CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 15999/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino confermava la sentenza in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla statuizione di condanna per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. e 495 cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso, che contesta promiscuamente il vizio di motivazione in punto di dichiarazione della responsabilità dell'imputato e di diniego delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen., è generico, quanto al primo punto, giacché affidato a deduzioni indeterminate (che non indicano, cioè, le prove delle quali è stato omessa o travisata la valutazione o le questioni di cui si è tralasciato l'esame) e aspecifiche (ossia sviluppate tramite argomentazioni astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata), e manifestamente infondato quanto al secondo profilo di doglianza, perché il giudice di merito si è puntualmente attenuto al pacifico principio di diritto secondo cui l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590; Sez. 1, n. 3529 del 1993, Rv. 195339-01); RILEVATO pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] maglia Stefàn [OSCURATO:PERSONA]