della causa a nuovo ruolo; P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando la rinnovazione della notificazione del ricorso al Prefetto di Perugia presso l'Avvocatura Generale dello Stato, concedendo alle parti ricorrenti il termine di giorni sessanta, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza, per provvedere al relativo adempimento. Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 7 marzo 2023. [OSCURATO:PERSONA]