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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04721/2026

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 25998del ruolo generale dell'anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con sede in Milano, via Missaglia n. 97, C.F. e iscrizione al [OSCURATO:PERSONA] di Milano 00830660155, [OSCURATO:PARTITA_IVA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandataria della [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa - in virtù di mandato rilasciato con separato atto - dagli [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 53C31 F104B), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 60L15 G495J) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 55D11 H501R) ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Guido d'Arezzo n. 28, i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente procedimento al numero di [OSCURATO:TELEFONO] e agli indirizzi PEC paolocarbone @ ordineavvocatiroma.org e guidomancini @ ordineavvocatiroma.org.

Ricorrente [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] metropolitane s.r.l. in liquidazione (C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), con sede in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 171/173, in persona del liquidatore [OSCURATO:PERSONA], in virtù dell'Ordinanza della Sindaca di [OSCURATO:PERSONA] n. 127 /2020 e della nomina dell'Assemblea dei soci del [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (Cod.

Fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], P.E.C. claudioguccione @ ordineavvocatiroma.org, [OSCURATO:TELEFONO]) e [OSCURATO:PERSONA] (Cod.

Fisc. [OSCURATO:PERSONA] 81M66 H224K, [OSCURATO:TELEFONO], PEC mariaferrante @ ordineavvocatiroma.org), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, P I - [OSCURATO:PERSONA] e Associati, in Roma (00187), via Sardegna n. 50, giusta procura posta in calce al controricorso con ricorso incidentale.

Controricorrente Ricorrente incidentale nonché contro [OSCURATO:PERSONA] capitale([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall' Avv. [OSCURATO:PERSONA]Ottavi (C.F.

DTILGU73Rl3H501M), in virtù di procura speciale in calce al controricorso.

Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n° 3476 depositata il 15 luglio 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 novembre 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Dopo che con contratto del 26 novembre 2004 le era stata affidata la costruzione della linea B1 della metropolitana romana, da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]Oro (primo appalto), con contratto del 3 aprile 2009 l'[OSCURATO:PERSONA] di Imprese (Ati), costituita dalla capogruppo e mandataria Salini lmpregilo s.p.a. (oggi [OSCURATO:SOCIETA].) e dalle mandanti [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]. e l.[OSCURATO:SOCIETA]., ricevette da Roma metropolitane s.r.l. (società in house di [OSCURATO:PERSONA]) anche la commessa per la costruzione dell’ulteriore tratto della linea predetta, da [OSCURATO:PERSONA] d’Oro a [OSCURATO:PERSONA] (secondo appalto).

Sorte contestazioni in ordine a trentuno riserve del secondo appalto, l’adito Tribunale romano (nel contraddittorio tra i contraenti e con [OSCURATO:PERSONA]) con sentenza non definitiva respingeva le domande relative alle riserve n° 1, 3, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 21, 24, 25, 27 e 28; accoglieva le domande concernenti le riserve n° 15, 17 e 29; dichiarava fondate le riserve n° 2, 4, 10, 18 e 30; respingeva in parte le domande relative alle riserve n° 8 e 19, che per la restante parte venivano dichiarate fondate. [OSCURATO:PERSONA], quindi, integralmente le somme spettanti alla appaltatrice sulle riserve n° 15, 17 e 29, condannando [OSCURATO:PERSONA] a pagare per tali titoli la somma complessiva a definitiva di euro 1.262.179,93 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal 1° giugno 2015 al saldo, mentre rimetteva la causa sul ruolo per l'ulteriore istruttoria finalizzata alla liquidazione delle riserve n° 2, 4, 10, 18, 30 e delle riserve 8 e 19 per la parte ritenuta fondata. 2.-A seguito di appello principale della [OSCURATO:SOCIETA], in proprio e quale mandataria dell’Ati, e dell’appello incidentale di Roma metropolitane, la Corte romana con la sentenza menzionata in epigrafe riformava parzialmente la prima decisione.

Per quello che qui rileva, respingeva integralmente i motivi di appello principale svolti sulle riserve n° 1, 3, 7, 8, 11, 12, 13, 19 e 27 e quello incidentale sulle riserve n° 2, 4, 8, 10, 17, 19, 29 e 30, ma accoglieva quest’ultimo sulle riserve n° 15 e 18, rideterminando nella minor somma di euro 183.968,66, di cui euro 7.740,90 per la riserva n° 17 ed euro 176.227,76 per la riserva 29, il debito di Roma metropolitane verso l’Ati. 3.- Avverso tale sentenza hanno interposto ricorso principale [OSCURATO:SOCIETA] (illustrato da memoria) ed incidentale Roma metropolitane (anch’esso illustrato da memoria), cui Webild ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato un controricorso, illustrato da memoria, concludendo per l’inammissibilità dell’impugnazione principale.

La causa è stata assegnata per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 3.- Col primo motivo di ricorso principale (diretto contro i capi della sentenza che hanno deciso il primo e l'ottavo motivo di appello principale, entrambi concernenti la riserva n° 1) [OSCURATO:SOCIETA] si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del d.m. 19 aprile 2000 n° 145 e della violazione dell’art. 132, secondo comma, n° 4,cod. proc. civ.

La Corte d’appello avrebbe respinto i motivi di impugnazione che concernevano la riserva n° 1, contenente due domande: la prima riguardava il ristoro dei maggiori oneri per il ritardato avvio dei lavori; la seconda aveva ad oggetto un compenso ulteriore per lo spostamento della fognatura interferente con i lavori d’appalto.

La Corte territoriale (confermando la decisione del Tribunale ) avrebbe ritenuto la riserva tardiva, in quanto avrebbe dovuto essere iscritta il 21 maggio 2010, in occasione della consegna delle aree, mentre venne iscritta il 5 agosto 2010, a chiusura del SAL n° 2 per lavori al 30 giugno 2010.

Tale conclusione sarebbe, tuttavia, erronea, in quanto la tardività della riserva era stata predicata considerando solo l’insorgenza dei fatti oggetto di essa e non, invece, la loro cessazione, come prescritto dall’art. 31 del d.m. n° 145/2000, il quale prevede l’obbligo di iscrizione sul primo documento dell'appalto successivo alla rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'avvio dei lavori.

Pertanto, dato che il pregiudizio subito dall’appaltatore era cessato solo nel mese di luglio 2010, quando vennero definite le modalità di rimozione del canale fognario, la riserva n° 1 espressa il 5 agosto era tempestiva.

La sentenza, inoltre, sarebbe priva di sufficiente motivazione, in quanto avrebbe confuso tra consegna delle aree ed inizio dei lavori: la prima era avvenuta tempestivamente, ma i secondi subirono un ritardo per la definizione delle modalità di spostamento della condotta.

Inoltre, il fatto che a luglio 2010 l’appaltatore avesse completato le indagini relative alla tubazione di scarico delle acque non implicava che fossero state definite anche le modalità di rimozione di tale manufatto. 4.-Il motivo è inammissibile, poiché la Corte ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità (art. 360-bisn° 1).

Anzitutto, secondo quanto è dato di leggere nella stessa sentenza, la Corte ha ritenuto tardiva la riserva n° 1 per due ordini di ragioni: in primo luogo perché l’art. 31 del d.m. 145/2000 prescrive di iscrivere le riserve “nel primo atto di appalto idoneo a riceverle” e di ripeterle anche nel registro di contabilità, dunque, non solo in quest’ultimo, come, per contro, pretendeva l’appellante (sentenza pagine 6-7).

Secondariamente, ha ritenuto (con un accertamento che non è possibile rimettere in discussione nella presente sede) che l’appaltatrice fosse a conoscenza dell’ubicazione del collettore fognario, nonché della necessità di spostarlo, sin da prima della consegna delle aree, avvenuta con verbale del 21 maggio 2010 (sentenza pagine 25-27).

Le conclusioni cui è pervenuta la Corte sono perfettamente coerenti sia col disposto di legge (art. 31 sopra citato) – il quale prescrive che le riserve siano espresse “nel primo atto dell’appalto idoneo a riceverle” (nel caso di specie: il verbale di consegna delle aree) e che tale iniziale iscrizione sia poi ripetuta nel registro di contabilità – sia con l’orientamento di questa Corte, secondo il quale l’appaltatore ha l'onere d'iscrivere le riserve nella contabilità entro il momento successivo all'insorgenza della situazione integrante la fonte delle vantate ragioni (e ciò anche con riferimento a quelle situazioni non immediatamente onerose, la cui potenzialità dannosa si presenti, fin dall'inizio, obbiettivamente apprezzabile secondo criteri di media diligenza e di buona fede), nonché di esplicarle nel termine di quindici giorni e poi di confermarle nel conto finale (ex multis: Cass., sez.

I, 28 ottobre 2024, n° 27830, con menzione di altri precedenti).

Giova solo aggiungere che tra gli atti idonei a ricevere le riserve sono compresi, sempre secondo l’indirizzo di questa Corte, i verbali di consegna delle opere e che, con riguardo ai fatti pregiudizievoli di carattere continuativo, la riserva deve essere espressa contestualmente o immediatamente dopo l’insorgenza del fatto lesivo permanente, allorché lo stesso sia percepibile con i criteri di normale diligenza; mentre la specifica quantificazione può operarsi successivamente, anche al cessare del fatto pregiudizievole (sul che: Cass., sez.

I, 21 luglio 2016, n° 15029 e più recentemente Cass., sez.

I, 24 maggio 2024, n° 14522).

Ora, la ricorrente, come sopra visto, argomenta il mezzo asserendo che la riserva potrebbe essere iscritta non solo al momento dell’insorgenza del fatto pregiudizievole, ma anche alla sua cessazione, e da ciò fa discendere la violazione dell’art. 31 del d.m. 145/2000 e l’apparenza della motivazione.

In realtà, tenuto conto dell’indirizzo di questa S.C. sopra riassunto, è evidente che non sussista né l’uno, né l’altro vizio.

In particolare, quanto al primo si è già detto e, quanto alla motivazione mancante o apparente, si può agevolmente constatare –sol che si legga la sentenza – che le ragioni della decisione sono state illustrate in extenso e in aderenza all’interpretazione giurisprudenziale di legittimità. 5.- Col secondo motivo (formulato contro il capo della sentenza che ha deciso il quinto motivo di appello principale, concernente la parte non accolta della riserva n° 8) [OSCURATO:SOCIETA] si duole dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e della violazione dell'art. 132, secondo comma, n° 4, del cod. proc. civ. (ai sensi dell’art. 360, primo comma, n° 4 e n° 5,dello stesso codice).

La Corte territoriale aveva escluso la fondatezza di tale riserva, avente ad oggetto i maggiori oneri economici sostenuti dall’Ati nel secondo appalto (quello del 3 aprile 2009) derivanti dai ritardi nei lavori della prima commessa, sul rilievo che l’appaltatore fosse a conoscenza – o avrebbe dovuto esserlo – dei ritardi derivanti dalla sovrapposizione dei due appalti già al momento della stipula del secondo contratto.

In realtà l’Ati aveva precisato la domanda iniziale con la propria memoria exart. 183, sesto comma, cod. proc. civ., deducendo che i ritardi del secondo appalto erano derivati dalle interferenze patologiche “sopravvenute” alla stipula del secondo contratto e di tale precisazione della riserva la committente non aveva eccepito l’inammissibilità: sicché il tema apparteneva al giudizio e la Corte non si sarebbe pronunciata su di esso, violando l’art. 112 cod. proc. civ.

Inoltre, la Corte d’appello aveva ritenuto la domanda infondata anche in ragione del fatto che la riserva espressa concerneva i ritardi nel primo appalto e che, pertanto, avrebbe dovuta essere espressa nella contabilità di quello, ma senza considerare che le imprese appaltatrici erano le stesse: donde l’apparenza della motivazione e, comunque, la violazione dell’art. 104 cod. proc. civ., che consente di formulare nello stesso processo più domande contro la stessa parte. 6.-Il motivo è inammissibile.

Il vizio previsto dall’art. 360, n° 5 , cod. proc. civ. concerne un fatto storico, inteso come fatto naturalistico, il cui esame sia stato omesso dal giudice.

Inoltre, il ricorrente deve indicare il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui risulti l'esistenza, nonché il come e il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti e la decisività del fatto stesso (per tutte: Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n° 8053).

Sicché, è inammissibile la censura formulata ai sensi del menzionato art. 360, n° 5 , con la quale si lamenti la mancanza di sufficienza e dirazionalità della motivazione sulle questioni di fatto che implichi un raffronto tra le prove e le ragioni del decidere (Cass., sez.

L, 15 maggio 2019, n° 13023), oppure l’omesso esame di deduzioni difensive (Cass., sez.

II, 14 giugno 2017, n° 14802) o di argomentazioni (Cass., sez.

VI-1, 6 settembre 2019, n° 22397) o di prove (Cass., sez.

II, 29 ottobre 2018, n° 27415 e Cass., sez. un., 27 dicembre 2019, n° 34476).

Ora, la Corte territoriale ha respinto il quinto motivo di appello sulla riserva n° 8 (concernente i maggiori oneri derivanti dal fermo della fresa TBM per 353 giorni, dalle spese di personale addetto alla manutenzione e da altre voci) osservando che essa non conteneva alcun riferimento a ritardi derivati dal primo contratto e che comunque l’Ati, all’atto della sottoscrizione del secondo accordo, ben conosceva la situazione del primo appalto: ne derivava che essa aveva accettato il corrispettivo per la seconda tratta della linea B1 considerandolo remunerativo.

La ricorrente non aggredisce tali snodi logici della decisione, ma deduce un’omessa pronuncia, facendo osservare che nella memoria exart. 183, sesto comma, cod. proc. civ. essa avrebbe “ integrato ” la riserva (nulla eccependo controparte) precisando che il pregiudizio sarebbe derivato dalla sopravvenienza di interferenze non previste al momento della firma del secondo appalto.

Anche a tacere del fatto che la pretesa “integrazione” della riserva è attività non ammessa nel processo, portando – in tutta evidenza (e contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente alle pagine 4-5 della memoria illustrativa) –alla soppressione del sistema rigido ed inderogabile del complessivo sistema delle riserve, disciplinato da norme imperative, giova osservare che questa presunta integrazione è avvenuta in termini del tutto generici ed equivoci, ossia con le allegazioni trascritte nel ricorso a pagina 14-15 (ed alle pagine 3-4 della memoria illustrativa), nelle quali non si fa alcun cenno, chiaro ed inconfondibile, a patologiche ed impreviste interferenze del primo appalto, che peraltro non vengono nemmeno specificamente enunciate.

D’altra parte, la non contestazione (cui si richiama [OSCURATO:SOCIETA] nel mezzo per predicare l’ammissibilità dell’integrazione della riserva con la memoria ex art. 183) è affidata ad una mera asserzione, priva della trascrizione degli atti processuali della controparte (art. 366, n° 6, cod. proc. civ.), nei quali – a dire della ricorrente – non sarebbe contenuta alcuna eccezione al riguardo.

Nessun vizio, dunque, denunciabile ex art. 360 , n° 5 , cod. proc. civ. e, del pari, nessuna violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., come pure del tutto assente è la violazione dell’art. 104 e dell’art. 132 dello stesso codice.

Quanto, infine, alla dedotta apparenza della motivazione, rileva il Collegio che le doglianze esposte dalla [OSCURATO:SOCIETA] a pagina 16 del ricorso non colgono l’esatta ratio decidendidella sentenza gravata.

La Corte di merito, infatti, ha osservato (facendo proprio il ragionamento del Tribunale) che la riserva n° 8 si fondava anche su presunti ritardi attribuibili alla Committenza nell’appalto della prima tratta, i quali, tuttavia, non erano stati menzionati in alcuna riserva dell’appalto 26 novembre 2004: sicché la riserva n° 8 era, per questa parte, fondata su censure che non erano nemmeno state sollevate dall’appaltatrice nel primo contratto.

Tale percorso motivazionale viene censurato dalla ricorrente col rilievo (ricorso pagina 16), non agevolmente comprensibile, che nel caso di specie il committente sarebbe il medesimo per entrambi gli appalti, sicché tutto il ragionamento della Corte sarebbe scollegato dalla fattispecie e non potrebbe giustificarne la decisione: donde, a suo dire, l’apparenza della motivazione.

Per contro, non è chi non veda come l’identità del committente nei due appalti non implica certo che essi fossero da considerare come un'unica commessa: col che rimane fermo e fondato il rilievo della Corte, a mente del quale nessuna riserva era stata formulata nel primo appalto concernente la ritardata prosecuzione dei lavori, con la conseguenza che tale evenienza non poteva essere considerata come causa dei ritardi nel secondo appalto. 7.- Col terzo motivo [OSCURATO:SOCIETA] censura il capo della sentenza che ha deciso in merito al sesto motivo di appello principale, concernente la riserva n° 19 deducendo, ai sensi dell’art. 360, n° 4, cod. proc. civ., la violazione degli att. 115 e 132, secondo comma, n° 4,dello stesso codice. [OSCURATO:SOCIETA] premette che la riserva n° 19 aveva ad oggetto due domande.

Con la prima (accolta dal Tribunale) sarebbero stati richiesti i maggiori oneri e i danni derivati dalla ritardata consegna delle aree, dalla minor estensione di esse rispetto a quanto originariamente previsto e dalla presenza in loco di un manufatto (tettoia in profilati metallici) interferente con i lavori.

Con la seconda (respinta e riproposta alla Corte d’appello) essa avrebbe domandato il ristoro dei maggiori oneri e dei danni derivati dal rallentamento delle attività esecutive a causa della modifica della geometria del pozzo di fine tratta C60 da rettangolare a circolare, occorrenza che avrebbe reso necessario lo smontaggio in parti della fresa TBM, così rallentando e rendendo più difficili i lavori.

Il secondo giudice avrebbe respinto questa seconda richiesta, osservando che la modifica della geometria del pozzo era stata oggetto di una perizia di variante con la quale vennero riconosciuti anche i maggiori oneri economici per la modifica al pozzo, ma senza avvedersi che l’istanza dell’Ati verteva anche sui rallentamenti e sui ritardi esecutivi prodotti da tale modifica, non previsti dalla perizia e nemmeno dall’ordine di servizio n° 18/2013.

Donde la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e l’apparenza della motivazione. 8.-Il motivo è inammissibile per più ragioni.

Benché non espressa, è evidente che la censura del mezzo consista, in primo luogo, nell’erronea valutazione del materiale probatorio, ossia della perizia di variante (e, in particolare, di ciò che è stato remunerato con essa) e dell’ordine di servizio n° 18/2013.

È, tuttavia, noto che la violazione del principio di valutazione della prova secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 116 cod. proc. civ.) è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, ancora, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, e il giudice abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che egli ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (per tutte: Cass., sez.

II, 23 aprile 2024, n° 10927, con menzione di altri precedenti).

In conclusione, dato che il mezzo tende ad ottenere da questa Corte la rivalutazione del materiale istruttorio adeguatamente considerato ed analizzato dalla Corte territoriale, la quale ha ritenuto che con la perizia di variante fossero stati remunerati tutti i maggiori oneri sostenuti dall’Ati derivanti dalla modifica del pozzo, esso si appalesa inammissibile.

In secondo luogo, è inammissibile anche per difetto di autosufficienza.

La ricorrente, infatti, lamenta che la Corte non abbia colto che l’istanza risarcitoria contenuta nella riserva concerneva (non solo i pregiudizi derivanti dalle modalità operative più disagiate, ma anche) i danni per i rallentamenti ed il ritardo esecutivo prodotti dalla modifica della geometria del pozzo.

Nondimeno, la critica alla decisione della Corte di merito viene svolta senza indicare gli atti nei quali sarebbe stata formulata nelle precedenti fasi del giudizio, come invece prescrive l’art. 366, n° 6 , cod. proc. civ.

In ogni modo, tenendo conto del breve passaggio dell’appello riportato in ricorso alle pagine 18-19, l’allegazione appare anche priva di sufficiente chiarezza, dato che essa viene formulata con espressioni del tutto equivoche e generiche, quali “rallentamenti e ritardo esecutivo”, che non hanno trovato alcuna specificazione in termini di durata o di consistenza economica: sicché anche il giudice di merito ha coerentemente interpretato le doglianze dell’Ati nei limiti della loro chiarezza, mentre nella presente fase processuale la ricorrente demanda in sostanza a questa Corte una diversa (ed inammissibile) riperimetrazione delle sue istanze.

Da ultimo, il riferimento all’art. 115 cod. proc. civ. contenuta a pagina 20 del ricorso appare del tutto inammissibile per difetto di autosufficienza. 9.-Col quarto motivo [OSCURATO:SOCIETA] censura il capo della sentenza che ha deciso in merito al settimo motivo di appello principale, concernente la riserva n° 24 – avente ad oggetto (i) i danni derivanti dal mancato ammortamento della fresa TBM, dal mantenimento e dalla messa in sicurezza di tale macchinario e (ii) i ritardi subiti dalle attività di realizzazione degli impianti a causa della prolungata interruzione per centodiciannove giorni dei lavori di scavo della galleria –deducendo la violazione dell’art. 132 , n° 4 , cod. proc. civ. ai sensi dell’art. 360,n° 4, dello stesso codice.

Il Tribunale aveva ritenuto che il tema dei ritardi sub (ii) dovesse essere trattato unitamente alle riserve n° 2, 4 e 10 ed alla questione dell’andamento anomalo dei lavori.

La doglianza sub (i), invece, sempre secondo il Tribunale, era infondata, in quanto il pregiudizio venne liquidato nell’ambito della perizia di variante.

In sede di gravame, la Corte di Appello non avrebbe svolto alcuna indagine in riferimento alla riserva n° 24, essendosi limitata a richiamare la motivazione in base alla quale aveva respinto l'impugnazione della riserva n°

19. Sicché, per effetto dell'integrale rinvio alla motivazione relativa alla riserva n° 19, anche tale capo della sentenza sarebbe affetto dalle criticità e dai vizi già denunciati con il terzo motivo di ricorso, che [OSCURATO:SOCIETA] ha quindi riproposto per la riserva n°

24. Quest’ultima, dunque, aveva ad oggetto anche la forzata interruzione dei lavori di scavo della galleria, causata dal ritardato avvio e dal rallentamento dei lavori di scavo del pozzo PC60: punto sul quale la Corte non avrebbe motivato. 10.-Il motivo è inammissibile, al pari del precedente.

La Corte territoriale ha respinto il motivo di appello sul rilievo che “[a]nche la causa di tale riserva” (ossia la n° 24) “ trova origine nelle modifiche oggetto della perizia di variante comprendente anche la modifica della geometria e della ampiezza del pozzo C60.

Ne consegue che anche gli oneri esposti in questa riserva rientrano tra quelli coperti dalla perizia di variante di cui sopra”. [OSCURATO:SOCIETA] impugna il capo della decisione deducendo (pagina 21) che “[p]er effetto dell'integrale rinvio alla motivazione relativa alla riserva 19, anche il presente capo della sentenza è affetto dalle criticità e dai vizi già denunciati con il precedente motivo di ricorso, che pertanto si ripropongono integralmente anche per la riserva 24”.

Si è, però, già visto che la ratio decidendi del rigetto delle riserve n° 19 e 24 (il pregiudizio economico delle imprese era compreso nella perizia di variante) è la medesima e, dunque, anche per il motivo in esame valgono i profili di inammissibilità sopra enunciati in relazione al terzo mezzo.

Anche il secondo profilo di gravame, basato sull’apparenza della motivazione, è del pari inammissibile, sia per difetto di autosufficienza e di chiarezza, sia perché non coglie la ratio decidendi della sentenza, che ha ritenuto liquidato nella perizia di variante anche il pregiudizio enunciato con la riserva n° 24. 11.- Col quinto motivo – formulato sul capo della sentenza che ha deciso in merito al nono motivo di appello incidentale, concernente la riserva n° 18 (avente ad oggetto i maggiori oneri ed i danni subiti a causa del ritardo nell'avvio dei lavori di realizzazione del nuovo edificio in viale Jonio da dare ai commercianti a titolo di indennizzo per l’espropriazione dei loro negozi) –la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la violazione dell'art. 132, secondo comma, n° 4, cod. proc. civ. (ex art. 360, primo comma, n° 4) e dell’art. 115 cod. proc. civ. (exart. 360 n° 5 dello stesso codice).

Anzitutto, la Corte territoriale avrebbe erroneamente predicato la mancanza di un progetto esecutivo approvato dalla Stazione appaltante, la cui esistenza invece risulterebbe positivamente dimostratadal documento R18.2, riconosciuto da entrambe le parti nei loro scritti (pagina 96 della comparsa conclusionale in appello dell’appaltatore e pagina 94 della comparsa di risposta in appello della committente), ma erroneamente percepito dalla Corte: donde la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.

In secondo luogo, sarebbe rilevabile anche un vizio di motivazione apparente, posto che l’assunto della Corte d’appello troverebbe ulteriore smentita nei documenti R18.6bis (verbale della riunione del 18 ottobre 2011), R18.8 (nota di Roma metropolitane del 28 dicembre 2011) e R18.11 (nota di Roma metropolitane dell’11 maggio 2012), dai quali si desumerebbe che “le successive e innumerevoli modifiche richieste nella fase di cantierizzazione del progetto non erano dovute alla inidoneità della progettazione già elaborata ma alla continua emersione di nuovi input che la Committenza ha progressivamente (e tardivamente) acquisito dai beneficiari delle singole unità immobiliari”. 12.-Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

La Corte d’appello, infatti – dopo aver riportato (sentenza pagina 47) il passo della c.t.u. di interesse, nel quale i consulenti davano atto che dal documento R.18 risultava che le richieste di modifica progettuale erano intervenute solo dopo che la progettazione elaborata dall'Appaltatore era stata prima condivisa e poi recepita dalla Committenza – ha ritenuto, contrariamente all’opinione degli Ausiliari, che nessun documento di causa comprovasse l’esistenza di un progetto esecutivo approvato dalla Stazione appaltante.

La Corte ha poi esaminato nel dettaglio il testo delle missive e dei verbali delle riunioni (così la sentenza a pagina 48) e ne ha tratto la conclusione che le esigenze dei futuri proprietari dei vari locali dell'edificio da costruire erano sempre le stesse, senza mutamenti, appurando che i vari progetti dei locali commerciali promessi agli espropriandi di piazzale Jonio, redatti dall’Ati, vennero rifiutati dalla committenza perché “conculca[va]no sempre le stesse esigenze”, ossia perché i vani da costruire non avevano “la stessa superficie, la stessa visibilità e le stesse caratteristiche morfologiche di quelli demoliti”.

A fronte di tale percorso motivazionale la ricorrente censura, anzitutto, la conclusione della Corte secondo la quale non vi sarebbe alcun progetto esecutivo approvato.

Sul punto deduce che con nota di [OSCURATO:PERSONA] del 18 ottobre 2010, cui era allegato l'Atto di approvazione prot. 20828 del 15 ottobre 2010 (documento R18.2), il [OSCURATO:PERSONA] del Procedimento, dunque il soggetto deputato ad esprimere la volontà della Committente, aveva approvato la pianificazione esecutiva, ad esclusione della parte di elaborati afferenti le sezioni “Indagini fabbricati e manufatti”, “Impianti di esercizio” e “Impianti di linea e di stazione”, per le quali il RUP aveva ritenuto opportuno un “approfondimento progettuale”.

E poiché il progetto del nuovo fabbricato, che rientra nelle comuni "opere civili", non sarebbe evidentemente riconducibile ad alcuna delle tre sezioni del progetto esecutivo per le quali era stato richiesto un ulteriore approfondimento, esso doveva considerarsi approvato senza alcuna riserva e quindi in via definitiva.

Tale prospettazione però critica, nella sostanza, il merito della valutazione della prova fatta dalla Corte d’appello secondo il suo prudente apprezzamento (art. 116 cod. proc. civ.): censura che, come già detto, è inammissibile, in quanto la Corte ha dato atto di aver esaminato non solo il documento R18 (sentenza pagina 47), ma anche “il testo delle missive” ed i “verbali delle riunioni” (sentenza pagina 48).

Ne deriva che non si è qui in presenza di un travisamento della prova per omissione, ma di una prudente valutazione del materiale istruttorio, incensurabile in cassazione a meno che tale valutazione non sia illustrata con una motivazione illogica o perplessa: evenienza che nella fattispecie è del tutto insussistente (sul che si veda la ormai nota Cass., sez. un., 5 marzo 2024, n° 5792).

Peraltro, il motivo in parte qua soffre anche di difetto di autosufficienza, poiché i documenti R18.2, R18.8 ed R18.11, attestanti, secondo l’Ati, l’approvazione del progetto esecutivo, non vengono trascritti nel ricorso, né sono sufficientemente illustrati nel loro contenuto rilevante (art. 366,n° 6, cod. proc. civ.).

Tale carenza impedisce, inoltre, a questa Corte di comprendere il significato esatto e la portata delle parti per le quali era previsto un “approfondimento progettuale” e quelle che, a dire di [OSCURATO:SOCIETA], sarebbero state definitivamente approvate.

Il mezzo in esame, infine, non coglie l’esatta ratio decidendi della sentenza, in quanto la Corte – come si è sopra visto – ha ritenuto che le modifiche progettuali vennero richieste non in ragione delle continue e mutevoli richieste dei commercianti, ma in quanto il progetto iniziale e le sue variazioni successive non tenevano in considerazione le originarie (e mai variate) richieste degli ablati, poiché gli immobili da costruire non avevano “la stessa superficie, la stessa visibilità e le stesse caratteristiche morfologiche di quelli demoliti” (sentenza pagina 48). 13.- Si passa ora all’esame del ricorso incidentale, che, essendo tardivo (in quanto notificato oltre il termine di sessanta giorni per l’impugnazione della sentenza, decorrente per entrambe le parti dalla data di notifica della stessa) è inefficace ai sensi dell’art. 334, secondo comma, cod. proc. civ.

Ciò esime dall’esame dei motivi di ricorso incidentale, ma la Corte, nondimeno, ritiene di osservare quanto segue.

Col primo motivo di ricorso incidentale Roma metropolitane impugna il capo della sentenza che ha deciso il secondo motivo di appello incidentale concernente la riserva n° 17, avente ad oggetto il ristoro dei maggiori oneri sofferti a causa dell'aumento –disposto dalla Delibera della [OSCURATO:PERSONA] (DGR) n. 611 del 6 dicembre 2011 – dei contributi richiesti dalla Regione Lazio per l'espletamento del procedimento prodromico al rilascio delle autorizzazioni sismiche.

Deduce violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., motivazione apparente, violazione dell'art. 132, secondo comma, n° 4 dello stesso codice, omesso esame di un fatto decisivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 31 del d.m. n° 145/2000 e dell'art. 165, terzo comma, del d.P.R. n° 554/1999, il tutto ai sensi dell’art. art. 360, primo comma, n° 3, 4 e

5. Premesso che la riserva n° 17 concerneva i maggiori oneri amministrativi sostenuti dall’Ati per ottenere le autorizzazioni sismiche da parte della Regione Lazio, Roma metropolitane ne avrebbe eccepito la tardività, osservando, da un lato, che la Corte aveva erroneamente presupposto il carattere continuativo dell’evento pregiudizievole e, dall’altro, che la riserva venne iscritta in occasione della sottoscrizione del SAL n° 10 del 14 marzo 2012, ossia oltre due mesi dopo l'entrata in vigore della citata DGR Lazio n° 611 del 16 dicembre 2011 e venne quantificata solamente il 12 giugno 2012, in occasione del SAL n°

11. Per contro, la Corte avrebbe ritenuto la riserva tempestivamente formulata e tempestivamente esplicata. 14.-Il motivo è inammissibile per più ragioni.

Anzitutto, esso non coglie l’intera ratio decidendidella sentenza.

La Corte, infatti, ha constatato innanzi tutto che Roma metropolitane aveva dedotto che la riserva era stata iscritta soltanto due mesi dopo la pubblicazione della DGR n° 611 del 6 novembre 2011, in occasione della sottoscrizione del Sal n° 10, ma senza indicare su quale anteriore atto dell’appalto essa avrebbe dovuto essere iscritta: onere di allegazione che incombeva all’appallante incidentale, posto che la Corte non avrebbe potuto “esaminare i documenti prodotti dalle parti per verificare se esiste un documento ufficiale dell'appalto, successivo al [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed antecedente al 31/1/2012, che sia stato sottoscritto dalla appaltatrice senza apporre la riserva che qui ci occupa”.

Questo snodo logico, da solo sufficiente a fondare la decisione sul punto, non è stato impugnato dalla committente (che si sofferma sostanzialmente sul solo carattere continuativo dell’evento lesivo) e tale carenza rende il motivo inammissibile.

In secondo luogo, esso è privo di autosufficienza.

La Corte, infatti, ha respinto l’appello sul punto asserendo che “in considerazione della estrema esiguità del tempo trascorso tra la pubblicazione della delibera e l'iscrizione della riserva (56 giorni), è logico presumere che l'appaltatrice abbia iscritto la riserva non appena avuta conoscenza dell'evento pregiudizievole” (sentenza pagina 36).

Il mezzo non trascrive la Delibera n° 611 e neppure ne illustra il contenuto (art. 366 n° 6 cod. proc. civ.), se non asserendo che essa conteneva un incremento degli oneri amministrativi per le autorizzazioni sismiche.

Ne deriva che questa Corte non è in grado di stabilire se l’evento pregiudizievole (consistente nel concreto valore nummario che [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe dovuto sostenere) fosse pienamente percepibile nella sua dimensione monetaria in data anteriore al 12 giugno 2012, ossia se [OSCURATO:SOCIETA] nel momento in cui è venuta a conoscenza della delibera n° 611 del 16 dicembre 2011, fosse anche in grado di conteggiare esattamente, dunque di “quantificare” (art. 31) o “esplicare” (art. 165), i maggiori importi pretesi dalla regione Lazio per le autorizzazioni sismiche con la Delibera menzionata.

Di conseguenza, tenuto conto della mancanza di autosufficienza, nemmeno è possibile predicare la violazione dell’art. 31, terzo comma, del d.m. n° 145/2000, il quale prevede che “qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'articolo 165, comma 3, del regolamento”, che, a sua volta, prescrive che “[s]e l'appaltatore ha firmato con riserva, egli deve a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, esplicare le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda”.

Pertanto, se la formulazione della riserva il 14 marzo 2012 poteva essere considerato tempestivo, altrettanto sembra potersi dire quanto alla esplicazione (quantificazione) di essa, avvenuta il 12 giugno 2012, non potendosi qui affermare che l’Ati, già a conoscenza della Delibera della giunta n° 611 in data 14 marzo 2012 (come ritenuto dalla Corte), potesse anche quantificare il pregiudizio nella stessa sede, in base ai dati contenuti nella stessa Delibera n° 611. 15.- Col secondo motivo di ricorso Roma metropolitane impugna il capo della sentenza che ha deciso il secondo motivo di appello incidentale vertente sulla riserva n° 29, avente ad oggetto i maggiori oneri sostenuti dall’Ati per l’approfondimento progettuale sulla sensibilità e vulnerabilità degli edifici interessati dallo scavo della galleria.

Deduce sul punto violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., motivazione apparente, violazione dell'art. 132, secondo comma, n° 4,cod. proc. civ., il tutto ai sensi dell’art. 360 n° 3 e

4. Tali maggiori oneri erano stati già riconosciuti all’Ati con l’Ordine di servizio n° 18/2013 nella misura di euro 755.731,96: spettava, dunque, all’appaltatore provare il maggior impegno economico, mentre l’Ati non aveva offerto alcuna prova.

La Corte, nonostante tale lacuna probatoria, aveva invece riconosciuto corretto il criterio di liquidazione fatto proprio dal Tribunale, che, sulla scorta dalla c.t.u., aveva quantificato gli oneri facendo riferimento a quelli concordemente quantificati per analoghi calcoli statici nel primo appalto. 16.- Il motivo è inammissibile, non cogliendo l’esatta ratio decidendidella sentenza.

La Corte, infatti, ha giudicato il motivo di appello sulla riserva n° 29 “ampiamente incompleto e generico”, sul rilievo che la committente avrebbe affermato in modo indeterminato che “le indagini supplementari svolte nel precedente appalto seppur analoghe a quelle richieste nell'appalto per cui è causa non sono identiche in quanto non sono identici per dimensione e posizione e struttura i fabbricati cui le stesse si riferiscono” e che la somma quantificata dai c.t.u. in relazione al primo tratto di metropolitana, contestata dalla committente, poteva anche essere inferiore a quella effettivamente dovuta, sicché era onere di Roma metropolitane di enunciare le differenze tra i due appalti.

In sostanza, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo, in quanto privo dei requisiti previsti dall’art. 342 cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis.

Il ricorrente, allora, avrebbe dovuto trascrivere il mezzo di gravame ritenuto inammissibile dalla Corte, onde dimostrare che esso non era affatto “incompleto e generico”.

In ogni modo, la violazione dell’art. 2697 cod. civ. non è affatto sussistente, in quanto la Corte non ha gravato la committente di alcun onere probatorio, ma ha più semplicemente fatto osservare che era mancato un onere di allegazione, ossia di indicazione delle specifiche differenze sussistenti tra le dimensioni, la posizione e la struttura degli edifici interessati dallo scavo della galleria nel primo e nel secondo appalto: donde la mancanza di una seria critica all’opzione favorita dai c.t.u. (recepita dal Tribunale e dalla Corte) di considerare attendibili i valori assunti concordemente dalle parti nel primo appalto. 17.- Col terzo mezzo Roma metropolitane censura il capo della decisione che ha statuito sul secondo motivo di appello incidentale concernente la riserva n° 2, avente ad oggetto i maggiori oneri asseritamente derivanti dalla ritardata consegna dei lavori relativi alla cosiddetta “seconda fase” dei lavori e alla ritardata consegna dell'area di via [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe comportato l'impossibilità di dare corso ai lavori del pozzo PC 60 nei tempi previsti.

Deduce violazione dell'art. 31 d.m. 145/2000 e dell'art. 165, terzo comma, del d.P.R. n° 554/1999, violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., motivazione apparente e violazione dell'art. 132, primo comma, n° 4,del codice di rito, il tutto in base all’art. 360 n° 3 e

4. La Corte avrebbe ritenuto tempestiva la riserva sull’erroneo rilievo che l’appaltatore non fosse obbligato a quantificarla sino a quando risultava impossibile tradurre in termini monetari il pregiudizio temuto, mentre non avrebbe tenuto conto del fatto che tale riserva non era mai stata esplicitata, neanche in via sommaria e presuntiva, donde la violazione dell’art. 31 d.m. n° 145/2000.

Con un secondo profilo deduce la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., laddove la Corte ha predicato la mancanza di prova degli errori e delle lacune del progetto esecutivo redatto dall’appaltatore, nonostante la committente avesse prodotto il doc. n° 7, consistente nella “istruttoria di validazione”, dalla quale emergevano (ai punti n° 8 e 9) numerose non conformità (in sigla NC) e rilievi non superati (in sigla RP, rilievi permanenti): documento completamente obliterato dalla Corte.

Al contrario, vi sarebbe stata una erronea percezione del provvedimento di approvazione del progetto (documento n° 10), il quale, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte, conteneva nelle premesse un riferimento al “Rapporto intermedio multidisciplinare” (doc. n° 7, già citato), ossia ad un provvedimento amministrativo dotato di presunzione di legittimità che evidenziava i vizi del progetto esecutivo.

Con un terzo profilo il mezzo censura la sentenza per “motivazione apparente”: la Corte avrebbe ritenuto valido il cronoprogramma allegato al secondo [OSCURATO:PERSONA] e Modificativo (AIM) dell’appalto, percependo erroneamente che tale cronoprogramma non recava “alcun timbro e/o protocollo di Roma metropolitane e né risulta mai trasmesso alla stessa”. 18.-Il motivo è inammissibile in tutti i profili.

Anzitutto, è noto (per tutte: Cass., sez.

I, 13 luglio 2013, n° 18724, con menzione di altri precedenti) che l’articolazione di un singolo motivo in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, costituisce ragione d'inammissibilità dell'impugnazione quando la sua formulazione non consente o rende difficoltosa l'individuazione delle questioni prospettate.

Già questo dirimente rilievo rende il mezzo inammissibile.

Andrebbe di poi considerato che è ben vero che l’appaltatore deve non solo iscrivere tempestivamente le proprie istanze, ma laddove queste non siano monetariamente quantificabili, deve – come si è già detto – anche successivamente esplicarle, sempre entro quindici giorni, “indicando con precisione le cifre di compenso cui crede di avere diritto” (art. 165, terzo comma, del d.P.R. 554/1999, richiamato dall’art. 31, terzo comma, d.m. 145/2000), trattandosi, in tutta evidenza, di due adempimenti distinti, la cui omissione è sanzionata con la decadenza (art. 31 cit.).

Ora, la Corte, riassumendo i motivi di appello di Roma metropolitane (a pagina 38 della sentenza), ha affermato che quest’ultima aveva censurato la decisione del Tribunale “perché: 1) l’appaltatrice è decaduta dalla facoltà di chiedere il ristoro dei presunti danni subiti a causa della tardiva esplicazione della riserva” ed ha poi ha respinto il motivo in esame osservando che “l'appaltatrice non è obbligata a quantificare le riserve fino a quando risulta impossibile tradurre in termini monetari il danno che si teme di subire in futuro a causa di un evento potenzialmente dannoso già verificatosi”, dando, dunque, per presupposto che una tempestiva esplicazione vi sia effettivamente stata.

L’avvenuta quantificazione è anche predicata dall’appaltatore, che infatti la sottolinea alle pagine 7-11 del controricorso di risposta al ricorso incidentale.

Il mezzo in esame, pertanto, introduce un tema – quello della erronea supposizione da parte del giudice della avvenuta esplicazione della riserva – che avrebbe dovuto trovare idonea collocazione, a tutto concedere, in una censura formulata ai sensi dell’art. 360, n° 5, oppure in una domanda di revocazione della sentenza ai sensi dell’art. 395 n° 4 cod. proc. civ., con la conseguente inammissibilità del motivo in parte qua.

Nel resto gli ulteriori profili del mezzo introducono surrettiziamente una critica (ricorso incidentale paragrafi III.4 e III.5, pagine 41-44) al prudente apprezzamento con cui il giudice ha valutato le prove documentali, dato che il denunciato “errore di percezione” non è altro, in realtà, che una diversa interpretazione e ricostruzione dei fatti di causa operata dalla Corte territoriale, che è giunta alla conclusione – incensurabile nel merito – secondo la quale non vi era prova di errori del progetto esecutivo redatto dall’Ati e il cronoprogramma allegato al secondo [OSCURATO:PERSONA] e Modificativo era quello che doveva essere rispettato (per le ragioni indicate a pagina 40 della sentenza). 19.- Col quarto motivo Roma metropolitane, in base all’art. 360 n° 3 e 4 cod. proc. civ., censura il capo della sentenza che ha statuito sul secondo motivo di appello incidentale concernente la riserva n° 4 (avente ad oggetto il ristoro dei danni subiti a causa del ritardato spostamento dei pubblici servizi interferenti con i lavori appaltati), deducendo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., l’apparenza e la perplessità della motivazione, la violazione degli artt. 115, 132, secondo comma, n° 4, del codice di rito e la falsa applicazione degli artt. 1206 e 1375 cod. civ.

La Corte territoriale avrebbe ritenuto che il Capitolato speciale d’appalto (CSA) non poneva a carico dell’appaltatore l’obbligo di stipulare accordi con i gestori dei servizi pubblici da rimuovere, ma tale interpretazione sarebbe contraria a quanto previsto dal testo stesso del CSA (art. 8.16).

Vi sarebbe poi una motivazione apparente, in quanto la Corte d’appello avrebbe ravvisato un inadempimento della committente al dovere di cooperazione col debitore (art. 1206 cod. civ.), sul rilievo che [OSCURATO:PERSONA] aveva omesso di verificare la causa del ritardo nella predisposizione dei progetti per gli spostamenti dei sottoservizi; ove lo avesse fatto, avrebbe scoperto che il ritardo dipendeva dagli enti titolari di tali servizi; conseguentemente avrebbe potuto far valere nei confronti di questi ultimi la sua influenza, ben maggiore di quella dell’appaltatore.

Nondimeno, il dovere di collaborazione del creditore non si estenderebbe a quelle prestazioni che sono contrattualmente rimesse, come nel presente caso, all’adempimento del debitore. 20.-Il mezzo è inammissibile in tutti i profili.

Anzitutto, esso non coglie l’intera ratio decidendi.

Anzitutto, è ben noto che l'interpretazione del contratto può essere sindacata in questa sede solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica dei contratti, e la violazione di queste regole non può dirsi esistente sol perché il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un'altra, tra le molteplici interpretazioni del testo contrattuale (Cass., sez.

III, 10 maggio 2018, n° 11254): sicché il mezzo, che nella sostanza tende ad ottenere una diversa interpretazione degli accordi negoziali tra committente ed appaltatrice, è inammissibile.

In ogni modo, il rimprovero mosso da Roma metropolitane alla Corte di merito – che, a suo dire, avrebbe negato l’obbligo della appaltatrice di stipulare con gli Enti gestori gli accordi di spostamento dei sottoservizi, senza considerare che la lettera dell’art. 8.16 del CSA lo poneva testualmente a carico dell’Ati – è del tutto infondato, in quanto il giudice del merito ha semplicemente detto che l’Ati aveva obbligo di “attivarsi” presso gli Enti gestori dei sottoservizi, affinché questi prestassero il consenso agli spostamenti che avrebbero poi dovuto essere autorizzati da [OSCURATO:PERSONA].

Ferma tale premessa, il giudice di merito ha poi osservato che, pur non essendosi l’appaltatrice “dannata l’anima per pretendere che i gestori dei pubblici servizi facessero quanto a loro spettava”, era invero la committenza ad essersi disinteressata dell’andamento dei contatti tra l’Ati ed i gestori, in quanto non si era mai premurata “di verificare se tale ritardo dipendeva dalla mancata redazione dei progetti da parte dei gestori oppure dal fatto che l'appaltatrice non aveva inoltrato i progetti ricevuti”.

Sicché, “[s]e il committente si fosse attivato per verificare le cause del ritardo avrebbe scoperto che questo dipendeva dagli enti gestori ed avrebbe così potuto far valere nei confronti di questi ultimi la propria influenza ed i propri poteri, ben maggiori di quelli della appaltatrice”, ragione per cui si poteva anche affermare che era la committenza ad essere venuta meno all'obbligo di cooperazione su di essa gravante.

Nessuna violazione delle norme ermeneutiche, dunque, come pure del tutto insussistente è l’apparenza o la perplessità della motivazione denunciata dalla ricorrente incidentale. 21.- Col quinto motivo Roma metropolitane aggredisce il capo della sentenza che ha respinto il sesto motivo di appello incidentale concernente la riserva n° 10 (avente ad oggetto il ristoro dei maggiori oneri sostenuti per il ritardato avvio dei lavori di compensation grouting asseritamente causati dalla mancata rimozione dei sottoservizi interferenti).

Deduce motivazione apparente ed omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360,n° 4 e 5, cod. proc. civ.).

La Corte territoriale avrebbe respinto il motivo di appello asserendo che il contenuto della riserva ed i motivi del suo accoglimento da parte del Tribunale erano uguali a quelli inerenti alla riserva n° 4, con l'unica differenza della eccezione di inammissibilità della riserva (fondata sul rilievo della duplicazione degli oneri richiesti con la riserva n° 4) e della collegata doglianza di omessa decisione sul punto.

Secondo il ragionamento della Corte, non condiviso dalla ricorrente, il Tribunale avrebbe fatto bene a ritenere fondata la riserva, osservando che i c.t.u. avevano liquidato cumulativamente tutti i pregiudizi derivanti dai rallentamenti dei lavori riconducibili alla committente, ragione per cui era esclusa qualsiasi duplicazione di voci.

La ricorrente oppone che l’assoluta identità di causa sarebbe cosa diversa dalla potenziale sovrapposizione degli effetti di cause diverse a cui allude la sentenza gravata.

Nel primo caso occorrerebbe necessariamente dichiarare l'inammissibilità della riserva, trattandosi di mera duplicazione di una domanda già avanzata, mentre solo nel secondo caso sorgerebbe eventualmente l'esigenza di quantificazione cumulativa richiamata dalla sentenza di primo grado.

Tale confusione integrerebbe anche il vizio di omessa pronuncia su un fatto decisivo sull’identità di causa tra la riserva n° 4 e quella n° 22.- Il motivo è del tutto inammissibile, sol che si consideri che esso si fonda su un espediente retorico, nemmeno del tutto chiaro nella sua formulazione, che tralascia di considerare la vera ratio decidendi della sentenza, consistita nel dire che i c.t.u. avevano liquidato cumulativamente ogni tipo di pregiudizio derivante dal rallentamento dei lavori riconducibili alla committente.

Inammissibile è anche il rimprovero finale (fondato sull’art. 360 n 5) di mancato esame di un fatto decisivo, dato che la Corte, ritenendo corretta la conclusione del c.t.u. di procedere ad una sola liquidazione di tutti i danni derivati dal rallentamento dei lavori, non ha omesso di esaminare la tesi, sostenuta dall’appallante incidentale, della identità delle causali poste a base delle riserve n° 4 e n° 10, ma l’ha implicitamente disattesa. 23.- Col sesto motivo – formulato in relazione al capo della sentenza che ha rigettato il settimo motivo di appello incidentale concernente la parte accolta della riserva n° 8 (per la frazione relativa al ritardo nell’attività di scavo della galleria provocata dalle causali oggetto delle riserve n° 2 e 4) – Roma metropolitane deduce, ai sensi dell’art. 360 n° 3, 4 e 5, violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo e motivazione apparente.

Premette la ricorrente che la riserva n° 8 condivide le medesime causali delle riserve n° 2 e n° 4 e, tanto premesso, rinvia in primis ai motivi di gravame terzo e quarto inerenti rispettivamente a queste ultime riserve.

Aggiunge, poi, di aver eccepito sin dalla comparsa di costituzione e risposta del primo grado, che il fermo della fresa TBM era già stato previsto dall’appaltatrice nel progetto definitivo, in quello esecutivo e nell’aggiornamento di quest’ultimo (trasmesso alla committenza con nota Salini n° P/284 del 26 luglio 2010) in misura pari a 380 giorni, dunque per un tempo addirittura superiore a quello indicato nella riserva di soli 350 giorni.

Ne deriverebbe la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in quanto la Corte non si sarebbe pronunciata su tale motivo d’appello, e dell’art. 115 dello stesso codice, poiché la Corte avrebbe omesso di valutare le risultanze istruttorie dedotte come decisive da una delle parti.

Il vizio integrerebbe, inoltre, un omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360,n° 5, cod. proc. civ.

Infine, la Corte, avrebbe respinto il rilievo, secondo il quale le riserve n° 2 e 4 lamentavano il ritardo dei lavori in luoghi molto lontani da quelli dove avrebbe dovuto operare la fresa, osservando che la distanza, anche se elevata, tra i vari cantieri non garantiva l’autonomia e la non interdipendenza tra le varie lavorazioni, con la conseguenza che la perduta possibilità di eseguire le varie lavorazioni contemporaneamente in luoghi diversi non si riveli dannosa e ostativa al progredire delle opere secondo l'organizzazione ed i tempi preventivati.

L’applicazione di tale regola d’esperienza sarebbe, tuttavia, erronea, in quanto è proprio negli appalti di maggiori dimensioni, in cui vi è la disponibilità di più mezzi e personale, che la distanza tra i vari cantieri può ben garantire situazioni di autonomia e non interdipendenza tra le varie lavorazioni. 24.-Il motivo è inammissibile.

Come già sopra detto, l’articolazione di un singolo mezzo in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, costituisce ragione d'inammissibilità dell'impugnazione quando la sua formulazione non consente o rende difficoltosa l'individuazione delle questioni prospettate.

Peraltro, come correttamente fa osservare [OSCURATO:SOCIETA] (a pagina 21 del controricorso di risposta al ricorso incidentale), la domanda di danni formulata dall’Ati per il fermo macchina della fresa TBM era stata respinta dal Tribunale e tale decisione è stata confermata dalla Corte d’appello (che ha rigettato il quinto motivo di appello dell’appaltatore).

La sentenza di secondo grado ha, poi, trovato definitiva conferma a seguito della reiezione del secondo motivo di ricorso per cassazione di [OSCURATO:SOCIETA], con la conseguenza che Roma metropolitane non ha interesse a coltivare l’impugnazione contro un capo della sentenza che è definitivamente a lei favorevole. 25.-Col settimo motivo di ricorso – formulato contro il capo della sentenza che ha deciso in merito all'ottavo motivo di appello incidentale concernente la riserva n° 19, per la parte relativa al ritardo con cui sarebbe stata consegnata l’area per la realizzazione del pozzo di fine tratta PC60 – la Committente lamenta, ancora, violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. e motivazione apparente (art. 360, n° 3 e 4 dello stesso codice).

L’appellante incidentale avrebbe riproposto nell’atto di appello l’eccezione di inammissibilità della riserva n° 19, in quanto meramente duplicativa delle riserve n° 2 e 15: eccezione totalmente pretermessa dalla Corte territoriale.

Vi sarebbe inoltre motivazione apparente, in quanto la riserva n° 19 sarebbe connessa alla n° 15 e, avendo la Corte accolto l’appello incidentale di Roma metropolitane su tale ultima riserva, avrebbe dovuto dichiarare infondata anche la riserva n° 19, quantomeno per la causale condivisa con la riserva n° 15. 26.-Il mezzo è inammissibile per più ragioni.

Anzitutto, la Committente deduce di aver riproposto in appello la doglianza relativa all’ammissibilità della riserva n° 19, ma non trascrive e non indica l’atto di primo grado nel quale tale eccezione sarebbe stata formulata: donde la mancanza di autosufficienza del mezzo in parte qua e l’insussistenza della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.

Quanto all’apparenza di motivazione, il mezzo non aggredisce la ratio decidendi della sentenza ed è, in ogni modo, argomentato in modo non chiaro.

Infatti, la Corte con la motivazione di pagina 46, stringata ma limpida, ha in sostanza osservato che i ritardi derivanti dalla tardiva consegna dell’area per la costruzione del pozzo PC60 (riserva n° 19) era derivata dalla tardiva consegna dei lavori successivi a quelli della “prima fase” e dell’area di via [OSCURATO:PERSONA], angolo via [OSCURATO:PERSONA] (riserva n° 2), nonché dal ritardo accumulato nello spostamento dei pubblici servizi interferenti con i lavori appaltati (riserva n° 4), cui era seguito anche il ritardato inizio dei lavori di scavo della galleria con la fresa TBM (riserva n° 8, parte accolta; la parte respinta, si rammenta, era quella relativa al danno da fermo della fresa, già liquidato, secondo la Corte, mediante la perizia di variante).

Ora, la ricorrente incidentale impugna il capo della sentenza sulla riserva n° 19 allegando un inedito collegamento con la riserva n° 15, che non risulta in sentenza, e che, comunque, appare di non agevole comprensione.

Infatti, tale ultima riserva concerneva i costi per lo smaltimento dei rifiuti: [OSCURATO:SOCIETA] riteneva che nel corrispettivo di appalto non fossero inclusi gli oneri di smaltimento dei rifiuti pericolosi, mentre la Corte territoriale, accogliendo il primo motivo di gravame incidentale di Roma metropolitane, ha ritenuto che tali oneri fossero compresi nel corrispettivo di appalto.

Non è dato, dunque, davvero comprendere in che modo la questione dell’incremento dei costi di smaltimento dei rifiuti (riserva n° 15) abbia cagionato il ritardo con cui sarebbe stata consegnata l'area per la realizzazione del pozzo di fine tratta PC60 (riserva n° 19).

Il mezzo non lo dice e la connessione non appare evidente: ne deriva, in definitiva, l’inammissibilità del motivo. 27.- Con l’ ottavo motivo Roma metropolitane impugna il capo della sentenza che ha rigettato deciso il nono motivo di appello incidentale concernente la (prima parte della) riserva n° 30, con la quale sono stati reclamati i maggiori oneri per l'incremento delle quantità di miscela utilizzata nel consolidamento del compensation grouting a seguito del comportamento del terreno nella zona sottostante il fabbricato 164. 28.-Il motivo è infondato.

La Corte d’appello, infatti, dopo aver precisato che “il compito di effettuare approfondite indagini geologiche preliminari costituiva una obbligazione della appaltatrice”, ha osservato (sentenza pagina 50) che tale obbligo non poteva essere assolto se non mediante verifiche a campione e che, pertanto, l'appaltatrice non poteva “essere ritenuta responsabile se soltanto un limitato tratto di sottosuolo risponde alle sollecitazioni ed agli asporti causati dallo scavo in maniera del tutto diversa rispetto a tutti gli altri tratti anche molto vicini”.

In sostanza la Corte ha dapprima accertato – con un giudizio in fatto che non può essere riconsiderato nella presente sede – che l’anomala risposta del terreno sotto il fabbricato n° 164 non poteva essere preveduta dalle parti, dato che essa era circoscritta ad un tratto limitato di sottosuolo e che [OSCURATO:SOCIETA] aveva diligentemente proceduto alle indagini geologiche mediante campionamento; quindi, sulla base di tale premessa, ha fatto corretta applicazione del disposto dell’art. 1664, secondo comma, cod. civ.

Quest’ultima norma, infatti, stabilisce che ricorrendo una difficoltà di esecuzione dei lavori per cause geologiche imprevedibili (qui: la necessità di un maggior quantitativo di miscela consolidante per contrastare il cedimento del sottosuolo) all’appaltatore spetta un “equo compenso”.

Il motivo formulato da Roma metropolitane, da un lato , denuncia una violazione di legge che non sussiste, in quanto la norma è stata correttamente applicata dopo che, come si è visto, la Corte aveva insindacabilmente accertato in fatto la ricorrenza di una sorpresa geologica, la cui imprevedibilità era derivata dal fatto che essa si era manifestata in un “limitato tratto di sottosuolo” (quello al di sotto del fabbricato n° 164); dall’altro, denuncia un vizio di motivazione apparente che è, del pari, insussistente, posto che la motivazione della sentenza, sebbene concisa, fa chiaramente intendere che la sorpresa geologica fosse imprevedibile in ragione della limitatezza del tratto interessato.

Da ultimo, è fin troppo evidente che la Corte ha ben tenuto presente le pattuizioni contrattuali in punto di compensation grouting: sicché del pari insussistente è la doglianza relativa all’omesso esame di un fatto decisivo. 29.- Col nono motivo di ricorso Roma metropolitane impugna il capo della sentenza che ha respinto il decimo motivo di appello in merito al pagamento degli interessi sulle somme liquidate per le riserve di cui ai numeri 17 e 29, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1284 e 1224 cod. civ.

In sostanza, la ricorrente assume che, essendo stata condannata a pagare gli interessi “moratori”, senza alcuna ulteriore specificazione, per il periodo successivo al 1° giugno 2015, il saggio di tali interessi dovrebbe essere pari al saggio legale ex art. 1284, primo comma, cod. civ. 30.- I l motivo è inammissibile, non avendo Roma metropolitane interesse a formularlo.

Infatti, le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza 7 maggio 2024 n° 12449, pronunciando ai sensi dell’art. 363-bis cod. proc. civ., hanno affermato che la condanna al pagamento degli interessi “maggiorati” va chiesta espressamente, ed espressamente dichiarata in sentenza.

In mancanza di espressa domanda il giudice non ha l’obbligo di provvedere ed in mancanza di espressa statuizione il creditore ha l’onere di impugnare la sentenza che quegli interessi non abbia accordati.

Se non lo fa, in sede esecutiva dovrà accontentarsi degli interessi di mora al saggio ordinario.

Da quanto sopra esposto, emerge che in primo luogo era [OSCURATO:SOCIETA] a dover chiedere l’attribuzione di un tasso di interesse diverso da quello previsto dall’art. 1284, primo comma, cod. civ.

Tanto non emerge dalla sentenza gravata, nella quale infatti le conclusioni della appaltatrice sono nel senso di richiedere l’attribuzione di (rivalutazione ed) “interessi”, senza ulteriori indicazioni.

Il Tribunale, dunque, non aveva alcun obbligo di provvedere e di stabilire, in particolare, se fosse dovuto un saggio di interesse diverso e superiore.

D’altra parte, la generica statuizione del primo giudice non è stata impugnata dalla parte interessata, ossia dalla creditrice [OSCURATO:SOCIETA], ma dalla debitrice, che ha in sostanza chiesto alla Corte di precisare che il tasso dovuto fosse quello dell’art. 1284, primo comma, cod. civ.

Ma, come si è visto, in mancanza di tale specificazione, il saggio dei predetti accessori non può che essere quello dell’art. 1284, primo comma, cod. civ. 31.-In conclusione, la sentenza va confermata.

Le spese seguono la soccombenza nel r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 25998del ruolo generale dell'anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con sede in Milano, via Missaglia n. 97, C.F. e iscrizione al [OSCURATO:PERSONA] di Milano 00830660155, [OSCURATO:PARTITA_IVA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandataria della [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa - in virtù di mandato rilasciato con separato atto - dagli [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 53C31 F104B), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 60L15 G495J) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 55D11 H501R) ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Guido d'Arezzo n. 28, i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni relative al presente procedimento al numero di [OSCURATO:TELEFONO] e agli indirizzi PEC paolocarbone @ ordineavvocatiroma.org e guidomancini @ ordineavvocatiroma.org. Ricorrente [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] metropolitane s.r.l. in liquidazione (C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]), con sede in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 171/173, in persona del liquidatore [OSCURATO:PERSONA], in virtù dell'Ordinanza della Sindaca di [OSCURATO:PERSONA] n. 127 /2020 e della nomina dell'Assemblea dei soci del [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (Cod. Fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], P.E.C. claudioguccione @ ordineavvocatiroma.org, [OSCURATO:TELEFONO]) e [OSCURATO:PERSONA] (Cod. Fisc. [OSCURATO:PERSONA] 81M66 H224K, [OSCURATO:TELEFONO], PEC mariaferrante @ ordineavvocatiroma.org), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, P I - [OSCURATO:PERSONA] e Associati, in Roma (00187), via Sardegna n. 50, giusta procura posta in calce al controricorso con ricorso incidentale. Controricorrente Ricorrente incidentale nonché contro [OSCURATO:PERSONA] capitale([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall' Avv. [OSCURATO:PERSONA]Ottavi (C.F. DTILGU73Rl3H501M), in virtù di procura speciale in calce al controricorso. Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n° 3476 depositata il 15 luglio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 novembre 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Dopo che con contratto del 26 novembre 2004 le era stata affidata la costruzione della linea B1 della metropolitana romana, da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]Oro (primo appalto), con contratto del 3 aprile 2009 l'[OSCURATO:PERSONA] di Imprese (Ati), costituita dalla capogruppo e mandataria Salini lmpregilo s.p.a. (oggi [OSCURATO:SOCIETA].) e dalle mandanti [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]. e l.[OSCURATO:SOCIETA]., ricevette da Roma metropolitane s.r.l. (società in house di [OSCURATO:PERSONA]) anche la commessa per la costruzione dell’ulteriore tratto della linea predetta, da [OSCURATO:PERSONA] d’Oro a [OSCURATO:PERSONA] (secondo appalto). Sorte contestazioni in ordine a trentuno riserve del secondo appalto, l’adito Tribunale romano (nel contraddittorio tra i contraenti e con [OSCURATO:PERSONA]) con sentenza non definitiva respingeva le domande relative alle riserve n° 1, 3, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 21, 24, 25, 27 e 28; accoglieva le domande concernenti le riserve n° 15, 17 e 29; dichiarava fondate le riserve n° 2, 4, 10, 18 e 30; respingeva in parte le domande relative alle riserve n° 8 e 19, che per la restante parte venivano dichiarate fondate. [OSCURATO:PERSONA], quindi, integralmente le somme spettanti alla appaltatrice sulle riserve n° 15, 17 e 29, condannando [OSCURATO:PERSONA] a pagare per tali titoli la somma complessiva a definitiva di euro 1.262.179,93 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal 1° giugno 2015 al saldo, mentre rimetteva la causa sul ruolo per l'ulteriore istruttoria finalizzata alla liquidazione delle riserve n° 2, 4, 10, 18, 30 e delle riserve 8 e 19 per la parte ritenuta fondata. 2.-A seguito di appello principale della [OSCURATO:SOCIETA], in proprio e quale mandataria dell’Ati, e dell’appello incidentale di Roma metropolitane, la Corte romana con la sentenza menzionata in epigrafe riformava parzialmente la prima decisione. Per quello che qui rileva, respingeva integralmente i motivi di appello principale svolti sulle riserve n° 1, 3, 7, 8, 11, 12, 13, 19 e 27 e quello incidentale sulle riserve n° 2, 4, 8, 10, 17, 19, 29 e 30, ma accoglieva quest’ultimo sulle riserve n° 15 e 18, rideterminando nella minor somma di euro 183.968,66, di cui euro 7.740,90 per la riserva n° 17 ed euro 176.227,76 per la riserva 29, il debito di Roma metropolitane verso l’Ati. 3.- Avverso tale sentenza hanno interposto ricorso principale [OSCURATO:SOCIETA] (illustrato da memoria) ed incidentale Roma metropolitane (anch’esso illustrato da memoria), cui Webild ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato un controricorso, illustrato da memoria, concludendo per l’inammissibilità dell’impugnazione principale. La causa è stata assegnata per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 3.- Col primo motivo di ricorso principale (diretto contro i capi della sentenza che hanno deciso il primo e l'ottavo motivo di appello principale, entrambi concernenti la riserva n° 1) [OSCURATO:SOCIETA] si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del d.m. 19 aprile 2000 n° 145 e della violazione dell’art. 132, secondo comma, n° 4,cod. proc. civ. La Corte d’appello avrebbe respinto i motivi di impugnazione che concernevano la riserva n° 1, contenente due domande: la prima riguardava il ristoro dei maggiori oneri per il ritardato avvio dei lavori; la seconda aveva ad oggetto un compenso ulteriore per lo spostamento della fognatura interferente con i lavori d’appalto. La Corte territoriale (confermando la decisione del Tribunale ) avrebbe ritenuto la riserva tardiva, in quanto avrebbe dovuto essere iscritta il 21 maggio 2010, in occasione della consegna delle aree, mentre venne iscritta il 5 agosto 2010, a chiusura del SAL n° 2 per lavori al 30 giugno 2010. Tale conclusione sarebbe, tuttavia, erronea, in quanto la tardività della riserva era stata predicata considerando solo l’insorgenza dei fatti oggetto di essa e non, invece, la loro cessazione, come prescritto dall’art. 31 del d.m. n° 145/2000, il quale prevede l’obbligo di iscrizione sul primo documento dell'appalto successivo alla rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'avvio dei lavori. Pertanto, dato che il pregiudizio subito dall’appaltatore era cessato solo nel mese di luglio 2010, quando vennero definite le modalità di rimozione del canale fognario, la riserva n° 1 espressa il 5 agosto era tempestiva. La sentenza, inoltre, sarebbe priva di sufficiente motivazione, in quanto avrebbe confuso tra consegna delle aree ed inizio dei lavori: la prima era avvenuta tempestivamente, ma i secondi subirono un ritardo per la definizione delle modalità di spostamento della condotta. Inoltre, il fatto che a luglio 2010 l’appaltatore avesse completato le indagini relative alla tubazione di scarico delle acque non implicava che fossero state definite anche le modalità di rimozione di tale manufatto. 4.-Il motivo è inammissibile, poiché la Corte ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità (art. 360-bisn° 1). Anzitutto, secondo quanto è dato di leggere nella stessa sentenza, la Corte ha ritenuto tardiva la riserva n° 1 per due ordini di ragioni: in primo luogo perché l’art. 31 del d.m. 145/2000 prescrive di iscrivere le riserve “nel primo atto di appalto idoneo a riceverle” e di ripeterle anche nel registro di contabilità, dunque, non solo in quest’ultimo, come, per contro, pretendeva l’appellante (sentenza pagine 6-7). Secondariamente, ha ritenuto (con un accertamento che non è possibile rimettere in discussione nella presente sede) che l’appaltatrice fosse a conoscenza dell’ubicazione del collettore fognario, nonché della necessità di spostarlo, sin da prima della consegna delle aree, avvenuta con verbale del 21 maggio 2010 (sentenza pagine 25-27). Le conclusioni cui è pervenuta la Corte sono perfettamente coerenti sia col disposto di legge (art. 31 sopra citato) – il quale prescrive che le riserve siano espresse “nel primo atto dell’appalto idoneo a riceverle” (nel caso di specie: il verbale di consegna delle aree) e che tale iniziale iscrizione sia poi ripetuta nel registro di contabilità – sia con l’orientamento di questa Corte, secondo il quale l’appaltatore ha l'onere d'iscrivere le riserve nella contabilità entro il momento successivo all'insorgenza della situazione integrante la fonte delle vantate ragioni (e ciò anche con riferimento a quelle situazioni non immediatamente onerose, la cui potenzialità dannosa si presenti, fin dall'inizio, obbiettivamente apprezzabile secondo criteri di media diligenza e di buona fede), nonché di esplicarle nel termine di quindici giorni e poi di confermarle nel conto finale (ex multis: Cass., sez. I, 28 ottobre 2024, n° 27830, con menzione di altri precedenti). Giova solo aggiungere che tra gli atti idonei a ricevere le riserve sono compresi, sempre secondo l’indirizzo di questa Corte, i verbali di consegna delle opere e che, con riguardo ai fatti pregiudizievoli di carattere continuativo, la riserva deve essere espressa contestualmente o immediatamente dopo l’insorgenza del fatto lesivo permanente, allorché lo stesso sia percepibile con i criteri di normale diligenza; mentre la specifica quantificazione può operarsi successivamente, anche al cessare del fatto pregiudizievole (sul che: Cass., sez. I, 21 luglio 2016, n° 15029 e più recentemente Cass., sez. I, 24 maggio 2024, n° 14522). Ora, la ricorrente, come sopra visto, argomenta il mezzo asserendo che la riserva potrebbe essere iscritta non solo al momento dell’insorgenza del fatto pregiudizievole, ma anche alla sua cessazione, e da ciò fa discendere la violazione dell’art. 31 del d.m. 145/2000 e l’apparenza della motivazione. In realtà, tenuto conto dell’indirizzo di questa S.C. sopra riassunto, è evidente che non sussista né l’uno, né l’altro vizio. In particolare, quanto al primo si è già detto e, quanto alla motivazione mancante o apparente, si può agevolmente constatare –sol che si legga la sentenza – che le ragioni della decisione sono state illustrate in extenso e in aderenza all’interpretazione giurisprudenziale di legittimità. 5.- Col secondo motivo (formulato contro il capo della sentenza che ha deciso il quinto motivo di appello principale, concernente la parte non accolta della riserva n° 8) [OSCURATO:SOCIETA] si duole dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e della violazione dell'art. 132, secondo comma, n° 4, del cod. proc. civ. (ai sensi dell’art. 360, primo comma, n° 4 e n° 5,dello stesso codice). La Corte territoriale aveva escluso la fondatezza di tale riserva, avente ad oggetto i maggiori oneri economici sostenuti dall’Ati nel secondo appalto (quello del 3 aprile 2009) derivanti dai ritardi nei lavori della prima commessa, sul rilievo che l’appaltatore fosse a conoscenza – o avrebbe dovuto esserlo – dei ritardi derivanti dalla sovrapposizione dei due appalti già al momento della stipula del secondo contratto. In realtà l’Ati aveva precisato la domanda iniziale con la propria memoria exart. 183, sesto comma, cod. proc. civ., deducendo che i ritardi del secondo appalto erano derivati dalle interferenze patologiche “sopravvenute” alla stipula del secondo contratto e di tale precisazione della riserva la committente non aveva eccepito l’inammissibilità: sicché il tema apparteneva al giudizio e la Corte non si sarebbe pronunciata su di esso, violando l’art. 112 cod. proc. civ. Inoltre, la Corte d’appello aveva ritenuto la domanda infondata anche in ragione del fatto che la riserva espressa concerneva i ritardi nel primo appalto e che, pertanto, avrebbe dovuta essere espressa nella contabilità di quello, ma senza considerare che le imprese appaltatrici erano le stesse: donde l’apparenza della motivazione e, comunque, la violazione dell’art. 104 cod. proc. civ., che consente di formulare nello stesso processo più domande contro la stessa parte. 6.-Il motivo è inammissibile. Il vizio previsto dall’art. 360, n° 5 , cod. proc. civ. concerne un fatto storico, inteso come fatto naturalistico, il cui esame sia stato omesso dal giudice. Inoltre, il ricorrente deve indicare il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui risulti l'esistenza, nonché il come e il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti e la decisività del fatto stesso (per tutte: Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n° 8053). Sicché, è inammissibile la censura formulata ai sensi del menzionato art. 360, n° 5 , con la quale si lamenti la mancanza di sufficienza e dirazionalità della motivazione sulle questioni di fatto che implichi un raffronto tra le prove e le ragioni del decidere (Cass., sez. L, 15 maggio 2019, n° 13023), oppure l’omesso esame di deduzioni difensive (Cass., sez. II, 14 giugno 2017, n° 14802) o di argomentazioni (Cass., sez. VI-1, 6 settembre 2019, n° 22397) o di prove (Cass., sez. II, 29 ottobre 2018, n° 27415 e Cass., sez. un., 27 dicembre 2019, n° 34476). Ora, la Corte territoriale ha respinto il quinto motivo di appello sulla riserva n° 8 (concernente i maggiori oneri derivanti dal fermo della fresa TBM per 353 giorni, dalle spese di personale addetto alla manutenzione e da altre voci) osservando che essa non conteneva alcun riferimento a ritardi derivati dal primo contratto e che comunque l’Ati, all’atto della sottoscrizione del secondo accordo, ben conosceva la situazione del primo appalto: ne derivava che essa aveva accettato il corrispettivo per la seconda tratta della linea B1 considerandolo remunerativo. La ricorrente non aggredisce tali snodi logici della decisione, ma deduce un’omessa pronuncia, facendo osservare che nella memoria exart. 183, sesto comma, cod. proc. civ. essa avrebbe “ integrato ” la riserva (nulla eccependo controparte) precisando che il pregiudizio sarebbe derivato dalla sopravvenienza di interferenze non previste al momento della firma del secondo appalto. Anche a tacere del fatto che la pretesa “integrazione” della riserva è attività non ammessa nel processo, portando – in tutta evidenza (e contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente alle pagine 4-5 della memoria illustrativa) –alla soppressione del sistema rigido ed inderogabile del complessivo sistema delle riserve, disciplinato da norme imperative, giova osservare che questa presunta integrazione è avvenuta in termini del tutto generici ed equivoci, ossia con le allegazioni trascritte nel ricorso a pagina 14-15 (ed alle pagine 3-4 della memoria illustrativa), nelle quali non si fa alcun cenno, chiaro ed inconfondibile, a patologiche ed impreviste interferenze del primo appalto, che peraltro non vengono nemmeno specificamente enunciate. D’altra parte, la non contestazione (cui si richiama [OSCURATO:SOCIETA] nel mezzo per predicare l’ammissibilità dell’integrazione della riserva con la memoria ex art. 183) è affidata ad una mera asserzione, priva della trascrizione degli atti processuali della controparte (art. 366, n° 6, cod. proc. civ.), nei quali – a dire della ricorrente – non sarebbe contenuta alcuna eccezione al riguardo. Nessun vizio, dunque, denunciabile ex art. 360 , n° 5 , cod. proc. civ. e, del pari, nessuna violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., come pure del tutto assente è la violazione dell’art. 104 e dell’art. 132 dello stesso codice. Quanto, infine, alla dedotta apparenza della motivazione, rileva il Collegio che le doglianze esposte dalla [OSCURATO:SOCIETA] a pagina 16 del ricorso non colgono l’esatta ratio decidendidella sentenza gravata. La Corte di merito, infatti, ha osservato (facendo proprio il ragionamento del Tribunale) che la riserva n° 8 si fondava anche su presunti ritardi attribuibili alla Committenza nell’appalto della prima tratta, i quali, tuttavia, non erano stati menzionati in alcuna riserva dell’appalto 26 novembre 2004: sicché la riserva n° 8 era, per questa parte, fondata su censure che non erano nemmeno state sollevate dall’appaltatrice nel primo contratto. Tale percorso motivazionale viene censurato dalla ricorrente col rilievo (ricorso pagina 16), non agevolmente comprensibile, che nel caso di specie il committente sarebbe il medesimo per entrambi gli appalti, sicché tutto il ragionamento della Corte sarebbe scollegato dalla fattispecie e non potrebbe giustificarne la decisione: donde, a suo dire, l’apparenza della motivazione. Per contro, non è chi non veda come l’identità del committente nei due appalti non implica certo che essi fossero da considerare come un'unica commessa: col che rimane fermo e fondato il rilievo della Corte, a mente del quale nessuna riserva era stata formulata nel primo appalto concernente la ritardata prosecuzione dei lavori, con la conseguenza che tale evenienza non poteva essere considerata come causa dei ritardi nel secondo appalto. 7.- Col terzo motivo [OSCURATO:SOCIETA] censura il capo della sentenza che ha deciso in merito al sesto motivo di appello principale, concernente la riserva n° 19 deducendo, ai sensi dell’art. 360, n° 4, cod. proc. civ., la violazione degli att. 115 e 132, secondo comma, n° 4,dello stesso codice. [OSCURATO:SOCIETA] premette che la riserva n° 19 aveva ad oggetto due domande. Con la prima (accolta dal Tribunale) sarebbero stati richiesti i maggiori oneri e i danni derivati dalla ritardata consegna delle aree, dalla minor estensione di esse rispetto a quanto originariamente previsto e dalla presenza in loco di un manufatto (tettoia in profilati metallici) interferente con i lavori. Con la seconda (respinta e riproposta alla Corte d’appello) essa avrebbe domandato il ristoro dei maggiori oneri e dei danni derivati dal rallentamento delle attività esecutive a causa della modifica della geometria del pozzo di fine tratta C60 da rettangolare a circolare, occorrenza che avrebbe reso necessario lo smontaggio in parti della fresa TBM, così rallentando e rendendo più difficili i lavori. Il secondo giudice avrebbe respinto questa seconda richiesta, osservando che la modifica della geometria del pozzo era stata oggetto di una perizia di variante con la quale vennero riconosciuti anche i maggiori oneri economici per la modifica al pozzo, ma senza avvedersi che l’istanza dell’Ati verteva anche sui rallentamenti e sui ritardi esecutivi prodotti da tale modifica, non previsti dalla perizia e nemmeno dall’ordine di servizio n° 18/2013. Donde la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e l’apparenza della motivazione. 8.-Il motivo è inammissibile per più ragioni. Benché non espressa, è evidente che la censura del mezzo consista, in primo luogo, nell’erronea valutazione del materiale probatorio, ossia della perizia di variante (e, in particolare, di ciò che è stato remunerato con essa) e dell’ordine di servizio n° 18/2013. È, tuttavia, noto che la violazione del principio di valutazione della prova secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 116 cod. proc. civ.) è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, ancora, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, e il giudice abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che egli ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (per tutte: Cass., sez. II, 23 aprile 2024, n° 10927, con menzione di altri precedenti). In conclusione, dato che il mezzo tende ad ottenere da questa Corte la rivalutazione del materiale istruttorio adeguatamente considerato ed analizzato dalla Corte territoriale, la quale ha ritenuto che con la perizia di variante fossero stati remunerati tutti i maggiori oneri sostenuti dall’Ati derivanti dalla modifica del pozzo, esso si appalesa inammissibile. In secondo luogo, è inammissibile anche per difetto di autosufficienza. La ricorrente, infatti, lamenta che la Corte non abbia colto che l’istanza risarcitoria contenuta nella riserva concerneva (non solo i pregiudizi derivanti dalle modalità operative più disagiate, ma anche) i danni per i rallentamenti ed il ritardo esecutivo prodotti dalla modifica della geometria del pozzo. Nondimeno, la critica alla decisione della Corte di merito viene svolta senza indicare gli atti nei quali sarebbe stata formulata nelle precedenti fasi del giudizio, come invece prescrive l’art. 366, n° 6 , cod. proc. civ. In ogni modo, tenendo conto del breve passaggio dell’appello riportato in ricorso alle pagine 18-19, l’allegazione appare anche priva di sufficiente chiarezza, dato che essa viene formulata con espressioni del tutto equivoche e generiche, quali “rallentamenti e ritardo esecutivo”, che non hanno trovato alcuna specificazione in termini di durata o di consistenza economica: sicché anche il giudice di merito ha coerentemente interpretato le doglianze dell’Ati nei limiti della loro chiarezza, mentre nella presente fase processuale la ricorrente demanda in sostanza a questa Corte una diversa (ed inammissibile) riperimetrazione delle sue istanze. Da ultimo, il riferimento all’art. 115 cod. proc. civ. contenuta a pagina 20 del ricorso appare del tutto inammissibile per difetto di autosufficienza. 9.-Col quarto motivo [OSCURATO:SOCIETA] censura il capo della sentenza che ha deciso in merito al settimo motivo di appello principale, concernente la riserva n° 24 – avente ad oggetto (i) i danni derivanti dal mancato ammortamento della fresa TBM, dal mantenimento e dalla messa in sicurezza di tale macchinario e (ii) i ritardi subiti dalle attività di realizzazione degli impianti a causa della prolungata interruzione per centodiciannove giorni dei lavori di scavo della galleria –deducendo la violazione dell’art. 132 , n° 4 , cod. proc. civ. ai sensi dell’art. 360,n° 4, dello stesso codice. Il Tribunale aveva ritenuto che il tema dei ritardi sub (ii) dovesse essere trattato unitamente alle riserve n° 2, 4 e 10 ed alla questione dell’andamento anomalo dei lavori. La doglianza sub (i), invece, sempre secondo il Tribunale, era infondata, in quanto il pregiudizio venne liquidato nell’ambito della perizia di variante. In sede di gravame, la Corte di Appello non avrebbe svolto alcuna indagine in riferimento alla riserva n° 24, essendosi limitata a richiamare la motivazione in base alla quale aveva respinto l'impugnazione della riserva n° 19. Sicché, per effetto dell'integrale rinvio alla motivazione relativa alla riserva n° 19, anche tale capo della sentenza sarebbe affetto dalle criticità e dai vizi già denunciati con il terzo motivo di ricorso, che [OSCURATO:SOCIETA] ha quindi riproposto per la riserva n° 24. Quest’ultima, dunque, aveva ad oggetto anche la forzata interruzione dei lavori di scavo della galleria, causata dal ritardato avvio e dal rallentamento dei lavori di scavo del pozzo PC60: punto sul quale la Corte non avrebbe motivato. 10.-Il motivo è inammissibile, al pari del precedente. La Corte territoriale ha respinto il motivo di appello sul rilievo che “[a]nche la causa di tale riserva” (ossia la n° 24) “ trova origine nelle modifiche oggetto della perizia di variante comprendente anche la modifica della geometria e della ampiezza del pozzo C60. Ne consegue che anche gli oneri esposti in questa riserva rientrano tra quelli coperti dalla perizia di variante di cui sopra”. [OSCURATO:SOCIETA] impugna il capo della decisione deducendo (pagina 21) che “[p]er effetto dell'integrale rinvio alla motivazione relativa alla riserva 19, anche il presente capo della sentenza è affetto dalle criticità e dai vizi già denunciati con il precedente motivo di ricorso, che pertanto si ripropongono integralmente anche per la riserva 24”. Si è, però, già visto che la ratio decidendi del rigetto delle riserve n° 19 e 24 (il pregiudizio economico delle imprese era compreso nella perizia di variante) è la medesima e, dunque, anche per il motivo in esame valgono i profili di inammissibilità sopra enunciati in relazione al terzo mezzo. Anche il secondo profilo di gravame, basato sull’apparenza della motivazione, è del pari inammissibile, sia per difetto di autosufficienza e di chiarezza, sia perché non coglie la ratio decidendi della sentenza, che ha ritenuto liquidato nella perizia di variante anche il pregiudizio enunciato con la riserva n° 24. 11.- Col quinto motivo – formulato sul capo della sentenza che ha deciso in merito al nono motivo di appello incidentale, concernente la riserva n° 18 (avente ad oggetto i maggiori oneri ed i danni subiti a causa del ritardo nell'avvio dei lavori di realizzazione del nuovo edificio in viale Jonio da dare ai commercianti a titolo di indennizzo per l’espropriazione dei loro negozi) –la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la violazione dell'art. 132, secondo comma, n° 4, cod. proc. civ. (ex art. 360, primo comma, n° 4) e dell’art. 115 cod. proc. civ. (exart. 360 n° 5 dello stesso codice). Anzitutto, la Corte territoriale avrebbe erroneamente predicato la mancanza di un progetto esecutivo approvato dalla Stazione appaltante, la cui esistenza invece risulterebbe positivamente dimostratadal documento R18.2, riconosciuto da entrambe le parti nei loro scritti (pagina 96 della comparsa conclusionale in appello dell’appaltatore e pagina 94 della comparsa di risposta in appello della committente), ma erroneamente percepito dalla Corte: donde la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. In secondo luogo, sarebbe rilevabile anche un vizio di motivazione apparente, posto che l’assunto della Corte d’appello troverebbe ulteriore smentita nei documenti R18.6bis (verbale della riunione del 18 ottobre 2011), R18.8 (nota di Roma metropolitane del 28 dicembre 2011) e R18.11 (nota di Roma metropolitane dell’11 maggio 2012), dai quali si desumerebbe che “le successive e innumerevoli modifiche richieste nella fase di cantierizzazione del progetto non erano dovute alla inidoneità della progettazione già elaborata ma alla continua emersione di nuovi input che la Committenza ha progressivamente (e tardivamente) acquisito dai beneficiari delle singole unità immobiliari”. 12.-Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. La Corte d’appello, infatti – dopo aver riportato (sentenza pagina 47) il passo della c.t.u. di interesse, nel quale i consulenti davano atto che dal documento R.18 risultava che le richieste di modifica progettuale erano intervenute solo dopo che la progettazione elaborata dall'Appaltatore era stata prima condivisa e poi recepita dalla Committenza – ha ritenuto, contrariamente all’opinione degli Ausiliari, che nessun documento di causa comprovasse l’esistenza di un progetto esecutivo approvato dalla Stazione appaltante. La Corte ha poi esaminato nel dettaglio il testo delle missive e dei verbali delle riunioni (così la sentenza a pagina 48) e ne ha tratto la conclusione che le esigenze dei futuri proprietari dei vari locali dell'edificio da costruire erano sempre le stesse, senza mutamenti, appurando che i vari progetti dei locali commerciali promessi agli espropriandi di piazzale Jonio, redatti dall’Ati, vennero rifiutati dalla committenza perché “conculca[va]no sempre le stesse esigenze”, ossia perché i vani da costruire non avevano “la stessa superficie, la stessa visibilità e le stesse caratteristiche morfologiche di quelli demoliti”. A fronte di tale percorso motivazionale la ricorrente censura, anzitutto, la conclusione della Corte secondo la quale non vi sarebbe alcun progetto esecutivo approvato. Sul punto deduce che con nota di [OSCURATO:PERSONA] del 18 ottobre 2010, cui era allegato l'Atto di approvazione prot. 20828 del 15 ottobre 2010 (documento R18.2), il [OSCURATO:PERSONA] del Procedimento, dunque il soggetto deputato ad esprimere la volontà della Committente, aveva approvato la pianificazione esecutiva, ad esclusione della parte di elaborati afferenti le sezioni “Indagini fabbricati e manufatti”, “Impianti di esercizio” e “Impianti di linea e di stazione”, per le quali il RUP aveva ritenuto opportuno un “approfondimento progettuale”. E poiché il progetto del nuovo fabbricato, che rientra nelle comuni "opere civili", non sarebbe evidentemente riconducibile ad alcuna delle tre sezioni del progetto esecutivo per le quali era stato richiesto un ulteriore approfondimento, esso doveva considerarsi approvato senza alcuna riserva e quindi in via definitiva. Tale prospettazione però critica, nella sostanza, il merito della valutazione della prova fatta dalla Corte d’appello secondo il suo prudente apprezzamento (art. 116 cod. proc. civ.): censura che, come già detto, è inammissibile, in quanto la Corte ha dato atto di aver esaminato non solo il documento R18 (sentenza pagina 47), ma anche “il testo delle missive” ed i “verbali delle riunioni” (sentenza pagina 48). Ne deriva che non si è qui in presenza di un travisamento della prova per omissione, ma di una prudente valutazione del materiale istruttorio, incensurabile in cassazione a meno che tale valutazione non sia illustrata con una motivazione illogica o perplessa: evenienza che nella fattispecie è del tutto insussistente (sul che si veda la ormai nota Cass., sez. un., 5 marzo 2024, n° 5792). Peraltro, il motivo in parte qua soffre anche di difetto di autosufficienza, poiché i documenti R18.2, R18.8 ed R18.11, attestanti, secondo l’Ati, l’approvazione del progetto esecutivo, non vengono trascritti nel ricorso, né sono sufficientemente illustrati nel loro contenuto rilevante (art. 366,n° 6, cod. proc. civ.). Tale carenza impedisce, inoltre, a questa Corte di comprendere il significato esatto e la portata delle parti per le quali era previsto un “approfondimento progettuale” e quelle che, a dire di [OSCURATO:SOCIETA], sarebbero state definitivamente approvate. Il mezzo in esame, infine, non coglie l’esatta ratio decidendi della sentenza, in quanto la Corte – come si è sopra visto – ha ritenuto che le modifiche progettuali vennero richieste non in ragione delle continue e mutevoli richieste dei commercianti, ma in quanto il progetto iniziale e le sue variazioni successive non tenevano in considerazione le originarie (e mai variate) richieste degli ablati, poiché gli immobili da costruire non avevano “la stessa superficie, la stessa visibilità e le stesse caratteristiche morfologiche di quelli demoliti” (sentenza pagina 48). 13.- Si passa ora all’esame del ricorso incidentale, che, essendo tardivo (in quanto notificato oltre il termine di sessanta giorni per l’impugnazione della sentenza, decorrente per entrambe le parti dalla data di notifica della stessa) è inefficace ai sensi dell’art. 334, secondo comma, cod. proc. civ. Ciò esime dall’esame dei motivi di ricorso incidentale, ma la Corte, nondimeno, ritiene di osservare quanto segue. Col primo motivo di ricorso incidentale Roma metropolitane impugna il capo della sentenza che ha deciso il secondo motivo di appello incidentale concernente la riserva n° 17, avente ad oggetto il ristoro dei maggiori oneri sofferti a causa dell'aumento –disposto dalla Delibera della [OSCURATO:PERSONA] (DGR) n. 611 del 6 dicembre 2011 – dei contributi richiesti dalla Regione Lazio per l'espletamento del procedimento prodromico al rilascio delle autorizzazioni sismiche. Deduce violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., motivazione apparente, violazione dell'art. 132, secondo comma, n° 4 dello stesso codice, omesso esame di un fatto decisivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 31 del d.m. n° 145/2000 e dell'art. 165, terzo comma, del d.P.R. n° 554/1999, il tutto ai sensi dell’art. art. 360, primo comma, n° 3, 4 e 5. Premesso che la riserva n° 17 concerneva i maggiori oneri amministrativi sostenuti dall’Ati per ottenere le autorizzazioni sismiche da parte della Regione Lazio, Roma metropolitane ne avrebbe eccepito la tardività, osservando, da un lato, che la Corte aveva erroneamente presupposto il carattere continuativo dell’evento pregiudizievole e, dall’altro, che la riserva venne iscritta in occasione della sottoscrizione del SAL n° 10 del 14 marzo 2012, ossia oltre due mesi dopo l'entrata in vigore della citata DGR Lazio n° 611 del 16 dicembre 2011 e venne quantificata solamente il 12 giugno 2012, in occasione del SAL n° 11. Per contro, la Corte avrebbe ritenuto la riserva tempestivamente formulata e tempestivamente esplicata. 14.-Il motivo è inammissibile per più ragioni. Anzitutto, esso non coglie l’intera ratio decidendidella sentenza. La Corte, infatti, ha constatato innanzi tutto che Roma metropolitane aveva dedotto che la riserva era stata iscritta soltanto due mesi dopo la pubblicazione della DGR n° 611 del 6 novembre 2011, in occasione della sottoscrizione del Sal n° 10, ma senza indicare su quale anteriore atto dell’appalto essa avrebbe dovuto essere iscritta: onere di allegazione che incombeva all’appallante incidentale, posto che la Corte non avrebbe potuto “esaminare i documenti prodotti dalle parti per verificare se esiste un documento ufficiale dell'appalto, successivo al [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed antecedente al 31/1/2012, che sia stato sottoscritto dalla appaltatrice senza apporre la riserva che qui ci occupa”. Questo snodo logico, da solo sufficiente a fondare la decisione sul punto, non è stato impugnato dalla committente (che si sofferma sostanzialmente sul solo carattere continuativo dell’evento lesivo) e tale carenza rende il motivo inammissibile. In secondo luogo, esso è privo di autosufficienza. La Corte, infatti, ha respinto l’appello sul punto asserendo che “in considerazione della estrema esiguità del tempo trascorso tra la pubblicazione della delibera e l'iscrizione della riserva (56 giorni), è logico presumere che l'appaltatrice abbia iscritto la riserva non appena avuta conoscenza dell'evento pregiudizievole” (sentenza pagina 36). Il mezzo non trascrive la Delibera n° 611 e neppure ne illustra il contenuto (art. 366 n° 6 cod. proc. civ.), se non asserendo che essa conteneva un incremento degli oneri amministrativi per le autorizzazioni sismiche. Ne deriva che questa Corte non è in grado di stabilire se l’evento pregiudizievole (consistente nel concreto valore nummario che [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe dovuto sostenere) fosse pienamente percepibile nella sua dimensione monetaria in data anteriore al 12 giugno 2012, ossia se [OSCURATO:SOCIETA] nel momento in cui è venuta a conoscenza della delibera n° 611 del 16 dicembre 2011, fosse anche in grado di conteggiare esattamente, dunque di “quantificare” (art. 31) o “esplicare” (art. 165), i maggiori importi pretesi dalla regione Lazio per le autorizzazioni sismiche con la Delibera menzionata. Di conseguenza, tenuto conto della mancanza di autosufficienza, nemmeno è possibile predicare la violazione dell’art. 31, terzo comma, del d.m. n° 145/2000, il quale prevede che “qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'articolo 165, comma 3, del regolamento”, che, a sua volta, prescrive che “[s]e l'appaltatore ha firmato con riserva, egli deve a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, esplicare le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda”. Pertanto, se la formulazione della riserva il 14 marzo 2012 poteva essere considerato tempestivo, altrettanto sembra potersi dire quanto alla esplicazione (quantificazione) di essa, avvenuta il 12 giugno 2012, non potendosi qui affermare che l’Ati, già a conoscenza della Delibera della giunta n° 611 in data 14 marzo 2012 (come ritenuto dalla Corte), potesse anche quantificare il pregiudizio nella stessa sede, in base ai dati contenuti nella stessa Delibera n° 611. 15.- Col secondo motivo di ricorso Roma metropolitane impugna il capo della sentenza che ha deciso il secondo motivo di appello incidentale vertente sulla riserva n° 29, avente ad oggetto i maggiori oneri sostenuti dall’Ati per l’approfondimento progettuale sulla sensibilità e vulnerabilità degli edifici interessati dallo scavo della galleria. Deduce sul punto violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., motivazione apparente, violazione dell'art. 132, secondo comma, n° 4,cod. proc. civ., il tutto ai sensi dell’art. 360 n° 3 e 4. Tali maggiori oneri erano stati già riconosciuti all’Ati con l’Ordine di servizio n° 18/2013 nella misura di euro 755.731,96: spettava, dunque, all’appaltatore provare il maggior impegno economico, mentre l’Ati non aveva offerto alcuna prova. La Corte, nonostante tale lacuna probatoria, aveva invece riconosciuto corretto il criterio di liquidazione fatto proprio dal Tribunale, che, sulla scorta dalla c.t.u., aveva quantificato gli oneri facendo riferimento a quelli concordemente quantificati per analoghi calcoli statici nel primo appalto. 16.- Il motivo è inammissibile, non cogliendo l’esatta ratio decidendidella sentenza. La Corte, infatti, ha giudicato il motivo di appello sulla riserva n° 29 “ampiamente incompleto e generico”, sul rilievo che la committente avrebbe affermato in modo indeterminato che “le indagini supplementari svolte nel precedente appalto seppur analoghe a quelle richieste nell'appalto per cui è causa non sono identiche in quanto non sono identici per dimensione e posizione e struttura i fabbricati cui le stesse si riferiscono” e che la somma quantificata dai c.t.u. in relazione al primo tratto di metropolitana, contestata dalla committente, poteva anche essere inferiore a quella effettivamente dovuta, sicché era onere di Roma metropolitane di enunciare le differenze tra i due appalti. In sostanza, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo, in quanto privo dei requisiti previsti dall’art. 342 cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis. Il ricorrente, allora, avrebbe dovuto trascrivere il mezzo di gravame ritenuto inammissibile dalla Corte, onde dimostrare che esso non era affatto “incompleto e generico”. In ogni modo, la violazione dell’art. 2697 cod. civ. non è affatto sussistente, in quanto la Corte non ha gravato la committente di alcun onere probatorio, ma ha più semplicemente fatto osservare che era mancato un onere di allegazione, ossia di indicazione delle specifiche differenze sussistenti tra le dimensioni, la posizione e la struttura degli edifici interessati dallo scavo della galleria nel primo e nel secondo appalto: donde la mancanza di una seria critica all’opzione favorita dai c.t.u. (recepita dal Tribunale e dalla Corte) di considerare attendibili i valori assunti concordemente dalle parti nel primo appalto. 17.- Col terzo mezzo Roma metropolitane censura il capo della decisione che ha statuito sul secondo motivo di appello incidentale concernente la riserva n° 2, avente ad oggetto i maggiori oneri asseritamente derivanti dalla ritardata consegna dei lavori relativi alla cosiddetta “seconda fase” dei lavori e alla ritardata consegna dell'area di via [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe comportato l'impossibilità di dare corso ai lavori del pozzo PC 60 nei tempi previsti. Deduce violazione dell'art. 31 d.m. 145/2000 e dell'art. 165, terzo comma, del d.P.R. n° 554/1999, violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., motivazione apparente e violazione dell'art. 132, primo comma, n° 4,del codice di rito, il tutto in base all’art. 360 n° 3 e 4. La Corte avrebbe ritenuto tempestiva la riserva sull’erroneo rilievo che l’appaltatore non fosse obbligato a quantificarla sino a quando risultava impossibile tradurre in termini monetari il pregiudizio temuto, mentre non avrebbe tenuto conto del fatto che tale riserva non era mai stata esplicitata, neanche in via sommaria e presuntiva, donde la violazione dell’art. 31 d.m. n° 145/2000. Con un secondo profilo deduce la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., laddove la Corte ha predicato la mancanza di prova degli errori e delle lacune del progetto esecutivo redatto dall’appaltatore, nonostante la committente avesse prodotto il doc. n° 7, consistente nella “istruttoria di validazione”, dalla quale emergevano (ai punti n° 8 e 9) numerose non conformità (in sigla NC) e rilievi non superati (in sigla RP, rilievi permanenti): documento completamente obliterato dalla Corte. Al contrario, vi sarebbe stata una erronea percezione del provvedimento di approvazione del progetto (documento n° 10), il quale, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte, conteneva nelle premesse un riferimento al “Rapporto intermedio multidisciplinare” (doc. n° 7, già citato), ossia ad un provvedimento amministrativo dotato di presunzione di legittimità che evidenziava i vizi del progetto esecutivo. Con un terzo profilo il mezzo censura la sentenza per “motivazione apparente”: la Corte avrebbe ritenuto valido il cronoprogramma allegato al secondo [OSCURATO:PERSONA] e Modificativo (AIM) dell’appalto, percependo erroneamente che tale cronoprogramma non recava “alcun timbro e/o protocollo di Roma metropolitane e né risulta mai trasmesso alla stessa”. 18.-Il motivo è inammissibile in tutti i profili. Anzitutto, è noto (per tutte: Cass., sez. I, 13 luglio 2013, n° 18724, con menzione di altri precedenti) che l’articolazione di un singolo motivo in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, costituisce ragione d'inammissibilità dell'impugnazione quando la sua formulazione non consente o rende difficoltosa l'individuazione delle questioni prospettate. Già questo dirimente rilievo rende il mezzo inammissibile. Andrebbe di poi considerato che è ben vero che l’appaltatore deve non solo iscrivere tempestivamente le proprie istanze, ma laddove queste non siano monetariamente quantificabili, deve – come si è già detto – anche successivamente esplicarle, sempre entro quindici giorni, “indicando con precisione le cifre di compenso cui crede di avere diritto” (art. 165, terzo comma, del d.P.R. 554/1999, richiamato dall’art. 31, terzo comma, d.m. 145/2000), trattandosi, in tutta evidenza, di due adempimenti distinti, la cui omissione è sanzionata con la decadenza (art. 31 cit.). Ora, la Corte, riassumendo i motivi di appello di Roma metropolitane (a pagina 38 della sentenza), ha affermato che quest’ultima aveva censurato la decisione del Tribunale “perché: 1) l’appaltatrice è decaduta dalla facoltà di chiedere il ristoro dei presunti danni subiti a causa della tardiva esplicazione della riserva” ed ha poi ha respinto il motivo in esame osservando che “l'appaltatrice non è obbligata a quantificare le riserve fino a quando risulta impossibile tradurre in termini monetari il danno che si teme di subire in futuro a causa di un evento potenzialmente dannoso già verificatosi”, dando, dunque, per presupposto che una tempestiva esplicazione vi sia effettivamente stata. L’avvenuta quantificazione è anche predicata dall’appaltatore, che infatti la sottolinea alle pagine 7-11 del controricorso di risposta al ricorso incidentale. Il mezzo in esame, pertanto, introduce un tema – quello della erronea supposizione da parte del giudice della avvenuta esplicazione della riserva – che avrebbe dovuto trovare idonea collocazione, a tutto concedere, in una censura formulata ai sensi dell’art. 360, n° 5, oppure in una domanda di revocazione della sentenza ai sensi dell’art. 395 n° 4 cod. proc. civ., con la conseguente inammissibilità del motivo in parte qua. Nel resto gli ulteriori profili del mezzo introducono surrettiziamente una critica (ricorso incidentale paragrafi III.4 e III.5, pagine 41-44) al prudente apprezzamento con cui il giudice ha valutato le prove documentali, dato che il denunciato “errore di percezione” non è altro, in realtà, che una diversa interpretazione e ricostruzione dei fatti di causa operata dalla Corte territoriale, che è giunta alla conclusione – incensurabile nel merito – secondo la quale non vi era prova di errori del progetto esecutivo redatto dall’Ati e il cronoprogramma allegato al secondo [OSCURATO:PERSONA] e Modificativo era quello che doveva essere rispettato (per le ragioni indicate a pagina 40 della sentenza). 19.- Col quarto motivo Roma metropolitane, in base all’art. 360 n° 3 e 4 cod. proc. civ., censura il capo della sentenza che ha statuito sul secondo motivo di appello incidentale concernente la riserva n° 4 (avente ad oggetto il ristoro dei danni subiti a causa del ritardato spostamento dei pubblici servizi interferenti con i lavori appaltati), deducendo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., l’apparenza e la perplessità della motivazione, la violazione degli artt. 115, 132, secondo comma, n° 4, del codice di rito e la falsa applicazione degli artt. 1206 e 1375 cod. civ. La Corte territoriale avrebbe ritenuto che il Capitolato speciale d’appalto (CSA) non poneva a carico dell’appaltatore l’obbligo di stipulare accordi con i gestori dei servizi pubblici da rimuovere, ma tale interpretazione sarebbe contraria a quanto previsto dal testo stesso del CSA (art. 8.16). Vi sarebbe poi una motivazione apparente, in quanto la Corte d’appello avrebbe ravvisato un inadempimento della committente al dovere di cooperazione col debitore (art. 1206 cod. civ.), sul rilievo che [OSCURATO:PERSONA] aveva omesso di verificare la causa del ritardo nella predisposizione dei progetti per gli spostamenti dei sottoservizi; ove lo avesse fatto, avrebbe scoperto che il ritardo dipendeva dagli enti titolari di tali servizi; conseguentemente avrebbe potuto far valere nei confronti di questi ultimi la sua influenza, ben maggiore di quella dell’appaltatore. Nondimeno, il dovere di collaborazione del creditore non si estenderebbe a quelle prestazioni che sono contrattualmente rimesse, come nel presente caso, all’adempimento del debitore. 20.-Il mezzo è inammissibile in tutti i profili. Anzitutto, esso non coglie l’intera ratio decidendi. Anzitutto, è ben noto che l'interpretazione del contratto può essere sindacata in questa sede solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica dei contratti, e la violazione di queste regole non può dirsi esistente sol perché il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un'altra, tra le molteplici interpretazioni del testo contrattuale (Cass., sez. III, 10 maggio 2018, n° 11254): sicché il mezzo, che nella sostanza tende ad ottenere una diversa interpretazione degli accordi negoziali tra committente ed appaltatrice, è inammissibile. In ogni modo, il rimprovero mosso da Roma metropolitane alla Corte di merito – che, a suo dire, avrebbe negato l’obbligo della appaltatrice di stipulare con gli Enti gestori gli accordi di spostamento dei sottoservizi, senza considerare che la lettera dell’art. 8.16 del CSA lo poneva testualmente a carico dell’Ati – è del tutto infondato, in quanto il giudice del merito ha semplicemente detto che l’Ati aveva obbligo di “attivarsi” presso gli Enti gestori dei sottoservizi, affinché questi prestassero il consenso agli spostamenti che avrebbero poi dovuto essere autorizzati da [OSCURATO:PERSONA]. Ferma tale premessa, il giudice di merito ha poi osservato che, pur non essendosi l’appaltatrice “dannata l’anima per pretendere che i gestori dei pubblici servizi facessero quanto a loro spettava”, era invero la committenza ad essersi disinteressata dell’andamento dei contatti tra l’Ati ed i gestori, in quanto non si era mai premurata “di verificare se tale ritardo dipendeva dalla mancata redazione dei progetti da parte dei gestori oppure dal fatto che l'appaltatrice non aveva inoltrato i progetti ricevuti”. Sicché, “[s]e il committente si fosse attivato per verificare le cause del ritardo avrebbe scoperto che questo dipendeva dagli enti gestori ed avrebbe così potuto far valere nei confronti di questi ultimi la propria influenza ed i propri poteri, ben maggiori di quelli della appaltatrice”, ragione per cui si poteva anche affermare che era la committenza ad essere venuta meno all'obbligo di cooperazione su di essa gravante. Nessuna violazione delle norme ermeneutiche, dunque, come pure del tutto insussistente è l’apparenza o la perplessità della motivazione denunciata dalla ricorrente incidentale. 21.- Col quinto motivo Roma metropolitane aggredisce il capo della sentenza che ha respinto il sesto motivo di appello incidentale concernente la riserva n° 10 (avente ad oggetto il ristoro dei maggiori oneri sostenuti per il ritardato avvio dei lavori di compensation grouting asseritamente causati dalla mancata rimozione dei sottoservizi interferenti). Deduce motivazione apparente ed omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360,n° 4 e 5, cod. proc. civ.). La Corte territoriale avrebbe respinto il motivo di appello asserendo che il contenuto della riserva ed i motivi del suo accoglimento da parte del Tribunale erano uguali a quelli inerenti alla riserva n° 4, con l'unica differenza della eccezione di inammissibilità della riserva (fondata sul rilievo della duplicazione degli oneri richiesti con la riserva n° 4) e della collegata doglianza di omessa decisione sul punto. Secondo il ragionamento della Corte, non condiviso dalla ricorrente, il Tribunale avrebbe fatto bene a ritenere fondata la riserva, osservando che i c.t.u. avevano liquidato cumulativamente tutti i pregiudizi derivanti dai rallentamenti dei lavori riconducibili alla committente, ragione per cui era esclusa qualsiasi duplicazione di voci. La ricorrente oppone che l’assoluta identità di causa sarebbe cosa diversa dalla potenziale sovrapposizione degli effetti di cause diverse a cui allude la sentenza gravata. Nel primo caso occorrerebbe necessariamente dichiarare l'inammissibilità della riserva, trattandosi di mera duplicazione di una domanda già avanzata, mentre solo nel secondo caso sorgerebbe eventualmente l'esigenza di quantificazione cumulativa richiamata dalla sentenza di primo grado. Tale confusione integrerebbe anche il vizio di omessa pronuncia su un fatto decisivo sull’identità di causa tra la riserva n° 4 e quella n° 22.- Il motivo è del tutto inammissibile, sol che si consideri che esso si fonda su un espediente retorico, nemmeno del tutto chiaro nella sua formulazione, che tralascia di considerare la vera ratio decidendi della sentenza, consistita nel dire che i c.t.u. avevano liquidato cumulativamente ogni tipo di pregiudizio derivante dal rallentamento dei lavori riconducibili alla committente. Inammissibile è anche il rimprovero finale (fondato sull’art. 360 n 5) di mancato esame di un fatto decisivo, dato che la Corte, ritenendo corretta la conclusione del c.t.u. di procedere ad una sola liquidazione di tutti i danni derivati dal rallentamento dei lavori, non ha omesso di esaminare la tesi, sostenuta dall’appallante incidentale, della identità delle causali poste a base delle riserve n° 4 e n° 10, ma l’ha implicitamente disattesa. 23.- Col sesto motivo – formulato in relazione al capo della sentenza che ha rigettato il settimo motivo di appello incidentale concernente la parte accolta della riserva n° 8 (per la frazione relativa al ritardo nell’attività di scavo della galleria provocata dalle causali oggetto delle riserve n° 2 e 4) – Roma metropolitane deduce, ai sensi dell’art. 360 n° 3, 4 e 5, violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo e motivazione apparente. Premette la ricorrente che la riserva n° 8 condivide le medesime causali delle riserve n° 2 e n° 4 e, tanto premesso, rinvia in primis ai motivi di gravame terzo e quarto inerenti rispettivamente a queste ultime riserve. Aggiunge, poi, di aver eccepito sin dalla comparsa di costituzione e risposta del primo grado, che il fermo della fresa TBM era già stato previsto dall’appaltatrice nel progetto definitivo, in quello esecutivo e nell’aggiornamento di quest’ultimo (trasmesso alla committenza con nota Salini n° P/284 del 26 luglio 2010) in misura pari a 380 giorni, dunque per un tempo addirittura superiore a quello indicato nella riserva di soli 350 giorni. Ne deriverebbe la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in quanto la Corte non si sarebbe pronunciata su tale motivo d’appello, e dell’art. 115 dello stesso codice, poiché la Corte avrebbe omesso di valutare le risultanze istruttorie dedotte come decisive da una delle parti. Il vizio integrerebbe, inoltre, un omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360,n° 5, cod. proc. civ. Infine, la Corte, avrebbe respinto il rilievo, secondo il quale le riserve n° 2 e 4 lamentavano il ritardo dei lavori in luoghi molto lontani da quelli dove avrebbe dovuto operare la fresa, osservando che la distanza, anche se elevata, tra i vari cantieri non garantiva l’autonomia e la non interdipendenza tra le varie lavorazioni, con la conseguenza che la perduta possibilità di eseguire le varie lavorazioni contemporaneamente in luoghi diversi non si riveli dannosa e ostativa al progredire delle opere secondo l'organizzazione ed i tempi preventivati. L’applicazione di tale regola d’esperienza sarebbe, tuttavia, erronea, in quanto è proprio negli appalti di maggiori dimensioni, in cui vi è la disponibilità di più mezzi e personale, che la distanza tra i vari cantieri può ben garantire situazioni di autonomia e non interdipendenza tra le varie lavorazioni. 24.-Il motivo è inammissibile. Come già sopra detto, l’articolazione di un singolo mezzo in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, costituisce ragione d'inammissibilità dell'impugnazione quando la sua formulazione non consente o rende difficoltosa l'individuazione delle questioni prospettate. Peraltro, come correttamente fa osservare [OSCURATO:SOCIETA] (a pagina 21 del controricorso di risposta al ricorso incidentale), la domanda di danni formulata dall’Ati per il fermo macchina della fresa TBM era stata respinta dal Tribunale e tale decisione è stata confermata dalla Corte d’appello (che ha rigettato il quinto motivo di appello dell’appaltatore). La sentenza di secondo grado ha, poi, trovato definitiva conferma a seguito della reiezione del secondo motivo di ricorso per cassazione di [OSCURATO:SOCIETA], con la conseguenza che Roma metropolitane non ha interesse a coltivare l’impugnazione contro un capo della sentenza che è definitivamente a lei favorevole. 25.-Col settimo motivo di ricorso – formulato contro il capo della sentenza che ha deciso in merito all'ottavo motivo di appello incidentale concernente la riserva n° 19, per la parte relativa al ritardo con cui sarebbe stata consegnata l’area per la realizzazione del pozzo di fine tratta PC60 – la Committente lamenta, ancora, violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. e motivazione apparente (art. 360, n° 3 e 4 dello stesso codice). L’appellante incidentale avrebbe riproposto nell’atto di appello l’eccezione di inammissibilità della riserva n° 19, in quanto meramente duplicativa delle riserve n° 2 e 15: eccezione totalmente pretermessa dalla Corte territoriale. Vi sarebbe inoltre motivazione apparente, in quanto la riserva n° 19 sarebbe connessa alla n° 15 e, avendo la Corte accolto l’appello incidentale di Roma metropolitane su tale ultima riserva, avrebbe dovuto dichiarare infondata anche la riserva n° 19, quantomeno per la causale condivisa con la riserva n° 15. 26.-Il mezzo è inammissibile per più ragioni. Anzitutto, la Committente deduce di aver riproposto in appello la doglianza relativa all’ammissibilità della riserva n° 19, ma non trascrive e non indica l’atto di primo grado nel quale tale eccezione sarebbe stata formulata: donde la mancanza di autosufficienza del mezzo in parte qua e l’insussistenza della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Quanto all’apparenza di motivazione, il mezzo non aggredisce la ratio decidendi della sentenza ed è, in ogni modo, argomentato in modo non chiaro. Infatti, la Corte con la motivazione di pagina 46, stringata ma limpida, ha in sostanza osservato che i ritardi derivanti dalla tardiva consegna dell’area per la costruzione del pozzo PC60 (riserva n° 19) era derivata dalla tardiva consegna dei lavori successivi a quelli della “prima fase” e dell’area di via [OSCURATO:PERSONA], angolo via [OSCURATO:PERSONA] (riserva n° 2), nonché dal ritardo accumulato nello spostamento dei pubblici servizi interferenti con i lavori appaltati (riserva n° 4), cui era seguito anche il ritardato inizio dei lavori di scavo della galleria con la fresa TBM (riserva n° 8, parte accolta; la parte respinta, si rammenta, era quella relativa al danno da fermo della fresa, già liquidato, secondo la Corte, mediante la perizia di variante). Ora, la ricorrente incidentale impugna il capo della sentenza sulla riserva n° 19 allegando un inedito collegamento con la riserva n° 15, che non risulta in sentenza, e che, comunque, appare di non agevole comprensione. Infatti, tale ultima riserva concerneva i costi per lo smaltimento dei rifiuti: [OSCURATO:SOCIETA] riteneva che nel corrispettivo di appalto non fossero inclusi gli oneri di smaltimento dei rifiuti pericolosi, mentre la Corte territoriale, accogliendo il primo motivo di gravame incidentale di Roma metropolitane, ha ritenuto che tali oneri fossero compresi nel corrispettivo di appalto. Non è dato, dunque, davvero comprendere in che modo la questione dell’incremento dei costi di smaltimento dei rifiuti (riserva n° 15) abbia cagionato il ritardo con cui sarebbe stata consegnata l'area per la realizzazione del pozzo di fine tratta PC60 (riserva n° 19). Il mezzo non lo dice e la connessione non appare evidente: ne deriva, in definitiva, l’inammissibilità del motivo. 27.- Con l’ ottavo motivo Roma metropolitane impugna il capo della sentenza che ha rigettato deciso il nono motivo di appello incidentale concernente la (prima parte della) riserva n° 30, con la quale sono stati reclamati i maggiori oneri per l'incremento delle quantità di miscela utilizzata nel consolidamento del compensation grouting a seguito del comportamento del terreno nella zona sottostante il fabbricato 164. 28.-Il motivo è infondato. La Corte d’appello, infatti, dopo aver precisato che “il compito di effettuare approfondite indagini geologiche preliminari costituiva una obbligazione della appaltatrice”, ha osservato (sentenza pagina 50) che tale obbligo non poteva essere assolto se non mediante verifiche a campione e che, pertanto, l'appaltatrice non poteva “essere ritenuta responsabile se soltanto un limitato tratto di sottosuolo risponde alle sollecitazioni ed agli asporti causati dallo scavo in maniera del tutto diversa rispetto a tutti gli altri tratti anche molto vicini”. In sostanza la Corte ha dapprima accertato – con un giudizio in fatto che non può essere riconsiderato nella presente sede – che l’anomala risposta del terreno sotto il fabbricato n° 164 non poteva essere preveduta dalle parti, dato che essa era circoscritta ad un tratto limitato di sottosuolo e che [OSCURATO:SOCIETA] aveva diligentemente proceduto alle indagini geologiche mediante campionamento; quindi, sulla base di tale premessa, ha fatto corretta applicazione del disposto dell’art. 1664, secondo comma, cod. civ. Quest’ultima norma, infatti, stabilisce che ricorrendo una difficoltà di esecuzione dei lavori per cause geologiche imprevedibili (qui: la necessità di un maggior quantitativo di miscela consolidante per contrastare il cedimento del sottosuolo) all’appaltatore spetta un “equo compenso”. Il motivo formulato da Roma metropolitane, da un lato , denuncia una violazione di legge che non sussiste, in quanto la norma è stata correttamente applicata dopo che, come si è visto, la Corte aveva insindacabilmente accertato in fatto la ricorrenza di una sorpresa geologica, la cui imprevedibilità era derivata dal fatto che essa si era manifestata in un “limitato tratto di sottosuolo” (quello al di sotto del fabbricato n° 164); dall’altro, denuncia un vizio di motivazione apparente che è, del pari, insussistente, posto che la motivazione della sentenza, sebbene concisa, fa chiaramente intendere che la sorpresa geologica fosse imprevedibile in ragione della limitatezza del tratto interessato. Da ultimo, è fin troppo evidente che la Corte ha ben tenuto presente le pattuizioni contrattuali in punto di compensation grouting: sicché del pari insussistente è la doglianza relativa all’omesso esame di un fatto decisivo. 29.- Col nono motivo di ricorso Roma metropolitane impugna il capo della sentenza che ha respinto il decimo motivo di appello in merito al pagamento degli interessi sulle somme liquidate per le riserve di cui ai numeri 17 e 29, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1284 e 1224 cod. civ. In sostanza, la ricorrente assume che, essendo stata condannata a pagare gli interessi “moratori”, senza alcuna ulteriore specificazione, per il periodo successivo al 1° giugno 2015, il saggio di tali interessi dovrebbe essere pari al saggio legale ex art. 1284, primo comma, cod. civ. 30.- I l motivo è inammissibile, non avendo Roma metropolitane interesse a formularlo. Infatti, le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza 7 maggio 2024 n° 12449, pronunciando ai sensi dell’art. 363-bis cod. proc. civ., hanno affermato che la condanna al pagamento degli interessi “maggiorati” va chiesta espressamente, ed espressamente dichiarata in sentenza. In mancanza di espressa domanda il giudice non ha l’obbligo di provvedere ed in mancanza di espressa statuizione il creditore ha l’onere di impugnare la sentenza che quegli interessi non abbia accordati. Se non lo fa, in sede esecutiva dovrà accontentarsi degli interessi di mora al saggio ordinario. Da quanto sopra esposto, emerge che in primo luogo era [OSCURATO:SOCIETA] a dover chiedere l’attribuzione di un tasso di interesse diverso da quello previsto dall’art. 1284, primo comma, cod. civ. Tanto non emerge dalla sentenza gravata, nella quale infatti le conclusioni della appaltatrice sono nel senso di richiedere l’attribuzione di (rivalutazione ed) “interessi”, senza ulteriori indicazioni. Il Tribunale, dunque, non aveva alcun obbligo di provvedere e di stabilire, in particolare, se fosse dovuto un saggio di interesse diverso e superiore. D’altra parte, la generica statuizione del primo giudice non è stata impugnata dalla parte interessata, ossia dalla creditrice [OSCURATO:SOCIETA], ma dalla debitrice, che ha in sostanza chiesto alla Corte di precisare che il tasso dovuto fosse quello dell’art. 1284, primo comma, cod. civ. Ma, come si è visto, in mancanza di tale specificazione, il saggio dei predetti accessori non può che essere quello dell’art. 1284, primo comma, cod. civ. 31.-In conclusione, la sentenza va confermata. Le spese seguono la soccombenza nel r
Sentenza Cassazione n. 04721/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris