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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 23082/2022

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o la seguente [OSCURATO:PERSONA] - RETRATTO- USUCAPIONE sul ricorso (iscritto al N.R.G. 08073/2020) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56B09 L837S), rappresentato e difeso anche disgiuntamente, in virtù di procura speciale su foglio separato allegato al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato "ex lege" presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour; - ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70M14 I462T), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 40564 D607C) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73B62 I462K), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagli Avv.ti Guglielmo della Fontana e [OSCURATO:PERSONA] della Fontana ed elettivamente domiciliati presso il dr. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, v. [OSCURATO:PERSONA], n. 30; - controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 2405/2019 (pubblicata il 29/08/2019); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 maggio 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Erba, che ha chiesto l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale con assorbimento del secondo ed il rigetto degli altri due motivi, nonché il rigetto del ricorso incidentale; lette le memorie depositate ai sensi dell'art. 378 c.p.c. dai difensori di entrambe le parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione del gennaio 2009 i sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali comproprietari di vari appezzamenti di terreno agricolo per complessive sessanta biolche modenesi (che coltivava direttamente l'[OSCURATO:PERSONA]) nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], tra i quali il fondo sito ed individuato nel CT di detto Comune al foglio 29 mappali 105 e 113, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale civile di Modena - Sezione distaccata di Sassuolo, il sig. [OSCURATO:PERSONA], proprietario del terreno confinante individuato al medesimo foglio con mappali 221 e 249, formulando domanda di riscatto agrario sul citato fondo - che il convenuto aveva acquistato da [OSCURATO:PERSONA] - e di eliminazione di una carreggiata, di una condotta fognaria e di un muro di recinzione asseritamente realizzati abusivamente sul loro fondo, con conseguente determinazione dei confini tra i terreni di rispettiva proprietà.

Si costituiva in giudizio il convenuto [OSCURATO:PERSONA] che, oltre a contestare le domande attoree e chiederne il rigetto, formulava - in via riconvenzionale e subordinatamente all'accoglimento della specifica richiesta di retratto - domanda di costituzione di una servitù di scarico coattivo sul tracciato già esistente e realizzato, nonché di acquisto per usucapione dell'area posta a confine tra le rispettive proprietà sino alla siepe esistente.

Con sentenza n. 1864/2014, il Giudice adito rigettava la domanda principale di retratto formulata ai sensi dell'art. 7 della legge n. 817/1971, nonché le domande riconvenzionali proposte dal convenuto; accoglieva parzialmente le restanti domande degli attori, condannando il convenuto alla rimozione della carreggiata, della fognatura e di una parte di muretto abusivamente realizzati, secondo le risultanze della c.t.u., con integrale compensazione delle spese di lite.

2. Decidendo sull'appello avanzato da [OSCURATO:PERSONA] e nella costituzione degli appellati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che proponevano a loro volta appello incidentale, la Corte di appello di Bologna, con sentenza 2405/2019 (pubblicata il 29 agosto 2019), rigettava sia l'appello principale che quello incidentale, compensando per intero tra le parti le spese del grado.

A fondamento della ritenuta infondatezza del gravame principale, la Corte emiliana - premettendo che l'appellante aveva impugnato la sentenza di primo grado limitatamente alla determinazione dei confini tra le proprietà delle parti in causa ed al rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione dell'area a confine con la proprietà [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] di cui al foglio 29 mappale 107 (poi divenuta 208) sino alla siepe esistente - condivideva, in conformità al convincimento espresso dal giudice di primo grado, le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (confermate anche dalla testimonianza del geometra [OSCURATO:PERSONA]), che aveva rilevato come il confine tra la proprietà del convenuto appellante (coincidente con i mappali 108 e, in parte, 115) e quella degli attori appellati (identificato con il mappale 308, già 107) si dovesse ritenere determinato in corrispondenza del confine catastale dell'area cortilizia di pertinenza del vecchio fabbricato rurale degli attori (mapp. 308, ex mapp. 107) e parte dell'appezzamento di terreno dell'area cortilizia dell'edificio residenziale del convenuto (mapp.li 105 e 115 parte).A tal proposito, il giudice di appello evidenziava come fosse emerso che "tali porzioni erano delimitate in loco da una recinzione in rete metallica (non tesa) sostenuta da pali in legno, verosimilmente di recente realizzazione, con adiacente porzione di siepe, alcuni arbusti e piante d'alto fusto che insistono prevalentemente sul cortile utilizzato dagli attori (a est della recinzione)" e che, poiché detta siepe, piantumata in epoca non nota ma sicuramente precedente all'installazione della vicina recinzione, si estendeva per soli mt. 13,57 e non per l'intera lunghezza del confine interessato, che era risultato di complessivi mt. 31.98, non era consentito conoscere quali delimitazioni dei cortili fossero state utilizzate dalle parti o dai loro aventi causa, dovendosi così ricorrere all'individuazione della più attendibile ubicazione del confine catastale.

Inoltre, la Corte territoriale, nel rigettare l'appello incidentale, rilevava che gli originari attori, allegando la violazione del loro diritto di prelazione ai sensi della legge n. 590/1965, avevano inteso esercitare il retratto agrario nei confronti del convenuto [OSCURATO:PERSONA], e che, avendo genericamente allegato in citazione il possesso di tutti i requisiti di legge, anche in presenza di una generica contestazione del convenuto, avevano comunque l'onere di provarli, essendo riservato al giudice di verificarne la sussistenza.

Nel caso di specie, però, il giudice di appello rilevava che gli appellati avevano solo dedotto la condizione di coltivatore diretto di [OSCURATO:PERSONA] ma avevano completamente omesso ogni allegazione e non avevano assolto l'onere probatorio relativo alle altre condizioni di legge per il riconoscimento del vantato diritto di prelazione.

Al riguardo, la Corte territoriale osservava che il comportamento difensivo del [OSCURATO:PERSONA] non poteva che essere generico a fronte di una corrispondente deduzione, altrettanto generica, da parte degli attori del possesso dei requisiti di legge (peraltro - come detto - asseritamente limitata alla condizione di coltivatore diretto di [OSCURATO:PERSONA]) a fondamento della domanda di retratto agrario.

Infine, con riferimento alla produzione documentale da parte degli originari attori (poi appellati) della relazione del geometra [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Bologna condivideva la dichiarata tardività della stessa da parte del giudice di prime cure, essendo avvenuta oltre i termini perentori di cui all'art.183 c.p.c., confermando, altresì, la valutazione di irrilevanza ai fini decisori della prova testimoniale sui capitoli nn. 1 e 2 della memoria ex art. 183, comma 6, n, 2, c.p.c., degli attori, riguardanti esclusivamente la condizione di coltivatore diretto di [OSCURATO:PERSONA], da considerarsi insufficiente - in mancanza di allegazione e prova degli altri requisiti di legge per l'esercizio del diritto in oggetto - ai fini dell'accoglimento della relativa domanda.

In ultimo, confermava la ritenuta inammissibilità della richiesta di un supplemento di c.t.u., stante la sua natura esplorativa.

3. Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, riferito a quattro motivi, l'appellante principale [OSCURATO:PERSONA].

Hanno resistito con controricorso - contenente ricorso incidentale basato su due motivi - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente principale ha proposto anche controricorso avverso il formulato ricorso incidentale.

I difensori di entrambe le parti hanno anche depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] D:IERITTO Ricorso principale

1. Con il primo motivo il ricorrente principale ha denunciato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., deducendo l'omessa pronuncia sulla sua richiesta, contenuta nell'atto di appello, dell'ordine al Conservatore dei [OSCURATO:PERSONA] di Modena di cancellazione della trascrizione della domanda di retratto.

2. Con il secondo motivo, formulato in via subordinata rispetto al primo, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto - con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione degli artt. 2668, 2652, 2653 c.c., per non aver la Corte d'appello di Bologna ordinato al Conservatore dei [OSCURATO:PERSONA] di Modena la cancellazione della domanda di retratto.

3. Con il terzo motivo lo stesso ricorrente principale ha lamentato - con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - che la Corte territoriale, con riferimento alla domanda di regolamento di confini spiegata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aveva omesso di considerare la circostanza decisiva che la siepe, esistente da oltre un quarantennio, si estendesse lungo l'intero confine delle aree cortilizie delle due proprietà contraddistinte esclusivamente dai mappali 108 (area cortilizia Noto) e 308 (area cortilizia Orlandi - Indulti) del foglio 29 di cui al catasto di terreni del Comune di [OSCURATO:PERSONA].

4. Con il quarto motivo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha prospettato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - la nullità della sentenza per la violazione dell'art. 112 c.p.c., sul presupposto dell'asserita omessa pronuncia, parte del giudice di secondo grado, sulla domanda dallo stesso svolta in ordine alla determinazione del confine tra i mappali 108 e 308 (ex 107) in corrispondenza della linea posta a cavallo della siepe di confine, quale esistente da oltre un quarantennio.

Ricorso incidentale

1. Con il primo motivo di ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno denunciato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione dell'art. 167 6 c.p.c. e del principio di non contestazione, per aver la Corte di appello ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stato esonerato dall'obbligo di provare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 8 della legge n. 590/1965 per l'esercizio del diritto di riscatto agrario in quanto nella comparsa di risposta in primo grado il convenuto Noto aveva contestato, ma soltanto genericamente, la sussistenza di tali requisiti.

6. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno dedotto - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione dell'art. 183 c.p.c., dell'art. 8 della legge n. 590/1965 e dell'art. 7 della legge n. 817/1971, per aver la Corte di appello riconfermato l'affermazione della tardività della produzione della relazione del geometra [OSCURATO:PERSONA] concernente il mancato superamento della superficie corrispondente al triplo della capacità lavorativa, con allegata visura attestante la mancata vendita nel biennio di fondi rustici da parte di [OSCURATO:PERSONA], in quanto effettuata in primo grado oltre i termini di cui all'art. 183 c.p.c., ritenendo, conseguentemente, irrilevante la prova orale dedotta dallo stesso ed il carattere esplorativo del richiesto supplemento di c.t.u. [OSCURATO:PERSONA]

1. Osserva il collegio che - sul piano della pregiudizialità logico- giuridica - occorre esaminare prioritariamente i motivi del ricorso incidentale che attengono al rigetto della domanda di retratto formulata dai controricorrenti avuto riguardo alla contestazione, ravvisata dalla Corte di appello, della ritenuta mancata prova dei suoi relativi fatti costitutivi, che - ad avviso degli stessi - non avrebbe potuto ricavarsi né dalla generica contestazione operata nella prima difesa dal Noto né dagli elementi probatori (produzione di perizia di parte ed articolazione di prova orale) che erano stati allegati e dedotti entro il termine preclusivo di cui all'art. 183 c.p.c.

Il motivo è privo di fondamento e deve essere, perciò, respinto.

Occorre, infatti, rilevare che, ancorché l'accertamento dei requisiti di cui all'art. 8 della legge rii. 590/1965 possa essere compiuto d'ufficio, questo potere non solleva certo ml retraente dall'onere di dedurre specificamente i fatti costitutivi dedotti a fondamento della sua domanda e solo in tal caso può operare il "principio di non contestazione" anche in questo ambito.

Orbene, la Corte di appello, nell'impugnata sentenza (e senza che i ricorrenti incidentali abbiano riscontrato il contrario di tale accertamento mediante specifiche contestazioni contenute del ricorso incidentale), ha rilevato che l'[OSCURATO:PERSONA] si era limitato soltanto a dedurre la sua qualità di coltivatore diretto e di voler eserciate il diritto di riscatto, ma senza alcun'altra deduzione ed allegazione in ordine alla complessive condizioni necessarie di legge per l'esercizio del suddetto vantato diritto.

Pertanto la Corte territoriale, a fronte di tale generica domanda, ha correttamente ritenuto che il Noto non poteva che chiedere, all'atto della sua costituzione, il rigetto della stessa, senza poter prendere una specifica posizione contestativa al riguardo, donde l'inapplicabilità dell'indicato principio di contestazione ricavabile dal combinato disposto degli artt. 167 e 115, comma 1, c.p.c. (nella sua versione anteriore alla modifica sopravvenuta per effetto dell'art. 45, comma 14, della legge 18 giugno 2009, n. 69, poiché il giudizio risulta essere stato introdotto con atto di citazione notificato il 9 gennaio 2009).

La Corte di appello ha, quindi, legittimamente applicato la giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 21075/2016 e Cass. n. 11252/2018), alla stregua della quale l'onere di contestazione in ordine ai fatti costitutivi del diritto si coordina con l'allegazione dei medesimi e, considerato che l'identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del "thema decidendum" opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica, e pertanto idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte.

Così statuendo, quindi, la Corte felsinea ha esattamente ritenuto che il coltivatore di un fondo rustico, il quale abbia genericamente allegato di possedere tutti i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio del retratto agrario, non può ritenersi liberato dall'onere di provarne la sussistenza, e ciò anche in presenza di una generica contestazione sul punto da parte del convenuto.

2. Anche il secondo motivo del ricorso incidentale è infondato e va, pertanto, respinto. invero, indubbio che - anche con riferimento alla controversia in tema di retratto agrario - trova applicazione la disciplina generale del giudizio di cognizione, con riferimento alla necessaria osservanza del regime preclusivo.

A quest'ultimo proposito, perciò, la Corte di appello ha confermato legittimamente la sentenza di primo grado con la quale era stata ritenuta tardiva la produzione della perizia di parte, siccome avvenuta oltre il termine di cui all'art. 183 c.p.c..

In ogni caso, pur potendosi qualificare la suddetta perizia come atto meramente difensivo, bisogna sottolineare che con essa gli odierni ricorrenti hanno, in modo surrettizio, cercato di recuperare - ma inammissibilmente - la mancata allegazione delle condizioni per l'esercizio del retratto agrario e l'omesso assolvimento del relativo onere probatorio.Altrettanto correttamente la Corte bolognese ha ritenuto che il Tribunale di Modena avesse legittimamente c:onsiderato inammissibile la richiesta di prova per testi in ordine alle circostanze (riportate specificamente nel ricorso incidentale), siccome attinente esclusivamente a comprovare la qualità di coltivatore diretto dell'[OSCURATO:PERSONA], senza investire tutte le altre condizioni necessarie per il positivo esercizio del vantato diritto di prelazione, incombendo sugli attori (poi appellanti incidentali) il relativo pieno assolvimento dell'onere probatorio.

Pertanto, è stata fatta corretta applicazione del principio secondo cui il coltivatore di fondo rustico che, allegando la violazione del suo diritto di prelazione, ai sensi dell'art .. 8 della

I. n. 590 del 1965, intenda esercitare il retratto agrario, ha l'onere di provare il possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge, dovendo il giudice verificarne la sussistenza, con la conseguenza che, ove il retraente non abbia fornito adeguata dimostrazione di alcuna tra le suddette condizioni mediante la proposizione tempestiva delle necessarie e complete richieste probatorie, il giudice ben può omettere ogni ulteriore esame in ordine alla ricorrenza degli altri elementi e, quindi, ritenere irrilevante eventuali istanze istruttorie con le quali l'assunto retraente si limiti a voler provare soltanto alcuna delle condizioni (come, nel caso di specie, solo quella di coltivatore diretto del fondo).

3. A questo punto si può passare all'esame dei motivi del ricorso principale.

I primi due possono essere esaminati congiuntamente perché attengono alla medesima questione processuale (dipendente dal rigetto dell'appello incidentale circa l'infondatezza dei motivi relativi alla domanda di retratto agrario, con conferma della sentenza di primo grado).Essi sono fondati e devono, perciò, essere accolti per le ragioni che seguono.

Premesso che il Noto aveva formulato la relativa istanza di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di retratto con l'atto di appello, reiterandola anche in sede di precisazione delle conclusioni (come specificamente riportato anche nel contenuto del ricorso: v. 9.-11), la Corte di secondo grado avrebbe dovuto ordinare (essendo tenuta a provvedervi anche d'ufficio: cfr. Cass. n. 23929/2007 e Cass. n. 15964/2009), una volta respinti l'appello incidentale sulla reclamata sussistenza dei requisiti per l'esercizio della domanda di retratto agrario, la cancellazione di detta trascrizione (in sé pregiudizievole), che era stata eseguita ai sensi degli artt. 2652 e 2653 c.c.

4. Il terzo motivo dello stesso ricorso principale è inammissibile, trovando applicazione, "ratione temporis" (poiché la sentenza di appello risulta pubblicata dopo 1'11 settembre 2012), il principio della c.d.

"doppia conforme" di cui ad combinato disposto dei commi 4 e 5 dell'art. 348-ter c.p.c.

In ogni caso, la Corte di appello ha esaminato l'asserito fatto decisivo, affermando che, sulla scorta delle conclusioni del c.t.u., la siepe riguardante il confine contestato non si estendeva per l'intera lunghezza del confine stesso (v. pag. 5 della motivazione dell'impugnata sentenza).

In effetti, con tale motivo, il Noto cerca di ottenere la rivalutazione di un accertamento di merito secondo la sua prospettazione in senso contrario a quanto appurato con la sentenza di appello, con la quale è stato motivatamente ritenuto che, in difetto di elementi univoci circa il posizionamento e la funzione della siepe, il confine non potesse essere determinato prendendo la stessa come punto di riferimento e che, quindi, fosse necessario individuarlo sulla base di quello catastale, come ricostruito dal c.t.u. .

5. Pure il quarto ed ultimo motivo denunciato con il ricorso principale non coglie nel segno e va disatteso, dal momento che la 'Corte di appello - per quanto evidenziato in risposta al precedente motivo - ha compiutamente esaminato l'eventuale possibilità della delimitazione del confine in corrispondenza della siepe insistente sul posto, ma - in assenza della sua idoneità ad identificare inequivocabilmente sul posto l'esatta ubicazione del confine in corrispondenza della siepe - ha fatto ricorso alle risultanze catastali, così escludendo ogni rilevanza della linea posta a cavallo della siepe stessa (donde non si è venuto a configurare al riguardo alcun vizio di omessa pronuncia).

6. In definitiva, sulla scorta delle complessive argomentazioni svolte, devono essere accolti i primi due motivi del ricorso principale e rigettati gli altri due, nel mentre va respinto integralmente il ricorso incidentale.

Ne consegue la cassazione dell'impugnata sentenza in relazione ai motivi ritenuti fondati del ricorso principale e, non essendo necessari accertamenti di fatto, si può provvedere direttamente, in questa sede, alla decisione sul merito degli stessi, ordinando la cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva del giudizio proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Alla stregua della natura delle questioni trattate e della parziale reciproca soccombenza tra le parti, sussistono idonee ragioni che giustificano l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità, restando ferma, altresì, la statuizione sulle spese adottata con 'l'impugnata sentenza di appello (a sua volta dispositiva della compensazione per intero delle spese del grado).Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei soli ricorrenti incidentali (siccome integralmente soccombenti), in solido di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso principale, rigettati gli altri due, e respinge il ricorso incidentale.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti del ricorso principale e, decidendo nel merito sugli stessi, ordina la cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva del giudizio proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità, ferma restando la statuizione sulle spese adottata nel giudizio di appello.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente [OSCURATO:PERSONA] - RETRATTO- USUCAPIONE sul ricorso (iscritto al N.R.G. 08073/2020) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56B09 L837S), rappresentato e difeso anche disgiuntamente, in virtù di procura speciale su foglio separato allegato al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato "ex lege" presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour; - ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70M14 I462T), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 40564 D607C) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73B62 I462K), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagli Avv.ti Guglielmo della Fontana e [OSCURATO:PERSONA] della Fontana ed elettivamente domiciliati presso il dr. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, v. [OSCURATO:PERSONA], n. 30; - controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 2405/2019 (pubblicata il 29/08/2019); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 maggio 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Erba, che ha chiesto l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale con assorbimento del secondo ed il rigetto degli altri due motivi, nonché il rigetto del ricorso incidentale; lette le memorie depositate ai sensi dell'art. 378 c.p.c. dai difensori di entrambe le parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione del gennaio 2009 i sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali comproprietari di vari appezzamenti di terreno agricolo per complessive sessanta biolche modenesi (che coltivava direttamente l'[OSCURATO:PERSONA]) nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], tra i quali il fondo sito ed individuato nel CT di detto Comune al foglio 29 mappali 105 e 113, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale civile di Modena - Sezione distaccata di Sassuolo, il sig. [OSCURATO:PERSONA], proprietario del terreno confinante individuato al medesimo foglio con mappali 221 e 249, formulando domanda di riscatto agrario sul citato fondo - che il convenuto aveva acquistato da [OSCURATO:PERSONA] - e di eliminazione di una carreggiata, di una condotta fognaria e di un muro di recinzione asseritamente realizzati abusivamente sul loro fondo, con conseguente determinazione dei confini tra i terreni di rispettiva proprietà. Si costituiva in giudizio il convenuto [OSCURATO:PERSONA] che, oltre a contestare le domande attoree e chiederne il rigetto, formulava - in via riconvenzionale e subordinatamente all'accoglimento della specifica richiesta di retratto - domanda di costituzione di una servitù di scarico coattivo sul tracciato già esistente e realizzato, nonché di acquisto per usucapione dell'area posta a confine tra le rispettive proprietà sino alla siepe esistente. Con sentenza n. 1864/2014, il Giudice adito rigettava la domanda principale di retratto formulata ai sensi dell'art. 7 della legge n. 817/1971, nonché le domande riconvenzionali proposte dal convenuto; accoglieva parzialmente le restanti domande degli attori, condannando il convenuto alla rimozione della carreggiata, della fognatura e di una parte di muretto abusivamente realizzati, secondo le risultanze della c.t.u., con integrale compensazione delle spese di lite. 2. Decidendo sull'appello avanzato da [OSCURATO:PERSONA] e nella costituzione degli appellati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che proponevano a loro volta appello incidentale, la Corte di appello di Bologna, con sentenza 2405/2019 (pubblicata il 29 agosto 2019), rigettava sia l'appello principale che quello incidentale, compensando per intero tra le parti le spese del grado. A fondamento della ritenuta infondatezza del gravame principale, la Corte emiliana - premettendo che l'appellante aveva impugnato la sentenza di primo grado limitatamente alla determinazione dei confini tra le proprietà delle parti in causa ed al rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione dell'area a confine con la proprietà [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] di cui al foglio 29 mappale 107 (poi divenuta 208) sino alla siepe esistente - condivideva, in conformità al convincimento espresso dal giudice di primo grado, le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (confermate anche dalla testimonianza del geometra [OSCURATO:PERSONA]), che aveva rilevato come il confine tra la proprietà del convenuto appellante (coincidente con i mappali 108 e, in parte, 115) e quella degli attori appellati (identificato con il mappale 308, già 107) si dovesse ritenere determinato in corrispondenza del confine catastale dell'area cortilizia di pertinenza del vecchio fabbricato rurale degli attori (mapp. 308, ex mapp. 107) e parte dell'appezzamento di terreno dell'area cortilizia dell'edificio residenziale del convenuto (mapp.li 105 e 115 parte).A tal proposito, il giudice di appello evidenziava come fosse emerso che "tali porzioni erano delimitate in loco da una recinzione in rete metallica (non tesa) sostenuta da pali in legno, verosimilmente di recente realizzazione, con adiacente porzione di siepe, alcuni arbusti e piante d'alto fusto che insistono prevalentemente sul cortile utilizzato dagli attori (a est della recinzione)" e che, poiché detta siepe, piantumata in epoca non nota ma sicuramente precedente all'installazione della vicina recinzione, si estendeva per soli mt. 13,57 e non per l'intera lunghezza del confine interessato, che era risultato di complessivi mt. 31.98, non era consentito conoscere quali delimitazioni dei cortili fossero state utilizzate dalle parti o dai loro aventi causa, dovendosi così ricorrere all'individuazione della più attendibile ubicazione del confine catastale. Inoltre, la Corte territoriale, nel rigettare l'appello incidentale, rilevava che gli originari attori, allegando la violazione del loro diritto di prelazione ai sensi della legge n. 590/1965, avevano inteso esercitare il retratto agrario nei confronti del convenuto [OSCURATO:PERSONA], e che, avendo genericamente allegato in citazione il possesso di tutti i requisiti di legge, anche in presenza di una generica contestazione del convenuto, avevano comunque l'onere di provarli, essendo riservato al giudice di verificarne la sussistenza. Nel caso di specie, però, il giudice di appello rilevava che gli appellati avevano solo dedotto la condizione di coltivatore diretto di [OSCURATO:PERSONA] ma avevano completamente omesso ogni allegazione e non avevano assolto l'onere probatorio relativo alle altre condizioni di legge per il riconoscimento del vantato diritto di prelazione. Al riguardo, la Corte territoriale osservava che il comportamento difensivo del [OSCURATO:PERSONA] non poteva che essere generico a fronte di una corrispondente deduzione, altrettanto generica, da parte degli attori del possesso dei requisiti di legge (peraltro - come detto - asseritamente limitata alla condizione di coltivatore diretto di [OSCURATO:PERSONA]) a fondamento della domanda di retratto agrario. Infine, con riferimento alla produzione documentale da parte degli originari attori (poi appellati) della relazione del geometra [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Bologna condivideva la dichiarata tardività della stessa da parte del giudice di prime cure, essendo avvenuta oltre i termini perentori di cui all'art.183 c.p.c., confermando, altresì, la valutazione di irrilevanza ai fini decisori della prova testimoniale sui capitoli nn. 1 e 2 della memoria ex art. 183, comma 6, n, 2, c.p.c., degli attori, riguardanti esclusivamente la condizione di coltivatore diretto di [OSCURATO:PERSONA], da considerarsi insufficiente - in mancanza di allegazione e prova degli altri requisiti di legge per l'esercizio del diritto in oggetto - ai fini dell'accoglimento della relativa domanda. In ultimo, confermava la ritenuta inammissibilità della richiesta di un supplemento di c.t.u., stante la sua natura esplorativa. 3. Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, riferito a quattro motivi, l'appellante principale [OSCURATO:PERSONA]. Hanno resistito con controricorso - contenente ricorso incidentale basato su due motivi - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente principale ha proposto anche controricorso avverso il formulato ricorso incidentale. I difensori di entrambe le parti hanno anche depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] D:IERITTO Ricorso principale 1. Con il primo motivo il ricorrente principale ha denunciato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., deducendo l'omessa pronuncia sulla sua richiesta, contenuta nell'atto di appello, dell'ordine al Conservatore dei [OSCURATO:PERSONA] di Modena di cancellazione della trascrizione della domanda di retratto. 2. Con il secondo motivo, formulato in via subordinata rispetto al primo, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto - con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione degli artt. 2668, 2652, 2653 c.c., per non aver la Corte d'appello di Bologna ordinato al Conservatore dei [OSCURATO:PERSONA] di Modena la cancellazione della domanda di retratto. 3. Con il terzo motivo lo stesso ricorrente principale ha lamentato - con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - che la Corte territoriale, con riferimento alla domanda di regolamento di confini spiegata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aveva omesso di considerare la circostanza decisiva che la siepe, esistente da oltre un quarantennio, si estendesse lungo l'intero confine delle aree cortilizie delle due proprietà contraddistinte esclusivamente dai mappali 108 (area cortilizia Noto) e 308 (area cortilizia Orlandi - Indulti) del foglio 29 di cui al catasto di terreni del Comune di [OSCURATO:PERSONA]. 4. Con il quarto motivo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha prospettato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - la nullità della sentenza per la violazione dell'art. 112 c.p.c., sul presupposto dell'asserita omessa pronuncia, parte del giudice di secondo grado, sulla domanda dallo stesso svolta in ordine alla determinazione del confine tra i mappali 108 e 308 (ex 107) in corrispondenza della linea posta a cavallo della siepe di confine, quale esistente da oltre un quarantennio. Ricorso incidentale 1. Con il primo motivo di ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno denunciato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione dell'art. 167 6 c.p.c. e del principio di non contestazione, per aver la Corte di appello ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stato esonerato dall'obbligo di provare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 8 della legge n. 590/1965 per l'esercizio del diritto di riscatto agrario in quanto nella comparsa di risposta in primo grado il convenuto Noto aveva contestato, ma soltanto genericamente, la sussistenza di tali requisiti. 6. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno dedotto - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione dell'art. 183 c.p.c., dell'art. 8 della legge n. 590/1965 e dell'art. 7 della legge n. 817/1971, per aver la Corte di appello riconfermato l'affermazione della tardività della produzione della relazione del geometra [OSCURATO:PERSONA] concernente il mancato superamento della superficie corrispondente al triplo della capacità lavorativa, con allegata visura attestante la mancata vendita nel biennio di fondi rustici da parte di [OSCURATO:PERSONA], in quanto effettuata in primo grado oltre i termini di cui all'art. 183 c.p.c., ritenendo, conseguentemente, irrilevante la prova orale dedotta dallo stesso ed il carattere esplorativo del richiesto supplemento di c.t.u. [OSCURATO:PERSONA] 1. Osserva il collegio che - sul piano della pregiudizialità logico- giuridica - occorre esaminare prioritariamente i motivi del ricorso incidentale che attengono al rigetto della domanda di retratto formulata dai controricorrenti avuto riguardo alla contestazione, ravvisata dalla Corte di appello, della ritenuta mancata prova dei suoi relativi fatti costitutivi, che - ad avviso degli stessi - non avrebbe potuto ricavarsi né dalla generica contestazione operata nella prima difesa dal Noto né dagli elementi probatori (produzione di perizia di parte ed articolazione di prova orale) che erano stati allegati e dedotti entro il termine preclusivo di cui all'art. 183 c.p.c. Il motivo è privo di fondamento e deve essere, perciò, respinto. Occorre, infatti, rilevare che, ancorché l'accertamento dei requisiti di cui all'art. 8 della legge rii. 590/1965 possa essere compiuto d'ufficio, questo potere non solleva certo ml retraente dall'onere di dedurre specificamente i fatti costitutivi dedotti a fondamento della sua domanda e solo in tal caso può operare il "principio di non contestazione" anche in questo ambito. Orbene, la Corte di appello, nell'impugnata sentenza (e senza che i ricorrenti incidentali abbiano riscontrato il contrario di tale accertamento mediante specifiche contestazioni contenute del ricorso incidentale), ha rilevato che l'[OSCURATO:PERSONA] si era limitato soltanto a dedurre la sua qualità di coltivatore diretto e di voler eserciate il diritto di riscatto, ma senza alcun'altra deduzione ed allegazione in ordine alla complessive condizioni necessarie di legge per l'esercizio del suddetto vantato diritto. Pertanto la Corte territoriale, a fronte di tale generica domanda, ha correttamente ritenuto che il Noto non poteva che chiedere, all'atto della sua costituzione, il rigetto della stessa, senza poter prendere una specifica posizione contestativa al riguardo, donde l'inapplicabilità dell'indicato principio di contestazione ricavabile dal combinato disposto degli artt. 167 e 115, comma 1, c.p.c. (nella sua versione anteriore alla modifica sopravvenuta per effetto dell'art. 45, comma 14, della legge 18 giugno 2009, n. 69, poiché il giudizio risulta essere stato introdotto con atto di citazione notificato il 9 gennaio 2009). La Corte di appello ha, quindi, legittimamente applicato la giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 21075/2016 e Cass. n. 11252/2018), alla stregua della quale l'onere di contestazione in ordine ai fatti costitutivi del diritto si coordina con l'allegazione dei medesimi e, considerato che l'identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del "thema decidendum" opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica, e pertanto idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte. Così statuendo, quindi, la Corte felsinea ha esattamente ritenuto che il coltivatore di un fondo rustico, il quale abbia genericamente allegato di possedere tutti i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio del retratto agrario, non può ritenersi liberato dall'onere di provarne la sussistenza, e ciò anche in presenza di una generica contestazione sul punto da parte del convenuto. 2. Anche il secondo motivo del ricorso incidentale è infondato e va, pertanto, respinto. invero, indubbio che - anche con riferimento alla controversia in tema di retratto agrario - trova applicazione la disciplina generale del giudizio di cognizione, con riferimento alla necessaria osservanza del regime preclusivo. A quest'ultimo proposito, perciò, la Corte di appello ha confermato legittimamente la sentenza di primo grado con la quale era stata ritenuta tardiva la produzione della perizia di parte, siccome avvenuta oltre il termine di cui all'art. 183 c.p.c.. In ogni caso, pur potendosi qualificare la suddetta perizia come atto meramente difensivo, bisogna sottolineare che con essa gli odierni ricorrenti hanno, in modo surrettizio, cercato di recuperare - ma inammissibilmente - la mancata allegazione delle condizioni per l'esercizio del retratto agrario e l'omesso assolvimento del relativo onere probatorio.Altrettanto correttamente la Corte bolognese ha ritenuto che il Tribunale di Modena avesse legittimamente c:onsiderato inammissibile la richiesta di prova per testi in ordine alle circostanze (riportate specificamente nel ricorso incidentale), siccome attinente esclusivamente a comprovare la qualità di coltivatore diretto dell'[OSCURATO:PERSONA], senza investire tutte le altre condizioni necessarie per il positivo esercizio del vantato diritto di prelazione, incombendo sugli attori (poi appellanti incidentali) il relativo pieno assolvimento dell'onere probatorio. Pertanto, è stata fatta corretta applicazione del principio secondo cui il coltivatore di fondo rustico che, allegando la violazione del suo diritto di prelazione, ai sensi dell'art .. 8 della I. n. 590 del 1965, intenda esercitare il retratto agrario, ha l'onere di provare il possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge, dovendo il giudice verificarne la sussistenza, con la conseguenza che, ove il retraente non abbia fornito adeguata dimostrazione di alcuna tra le suddette condizioni mediante la proposizione tempestiva delle necessarie e complete richieste probatorie, il giudice ben può omettere ogni ulteriore esame in ordine alla ricorrenza degli altri elementi e, quindi, ritenere irrilevante eventuali istanze istruttorie con le quali l'assunto retraente si limiti a voler provare soltanto alcuna delle condizioni (come, nel caso di specie, solo quella di coltivatore diretto del fondo). 3. A questo punto si può passare all'esame dei motivi del ricorso principale. I primi due possono essere esaminati congiuntamente perché attengono alla medesima questione processuale (dipendente dal rigetto dell'appello incidentale circa l'infondatezza dei motivi relativi alla domanda di retratto agrario, con conferma della sentenza di primo grado).Essi sono fondati e devono, perciò, essere accolti per le ragioni che seguono. Premesso che il Noto aveva formulato la relativa istanza di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale di retratto con l'atto di appello, reiterandola anche in sede di precisazione delle conclusioni (come specificamente riportato anche nel contenuto del ricorso: v. 9.-11), la Corte di secondo grado avrebbe dovuto ordinare (essendo tenuta a provvedervi anche d'ufficio: cfr. Cass. n. 23929/2007 e Cass. n. 15964/2009), una volta respinti l'appello incidentale sulla reclamata sussistenza dei requisiti per l'esercizio della domanda di retratto agrario, la cancellazione di detta trascrizione (in sé pregiudizievole), che era stata eseguita ai sensi degli artt. 2652 e 2653 c.c. 4. Il terzo motivo dello stesso ricorso principale è inammissibile, trovando applicazione, "ratione temporis" (poiché la sentenza di appello risulta pubblicata dopo 1'11 settembre 2012), il principio della c.d. "doppia conforme" di cui ad combinato disposto dei commi 4 e 5 dell'art. 348-ter c.p.c. In ogni caso, la Corte di appello ha esaminato l'asserito fatto decisivo, affermando che, sulla scorta delle conclusioni del c.t.u., la siepe riguardante il confine contestato non si estendeva per l'intera lunghezza del confine stesso (v. pag. 5 della motivazione dell'impugnata sentenza). In effetti, con tale motivo, il Noto cerca di ottenere la rivalutazione di un accertamento di merito secondo la sua prospettazione in senso contrario a quanto appurato con la sentenza di appello, con la quale è stato motivatamente ritenuto che, in difetto di elementi univoci circa il posizionamento e la funzione della siepe, il confine non potesse essere determinato prendendo la stessa come punto di riferimento e che, quindi, fosse necessario individuarlo sulla base di quello catastale, come ricostruito dal c.t.u. . 5. Pure il quarto ed ultimo motivo denunciato con il ricorso principale non coglie nel segno e va disatteso, dal momento che la 'Corte di appello - per quanto evidenziato in risposta al precedente motivo - ha compiutamente esaminato l'eventuale possibilità della delimitazione del confine in corrispondenza della siepe insistente sul posto, ma - in assenza della sua idoneità ad identificare inequivocabilmente sul posto l'esatta ubicazione del confine in corrispondenza della siepe - ha fatto ricorso alle risultanze catastali, così escludendo ogni rilevanza della linea posta a cavallo della siepe stessa (donde non si è venuto a configurare al riguardo alcun vizio di omessa pronuncia). 6. In definitiva, sulla scorta delle complessive argomentazioni svolte, devono essere accolti i primi due motivi del ricorso principale e rigettati gli altri due, nel mentre va respinto integralmente il ricorso incidentale. Ne consegue la cassazione dell'impugnata sentenza in relazione ai motivi ritenuti fondati del ricorso principale e, non essendo necessari accertamenti di fatto, si può provvedere direttamente, in questa sede, alla decisione sul merito degli stessi, ordinando la cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva del giudizio proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Alla stregua della natura delle questioni trattate e della parziale reciproca soccombenza tra le parti, sussistono idonee ragioni che giustificano l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità, restando ferma, altresì, la statuizione sulle spese adottata con 'l'impugnata sentenza di appello (a sua volta dispositiva della compensazione per intero delle spese del grado).Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei soli ricorrenti incidentali (siccome integralmente soccombenti), in solido di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso principale, rigettati gli altri due, e respinge il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti del ricorso principale e, decidendo nel merito sugli stessi, ordina la cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva del giudizio proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità, ferma restando la statuizione sulle spese adottata nel giudizio di appello. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenz
Sentenza Cassazione n. 23082/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris