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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04993/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale rilasciata con atto separato ed allegato al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, al viale G. Rossini n. 18 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa a margine del controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliatopresso lo studio del difensore, alla via Appia nuova n. 37/A in Roma; -controricorrente - e nei confronti di Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore; -resistente - avverso la sentenza n. 5483, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 21.10.2015; Oggetto:Irpef - Cartella esattoriale - Mancato reperimento destinatario - Adempimenti -Poteri di attestazione del messo notificatore - Limiti - Incompletezza della procedura - Difetto della CAD -Conseguenze. ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa

1. [OSCURATO:PERSONA], Incaricato per la riscossione, notificava il 4.4.2011 a [OSCURATO:PERSONA] l’intimazione di pagamento n. 097 2011 9041464606 000, conseguente alla cartella esattoriale n. 097 2006 0008630647 000, recante pretese tributarie relative ad Irpef ed altro, per un importo complessivo dichiarato di Euro 272.591,53.

2. Il contribuente impugnava l’ingiunzione di pagamento innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, che accoglieva il suo ricorso per non essere stata raggiunta la prova della regolare notificazione dell’atto presupposto, la cartella di pagamento.

3. L’Incaricato per l’esazione spiegava appello, avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, che confermava la decisione della CTP.

4. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione adottata dal giudice dell’appello, affidandosi a cinque motivi di impugnazione.

Resiste mediante controricorso il contribuente.

L’Agenzia delle Entrate non si è costituita tempestivamente nel giudizio di legittimità, ma ha fatto pervenire istanza di partecipazione all’eventuale udienza di discussione pubblica della causa.

La ricorrente ha pure depositato memoria.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Incaricato per la riscossione contesta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per non avere la CTR pronunciato sulla domanda di voler ritenere regolare la notificazione della cartella esattoriale sul fondamento delle dichiarazioni rilasciate dal messo notificatore nella relata di notifica.

2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente censura ancora la nullità della pronuncia adottata dal giudice dell’appello, in conseguenza della violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., per non avere la CTR pronunciato sugli “argomenti di doglianza” che ha ritenuto “non rilevanti” (ric., p. 7).

3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione dell’art. 2700 cod. civ., per avere il giudice dell’appello erroneamente ritenuto che la prova della regolarità della notificazione della cartella di pagamento non dovesse desumersi dalla relata di notificazione allegata in atti.

4. Mediante il quarto mezzo di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente critica la violazione dell’art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR erroneamente ritenuto comunque “intempestiva” la pretesa di pagamento azionata dall’Amministrazione finanziaria.

5. Con il quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l’impugnante contesta la violazione dell’art. 10, del D.Lgs. n. 546 del 1992, in cui è incorso il giudice dell’appello disponendo erroneamente l’estromissione dal giudizio dell’Agenzia delle Entrate, che aveva invece piena legittimazione a partecipare al giudizio.

6. Mediante il primo ed il terzo motivo di ricorso l’Incaricato per la riscossione censura, in relazione ai profili della nullità della sentenza e della violazione di legge, l’impugnata decisione della CTR per non aver ritenuto che la regolarità della notificazione della cartella di pagamento, prodromica alla intimazione di pagamento per cui è causa, potesse e dovesse desumersi dalle attestazioni del messo incaricato della consegna e riportate nella relata di notificazione.

Con il secondo motivo di ricorso il contribuente lamenta alla CTR di non essersi affatto espressa sugli argomenti di doglianza che ha arbitrariamente ritenuto non rilevanti, senza neppure provvedere ad indicarli analiticamente.

Mediante il quarto strumento di ricorso l’Incaricato per la riscossione contesta l’erroneità della valutazione espressa dalla CTR in materia di tempestività dell’esercizio della pretesa tributaria.

I motivi di ricorso presentano elementi di connessione, e possono essere esaminati congiuntamente, per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva.

6.1. Risulta opportuno ricordare che il giudice di primo grado ha ritenuto l’invalidità della intimazione di pagamento, a causa della omessa regolare notificazione della prodromica cartella esattoriale.

“mancando la stessa [OSCURATO:PERSONA] di fornire alcuna idonea prova di aver provveduto alla notifica al contribuente, risultato assente al proprio domicilio, dell’avvenuto deposito della cartella presso la casa comunale” (controric., p. 4).

6.1.1. Sembra anche opportuno evidenziare che l’Incaricato per la riscossione aveva sostenuto nel suo atto di appello di aver integrato la propria produzione documentale “mediante deposito dell’avviso di affissione presso la Casa comunale” (ric., p. 3), circostanza negata dal contribuente (controric., p. 6) ed implicitamente smentita anche dalla decisione del giudice dell’appello (sent.

CTR, p.

III).

Invero, qualora [OSCURATO:PERSONA] avesse inteso dolersi di un vizio di percezione della CTR, che non avrebbe esaminato un documento pur regolarmente depositato, avrebbe dovuto proporre le proprie critiche mediante lo strumento revocatorio.

6.2. Dal complessivo esame del ricorso che l’Incaricato per la riscossione ha proposto in sede di legittimità, deve comunque ritenersi che la contestazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] sia (soltanto) che la notificazione della cartella esattoriale dovesse ritenersi provata sul fondamento delle sole attestazioni fornite dal messo notificatore e riportate sulla relata di notifica, e questa censura può essere scrutinata.

Merita quindi di essere ricordato che il contribuente, [OSCURATO:PERSONA], all’epoca della tentata notificazione della cartella esattoriale aveva il proprio domicilio alla via dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 257 in Roma, dato incontestato tra le parti.

Il messo notificatore lo ha cercato presso questo indirizzo ma non lo ha reperito.

In conseguenza ha provveduto agli adempimenti di sua competenza, ed ha pure dichiarato di aver proceduto all’affissione presso la Casa comunale.

Sostiene la ricorrente che tanto debba essere considerato sufficiente per ritenere validamente concluso il procedimento notificatorio, anche per la particolare valenza che deve attribuirsi alle attestazioni provenienti da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni.

6.3. Trascura però, la ricorrente, che il pubblico ufficiale può attestare, con dichiarazione valida sino a querela di falso, di quanto egli abbia fatto o di quanto sia accaduto nella sua diretta percezione.

Nel caso di specie la dichiarazione del messo notificatore deve ritenersi assistita da fede privilegiata in ordine al tentativo di notifica ed al deposito dell’atto con richiesta di affissione presso la Casa comunale, atti da lui personalmente compiuti, ma non in relazione all’intervenuta affissione, che non è atto suo proprio, ed al quale egli neppure partecipa.

Si tratta, però, di un adempimento necessario per il completamento del processo notificatorio, che deve evidentemente essere provato nella sua ricorrenza dal notificante.

7. Ha avuto ragione, pertanto, la CTP ad affermare che il procedimento notificatorio della cartella di pagamento risultava incompleto, mancando la dimostrazione documentale dell’intervenuta affissione presso la Casa comunale, ed ha giudicato correttamente il giudice dell’appello nel confermare questa statuizione.

7.1. Tanto deve osservarsi anche a prescindere dal fatto che neppure la prova dell’avvenuto deposito della cartella di pagamento presso la Casa comunale, comunque non raggiunta, avrebbe permesso di ritenere validamente completato il procedimento notificatorio, vertendosi in ipotesi di irreperibilità c.d. relativa, ed occorrendo perciò procedere ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., anche provvedendo agli adempimenti relativi alla raccomandata informativa.

I primi quattro motivi di impugnazione introdotti da [OSCURATO:PERSONA] risultano pertanto infondati, e devono essere respinti.

8. Mediante il quinto motivo di ricorso, l’impugnante contesta la violazione di legge in cui sarebbe incorso il giudice dell’appello disponendo, erroneamente, l’estromissione dal giudizio dell’Agenzia delle Entrate, sebbene avesse piena legittimazione a partecipare al processo.

Invero il contribuente non illustra in relazione a quali specifiche domande ritiene che l’Agenzia delle Entrate possedesse la piena legittimazione processuale.

Non solo.

Tenuto conto che il vizio dell’intero procedimento dipende dalla notificazione della cartella di pagamento, adempimento cui l’Agenzia delle Entrate risulta estranea, la scelta della CTR di estrometterla dal giudizio non appare errata.

Anche il quinto motivo di ricorso proposto dall’Incaricato per la riscossione deve essere pertanto rigettato.

In definitiva, il ricorso introdotto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto.

9. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni affrontati e del valore della causa. non devono essere liquidate le spese processuali in relazione all’Agenzia delle Entrate, non avendo questa svolto difese nel giudizio di legittimità.

9.1. Risultano integrati i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, del c.d. doppio contributo.

La Corte, P.Q.M. rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, che condanna al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente, e le liquida in complessivi Euro 10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Euro 200,00 per esborsi ed accessori di legge.

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale rilasciata con atto separato ed allegato al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, al viale G. Rossini n. 18 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa a margine del controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliatopresso lo studio del difensore, alla via Appia nuova n. 37/A in Roma; -controricorrente - e nei confronti di Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore; -resistente - avverso la sentenza n. 5483, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 21.10.2015; Oggetto:Irpef - Cartella esattoriale - Mancato reperimento destinatario - Adempimenti -Poteri di attestazione del messo notificatore - Limiti - Incompletezza della procedura - Difetto della CAD -Conseguenze. ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA], Incaricato per la riscossione, notificava il 4.4.2011 a [OSCURATO:PERSONA] l’intimazione di pagamento n. 097 2011 9041464606 000, conseguente alla cartella esattoriale n. 097 2006 0008630647 000, recante pretese tributarie relative ad Irpef ed altro, per un importo complessivo dichiarato di Euro 272.591,53. 2. Il contribuente impugnava l’ingiunzione di pagamento innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, che accoglieva il suo ricorso per non essere stata raggiunta la prova della regolare notificazione dell’atto presupposto, la cartella di pagamento. 3. L’Incaricato per l’esazione spiegava appello, avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, che confermava la decisione della CTP. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione adottata dal giudice dell’appello, affidandosi a cinque motivi di impugnazione. Resiste mediante controricorso il contribuente. L’Agenzia delle Entrate non si è costituita tempestivamente nel giudizio di legittimità, ma ha fatto pervenire istanza di partecipazione all’eventuale udienza di discussione pubblica della causa. La ricorrente ha pure depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., l’Incaricato per la riscossione contesta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per non avere la CTR pronunciato sulla domanda di voler ritenere regolare la notificazione della cartella esattoriale sul fondamento delle dichiarazioni rilasciate dal messo notificatore nella relata di notifica. 2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente censura ancora la nullità della pronuncia adottata dal giudice dell’appello, in conseguenza della violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., per non avere la CTR pronunciato sugli “argomenti di doglianza” che ha ritenuto “non rilevanti” (ric., p. 7). 3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione dell’art. 2700 cod. civ., per avere il giudice dell’appello erroneamente ritenuto che la prova della regolarità della notificazione della cartella di pagamento non dovesse desumersi dalla relata di notificazione allegata in atti. 4. Mediante il quarto mezzo di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente critica la violazione dell’art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR erroneamente ritenuto comunque “intempestiva” la pretesa di pagamento azionata dall’Amministrazione finanziaria. 5. Con il quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l’impugnante contesta la violazione dell’art. 10, del D.Lgs. n. 546 del 1992, in cui è incorso il giudice dell’appello disponendo erroneamente l’estromissione dal giudizio dell’Agenzia delle Entrate, che aveva invece piena legittimazione a partecipare al giudizio. 6. Mediante il primo ed il terzo motivo di ricorso l’Incaricato per la riscossione censura, in relazione ai profili della nullità della sentenza e della violazione di legge, l’impugnata decisione della CTR per non aver ritenuto che la regolarità della notificazione della cartella di pagamento, prodromica alla intimazione di pagamento per cui è causa, potesse e dovesse desumersi dalle attestazioni del messo incaricato della consegna e riportate nella relata di notificazione. Con il secondo motivo di ricorso il contribuente lamenta alla CTR di non essersi affatto espressa sugli argomenti di doglianza che ha arbitrariamente ritenuto non rilevanti, senza neppure provvedere ad indicarli analiticamente. Mediante il quarto strumento di ricorso l’Incaricato per la riscossione contesta l’erroneità della valutazione espressa dalla CTR in materia di tempestività dell’esercizio della pretesa tributaria. I motivi di ricorso presentano elementi di connessione, e possono essere esaminati congiuntamente, per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva. 6.1. Risulta opportuno ricordare che il giudice di primo grado ha ritenuto l’invalidità della intimazione di pagamento, a causa della omessa regolare notificazione della prodromica cartella esattoriale. “mancando la stessa [OSCURATO:PERSONA] di fornire alcuna idonea prova di aver provveduto alla notifica al contribuente, risultato assente al proprio domicilio, dell’avvenuto deposito della cartella presso la casa comunale” (controric., p. 4). 6.1.1. Sembra anche opportuno evidenziare che l’Incaricato per la riscossione aveva sostenuto nel suo atto di appello di aver integrato la propria produzione documentale “mediante deposito dell’avviso di affissione presso la Casa comunale” (ric., p. 3), circostanza negata dal contribuente (controric., p. 6) ed implicitamente smentita anche dalla decisione del giudice dell’appello (sent. CTR, p. III). Invero, qualora [OSCURATO:PERSONA] avesse inteso dolersi di un vizio di percezione della CTR, che non avrebbe esaminato un documento pur regolarmente depositato, avrebbe dovuto proporre le proprie critiche mediante lo strumento revocatorio. 6.2. Dal complessivo esame del ricorso che l’Incaricato per la riscossione ha proposto in sede di legittimità, deve comunque ritenersi che la contestazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] sia (soltanto) che la notificazione della cartella esattoriale dovesse ritenersi provata sul fondamento delle sole attestazioni fornite dal messo notificatore e riportate sulla relata di notifica, e questa censura può essere scrutinata. Merita quindi di essere ricordato che il contribuente, [OSCURATO:PERSONA], all’epoca della tentata notificazione della cartella esattoriale aveva il proprio domicilio alla via dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 257 in Roma, dato incontestato tra le parti. Il messo notificatore lo ha cercato presso questo indirizzo ma non lo ha reperito. In conseguenza ha provveduto agli adempimenti di sua competenza, ed ha pure dichiarato di aver proceduto all’affissione presso la Casa comunale. Sostiene la ricorrente che tanto debba essere considerato sufficiente per ritenere validamente concluso il procedimento notificatorio, anche per la particolare valenza che deve attribuirsi alle attestazioni provenienti da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni. 6.3. Trascura però, la ricorrente, che il pubblico ufficiale può attestare, con dichiarazione valida sino a querela di falso, di quanto egli abbia fatto o di quanto sia accaduto nella sua diretta percezione. Nel caso di specie la dichiarazione del messo notificatore deve ritenersi assistita da fede privilegiata in ordine al tentativo di notifica ed al deposito dell’atto con richiesta di affissione presso la Casa comunale, atti da lui personalmente compiuti, ma non in relazione all’intervenuta affissione, che non è atto suo proprio, ed al quale egli neppure partecipa. Si tratta, però, di un adempimento necessario per il completamento del processo notificatorio, che deve evidentemente essere provato nella sua ricorrenza dal notificante. 7. Ha avuto ragione, pertanto, la CTP ad affermare che il procedimento notificatorio della cartella di pagamento risultava incompleto, mancando la dimostrazione documentale dell’intervenuta affissione presso la Casa comunale, ed ha giudicato correttamente il giudice dell’appello nel confermare questa statuizione. 7.1. Tanto deve osservarsi anche a prescindere dal fatto che neppure la prova dell’avvenuto deposito della cartella di pagamento presso la Casa comunale, comunque non raggiunta, avrebbe permesso di ritenere validamente completato il procedimento notificatorio, vertendosi in ipotesi di irreperibilità c.d. relativa, ed occorrendo perciò procedere ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., anche provvedendo agli adempimenti relativi alla raccomandata informativa. I primi quattro motivi di impugnazione introdotti da [OSCURATO:PERSONA] risultano pertanto infondati, e devono essere respinti. 8. Mediante il quinto motivo di ricorso, l’impugnante contesta la violazione di legge in cui sarebbe incorso il giudice dell’appello disponendo, erroneamente, l’estromissione dal giudizio dell’Agenzia delle Entrate, sebbene avesse piena legittimazione a partecipare al processo. Invero il contribuente non illustra in relazione a quali specifiche domande ritiene che l’Agenzia delle Entrate possedesse la piena legittimazione processuale. Non solo. Tenuto conto che il vizio dell’intero procedimento dipende dalla notificazione della cartella di pagamento, adempimento cui l’Agenzia delle Entrate risulta estranea, la scelta della CTR di estrometterla dal giudizio non appare errata. Anche il quinto motivo di ricorso proposto dall’Incaricato per la riscossione deve essere pertanto rigettato. In definitiva, il ricorso introdotto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto. 9. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni affrontati e del valore della causa. non devono essere liquidate le spese processuali in relazione all’Agenzia delle Entrate, non avendo questa svolto difese nel giudizio di legittimità. 9.1. Risultano integrati i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, del c.d. doppio contributo. La Corte, P.Q.M. rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, che condanna al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente, e le liquida in complessivi Euro 10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Euro 200,00 per esborsi ed accessori di legge. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorr
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