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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 dicembre 2021

Cassazione n. 16504/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE presso la [OSCURATO:PERSONA] BRESCIAnel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la SENTENZA del 26/04/2021 della TRIBUNALE DI BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico minisi:ero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata; all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia impugna la sentenza in data 26/4/2021 del Tribunale di Brescia che ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 444, cod.proc.pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di ricettazione, riconosciuto in continuazione con il fatto giudicato con la sentenza della Corte di appello in data 27/07/2020 (irr. dal 10/10/2020), con sospensione condizionale della pena.

1.1. Con un unico motivo deduce l'illegalità della pena.

Il Pubblico ministero ricorrente individua più ragioni di illegalità della pena.Innanzitutto, segnala che la pena base individuata dal giudicante, pari a tre mesi di reclusione ed euro 1.500,00 di reclusione, rimane al di sotto del minimo edittale previsto dal primo comma dell'art. 648, cod.pen., considerando che nel caso concreto non è configurabile l'ipotesi attenuata di cui al capoverso della stessa norma, considerando che l'oggel:to della ricettazione è stata un'autovettura.

In secondo luogo, il Pubblico ministero ricorrente osserva che nella sentenza vengono riconosciute circostanze attenuanti prevalenti su delle inesistenti circostanze aggravanti.

Infine, specifica che nel dispositivo non è indicata la pena finale applicata per il reato giudicato, visto che «dopo avere affermato di unire sotto il vincolo della continuazione tale reato con quelli oggetto della sentenza irrevocabile nr. 1476/2020 della Corte di appello di Brescia, ha applicato una pena finale -anni uno e mesi dieci di reclusione e 1.300,00 euro di multa- che per la pena detentiva è identica a quella inflitta con la del:ta sentenza della Corte di appello di Brescia, mentre se ne differenzia solo per la parte relativa alla pena pecuniaria che viene aumentata di 800 C, così appalesando un altro evidente profilo di illegalità della pena». [OSCURATO:PERSONA] c

1. Il primo motivo del ricorstoCife fondato.

Va ricordato che a mente dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come novellato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, le parti legittimate possono proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza cli patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso in esame, pur intitolato alla violazione di legge per illegalità della pena, il ricorso denuncia -in realtà- vizi di motivazione.

La pena inflitta -così come indicata dalle parti e accolta dal Giudice- riconduce il fatto al paradigma dell'ipotesi di cui all'art. 648, secondo comma, cod.pen.

La negazione di tale qualificazione giuridica da parte dell'Ufficio ricorrente si fonda su di una valutazione di merito, ossia sull'oggetto della ricettazione (un'autovettura), che impinge valutazioni di merito non prospettabili in questa sede.

Quanto alla prevalenza delle attenuanti generiche sulle (inesistenti) aggravanti, va rilevato come l'evenienza non produca alcun effetto in punto di pena, visto che anche in presenza di aggravanti la prevalenza della attenuanti avrebbe neutralizzato la loro sussistenza.L'ultimo assunto, poi, è smentito dalla presenza della motivazione, dove è dettagliata la misura della pena.

Da tutto ciò discende l'inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 9 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE presso la [OSCURATO:PERSONA] BRESCIAnel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la SENTENZA del 26/04/2021 della TRIBUNALE DI BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico minisi:ero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata; all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia impugna la sentenza in data 26/4/2021 del Tribunale di Brescia che ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 444, cod.proc.pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di ricettazione, riconosciuto in continuazione con il fatto giudicato con la sentenza della Corte di appello in data 27/07/2020 (irr. dal 10/10/2020), con sospensione condizionale della pena. 1.1. Con un unico motivo deduce l'illegalità della pena. Il Pubblico ministero ricorrente individua più ragioni di illegalità della pena.Innanzitutto, segnala che la pena base individuata dal giudicante, pari a tre mesi di reclusione ed euro 1.500,00 di reclusione, rimane al di sotto del minimo edittale previsto dal primo comma dell'art. 648, cod.pen., considerando che nel caso concreto non è configurabile l'ipotesi attenuata di cui al capoverso della stessa norma, considerando che l'oggel:to della ricettazione è stata un'autovettura. In secondo luogo, il Pubblico ministero ricorrente osserva che nella sentenza vengono riconosciute circostanze attenuanti prevalenti su delle inesistenti circostanze aggravanti. Infine, specifica che nel dispositivo non è indicata la pena finale applicata per il reato giudicato, visto che «dopo avere affermato di unire sotto il vincolo della continuazione tale reato con quelli oggetto della sentenza irrevocabile nr. 1476/2020 della Corte di appello di Brescia, ha applicato una pena finale -anni uno e mesi dieci di reclusione e 1.300,00 euro di multa- che per la pena detentiva è identica a quella inflitta con la del:ta sentenza della Corte di appello di Brescia, mentre se ne differenzia solo per la parte relativa alla pena pecuniaria che viene aumentata di 800 C, così appalesando un altro evidente profilo di illegalità della pena». [OSCURATO:PERSONA] c 1. Il primo motivo del ricorstoCife fondato. Va ricordato che a mente dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come novellato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, le parti legittimate possono proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza cli patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso in esame, pur intitolato alla violazione di legge per illegalità della pena, il ricorso denuncia -in realtà- vizi di motivazione. La pena inflitta -così come indicata dalle parti e accolta dal Giudice- riconduce il fatto al paradigma dell'ipotesi di cui all'art. 648, secondo comma, cod.pen. La negazione di tale qualificazione giuridica da parte dell'Ufficio ricorrente si fonda su di una valutazione di merito, ossia sull'oggetto della ricettazione (un'autovettura), che impinge valutazioni di merito non prospettabili in questa sede. Quanto alla prevalenza delle attenuanti generiche sulle (inesistenti) aggravanti, va rilevato come l'evenienza non produca alcun effetto in punto di pena, visto che anche in presenza di aggravanti la prevalenza della attenuanti avrebbe neutralizzato la loro sussistenza.L'ultimo assunto, poi, è smentito dalla presenza della motivazione, dove è dettagliata la misura della pena. Da tutto ciò discende l'inammissibilità del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 9 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]
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