CassazionedecretoSezione 7Decisione del 22 gennaio 2026
Cassazione n. 06051/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 18/09/2025 del GIP TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in quanto riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal G.i.p. del Tribunale di Roma nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., che: - il condannato ha già ottenuto il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva con riguardo ai fatti giudicati con le medesime sentenze oggetto dell'odierna richiesta; - si è pronunciata anche la Corte di cassazione che ha respinto il ricorso volto a ottenere un più benevolo trattamento sanzionatorio, ricorso invece accolto per il fratello Angelo nella prospettata identità delle condizioni di fatto e di diritto; - si è, pertanto, di fronte a mera riproposizione di istanza già decisa senza che al giudicante sia dato il potere di porre nel nulla il pronunciamento della Corte di cassazione che ha definito l'incidente di esecuzione, tanto più che pende ricorso straordinario avverso di esso. Osservato, pertanto, che il ricorso, che, a fronte di tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, insiste sull'estensione al ricorrente dell'istituto della continuazione secondo i parametri più favorevoli adottati nei confronti del fratello dello stesso, dimostrando di non confrontarsi con le stesse e incorrendo, quindi, nella aspecificità e manifesta infondatezza, deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026.