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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 luglio 2026

Cassazione n. 29376/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte d'appello di Bari;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha conclusochiedendo di annullare senza rinvio il provvedimento impugnato, condichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Bari ha confermato lacondanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato ex art. 385 cod. pen. descrittonell’imputazione.2.

Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l’annullamentodella sentenza deducendo violazione di legge per non avere dichiarato estinto ilreato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.Il fatto oggetto della imputazione risale al 20/2/2016 e risulta contestata larecidiva infraquinquennale ex art. 99, comma secondo, cod. pen., sicché nellafattispecie l’interruzione della prescrizione non può ex art. 161, comma secondo,cod. pen. essere superiore alla metà del tempo necessario a prescrivere, ossiacomplessivamente a nove anni (sei anni più tre).Ne consegue, poiché la prescrizione è intervenuta il 20/2/2025 ossia primadella pronuncia della sentenza d’appello del 17/11/2025, che la sentenzaimpugnata va annullata senza rinvio e il reato dichiarato estinto per intervenutaprescrizione.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto perprescrizione.Così deciso, il 15/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAngelo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Bari;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha conclusochiedendo di annullare senza rinvio il provvedimento impugnato, condichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Bari ha confermato lacondanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato ex art. 385 cod. pen. descrittonell’imputazione.2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l’annullamentodella sentenza deducendo violazione di legge per non avere dichiarato estinto ilreato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.Il fatto oggetto della imputazione risale al 20/2/2016 e risulta contestata larecidiva infraquinquennale ex art. 99, comma secondo, cod. pen., sicché nellafattispecie l’interruzione della prescrizione non può ex art. 161, comma secondo,cod. pen. essere superiore alla metà del tempo necessario a prescrivere, ossiacomplessivamente a nove anni (sei anni più tre).Ne consegue, poiché la prescrizione è intervenuta il 20/2/2025 ossia primadella pronuncia della sentenza d’appello del 17/11/2025, che la sentenzaimpugnata va annullata senza rinvio e il reato dichiarato estinto per intervenutaprescrizione. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto perprescrizione.Così deciso, il 15/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAngelo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29376/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris