CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 36449/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2019 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; . lì - • — • — sig 'ere • — • . • Lie', O.* - - [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Brindisi, con sentenza in data 25/03/2016, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole di ricettazione continuata in concorso di armi (A), di illegale detenzione in concorso di arma da guerra (B), di cessione di arma da guerra in concorso (C), di illegale detenzione in concorso di più armi comuni da sparo di cui una clandestina (D), di cessione in concorso di più armi comuni da sparo di cui una clandestina (E), e, ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena di anni nove di reclusione ed euro 36.000,00 di multa. La Corte di appello di Lecce, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della suddetta pronuncia di primo grado, ritenuti assorbiti i reati di cui agli artt. 1, 2 e 7 legge n. 895 del 1967 nei reati di cui all'art. 23, commi 2 e 3, legge n. 110 del 1975, contestati ai capi D) ed E) con riferimento alla carabina marca "Reminghton", ha ridotto la pena inflitta al suddetto ad anni otto di reclusione ed euro 1.350,00 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata. 1,1. La Corte territoriale, per quanto di interesse in questa sede, ritiene infondate le questioni processuali sollevate dalla difesa sull'inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni ambientali e condivisibile il diniego delle circostanze attenuanti generiche disposto dal primo Giudice. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Con il primo motivo di impugnazione viene denunciata violazione degli artt. 415 bis, comma • 2, e 416 cod. proc. pen. in relazione all'inutilizzabilità dei risultati delle captazioni ambientali del 25.10.11, acquisite ex art. 507 cod, proc. pen. all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con conseguente nullità della sentenza di primo grado. La difesa rileva che la Corte territoriale è incorsa nel medesimo errore del primo Giudice laddove ha ritenuto pienamente utilizzabile per la decisione un'intercettazione ambientale, captata in data 25.10.11 sulla base di un decreto di urgenza emesso dal P.m. in data 24.10.11, la cui acquisizione, mediante perizia trascrittiva, era stata sollecitata dal P.m. ai sensi dell'art. 507 cod, proc. pen. Lamenta, invero, la difesa che malgrado questa intercettazione fosse stata richiesta e ritualmente autorizzata nell'ambito delle indagini preliminari di questo procedimento e l 6.-;•-3 facesse parte dello stesso sin dal momento dell'arresto dell'imputato, come emergente dallo stralcio del verbale dell'udienza del 16.10.15 (riportato nel motivo), la stessa non veniva posta a disposizione della difesa di [OSCURATO:PERSONA] nel presente processo con la discovery ex art. 415 bis cod. proc. pen., né posta a base della richiesta di rinvio a giudizio e del conseguente decreto che disponeva detto rinvio. La difesa rileva che tale circostanza presuppone una necessaria conoscenza da parte del P.m. dell'intercettazione in oggetto, non potendosi considerare come "atto nuovo" da poter introdurre con le forme dell'art. 507 cod. proc. pen., né tantomeno come attività integrativa di indagine ex art. 430 cod. proc. pen., perché in tal caso si sarebbe dovuto notificare l'avviso di deposito di detti atti presso la segreteria del P.m. affinché la difesa potesse acquisirne copia. Osserva che irrilevante appare rispetto alla lamentata violazione del diritto di difesa la circostanza che, in fase di udienza preliminare, allorché alcuni coimputati dello [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto di definire il processo in abbreviato, questa intercettazione sia migrata in un altro fascicolo senza che se ne facesse copia nel' fascicolo del P.m. Conclude per la nullità dell'impugnata sentenza per violazione degli artt.415 bis e 416 cod. proc. pen., in relazione all'inutilizzabilità dei risultati delle suddette captazioni ambientali, acquisite ex art. 507 cod. proc. pen., in violazione del diritto di difesa. 2.2 Col secondo motivo del ricorso viene dedotta violazione degli artt. 266, 268 e 271 cod. proc. pen. in relazione alle attività di captazione effettuate per assenza dei decreti di proroga e comunque per assenza del requisito dell'urgenza. Ci si duole dell'assenza dei decreti autorizzativi delle proroghe successivi al 28 ottobre 2010, rinvenendosi in atti solo quelli a decorrere dal 17 dicembre 2010. In particolare il difensore richiama il decreto di proroga del 15 dicembre 2010 emesso dal G.i.p. con decorrenza dal 17 dicembre 2010, nel quale si fa espresso riferimento, per giustificare la disposta proroga, alla captazione di una conversazione intercettata il 9 dicembre 2010 e quindi al contenuto delle intercettazioni pregresse che non risultano essere state autorizzate. E osserva che non potrebbe ritenersi sanata tale violazione dalla circostanza che il G.i.p. nel decreto di proroga del 15 dicembre 2010 darebbe atto della regolarità del procedimento captativo seguito fino a quel momento. Rileva il difensore che comunque si tratterebbe di decreti privi del requisito della "urgenza", atteso che le operazioni di intercettazione sarebbero state attivate quasi due mesi dopo l'asserita e improrogabile urgenza, e, pertanto, in violazione dell'art. 267, comma 2, cod. proc. pen. La difesa, quindi, insiste per l'annullamento sul punto della sentenza impugnata. 2.3.Col terzo motivo di impugnazione viene lamentato vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La difesa lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen. all'imputato, rilevando che lo stesso non solo è incensurato, ma ha collaborato con le forze dell'ordine nella fase delle indagini, e che l'esclusione in maniera apodittica di dette circostanze ha impedito l'adeguamento della pena all'effettiva entità dei fatti. Si rileva che i coimputati che hanno optato per il rito abbreviato sono stati condannati a pene più lievi anche se recidivi. Il difensore insiste sulla cassazione della sentenza impugnata sul punto. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. n. 137 del 2020, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], conclude per l'inammissibilità del ricorso, mentre la difesa di [OSCURATO:PERSONA] per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Inammissibili sono i primi due motivi di impugnazione. Va precisato che le doglianze processuali in essi contenute sono le stesse avanzate davanti alla Corte di appello. In parte manifestamente infondato, in parte generico è il primo motivo di ricorso. Nel primo motivo è lo stesso ricorrente che dà atto dello stralcio in sede di udienza preliminare delle posizioni degli originari coimputati che avevano optato per il rito abbreviato, a seguito del quale la documentazione relativa all'intercettazione ambientale effettuata nel presente procedimento, di cui si discute, sarebbe confluita nel procedimento originato dallo stralcio e definito nelle forme dell'abbreviato. Il che significherebbe, che, a dire della stessa difesa, lo stralcio sarebbe stato disposto quando comunque era già avvenuto l'avviso della conclusione delle indagini preliminari, già era stata depositata la richiesta di rinvio a giudizio e già trasmessi tutti gli atti allegati a detta richiesta, ivi compresa la documentazione relativa alla suddetta intercettazione. Per come la stessa eccezione è formulata non vi sarebbe stata alcuna violazione dell'art. 415 bis e dell'art. 416 cod. proc. pen. e segnatamente della facoltà, riconducibile al diritto di difesa, di prendere visione degli atti e delle cose trasmesse ai sensi del secondo comma di detto ultimo articolo, con conseguente impossibilità di utilizzare ai fini della decisione l'intercettazione in oggetto (come da consolidato orientamento giurisprudenziale: si veda ex plurimis Sez. 1, n. 19511 del 15/01/2010, Basco, Rv. 247192), di Cui neppure viene specificata la decisività (incorrendo il ricorrente anche nella genericità). In parte manifestamente infondato, in parte generico è anche il secondo motivo di impugnazione. La Corte territoriale, con riguardo all'eccezione relativa all'assenza dei decreti di proroga riproposta in questa sede, correttamente evidenzia che: - le proroghe delle attività captative fino al 2.12.2010 non potevano essere autorizzate in quanto, benché disposte tali attività con decreto di urgenza del P.m. depositato il 28.10.2010 e convalidato dal G.i.p. nella stessa data, le stesse fino alla data del 2.12.2010 non erano state concretamente attivate; - quindi, la prima richiesta di proroga delle disposte intercettazioni è solo in data 16.12.2010, nel termine di quindici giorni dall'attivazione delle stesse, e ad essa segue il decreto di proroga del G.i.p.; - su tali basi l'eccezione di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni regolarmente autorizzate e prorogate è destituita di fondamento. Quanto all'ulteriore profilo dell'inutilizzabilità delle intercettazioni in quanto i relativi decreti sarebbero privi del requisito della "urgenza" considerata la tardiva attivazione, che peraltro non sembra essere stato precedentemente dedotto, si osserva che ai fini dell'esercizio, da parte del pubblico ministero, della facoltà di disporre, nel concorso di grave pregiudizio alle indagini, intercettazioni in via d'urgenza, l'arco cronologico in riferimento al quale va apprezzata l'eventualità di tale pregiudizio si identifica con lo stesso lasso di tempo (quarantotto ore) riservato al giudice per la convalida del decreto dell'organo inquirente, senza che eventuali ritardi nell'attivazione delle intercettazioni possano influire sulla validità e utilizzabilità dei risultati delle operazioni, inficiando ex post il requisito dell'urgenza, ritenuto al momento dell'autorizzazione (Sez. 1, n. 49843 del 25/11/2014, depositata i117/12/2015, Fortuna, Rv. 265407). 1.2. Inammissibile, in quanto non consentito, invitando ad una riconsiderazione di elementi fattuali in punto di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è il terzo motivo di ricorso, in cui il ricorrente insiste sulla valorizzazione dell'incensuratezza e del comportamento collaborativo in sede di indagini dell'imputato, che avrebbe consentito il recupero delle armi, a fronte di una motivazione che nega il riconoscimento delle circostanze generiche, ritenendo non determinante, conformemente al disposto legislativo, l'incensuratezza, e facendo leva sulla notevole gravità dei fatti e in particolare sulla disponibilità di plurime armi da fuoco dalla notevole offensività (come il kalashnikov), nonché sul fatto che il prevenuto non forniva alcun vero apporto conoscitivo al processo. Orbene, la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato congruamente, logicamente ed 'anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen., si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione ovvero la valorizzazione di elementi che si assume essere stati indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice impugnato. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa