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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 06509/2026

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o la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parti offese: Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Rosarno Comune di Nicotera avverso la sentenza del 16/01/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], conclude riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in esame la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la pronuncia del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che dichiarava [OSCURATO:PERSONA] cl. 1982 responsabile, in qualità di promotore e organizzatore, del delitto di associazione di stampo mafioso aggravato dal fatto di essere l’associazione armata, esclusa l’aggravante contestata di cui al comma 6 dell’art. 416-bis.1 cod. pen. (capo 1), del reato di danneggiamento, aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. (capo 45) e del reato di detenzione di un kalashnikov, aggravato sempre ai sensi del disposto normativo in ultimo menzionato, e lo condannava per tali reati, avvinti dal vincolo della continuazione, alla pena, ridotta per la scelta del rito, di anni 13 di reclusione.

2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, tramite i propri difensori di fiducia, [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Con il primo motivo di impugnazione denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 e 192 cod. proc. pen. e all’art. 416-bis cod. pen.

Lamentano i difensori che la Corte territoriale fonda la responsabilità dell’imputato sulle intercettazioni captate nello studio del commercialista [OSCURATO:PERSONA], che sarebbero evocative del suo ruolo associativo, sulla intercettazione della conversazione del 20 aprile 2018 tra [OSCURATO:PERSONA] cl. 1993 e [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la notizia della presunta collaborazione con la giustizia dell’imputato e la conseguente agitazione degli interlocutori, che ne confermerebbe l’intraneità associativa, e, infine, sulla commissione dei delitti di danneggiamento e di detenzione illegale di arma da sparo di cui alla condanna, senza confrontarsi con i rilievi critici contenuti nei motivi di appello e nella memoria difensiva depositata dalla difesa.

Rilevano che: - con riguardo ai delitti in ultimo menzionati si era sottolineata l’eccentricità di tali contestazioni specifiche rispetto al periodo di contestazione della partecipazione mafiosa, in quanto relative a reati commessi successivamente e riferibili ad un periodo già coperto dal giudicato; - con riguardo alla conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] cl. 1993 e [OSCURATO:PERSONA], si era evidenziato che la stessa faceva riferimento a fatti di quattro/cinque anni prima, verosimilmente successivi al periodo in contestazione e coperti dal giudicato successivo (della sentenza “Vulcano” che parte dall’aprile del 2014), rispetto ai quali, peraltro, neppure sono state ipotizzate fattispecie di reato; - con riguardo alle conversazioni intercorse nello studio del commercialista [OSCURATO:PERSONA], si era rilevato che, più che manifestarsi con esse la volontà dell’imputato di influenzare e gestire il trasporto su gomma, era emerso l’interesse del medesimo a mere dazioni di denaro da richiedere, in coincidenza con le festività pasquali, ad [OSCURATO:PERSONA].

Si dolgono i difensori che i Giudici di appello non solo non abbiano considerato detti rilievi, ma, in uno col primo Giudice, non siano stati in grado di individuare gli indicatori fattuali della partecipazione associativa richiesti dalla giurisprudenza di legittimità a partire dalle Sezioni Unite Mannino, anche considerato che il ricorrente, data l’eccentricità delle contestazioni specifiche sopra evidenziata, non risulta avere commesso nel periodo oggetto di contestazione reati nell’interesse dell’organizzazione.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 e 192 cod. proc. pen. e all’art. 416-bis, secondocomma, cod. pen., in ordine in particolare al riconoscimento in capo a [OSCURATO:PERSONA] della qualifica di promotore e organizzatore dell’associazione mafiosa, contestata al capo 1) di imputazione.

Ci si duole che, a fronte del rilievo specifico circa l’inaccettabile automatismo probatorio che aveva portato il G.u.p. a ritenere provata la funzione di vertice solo perché un’analoga posizione era stata irrevocabilmente accertata, in capo all’imputato, nel periodo successivo, dall’anno 2014, nell’ambito del procedimento c.d.

Vulcano, la Corte territoriale abbia argomentato in modo scarno, trascurando che nel procedimento Vulcano il suddetto aveva assunto detto ruolo a seguito della detenzione di vari familiari, che nel 2012 erano liberi, e che le intercettazioni di cui al presente processo non palesano lo svolgimento di detto ruolo.

2.3. Con il terzo motivo di impugnazione la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 e 192 cod. proc. pen. e 110 e 635 cod. pen. in ordine al riconoscimento del concorso dell’imputato nel reato di danneggiamento contestato al capo 45) dell’imputazione.

I difensori rilevano che in detto capo di imputazione viene contestato all’imputato di essere stato il mandante del danneggiamento aggravato, materialmente commesso da [OSCURATO:PERSONA] cl. 1993, di una stazione di rifornimento di carburante di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto il 4 giugno 2016; e che col motivo di appello si era evidenziato che non vi era la certezza che gli interlocutori parlassero dell’imputato, essendo stati i dialoghi intercettati a due anni dai fatti, identificando il soprannome “pecora” un intero ramo familiare ed essendovi nelle intercettazioni diversi “Nino”.

Lamentano che a fronte di detti e di altri rilievi difensivi, del tutto trascurati, la Corte territoriale abbia svolto un ragionamento autoreferenziale.

2.4. Con il quarto motivo di ricorso si rilevano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 e 192 cod. proc. pen. e 416-bis.1 cod. pen. circa il riconoscimento della circostanza aggravante dell’agevolazione mafiosa nel delitto di danneggiamento di cui sopra.

La difesa lamenta l’insufficienza motivazionale relativa a detta aggravante, a fronte di un motivo di appello nel quale si evidenziava che dalla conversazione del 23 luglio 2018 emergerebbe una causale diversa del fatto, che sarebbe stato compulsato dai Bellocco, e che, comunque, una ritorsione familiare, quale quella in esame, non avrebbe apportato alcun vantaggio alla cosca.

2.5. Col quinto motivo di impugnazione vengono dedotti vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 125 e 192 cod. proc. pen. e 2 l. 2 ottobre 1967 n. 895 con riferimento al reato di cui al capo 69).

Si evidenzia che, nonostante gli specifici rilievi difensivi al riguardo, la sentenza di appello si è limitata a ribadire che [OSCURATO:PERSONA] cl. 1982 e [OSCURATO:PERSONA] cl. 1992 fossero persone diverse e che, poiché il padrone dell’arma era detenuto, il Nino del dialogo non poteva che essere l’imputato.

E ciò senza considerare che nel 2018 il ricorrente non era certo l’unico soggetto detenuto della famiglia [OSCURATO:PERSONA].

2.6. Col sesto motivo di impugnazione vengono eccepiti vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 125 e 192 cod. proc. pen. e 416-bis.1 cod. pen., in ordine, quindi, al riconoscimento dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa.

Si sottolinea che proprio il fatto che il custode dell’arma ([OSCURATO:PERSONA]) si fosse rifiutato di consegnarla ad altro esponente della stessa consorteria, affermando che essa poteva essere data solo al “diretto proprietario” (l’imputato), faceva emergere che il fucile non fosse nella disponibilità della cosca, ma del singolo e fosse detenuto, invece, nell’interesse personale dell’imputato; e che tale rilievo è stata disatteso con una motivazione insufficiente.

I difensori, alla luce dei suddetti motivi, insistono per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

3. Risultano depositate, tramite pec, conclusioni scritte e note-spese redatte dal difensore delle parti civili Comune di Rosarno e Comune di Nicotera. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va rigettato.

1.1. Invero, la sentenza in esame evidenzia che le intercettazioni in atti e in particolare quelle del 30 marzo, del 4 aprile e del 12 dicembre 2012, tutte registrate nello studio del commercialista [OSCURATO:PERSONA], rivelano come quest’ultimo svolgesse un ruolo di intermediario che consentiva alla cosca [OSCURATO:PERSONA] di operare in regime di monopolio nel settore dei trasporti di prodotti alimentari e al gruppo societario dell’imprenditore Cambria di essere protetto sul territorio controllato dalla suddetta cosca.

Osserva che: - dette intercettazioni, dal tenore chiaro e inequivoco, vanno lette in un unico contesto e si saldano tra loro nei rispettivi contenuti; -in tale contesto si inserisce la figura di [OSCURATO:PERSONA] cl. 1982, che, menzionato nel corso della conversazione del 30 marzo 2012 con il diminutivo di Nino, quale soggetto facente parte del ramo dei c.d.

"Testuni" della cosca [OSCURATO:PERSONA], risultava interlocutore nella successiva conversazione del 4 aprile 2012, non lasciando dubbi sulla sua corretta identificazione; - egli, infatti, chiedeva notizie circa la regalia che Messina aveva promesso e [OSCURATO:PERSONA], nel confermare di averlo incontrato pochi giorni prima, gli riferiva dell’intenzione di quest’ultimo di versargli un “pensiero”; - nel medesimo contesto [OSCURATO:PERSONA] discuteva della questione legata all’aumento delle tariffe dei trasporti relative al gruppo Cambria, già affrontata nella conversazione precedente con Messina; - tale problematica veniva discussa da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] senza l’intervento dei diretti interessati, ovvero senza la partecipazione né di Messina né di Cambria, che era colui che avrebbe dovuto versare il prezzo preteso, a riprova dell’indiscusso ruolo primario nella gestione di detto affare rivestito da [OSCURATO:PERSONA]; - la conversazione del 12 dicembre 2012 attesta il successivo incontro presso lo studio del commercialista [OSCURATO:PERSONA], tra quest’ultimo, [OSCURATO:PERSONA] cl. 1952 e [OSCURATO:PERSONA] cl. 1963; - il colloquio era finalizzato a una nuova regolamentazione dei rapporti con l’imprenditore Cambria, nel senso che si voleva rimodulare l’accordo, già concluso con detto imprenditore per assicurare ai [OSCURATO:PERSONA] il monopolio del trasporto su gomma nella distribuzione dei prodotti, in senso più favorevole alla consorteria; - il contributo fornito all’associazione attraverso la partecipazione alla trattazione e alla risoluzione di questioni specifiche, in una logica associativa (come dimostrato dalla presenza in prima persona dell’imputato presso lo studio del commercialista [OSCURATO:PERSONA]) è ampiamente idoneo a supportare il ruolo associativo di [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto deputato alla gestione in regime di monopolio dell’attività di trasporto e all’imposizione dell’aumento del tariffario dei trasporti, al fine di acquisire gli illeciti proventi; - si tratta di elementi che offrono contezza del ruolo di intraneità e di affectio da parte dell’imputato al sodalizio, il cui inserimento, per le caratteristiche rivelate, è idoneo a dare luogo alla messa a disposizione in favore del sodalizio stesso per il perseguimento dei comuni fini criminosi, intesa, alla luce dell’insegnamento delle Sezioni Unite Modaffari, non come mero atto di volontà, ma conclusione di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un’offerta di contribuzione permanente tra affiliato e associazione.

Rileva ancora la Corte territoriale che: - a sostegno dell’impostazione accusatoria va, inoltre, richiamato il tenore della conversazione del 20 aprile 2018, che non va certo interpretata, come sollecitato dalla difesa che tenta di svilirne il contenuto, quale mero sfogo di [OSCURATO:PERSONA] cl. 1993, emotivamente provato, anche per la giovane età, dalla diffusione della notizia sulla possibile collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] cl. 1982, ma anzi offre, nella spontaneità delle parole pronunziate, conferma dell’intraneità associativa dell’imputato (nell’analizzarla a p. 18 sievidenzia come gli interlocutori, che temevano arresti a tappeto e gravi conseguenze per detta collaborazione – “tutti lo prendiamo l’ergastolo” - , si riferissero alla partecipazione alle attività associative, anche di maggiore allarme sociale,con ruolo dirigenziale da parte del prevenuto “da cinque anni a questa parte”, quindi anche con riguardo al periodo antecedente al 2014, oggetto di valutazione in questa sede e non coperto dal giudicato); - analogamente rivestono importanza, al fine di supportare il ruolo associativo dell’imputato, sia il suo coinvolgimento, in qualità di mandante, nella vicenda del danneggiamento di cui al capo 45), sia la detenzione di un kalashnikov, oggetto dell’imputazione di cui al capo 69).

Con riguardo, poi, alla sollecitata riqualificazione del ruolo associativo di [OSCURATO:PERSONA] cl. 1982 da promotore a quello di mero partecipe, i Giudici di appello si soffermano analiticamente - anche nella parte in cui riportano le argomentazioni della pronuncia di primo grado che ritengono assolutamente condivisibili - sulle conversazioni intervenute nello studio del commercialista [OSCURATO:PERSONA], documentanti gli interessi del sodalizio criminale in merito alle attività economiche intraprese in [OSCURATO:PERSONA] dal gruppo Cambria ed il potere di intervenire nella gestione degli stessi da parte dell’imputato, tanto da imporre per sua esclusiva volontà aumenti delle tariffe dei trasporti al gruppo da corrispondere a Messina che si occupava degli stessi (avendo ottenuto la commessa dei trasporti grazie all’interessamento proprio di coloro che avevano imposto gli aumenti, i [OSCURATO:PERSONA] di Rosarno), ma che sarebbero andati direttamente nelle casse del sodalizio.

E dal tenore delle stesse deducono che la partecipazione del prevenuto alla vicenda Cambria (nella quale come evidenziato gli era permessa l’ultima parola) è illuminante per ritenere che lo stesso abbia assunto un ruolo degno di essere collocato tra i vertici decisionali della cosca.

Osservano, inoltre, che tale ruolo, peraltro, è in linea con la posizione verticistica, ricoperta dall’aprile 2014, come riconosciuto nel procedimento penale detto operazione Vulcano, definito con sentenza del G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], confermata in appello l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile il 5/11/2021.

Rileva, inoltre, la Corte territoriale con riguardo alla vicenda del danneggiamento di cui al capo 45) - in relazione alla quale il racconto reso da [OSCURATO:PERSONA] nel corso di intercettazione trova conferma nelle ammissioni di [OSCURATO:PERSONA] cl. 1993 che, sempre nel corso di intercettazione, confessava di essere stato l’autore materiale della condotta delittuosa commissionatagli da [OSCURATO:PERSONA] cl. 1982, di cui non solo indicava la causale, ma forniva anche dettagli descrittivi, specificando chiaramente di avere utilizzato un kalashnikov, in ciò riscontrato dal rinvenimento sul posto del fatto di munizionamento compatibile con detta arma - che provato ne è il coinvolgimento dell’imputato quale mandante, indicato, nel corso delle conversazioni intercettate, da [OSCURATO:PERSONA] con il soprannome di “u pecureia” e da [OSCURATO:PERSONA] cl. 1993 con il diminutivo di Nino abbinato a “pecora”, sostantivo che in maniera incontestata si riferisce al ramo della cosca [OSCURATO:PERSONA] denominato “Pecura”, ovvero a quel ramo, cui appartiene l’odierno imputato.

Evidenziano che ciò contribuisce a smentire le doglianze difensive sulla corretta identificazione dell’imputato in ragione della pluralità delle persone indicate genericamente con il nome Nino.

Osserva, altresì, detta Corte che si ravvisa la ricorrenza dell’aggravante mafiosa sotto il profilo della finalità dell’azione criminosa (ammessa, come evidenziato, anche da [OSCURATO:PERSONA], che nel corso di un summit con il fratello e i Bellocco riferiva che era stato il ramo dei “Pecura” a compiere l’attentato per vendicarsi del suo allontanamento dalla cosca [OSCURATO:PERSONA]), perchè riguardante gli assetti organizzativi della cosca [OSCURATO:PERSONA] e diretta a rafforzarne il potere sul territorio, facendo valere il suo potere repressivo nei confronti di quanti avessero assunto iniziative non condivise.

Con riguardo, infine, alla detenzione di arma di cui al capo 69), i Giudici di appellorilevano che corretto appare il ragionamento della sentenza di primo grado, che distingue le posizioni di [OSCURATO:PERSONA] cl. 1992 e di [OSCURATO:PERSONA] cl. 1982 ed evidenzia che, per espressa ammissione di [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA] cl. 1993, il kalashnikov era del “diretto padrone” che al momento del dialogo si trovava in condizioni di restrizione, ossia [OSCURATO:PERSONA] cl. 1982.

A p. 12 della sentenza di appello, nel soffermarsi su tale ragionamento, osservano detti Giudici che, secondo la sentenza del primo Giudice, proprio la condivisione delle informazioni fornite da [OSCURATO:PERSONA] con un personaggio di assoluto calibro criminale quale era [OSCURATO:PERSONA] cl. 1993, particolarmente legato agli altri due omonimi (cl. 1992 e cl. 1982), scongiurava qualsiasi millanteria del dichiarante e rendeva solida la tesi accusatoria.

Inoltre, risulta generica l'obiezione difensiva circa l'esistenza all'epoca di altri componenti della famiglia [OSCURATO:PERSONA] detenuti, perchè priva della specifica indicazione di quali soggetti si tratti e dei relativi periodi di restrizione carceraria.

Aggiungono che anche in relazione a tale detenzione illegale di arma è ravvisabile l’aggravante mafiosa nella forma dell’agevolazione della cosca, deponendo in tale direzione non solo l’estrema micidialità dell’arma, ma anche il fatto che essa fosse custodita da [OSCURATO:PERSONA] unitamente al mitra appartenente ad altro sodale ([OSCURATO:PERSONA] cl. 1992) e che, comunque, il materiale probatorio ha consentito di rivelare che la cosca aveva a disposizione un gran numero di armi, utilizzate per il compimento di azioni criminose in nome e per conto del sodalizio (come il kalashnikov utilizzato nel danneggiamento).

Osservano che, pertanto, è da escludersi che l’arma in questione fosse detenuta per un interesse personale dell’imputato, apparendo chiaro che l’arma apparteneva, invece, al sodalizio, a disposizione del quale essa era detenuta e conservata.

1.2. A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, il primo motivo di ricorso, che insiste sul fatto che i reati individuati come sintomatici di partecipazione associativa sarebbero stati commessi in un periodo successivo al delitto associativo in esame e già coperto da giudicato (non confrontandosi con la parte di motivazione che mette in collegamento i due periodi associativi), come anche sulla circostanza che a tale periodo si riferirebbero i timori per la collaborazione dell’imputato (trascurando che la Corte evidenzia come gli stessi riguardino anche le attività associative poste in essere dall’imputato nel periodo antecedente) e, infine, sulla non significatività ai fini della qualificata partecipazione associativa delle conversazioni intercettate presso lo studio del commercialista [OSCURATO:PERSONA], si rivela infondato.

Inoltre, i giudici di merito con concordi determinazioni hanno correttamente applicato i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, avendo evidenziato precisi dati probatori motivatamente ritenuti significativi di un pieno e stabile inserimento del ricorrente nella cosca [OSCURATO:PERSONA] e del suo coerente attivismo nell'interesse del predetto sodalizio.

Altrettanto infondate, alla luce dell’iter motivazionale non manifestamente illogico sopra riportato, sono le doglianze, meramente confutative, sulla mancata derubricazione del ruolo di [OSCURATO:PERSONA] da promotore e organizzatore dell’associazione mafiosa in mero partecipe (secondo motivo di ricorso).

Al riguardo sono state valorizzate le espressioni di timore di [OSCURATO:PERSONA] cl. '93 laddove egli aveva fatto riferimento al fatto che "da cinque anni a questa parte che tutte le cose che ha fatto lui tutte le ha fatte, ci sono state sparatorie, ci sono stati cristiani amm.. tutti i cazzi lui è stato..eh tutti prendiamo brutte condanne, tutti, tutti, se è una cosa di queste ci sfonda a tutti", coerentemente ritenute indicative del ruolo decisionale svolto dal ricorrente, al quale erano riconducibili tutte le iniziative criminose del sodalizio.

Del pari prive di fondamento sono le contestazioni in ordine al riconoscimento del concorso dell’imputato nel reato di danneggiamento contestato al capo 45) dell’imputazione e all’incerta sua identificazione, frutto della considerazione di specifici dati probatori, interpretati in senso conforme al loro significato e contraddette da obiezioni rivalutative, non consentite nel giudizio di legititmità.

Altrettanto dicasi quanto al riconoscimento della circostanza aggravante dell’agevolazione mafiosa in relazione a detto delitto di danneggiamento o, infine, alla responsabilità per il delitto di detenzione di arma comune da sparo di cui al capo 69) e sulla relativa aggravante dell’agevolazione mafiosa, tutti aspetti della vicenda processuali oggetto di puntuale e motivata ricostruzione.

2. Al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nulla va, però, liquidato alle parti civili Comune di Rosarno e Comune di Nicotera, le quali, nonostante sia stata disposta la trattazione orale, si sono limitate a depositare telematicamente le proprie conclusioni scritte e note-spese, attraverso il loro difensore di fiducia, rispettivamente in data 11 e 24 novembre 2025, senza comparire e trattare il processo in udienza.

Nel giudizio di cassazione con trattazione orale, invero, non va disposta la con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parti offese: Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Rosarno Comune di Nicotera avverso la sentenza del 16/01/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], conclude riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in esame la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la pronuncia del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che dichiarava [OSCURATO:PERSONA] cl. 1982 responsabile, in qualità di promotore e organizzatore, del delitto di associazione di stampo mafioso aggravato dal fatto di essere l’associazione armata, esclusa l’aggravante contestata di cui al comma 6 dell’art. 416-bis.1 cod. pen. (capo 1), del reato di danneggiamento, aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. (capo 45) e del reato di detenzione di un kalashnikov, aggravato sempre ai sensi del disposto normativo in ultimo menzionato, e lo condannava per tali reati, avvinti dal vincolo della continuazione, alla pena, ridotta per la scelta del rito, di anni 13 di reclusione. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, tramite i propri difensori di fiducia, [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 e 192 cod. proc. pen. e all’art. 416-bis cod. pen. Lamentano i difensori che la Corte territoriale fonda la responsabilità dell’imputato sulle intercettazioni captate nello studio del commercialista [OSCURATO:PERSONA], che sarebbero evocative del suo ruolo associativo, sulla intercettazione della conversazione del 20 aprile 2018 tra [OSCURATO:PERSONA] cl. 1993 e [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la notizia della presunta collaborazione con la giustizia dell’imputato e la conseguente agitazione degli interlocutori, che ne confermerebbe l’intraneità associativa, e, infine, sulla commissione dei delitti di danneggiamento e di detenzione illegale di arma da sparo di cui alla condanna, senza confrontarsi con i rilievi critici contenuti nei motivi di appello e nella memoria difensiva depositata dalla difesa. Rilevano che: - con riguardo ai delitti in ultimo menzionati si era sottolineata l’eccentricità di tali contestazioni specifiche rispetto al periodo di contestazione della partecipazione mafiosa, in quanto relative a reati commessi successivamente e riferibili ad un periodo già coperto dal giudicato; - con riguardo alla conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] cl. 1993 e [OSCURATO:PERSONA], si era evidenziato che la stessa faceva riferimento a fatti di quattro/cinque anni prima, verosimilmente successivi al periodo in contestazione e coperti dal giudicato successivo (della sentenza “Vulcano” che parte dall’aprile del 2014), rispetto ai quali, peraltro, neppure sono state ipotizzate fattispecie di reato; - con riguardo alle conversazioni intercorse nello studio del commercialista [OSCURATO:PERSONA], si era rilevato che, più che manifestarsi con esse la volontà dell’imputato di influenzare e gestire il trasporto su gomma, era emerso l’interesse del medesimo a mere dazioni di denaro da richiedere, in coincidenza con le festività pasquali, ad [OSCURATO:PERSONA]. Si dolgono i difensori che i Giudici di appello non solo non abbiano considerato detti rilievi, ma, in uno col primo Giudice, non siano stati in grado di individuare gli indicatori fattuali della partecipazione associativa richiesti dalla giurisprudenza di legittimità a partire dalle Sezioni Unite Mannino, anche considerato che il ricorrente, data l’eccentricità delle contestazioni specifiche sopra evidenziata, non risulta avere commesso nel periodo oggetto di contestazione reati nell’interesse dell’organizzazione. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 e 192 cod. proc. pen. e all’art. 416-bis, secondocomma, cod. pen., in ordine in particolare al riconoscimento in capo a [OSCURATO:PERSONA] della qualifica di promotore e organizzatore dell’associazione mafiosa, contestata al capo 1) di imputazione. Ci si duole che, a fronte del rilievo specifico circa l’inaccettabile automatismo probatorio che aveva portato il G.u.p. a ritenere provata la funzione di vertice solo perché un’analoga posizione era stata irrevocabilmente accertata, in capo all’imputato, nel periodo successivo, dall’anno 2014, nell’ambito del procedimento c.d. Vulcano, la Corte territoriale abbia argomentato in modo scarno, trascurando che nel procedimento Vulcano il suddetto aveva assunto detto ruolo a seguito della detenzione di vari familiari, che nel 2012 erano liberi, e che le intercettazioni di cui al presente processo non palesano lo svolgimento di detto ruolo. 2.3. Con il terzo motivo di impugnazione la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 e 192 cod. proc. pen. e 110 e 635 cod. pen. in ordine al riconoscimento del concorso dell’imputato nel reato di danneggiamento contestato al capo 45) dell’imputazione. I difensori rilevano che in detto capo di imputazione viene contestato all’imputato di essere stato il mandante del danneggiamento aggravato, materialmente commesso da [OSCURATO:PERSONA] cl. 1993, di una stazione di rifornimento di carburante di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], moglie di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto il 4 giugno 2016; e che col motivo di appello si era evidenziato che non vi era la certezza che gli interlocutori parlassero dell’imputato, essendo stati i dialoghi intercettati a due anni dai fatti, identificando il soprannome “pecora” un intero ramo familiare ed essendovi nelle intercettazioni diversi “Nino”. Lamentano che a fronte di detti e di altri rilievi difensivi, del tutto trascurati, la Corte territoriale abbia svolto un ragionamento autoreferenziale. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso si rilevano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 e 192 cod. proc. pen. e 416-bis.1 cod. pen. circa il riconoscimento della circostanza aggravante dell’agevolazione mafiosa nel delitto di danneggiamento di cui sopra. La difesa lamenta l’insufficienza motivazionale relativa a detta aggravante, a fronte di un motivo di appello nel quale si evidenziava che dalla conversazione del 23 luglio 2018 emergerebbe una causale diversa del fatto, che sarebbe stato compulsato dai Bellocco, e che, comunque, una ritorsione familiare, quale quella in esame, non avrebbe apportato alcun vantaggio alla cosca. 2.5. Col quinto motivo di impugnazione vengono dedotti vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 125 e 192 cod. proc. pen. e 2 l. 2 ottobre 1967 n. 895 con riferimento al reato di cui al capo 69). Si evidenzia che, nonostante gli specifici rilievi difensivi al riguardo, la sentenza di appello si è limitata a ribadire che [OSCURATO:PERSONA] cl. 1982 e [OSCURATO:PERSONA] cl. 1992 fossero persone diverse e che, poiché il padrone dell’arma era detenuto, il Nino del dialogo non poteva che essere l’imputato. E ciò senza considerare che nel 2018 il ricorrente non era certo l’unico soggetto detenuto della famiglia [OSCURATO:PERSONA]. 2.6. Col sesto motivo di impugnazione vengono eccepiti vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 125 e 192 cod. proc. pen. e 416-bis.1 cod. pen., in ordine, quindi, al riconoscimento dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa. Si sottolinea che proprio il fatto che il custode dell’arma ([OSCURATO:PERSONA]) si fosse rifiutato di consegnarla ad altro esponente della stessa consorteria, affermando che essa poteva essere data solo al “diretto proprietario” (l’imputato), faceva emergere che il fucile non fosse nella disponibilità della cosca, ma del singolo e fosse detenuto, invece, nell’interesse personale dell’imputato; e che tale rilievo è stata disatteso con una motivazione insufficiente. I difensori, alla luce dei suddetti motivi, insistono per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 3. Risultano depositate, tramite pec, conclusioni scritte e note-spese redatte dal difensore delle parti civili Comune di Rosarno e Comune di Nicotera. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va rigettato. 1.1. Invero, la sentenza in esame evidenzia che le intercettazioni in atti e in particolare quelle del 30 marzo, del 4 aprile e del 12 dicembre 2012, tutte registrate nello studio del commercialista [OSCURATO:PERSONA], rivelano come quest’ultimo svolgesse un ruolo di intermediario che consentiva alla cosca [OSCURATO:PERSONA] di operare in regime di monopolio nel settore dei trasporti di prodotti alimentari e al gruppo societario dell’imprenditore Cambria di essere protetto sul territorio controllato dalla suddetta cosca. Osserva che: - dette intercettazioni, dal tenore chiaro e inequivoco, vanno lette in un unico contesto e si saldano tra loro nei rispettivi contenuti; -in tale contesto si inserisce la figura di [OSCURATO:PERSONA] cl. 1982, che, menzionato nel corso della conversazione del 30 marzo 2012 con il diminutivo di Nino, quale soggetto facente parte del ramo dei c.d. "Testuni" della cosca [OSCURATO:PERSONA], risultava interlocutore nella successiva conversazione del 4 aprile 2012, non lasciando dubbi sulla sua corretta identificazione; - egli, infatti, chiedeva notizie circa la regalia che Messina aveva promesso e [OSCURATO:PERSONA], nel confermare di averlo incontrato pochi giorni prima, gli riferiva dell’intenzione di quest’ultimo di versargli un “pensiero”; - nel medesimo contesto [OSCURATO:PERSONA] discuteva della questione legata all’aumento delle tariffe dei trasporti relative al gruppo Cambria, già affrontata nella conversazione precedente con Messina; - tale problematica veniva discussa da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] senza l’intervento dei diretti interessati, ovvero senza la partecipazione né di Messina né di Cambria, che era colui che avrebbe dovuto versare il prezzo preteso, a riprova dell’indiscusso ruolo primario nella gestione di detto affare rivestito da [OSCURATO:PERSONA]; - la conversazione del 12 dicembre 2012 attesta il successivo incontro presso lo studio del commercialista [OSCURATO:PERSONA], tra quest’ultimo, [OSCURATO:PERSONA] cl. 1952 e [OSCURATO:PERSONA] cl. 1963; - il colloquio era finalizzato a una nuova regolamentazione dei rapporti con l’imprenditore Cambria, nel senso che si voleva rimodulare l’accordo, già concluso con detto imprenditore per assicurare ai [OSCURATO:PERSONA] il monopolio del trasporto su gomma nella distribuzione dei prodotti, in senso più favorevole alla consorteria; - il contributo fornito all’associazione attraverso la partecipazione alla trattazione e alla risoluzione di questioni specifiche, in una logica associativa (come dimostrato dalla presenza in prima persona dell’imputato presso lo studio del commercialista [OSCURATO:PERSONA]) è ampiamente idoneo a supportare il ruolo associativo di [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto deputato alla gestione in regime di monopolio dell’attività di trasporto e all’imposizione dell’aumento del tariffario dei trasporti, al fine di acquisire gli illeciti proventi; - si tratta di elementi che offrono contezza del ruolo di intraneità e di affectio da parte dell’imputato al sodalizio, il cui inserimento, per le caratteristiche rivelate, è idoneo a dare luogo alla messa a disposizione in favore del sodalizio stesso per il perseguimento dei comuni fini criminosi, intesa, alla luce dell’insegnamento delle Sezioni Unite Modaffari, non come mero atto di volontà, ma conclusione di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un’offerta di contribuzione permanente tra affiliato e associazione. Rileva ancora la Corte territoriale che: - a sostegno dell’impostazione accusatoria va, inoltre, richiamato il tenore della conversazione del 20 aprile 2018, che non va certo interpretata, come sollecitato dalla difesa che tenta di svilirne il contenuto, quale mero sfogo di [OSCURATO:PERSONA] cl. 1993, emotivamente provato, anche per la giovane età, dalla diffusione della notizia sulla possibile collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] cl. 1982, ma anzi offre, nella spontaneità delle parole pronunziate, conferma dell’intraneità associativa dell’imputato (nell’analizzarla a p. 18 sievidenzia come gli interlocutori, che temevano arresti a tappeto e gravi conseguenze per detta collaborazione – “tutti lo prendiamo l’ergastolo” - , si riferissero alla partecipazione alle attività associative, anche di maggiore allarme sociale,con ruolo dirigenziale da parte del prevenuto “da cinque anni a questa parte”, quindi anche con riguardo al periodo antecedente al 2014, oggetto di valutazione in questa sede e non coperto dal giudicato); - analogamente rivestono importanza, al fine di supportare il ruolo associativo dell’imputato, sia il suo coinvolgimento, in qualità di mandante, nella vicenda del danneggiamento di cui al capo 45), sia la detenzione di un kalashnikov, oggetto dell’imputazione di cui al capo 69). Con riguardo, poi, alla sollecitata riqualificazione del ruolo associativo di [OSCURATO:PERSONA] cl. 1982 da promotore a quello di mero partecipe, i Giudici di appello si soffermano analiticamente - anche nella parte in cui riportano le argomentazioni della pronuncia di primo grado che ritengono assolutamente condivisibili - sulle conversazioni intervenute nello studio del commercialista [OSCURATO:PERSONA], documentanti gli interessi del sodalizio criminale in merito alle attività economiche intraprese in [OSCURATO:PERSONA] dal gruppo Cambria ed il potere di intervenire nella gestione degli stessi da parte dell’imputato, tanto da imporre per sua esclusiva volontà aumenti delle tariffe dei trasporti al gruppo da corrispondere a Messina che si occupava degli stessi (avendo ottenuto la commessa dei trasporti grazie all’interessamento proprio di coloro che avevano imposto gli aumenti, i [OSCURATO:PERSONA] di Rosarno), ma che sarebbero andati direttamente nelle casse del sodalizio. E dal tenore delle stesse deducono che la partecipazione del prevenuto alla vicenda Cambria (nella quale come evidenziato gli era permessa l’ultima parola) è illuminante per ritenere che lo stesso abbia assunto un ruolo degno di essere collocato tra i vertici decisionali della cosca. Osservano, inoltre, che tale ruolo, peraltro, è in linea con la posizione verticistica, ricoperta dall’aprile 2014, come riconosciuto nel procedimento penale detto operazione Vulcano, definito con sentenza del G.u.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], confermata in appello l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile il 5/11/2021. Rileva, inoltre, la Corte territoriale con riguardo alla vicenda del danneggiamento di cui al capo 45) - in relazione alla quale il racconto reso da [OSCURATO:PERSONA] nel corso di intercettazione trova conferma nelle ammissioni di [OSCURATO:PERSONA] cl. 1993 che, sempre nel corso di intercettazione, confessava di essere stato l’autore materiale della condotta delittuosa commissionatagli da [OSCURATO:PERSONA] cl. 1982, di cui non solo indicava la causale, ma forniva anche dettagli descrittivi, specificando chiaramente di avere utilizzato un kalashnikov, in ciò riscontrato dal rinvenimento sul posto del fatto di munizionamento compatibile con detta arma - che provato ne è il coinvolgimento dell’imputato quale mandante, indicato, nel corso delle conversazioni intercettate, da [OSCURATO:PERSONA] con il soprannome di “u pecureia” e da [OSCURATO:PERSONA] cl. 1993 con il diminutivo di Nino abbinato a “pecora”, sostantivo che in maniera incontestata si riferisce al ramo della cosca [OSCURATO:PERSONA] denominato “Pecura”, ovvero a quel ramo, cui appartiene l’odierno imputato. Evidenziano che ciò contribuisce a smentire le doglianze difensive sulla corretta identificazione dell’imputato in ragione della pluralità delle persone indicate genericamente con il nome Nino. Osserva, altresì, detta Corte che si ravvisa la ricorrenza dell’aggravante mafiosa sotto il profilo della finalità dell’azione criminosa (ammessa, come evidenziato, anche da [OSCURATO:PERSONA], che nel corso di un summit con il fratello e i Bellocco riferiva che era stato il ramo dei “Pecura” a compiere l’attentato per vendicarsi del suo allontanamento dalla cosca [OSCURATO:PERSONA]), perchè riguardante gli assetti organizzativi della cosca [OSCURATO:PERSONA] e diretta a rafforzarne il potere sul territorio, facendo valere il suo potere repressivo nei confronti di quanti avessero assunto iniziative non condivise. Con riguardo, infine, alla detenzione di arma di cui al capo 69), i Giudici di appellorilevano che corretto appare il ragionamento della sentenza di primo grado, che distingue le posizioni di [OSCURATO:PERSONA] cl. 1992 e di [OSCURATO:PERSONA] cl. 1982 ed evidenzia che, per espressa ammissione di [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA] cl. 1993, il kalashnikov era del “diretto padrone” che al momento del dialogo si trovava in condizioni di restrizione, ossia [OSCURATO:PERSONA] cl. 1982. A p. 12 della sentenza di appello, nel soffermarsi su tale ragionamento, osservano detti Giudici che, secondo la sentenza del primo Giudice, proprio la condivisione delle informazioni fornite da [OSCURATO:PERSONA] con un personaggio di assoluto calibro criminale quale era [OSCURATO:PERSONA] cl. 1993, particolarmente legato agli altri due omonimi (cl. 1992 e cl. 1982), scongiurava qualsiasi millanteria del dichiarante e rendeva solida la tesi accusatoria. Inoltre, risulta generica l'obiezione difensiva circa l'esistenza all'epoca di altri componenti della famiglia [OSCURATO:PERSONA] detenuti, perchè priva della specifica indicazione di quali soggetti si tratti e dei relativi periodi di restrizione carceraria. Aggiungono che anche in relazione a tale detenzione illegale di arma è ravvisabile l’aggravante mafiosa nella forma dell’agevolazione della cosca, deponendo in tale direzione non solo l’estrema micidialità dell’arma, ma anche il fatto che essa fosse custodita da [OSCURATO:PERSONA] unitamente al mitra appartenente ad altro sodale ([OSCURATO:PERSONA] cl. 1992) e che, comunque, il materiale probatorio ha consentito di rivelare che la cosca aveva a disposizione un gran numero di armi, utilizzate per il compimento di azioni criminose in nome e per conto del sodalizio (come il kalashnikov utilizzato nel danneggiamento). Osservano che, pertanto, è da escludersi che l’arma in questione fosse detenuta per un interesse personale dell’imputato, apparendo chiaro che l’arma apparteneva, invece, al sodalizio, a disposizione del quale essa era detenuta e conservata. 1.2. A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, il primo motivo di ricorso, che insiste sul fatto che i reati individuati come sintomatici di partecipazione associativa sarebbero stati commessi in un periodo successivo al delitto associativo in esame e già coperto da giudicato (non confrontandosi con la parte di motivazione che mette in collegamento i due periodi associativi), come anche sulla circostanza che a tale periodo si riferirebbero i timori per la collaborazione dell’imputato (trascurando che la Corte evidenzia come gli stessi riguardino anche le attività associative poste in essere dall’imputato nel periodo antecedente) e, infine, sulla non significatività ai fini della qualificata partecipazione associativa delle conversazioni intercettate presso lo studio del commercialista [OSCURATO:PERSONA], si rivela infondato. Inoltre, i giudici di merito con concordi determinazioni hanno correttamente applicato i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, avendo evidenziato precisi dati probatori motivatamente ritenuti significativi di un pieno e stabile inserimento del ricorrente nella cosca [OSCURATO:PERSONA] e del suo coerente attivismo nell'interesse del predetto sodalizio. Altrettanto infondate, alla luce dell’iter motivazionale non manifestamente illogico sopra riportato, sono le doglianze, meramente confutative, sulla mancata derubricazione del ruolo di [OSCURATO:PERSONA] da promotore e organizzatore dell’associazione mafiosa in mero partecipe (secondo motivo di ricorso). Al riguardo sono state valorizzate le espressioni di timore di [OSCURATO:PERSONA] cl. '93 laddove egli aveva fatto riferimento al fatto che "da cinque anni a questa parte che tutte le cose che ha fatto lui tutte le ha fatte, ci sono state sparatorie, ci sono stati cristiani amm.. tutti i cazzi lui è stato..eh tutti prendiamo brutte condanne, tutti, tutti, se è una cosa di queste ci sfonda a tutti", coerentemente ritenute indicative del ruolo decisionale svolto dal ricorrente, al quale erano riconducibili tutte le iniziative criminose del sodalizio. Del pari prive di fondamento sono le contestazioni in ordine al riconoscimento del concorso dell’imputato nel reato di danneggiamento contestato al capo 45) dell’imputazione e all’incerta sua identificazione, frutto della considerazione di specifici dati probatori, interpretati in senso conforme al loro significato e contraddette da obiezioni rivalutative, non consentite nel giudizio di legititmità. Altrettanto dicasi quanto al riconoscimento della circostanza aggravante dell’agevolazione mafiosa in relazione a detto delitto di danneggiamento o, infine, alla responsabilità per il delitto di detenzione di arma comune da sparo di cui al capo 69) e sulla relativa aggravante dell’agevolazione mafiosa, tutti aspetti della vicenda processuali oggetto di puntuale e motivata ricostruzione. 2. Al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla va, però, liquidato alle parti civili Comune di Rosarno e Comune di Nicotera, le quali, nonostante sia stata disposta la trattazione orale, si sono limitate a depositare telematicamente le proprie conclusioni scritte e note-spese, attraverso il loro difensore di fiducia, rispettivamente in data 11 e 24 novembre 2025, senza comparire e trattare il processo in udienza. Nel giudizio di cassazione con trattazione orale, invero, non va disposta la con
Sentenza Cassazione n. 06509/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris